Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6774 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Donato Maruccia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Luca Di Francesco, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 21/02/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/10/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in IA d'NT (LE) il Controparte_1
14/08/1991 e che dalla loro unione sono nate due figlie: e , entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni, ma solo la seconda economicamente indipendente;
che i coniugi si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 24/03/2017; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
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Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con la resistente, per i motivi e alle condizioni specificati in atti.
si è costituita, con comparsa depositata il 27/04/2024, contestando Controparte_1 le deduzioni del ricorrente, non opponendosi tuttavia alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata nell'atto introduttivo del giudizio, come specificato in atti.
In particolare, la resistente ha fatto presente che l'eredità cui è chiamata consiste: in un immobile attualmente gravato dal diritto di abitazione a favore dell'anziana madre – coniuge superstite – e in due locali di cui uno artigianale e l'altro commerciale, entrambi allo stato inutilizzabili poiché da ristrutturare. A ciò si aggiunga che non è la sola erede, CP_1 essendovi anche la madre e i due fratelli;
pertanto, l'accettazione dell'eredità non muterebbe in nessun modo la sua attuale condizione patrimoniale.
Inoltre, per quanto concerne la casa coniugale, ha evidenziato che, Parte_2 sebbene le figlie siano entrambe maggiorenni, è una studentessa fuori sede non Per_3 economicamente indipendente, pertanto, nei periodi in cui fa rientro nella città di residenza alloggia dalla madre, la quale, peraltro, è affetta da cecità parziale.
Ciò posto, all'udienza del 21/02/2025 le parti e i rispettivi difensori hanno precisato le proprie conclusioni, insistendo ciascuno nelle rispettive richieste e rinunciando ai termini per conclusionali, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è
2 rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, ritiene il Collegio che non vi siano fatti sopravvenuti tali da modificare le condizioni pattuite in sede di separazione. Infatti, come prospettato da parte resistente, l'accettazione dell'eredità cui è chiamata non muterebbe in modo sostanziale la sua condizione economica, di talché non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al solo ricorrente.
In tema di actio interrogatoria (ex art. 481 c.c.), in relazione alle condizioni di divorzio, si è espressa recentemente la giurisprudenza di legittimità, affermando che l'accettazione dell'eredità può influire sulle condizioni del divorzio unicamente ove costituisca una circostanza sopravvenuta tale da mutare, in modo rilevante, la situazione patrimoniale del beneficiario. Il mutamento oltre che persistente (e non transitorio) dev'essere ritenuto dal giudice sufficientemente consistente in riferimento alla situazione concreta. Nell'ipotesi in cui l'eredità sia di importo esiguo, come nel caso di specie, questa non incide sulla determinazione delle condizioni di divorzio;
per di più, stando alla ratio legis della norma suddetta - la quale mira ad evitare che l'inerzia del primo chiamato possa ripercuotersi sui chiamati ulteriori e/o sui creditori - il ricorrente non rientra tra i legittimati a proporre l'azione per difetto dei presupposti soggettivi oltre che oggettivi.
Si consideri, infine, che la raggiunta maggiore età dei figli non fa, come tale, venir meno il diritto all'assegnazione della casa coniugale, ove quest'ultima continui a costituire il luogo in cui i figli prevalentemente domiciliano (Cass., Sez. I, 31/12/2020, n. 29977). Circostanza, quest'ultima, non contesta nel caso di specie, con conseguente difetto dei presupposti affinché la chiesta revoca possa operare.
Dichiarata, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, il
Collegio, rigetta le ulteriori domande formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Tutto quanto innanzi esposto, le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in relazione al valore e alla complessità della controversia, nonché dell'attività concretamente svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IA d'NT
(Le) il 14/08/1991 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile di quel Comune al n. 23, Parte II, Serie A, anno 1991, alle seguenti condizioni:
- conferma dell'assegnazione alla resistente dalla casa familiare;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 98,00 per Parte_1 spese ed € 1.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. da distrarsi in favore dell'avv. Di Francesco in qualità di procuratore antistatario;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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