Articolo 371 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 371. Categorie generali dei beni requisibili 1. Sono requisibili:
a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende; b) le invenzioni; c) i servizi individuali e collettivi. 2. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010