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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/09/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2073/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. DEPICOLZUANE MATTEO, presso Parte_1
quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. DALLA LIBERA ALESSANDRA, presso Parte_2
quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“insiste a che sia pronunciata con sentenza la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio tra i medesimi intercorso in accoglimento del ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato il 9 maggio 2025.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 09.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio civile il
09.06.2012 in San Donà di Piave, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 15, P. 1 Anno 2012; che dalla loro unione nascevano le figlie il 04.06.2011 e Persona_1
il 19.06.2013; che in data 17.03.2015 i coniugi comparivano innanzi al Presidente Persona_2
del Tribunale di Venezia e si separavano consensualmente, con decreto di omologa depositato il
26.06.2015; che, in seguito, con sentenza n. 1753/18, pubblicata il 25.09.2018 il Tribunale di Venezia
pronunciava sentenza di scioglimento del matrimonio recependo le condizioni rassegnate dai coniugi.
Ciò premesso, rappresentato il mutamento delle condizioni poste a fondamento delle precedenti statuizioni, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la parziale modifica della sentenza n.
1753/2018 del Tribunale di Venezia, indicando le nuove condizioni da ratificare.
La domanda congiuntamente formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come rassegnati nel ricorso e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta manifestatamente superflua in ragione dell'accordo, nonché
coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese di liete devono ritenersi compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 1753/2018 del Tribunale di Venezia,
pubblicata il 25.09.2018, ratifica gli accordi tra le parti alle seguenti condizioni:
- le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori ed avranno stabile residenza presso l'immobile ove risiede la madre.
- Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie minori con le seguenti modalità:
ogni anno, dal mese di settembre al termine della frequenza scolastica di giugno, le figlie minori resteranno con il padre ogni fine settimana, dal venerdì al termine dell'orario scolastico alle ore 19.00
della domenica;
dal mese di giugno al mese di agosto le figlie resteranno con il padre per giorni sette consecutivi,
alternando le settimane con la madre (giorni sette con il padre e giorni sette la madre).
Pag. 2 di 3 - terrà inoltre con sé le figlie minori per 7 giorni consecutivi durante le ferire lavorative Parte_1
(principalmente nel periodo invernale) che dovranno essere comunicate a con anticipo di Parte_2
almeno un mese e comunque compatibilmente con le esigenze e le necessità delle minori.
E' riconosciuta uguale facoltà alla madre di trascorrere durante l'anno (quasi sempre nel periodo estivo)
una vacanza di 7 giorni consecutivi con le figlie minori, previo avviso al padre con anticipo di almeno 1
mese e comunque compatibilmente con le esigenze e le necessità delle figlie minori.
- Le figlie trascorreranno il giorno del loro compleanno con il padre e con la madre, secondo le modalità
che i genitori decideranno.
Durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno con il padre e con la madre periodi di eguale durata,
ed in particolare il giorno di Natale con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre.
Durante le vacanze Pasquali le figlie trascorreranno giorni tre con il padre, di cui ogni anno il giorno di
Pasqua e QU resteranno con il padre.
- Il padre verserà mensilmente a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Euro 475,00 mensili da versare entro il 15 di ogni mese al conto corrente bancario della sig.ra , somma rivalutabile Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT;
spese extra ordinarie divise al 50% tra i genitori, disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
- Entrambi i genitori acconsentono a che le minori siano dotate di passaporto personale.
- I genitori, nei rispettivi tempi di permanenza, si impegnano a sorvegliare le figlie nell'utilizzo degli strumenti informatici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
pc, tablet, smartphone avendo cura di monitorare l'eventuale utilizzo improprio dei social networks;
impegnandosi altresì a confrontarsi vicendevolmente sul punto.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. DEPICOLZUANE MATTEO, presso Parte_1
quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. DALLA LIBERA ALESSANDRA, presso Parte_2
quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“insiste a che sia pronunciata con sentenza la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio tra i medesimi intercorso in accoglimento del ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato il 9 maggio 2025.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 09.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio civile il
09.06.2012 in San Donà di Piave, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 15, P. 1 Anno 2012; che dalla loro unione nascevano le figlie il 04.06.2011 e Persona_1
il 19.06.2013; che in data 17.03.2015 i coniugi comparivano innanzi al Presidente Persona_2
del Tribunale di Venezia e si separavano consensualmente, con decreto di omologa depositato il
26.06.2015; che, in seguito, con sentenza n. 1753/18, pubblicata il 25.09.2018 il Tribunale di Venezia
pronunciava sentenza di scioglimento del matrimonio recependo le condizioni rassegnate dai coniugi.
Ciò premesso, rappresentato il mutamento delle condizioni poste a fondamento delle precedenti statuizioni, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la parziale modifica della sentenza n.
1753/2018 del Tribunale di Venezia, indicando le nuove condizioni da ratificare.
La domanda congiuntamente formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come rassegnati nel ricorso e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta manifestatamente superflua in ragione dell'accordo, nonché
coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese di liete devono ritenersi compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 1753/2018 del Tribunale di Venezia,
pubblicata il 25.09.2018, ratifica gli accordi tra le parti alle seguenti condizioni:
- le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori ed avranno stabile residenza presso l'immobile ove risiede la madre.
- Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie minori con le seguenti modalità:
ogni anno, dal mese di settembre al termine della frequenza scolastica di giugno, le figlie minori resteranno con il padre ogni fine settimana, dal venerdì al termine dell'orario scolastico alle ore 19.00
della domenica;
dal mese di giugno al mese di agosto le figlie resteranno con il padre per giorni sette consecutivi,
alternando le settimane con la madre (giorni sette con il padre e giorni sette la madre).
Pag. 2 di 3 - terrà inoltre con sé le figlie minori per 7 giorni consecutivi durante le ferire lavorative Parte_1
(principalmente nel periodo invernale) che dovranno essere comunicate a con anticipo di Parte_2
almeno un mese e comunque compatibilmente con le esigenze e le necessità delle minori.
E' riconosciuta uguale facoltà alla madre di trascorrere durante l'anno (quasi sempre nel periodo estivo)
una vacanza di 7 giorni consecutivi con le figlie minori, previo avviso al padre con anticipo di almeno 1
mese e comunque compatibilmente con le esigenze e le necessità delle figlie minori.
- Le figlie trascorreranno il giorno del loro compleanno con il padre e con la madre, secondo le modalità
che i genitori decideranno.
Durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno con il padre e con la madre periodi di eguale durata,
ed in particolare il giorno di Natale con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre.
Durante le vacanze Pasquali le figlie trascorreranno giorni tre con il padre, di cui ogni anno il giorno di
Pasqua e QU resteranno con il padre.
- Il padre verserà mensilmente a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Euro 475,00 mensili da versare entro il 15 di ogni mese al conto corrente bancario della sig.ra , somma rivalutabile Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT;
spese extra ordinarie divise al 50% tra i genitori, disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
- Entrambi i genitori acconsentono a che le minori siano dotate di passaporto personale.
- I genitori, nei rispettivi tempi di permanenza, si impegnano a sorvegliare le figlie nell'utilizzo degli strumenti informatici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
pc, tablet, smartphone avendo cura di monitorare l'eventuale utilizzo improprio dei social networks;
impegnandosi altresì a confrontarsi vicendevolmente sul punto.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 3 di 3