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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2160/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2160/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Controparte_1
e nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PELUSO LUIGI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano di essere genitori di nata a [...] il
[...] Persona_1
7.4.2018 (C.F. ), nata da genitori non uniti in matrimonio. C.F._1
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 03/12/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti CP_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
ne cureranno di comune accordo l'educazione e l'istruzione, mentre avrà collocazione privilegiata presso la madre Sig.ra CP_2
pagina 2 di 6 2. Conseguentemente, l'appartamento nel quale i ricorrenti hanno sin qui convissuto more uxorio con la figlia minore, di proprietà del Sig. sito in Montesilvano CP_1
alla Contrada Vallecupa n. 31 – piano T (identificato in catasto al Foglio 25,
Particella 973, Subalterno 4, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 5,5, vani) sarà assegnato, con tutti gli arredi in esso contenuti, alla Sig.ra Controparte_2
affinché la stessa possa viverci insieme alla figlia e presso di esso risiedere con la minore. Il Sig. ha già lasciato il predetto appartamento. CP_1
3. I due ulteriori immobili di proprietà del Sig. di pertinenza CP_1 dell'appartamento assegnato alla Sig.ra ed appena descritto (indicati in CP_2
Catasto rispettivamente al Foglio 25, Particella 973, Subalterno 2, Categoria C/6,
Classe 4, Consistenza 21mq. e Foglio 25, Particella 973, Subalterno 3, Categoria C/6,
Classe 4, Consistenza 20 mq.) non saranno assegnati alla Sig.ra ma CP_2
resteranno nella esclusiva diponibilità del Sig. . Controparte_1
4. L'immobile assegnato alla Sig.ra identificato al punto 2 che precede, ed CP_2
i due immobili appena descritti al punto 3 che precede, sono dotati di ingressi autonomi e possono essere fruiti autonomamente l'uno dall'altro. Le utenze relative
(luce, gas, acqua, Tari, Wi-Fi etc…) sono comuni ai tre immobili appena indicati e resteranno intestate al Sig. : i costi relativi alle predette utenze Controparte_1
graveranno nella misura del 60% a carico della Sig.ra e nella misura del CP_2
40% a carico del Sig. Quest'ultimo s'impegna a fornire tempestivamente CP_1
copia dei giustificativi delle relative spese alla Sig.ra la quale, a sua volta, CP_2
s'impegna a versare al Sig. la quota pari al 60% entro la scadenza di CP_1
pagamento. Il Sig. quale intestatario, provvederà al materiale e tempestivo CP_1 pagamento dell'importo dovuto.
5. I ricorrenti avranno libertà di condurre vite autonome l'una dall'altro, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze pagina 3 di 6 telefoniche, garantendo sempre la reciproca reperibilità per ogni necessità riguardante la figlia minore.
6. Nei periodi di permanenza della figlia presso uno dei genitori, l'altro potrà contattare telefonicamente la minore con i dovuti criteri di opportunità e ponderatezza e nel rispetto delle esigenze scolastiche e/o ricreative della stessa.
7. I genitori s'impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni delle quali verranno a conoscenza riguardanti le attività scolastiche, extrascolastiche, ricreative e di svago inerenti alla figlia.
8. I genitori, espressamente s'impegnano a collaborare con disponibilità, pur mantenendo il dovuto riserbo relativamente alla reciproca vita privata, ad agevolare i rapporti della figlia con entrambi i rami parentali, in particolare nonni e zii, Per_1
riconoscendo quale priorità assoluta la crescita serena e il più possibile equilibrata della minore.
9. Il diritto di visita del padre, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, sarà disciplinato secondo il seguente calendario di frequentazione:
- il Sig. terrà con sé la figlia il lunedì ed il mercoledì di ciascuna CP_1 Per_1 settimana, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riconducendola, nonché ogni domenica dalle ore 09:00 alle ore 21:00, sempre prelevandola dalla abitazione materna ed ivi riconducendola;
- durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la cena del 24 dicembre e con l'altro dal pranzo del 25 dicembre fino alle ore 17:00 del
26 dicembre, partendo dall'anno in corso dalla madre;
con le stesse modalità, partendo dall'anno in corso dalla madre, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la cena del 31 dicembre nonché la giornata del 1 gennaio fino alle ore 17:00
e con l'altro la giornata del 6 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
pagina 4 di 6 - durante il periodo pasquale, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la giornata di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 21:00 e la giornata di Pasquetta con l'altro dalle ore 10:00 alle ore 21:00, partendo dall'anno in corso dalla madre;
- la giornata del 15 agosto la minore la trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore, partendo dall'anno in corso dal padre;
- la minore trascorrerà con il rispettivo genitore la Festa del Papà e quella della mamma, nonché il compleanno di ciascun genitore;
- il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso, ove possibile, con entrambi i genitori. Diversamente, la minore trascorrerà tale giornata, ad anni alterni e cominciando con la madre nell'anno in corso, dall'uscita di scuola e sino alle ore
21:00;
- durante le vacanze scolastiche estive la figlia minore trascorrerà sette giorni consecutivi con il padre e sette giorni consecutivi con la madre nei periodi che i genitori stabiliranno congiuntamente entro il 15 giugno di ogni anno. Durante tali periodi spettanti a ciascun genitore è sospeso il diritto di visita dell'altro, tranne in ipotesi di particolari esigenze o necessità della minore;
- le parti concordano sin d'ora che sono fatti salvi ovviamente diversi accordi tra i genitori in dipendenza delle rispettive esigenze e di quelle della figlia minore.
10. Il Sig. a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, si obbliga a versare alla
Sig.ra entro il giorno 22 di ogni mese, al seguente codice IBAN IT45C CP_2
0760115400000085151710, la somma di euro € 300,00 (euro trecento/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat. L'assegno unico Inps ed ogni altra eventuale e diversa provvidenza pubblica eventualmente versata per la figlia minore saranno percepiti dalla madre collocataria Sig.ra La minore resterà CP_2
fiscalmente a carico della madre.
pagina 5 di 6 11. Le spese straordinarie relative alle esigenze della figlia - individuate e Per_1
regolamentate come da protocollo del Tribunale di Pescara che viene allegato in stralcio al ricorso e sottoscritto dai ricorrenti (All. n. 16) – previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50%.
12. Sul libretto di risparmio postale n. 000049308028 acceso presso l'Ufficio Postale di Spoltore (PE) n. 84163, intestato alla figlia minore e con Persona_2
operatività a firma disgiunta per ciascun genitore, non potrà essere compiuta alcuna operazione di prelievo senza il consenso espresso e manifesto dell'altro genitore.
Resta salva la possibilità per ciascuno di essi e per terzi di accreditare o versare somme sul predetto libretto (All. n. 15 al ricorso);
13. I ricorrenti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
14. Al ricorso introduttivo è allegato il piano genitoriale sottoscritto dai genitori (All.
n. 17);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2160/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Controparte_1
e nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PELUSO LUIGI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano di essere genitori di nata a [...] il
[...] Persona_1
7.4.2018 (C.F. ), nata da genitori non uniti in matrimonio. C.F._1
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 03/12/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti CP_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
ne cureranno di comune accordo l'educazione e l'istruzione, mentre avrà collocazione privilegiata presso la madre Sig.ra CP_2
pagina 2 di 6 2. Conseguentemente, l'appartamento nel quale i ricorrenti hanno sin qui convissuto more uxorio con la figlia minore, di proprietà del Sig. sito in Montesilvano CP_1
alla Contrada Vallecupa n. 31 – piano T (identificato in catasto al Foglio 25,
Particella 973, Subalterno 4, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 5,5, vani) sarà assegnato, con tutti gli arredi in esso contenuti, alla Sig.ra Controparte_2
affinché la stessa possa viverci insieme alla figlia e presso di esso risiedere con la minore. Il Sig. ha già lasciato il predetto appartamento. CP_1
3. I due ulteriori immobili di proprietà del Sig. di pertinenza CP_1 dell'appartamento assegnato alla Sig.ra ed appena descritto (indicati in CP_2
Catasto rispettivamente al Foglio 25, Particella 973, Subalterno 2, Categoria C/6,
Classe 4, Consistenza 21mq. e Foglio 25, Particella 973, Subalterno 3, Categoria C/6,
Classe 4, Consistenza 20 mq.) non saranno assegnati alla Sig.ra ma CP_2
resteranno nella esclusiva diponibilità del Sig. . Controparte_1
4. L'immobile assegnato alla Sig.ra identificato al punto 2 che precede, ed CP_2
i due immobili appena descritti al punto 3 che precede, sono dotati di ingressi autonomi e possono essere fruiti autonomamente l'uno dall'altro. Le utenze relative
(luce, gas, acqua, Tari, Wi-Fi etc…) sono comuni ai tre immobili appena indicati e resteranno intestate al Sig. : i costi relativi alle predette utenze Controparte_1
graveranno nella misura del 60% a carico della Sig.ra e nella misura del CP_2
40% a carico del Sig. Quest'ultimo s'impegna a fornire tempestivamente CP_1
copia dei giustificativi delle relative spese alla Sig.ra la quale, a sua volta, CP_2
s'impegna a versare al Sig. la quota pari al 60% entro la scadenza di CP_1
pagamento. Il Sig. quale intestatario, provvederà al materiale e tempestivo CP_1 pagamento dell'importo dovuto.
5. I ricorrenti avranno libertà di condurre vite autonome l'una dall'altro, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze pagina 3 di 6 telefoniche, garantendo sempre la reciproca reperibilità per ogni necessità riguardante la figlia minore.
6. Nei periodi di permanenza della figlia presso uno dei genitori, l'altro potrà contattare telefonicamente la minore con i dovuti criteri di opportunità e ponderatezza e nel rispetto delle esigenze scolastiche e/o ricreative della stessa.
7. I genitori s'impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni delle quali verranno a conoscenza riguardanti le attività scolastiche, extrascolastiche, ricreative e di svago inerenti alla figlia.
8. I genitori, espressamente s'impegnano a collaborare con disponibilità, pur mantenendo il dovuto riserbo relativamente alla reciproca vita privata, ad agevolare i rapporti della figlia con entrambi i rami parentali, in particolare nonni e zii, Per_1
riconoscendo quale priorità assoluta la crescita serena e il più possibile equilibrata della minore.
9. Il diritto di visita del padre, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, sarà disciplinato secondo il seguente calendario di frequentazione:
- il Sig. terrà con sé la figlia il lunedì ed il mercoledì di ciascuna CP_1 Per_1 settimana, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riconducendola, nonché ogni domenica dalle ore 09:00 alle ore 21:00, sempre prelevandola dalla abitazione materna ed ivi riconducendola;
- durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la cena del 24 dicembre e con l'altro dal pranzo del 25 dicembre fino alle ore 17:00 del
26 dicembre, partendo dall'anno in corso dalla madre;
con le stesse modalità, partendo dall'anno in corso dalla madre, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la cena del 31 dicembre nonché la giornata del 1 gennaio fino alle ore 17:00
e con l'altro la giornata del 6 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
pagina 4 di 6 - durante il periodo pasquale, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la giornata di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 21:00 e la giornata di Pasquetta con l'altro dalle ore 10:00 alle ore 21:00, partendo dall'anno in corso dalla madre;
- la giornata del 15 agosto la minore la trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore, partendo dall'anno in corso dal padre;
- la minore trascorrerà con il rispettivo genitore la Festa del Papà e quella della mamma, nonché il compleanno di ciascun genitore;
- il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso, ove possibile, con entrambi i genitori. Diversamente, la minore trascorrerà tale giornata, ad anni alterni e cominciando con la madre nell'anno in corso, dall'uscita di scuola e sino alle ore
21:00;
- durante le vacanze scolastiche estive la figlia minore trascorrerà sette giorni consecutivi con il padre e sette giorni consecutivi con la madre nei periodi che i genitori stabiliranno congiuntamente entro il 15 giugno di ogni anno. Durante tali periodi spettanti a ciascun genitore è sospeso il diritto di visita dell'altro, tranne in ipotesi di particolari esigenze o necessità della minore;
- le parti concordano sin d'ora che sono fatti salvi ovviamente diversi accordi tra i genitori in dipendenza delle rispettive esigenze e di quelle della figlia minore.
10. Il Sig. a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, si obbliga a versare alla
Sig.ra entro il giorno 22 di ogni mese, al seguente codice IBAN IT45C CP_2
0760115400000085151710, la somma di euro € 300,00 (euro trecento/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat. L'assegno unico Inps ed ogni altra eventuale e diversa provvidenza pubblica eventualmente versata per la figlia minore saranno percepiti dalla madre collocataria Sig.ra La minore resterà CP_2
fiscalmente a carico della madre.
pagina 5 di 6 11. Le spese straordinarie relative alle esigenze della figlia - individuate e Per_1
regolamentate come da protocollo del Tribunale di Pescara che viene allegato in stralcio al ricorso e sottoscritto dai ricorrenti (All. n. 16) – previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50%.
12. Sul libretto di risparmio postale n. 000049308028 acceso presso l'Ufficio Postale di Spoltore (PE) n. 84163, intestato alla figlia minore e con Persona_2
operatività a firma disgiunta per ciascun genitore, non potrà essere compiuta alcuna operazione di prelievo senza il consenso espresso e manifesto dell'altro genitore.
Resta salva la possibilità per ciascuno di essi e per terzi di accreditare o versare somme sul predetto libretto (All. n. 15 al ricorso);
13. I ricorrenti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
14. Al ricorso introduttivo è allegato il piano genitoriale sottoscritto dai genitori (All.
n. 17);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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