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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1077/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20/1T/021747/000/P001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , nato a [...], il giorno 18.12.1937 (cod. fisc. CF_Ricorrente_1), ivi residente nella Indirizzo_1 SNC, unitamente al coniuge Sig.ra Nominativo_2 (CF.Nominativo_2), rappresentato, assistito e difeso dal dott. Difensore_1 impugna avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazioni delle sanzioni n. 20/1T/021747/000/P001 – Registro;
anno
2020 - carico complessivo richiesto pari ad € 4.262,75 – notificato il 04.09.2023.
n a r r a t i v a
1. In data 18 agosto 2020, con atto rep. n. 26470, registrato il 7 settembre 2020, presso la Direzione
Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo, Atti Pubblici (cfr. all. n. 02 al fascicolo), il signor Ricorrente_1 e il coniuge Signora Nominativo_2 richiedevano al Notaio, dottoressa Nominativo_3
, di convalidare un atto di compravendita precedentemente ricevuto dal Notaio Nominativo_4 di Partanna (TP) il 23 marzo 1990, rep. n. 28517, registrato a Castelvetrano il 2 aprile 1990 al n. 534 (cfr. all. n. 03 al fascicolo), con il quale il Signor Nominativo_5 vendeva ai coniugi Ricorrente_1 un fondo rustico con annessi fabbricati rurali pertinenziali e, segnatamente, due magazzini non accatastati, la cui asserita omissione di registrazione, contestata da parte dell'Agenzia delle Entrate, ha generato la odierna controversia.All'atto del 1990 fanno partecipare anche l'originario dante causa Nominativo_5
2. In data 07.04.2011, il Signor Ricorrente_1 e il coniuge Signora Nominativo_2 provvedevano, a loro cure e spese, all'accatastamento dei due magazzini acquistati, come si evince dalla sottoscrizione delle dichiarazioni di fabbricato presentate all'Agenzia del Territorio di Trapani, ai sensi dell'art. 2, comma
36 del D.L. n. 262/2006 (cfr. mappale n. 103210 – all. n. 04 al fascicolo). Detto particolare non è un adempimento di poco conto perché rivela una circostanza di interesse nella presente controversia: la consapevolezza per il Signor Ricorrente_1 e per il coniuge Signora Nominativo_2 di essere, all'indomani dell'atto di compravendita ricevuto dal Notaio Nominativo_4 di Partanna (TP) il 23 marzo 1990, rep. n. 28517, proprietari dei due magazzini, la cui presunta omissione di registrazione ha generato il presente giudizio.
3. In data 18 agosto 2020, il Notaio, dottoressa Nominativo_3, redigeva il citato atto di conferma e convalida (Rep. n. 26470 – Racc. n. 12324) al fine di sanare la nullità del precedente atto di compravendita ricevuto dal Notaio dott. Nominativo_4, e, quindi, procedeva seguentemente a stipulare in modo regolare il successivo atto di donazione da parte dei medesimi coniugi Ricorrente_1 in favore del loro figlio Nominativo_6 (cfr. all. n. 02 al fascicolo).
4. In data 04 settembre 2023, l'Ufficio Territoriale di Palermo, Atti Pubblici notificava l'avviso di liquidazione n. 20/1T/021747/000/P001, con il quale richiedeva, ai sensi dell'art. 20 del TUR, l'ulteriore pagamento di euro 4.254,00, a titolo di imposta di registro, applicata a fabbricati sottoposti a trasferimento (n. 2 magazzini siti in Indirizzo_2, foglio 25, particelle nn. 412 e 411/2 del Catasto dei Terreni del Comune di Partanna (TP) - cfr. all. n. 01 al fascicolo).
5. L'Ufficio, in buona sostanza, ritiene che l'atto di convalida e conferma del 18 agosto 2020 abbia modificato gli effetti giuridici del precedente atto traslativo di compravendita del 23 marzo 1990, ricevuto dal Notaio dott. Nominativo_4 e, di fatto, abbia comportato il trasferimento della proprietà dei magazzini in favore dei coniugi Ricorrente_1.
Adducendo che l'atto di conferma e convalida del 18 agosto 2020, ricevuto dal notaio dottoressa Nominativo_3, abbia modificato gli effetti giuridici del precedente atto traslativo, l'Ufficio, pertanto, conclude che l'atto, oggetto della presente controversia (comprensivo dell'asserito trasferimento dei due magazzini ricadenti nel foglio 25, particelle 412 e 411/2 di Indirizzo_2), debba essere assoggettato ad autonoma tassazione, in quanto atto avente autonomo contenuto patrimoniale.
MOTIVI DI RICORSO 1. Insufficienza della motivazione. Violazione dell'art. 52 del D.Lgs n. 131/86 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
2. Incompleta informazione circa il soggetto passivo d'imposta Tre anni prima, nel 2020, il Notaio, dottoressa Nominativo_3, ricevette la notifica dell'avviso di liquidazione n. 20030051153, mediante il quale l'Ufficio ha richiesto il medesimo tributo, con la medesima motivazione, di quelli dell'avviso di liquidazione odiernamente impugnato.
Sarebbe stato, pertanto, opportuno che l'Ufficio informasse l'odierno reclamante/ricorrente della circostanza che analogo avviso di liquidazione fosse già stato notificato al notaio che registrò l'atto.
Nel merito, si oppone quanto segue.
1. Errata tesi impositiva della tassazione dei due magazzini oggetto della compravendita del 23 marzo 1990, ricevuto dal Signor Notaio dott. Nominativo_7.
Nel merito sostiene che l'assunto impositivo dell'Ufficio non è condivisibile.Infatti per il principio dell'accessione, sancito dagli artt. 934 e ss. del Cod. Civ., l'acquirente di un terreno, sul quale insiste un fabbricato acquista automaticamente la proprietà di quest'ultimo, a meno che non sia escluso espressamente dalle parti nel contratto di compravendita del fondo. Pertanto, nel caso in specie, i due magazzini, non indicati, per errore materiale, nell'atto originario, possono dirsi compresi nella prima vendita, sia per il principio dell'accessione, sia per il fatto che i magazzini ex rurali sono considerati, per uso e consuetudine, di pertinenza del fondo agricolo.
Mette in evidenza il comportamento attivo della parte acquirente, che ha proceduto alla catastazione dei due magazzini, dimostra, secondo il principio “facta concludentia” che gli stessi sono stati oggetto di trasferimento in seno all'atto del 1990 (cfr. mappale n. 103210 – all. n. 04 al fascicolo).
In subordine, si formula la seguente domanda. Il calcolo dell'ammontare dell'imposta di registro sui fabbricati ex – rurali (i magazzini) pertinenziali al fondo agricolo, quantificata dall'Amministrazione Finanziaria, è errato.
Infatti, anche nella non temuta ipotesi che l'imposta di registro vada applicata alla presunta integrazione della originaria vendita, occorre considerar che, nell'ambito dell'atto del Notaio dott. Nominativo_4, i coniugi Ricorrente_1 , nella qualità di coltivatori diretti del fondo, hanno chiesto le agevolazioni per l'implementazione della piccola proprietà contadina, di cui alla Legge n. 590 del 26 maggio 1965 (all'epoca vigente), liquidando, all'atto della registrazione, l'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l'imposta catastale nella misura dell'1%.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO
In via preliminare, qualora sia intenzione della signora Nominativo_2 impugnare unitamente al coniuge Ricorrente_1 l'avviso intestato e notificato esclusivamente a quest'ultimo, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire della signora Nominativo_2, avendo agito in palese violazione delle norme di cui agli artt. 10 e 14 del D.Lgs n. 546/92.
Osserva che l'avviso di liquidazione impugnato in questa sede non prevede alcuna attività accertativa dell'Ufficio, ma si limita semplicemente a provvedere al controllo dell'autoliquidazione effettuata dal notaio.
Posto che la rettifica in atto, comportando una diversa definizione dei beni oggetto di trasferimento, va ad integrare e completare l'atto originario costituendo nuovo atto, separatamente tassabile, che ha modificato ex post gli effetti giuridici del primo atto, l'Ufficio ha provveduto al recupero dell'imposta di registro con aliquota del 9% sul trasferimento dei due magazzini foglio 25 particelle 412 e 411/2 assumendo la base imponibile risultante dall'applicazione della rendita catastale pari ad euro 51.710,00 generando l'avviso di liquidazione oggetto dell'odierno gravame, dell'importo, al netto di quanto autoliquidato e versato, di euro
4.254,00 oltre spese di notifica di euro 8,75. L'Ufficio ha liquidato la maggiore imposta dovuta sulla base degli elementi desumibili dall'atto, posto che nello stesso è riportato chiaramente che le parti “dichiarano di integrare, confermare e comunque convalidare il sopra citato atto di compravendita dichiarando che oggetto dello stesso non è la piena proprietà del solo fondo rustico con annessi quattro fabbricati rurali oggi demoliti bensì la piena proprietà del detto fondo rustico con annessi quattro fabbricati rurali e due magazzini.” Ne consegue che per emettere l'impugnato avviso, l'Ufficio non ha compiuto accertamenti di fatto ovvero extratestuali nè valutazioni interpretative particolarmente complesse.
Data l'esaustività della motivazione fornita dall'Ufficio, in seno all'avviso di liquidazione impugnato, si ritiene pienamente assolto l'onere probatorio avendo l'Ufficio indicato le ragioni per cui si è proceduto al recupero, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/86, sull'atto n. 21747 del 2020 serie 1T delle imposte dovute per il trasferimento di due magazzini dal sig. Nominativo_5 ai signori Ricorrente_1 e Nominativo_2.
Si evidenzia che l'art. 57 del D.P.R. n. 131/86 obbliga solidalmente al pagamento dell'imposta di registro
"Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, le parti contraenti…”. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cf. Cass.
n. 12257 del 2017), il notaio è coinvolto nell'imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l'atto, ed obbligato a richiedere la registrazione (art.10, lett.b d.P.R. 131/86). Di conseguenza, correttamente l'Ufficio ha provveduto ad emettere il 28.10.2020 e notificare l'avviso di liquidazione n. 20030051153 di identico importo al notaio Nominativo_3, in qualità di pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e, in quanto tale, obbligato in solido ex art. 57 I comma del TUR.
Nel merito l'Ufficio non ritiene plausibile quanto sostenuto dai ricorrenti che non avrebbero indicatoper mero errore materiale i due immobili. Nel caso di specie i magazzini sono stati esclusi dalla vendita del 1990 per espressa volontà delle parti contraenti, per cui non si dubita come solo per effetto dell'atto di rettifica di cui si discute i signori Ricorrente_1 e Nominativo_2 sono divenuti proprietari dei due magazzini che non erano stati trasferiti con la precedente vendita del 1990.
A riprova ulteriore del fatto che la rettifica in oggetto si sostanzia in una rettifica traslativa si rileva come nel rogito di cui si discute intervengono tutte le parti contraenti della vendita del 1990 (anche il sig. Nominativo_5) . Viceversa, se, fossimo in presenza di una mera rettifica ricognitiva, sarebbe stata sufficiente la stipula da parte degli attuali proprietari. Né a diverse conclusioni si può giungere con l'assunto secondo cui i magazzini ex rurali sono considerati, per uso e consuetudine, di pertinenza del fondo agricolo perché se fosse vero non vi sarebbe più bisogno di indicare i dati catastali degli immobili pertinenziali nelle compravendite aventi ad oggetto l'immobile principale e non si comprenderebbe neppure il perché le parti abbiano deciso di integrare nel 2020 il rogito del 1990.
Né tanto meno è possibile affermare che i magazzini siano stati acquisiti dai coniugi Ricorrente_1 in base al principio meramente civilistico dell'accessione indicato dagli articoli 934 e ss del codice civile. L'accessione opera l'acquisto a titolo originario al momento in cui la costruzione viene realizzata. È questo il momento in cui, diventando il proprietario del suolo ipso iure proprietario della costruzione, l'accessione esaurisce il suo compito. Il sig. Nominativo_5, quindi, diventava proprietario dei magazzini per effetto dell'accessione rispettivamente prima del 1967 e nel 1986. Le parti, infatti, dichiarano nel rogito del 2020 che i lavori di costruzione del magazzino identificato con la particella 412 del foglio 25 sono stati iniziati ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 e che il magazzino identificato con la particella 411/2 del foglio 25 è stato costruito in forza della Concessione di Costruzione n.133/86 (Pratica n.3678), rilasciata dal Comune di Partanna il 28 ottobre
1986 e per questo è stata rilasciata l'Autorizzazione di Abitabilità dallo stesso Comune in data 11 ottobre
1988. Da questo momento non si può più parlare di accessione perché la stessa ha già realizzato e prodotto i suoi effetti.
In merito all'accatastamento dei due magazzini che, secondo quanto riferito dalla controparte, sarebbe stato eseguito dallo stesso unitamente al coniuge in data 07.04.2011, nel rogito del 2020 viene riportato che i magazzini particelle 412 e 411/2 sono graficamente rappresentati nelle planimetrie depositate in catasto in data 12 maggio 2011 (particella 412) e in data 6 maggio 2011 (particella 411/2), quindi l'iscrizione al catasto dei magazzini è avvenuta dopo il rogito del 1990 e prima del rogito del 2020 quando proprietario degli stessi era il sig. Nominativo_5.
Il ricorrente vorrebbe che in subordine fosse riconosciuta anche ai due magazzini che sono di pertinenza del fondo nell'odierno rogito del 2020, ritiene che la stessa non possa trovare applicazione per più di un motivo. Articoli 1 e 2 Legge del 6 agosto 1954 n. 604 In primo luogo, come detto, i signori CI e Nominativo_2 hanno richiesto nel rogito del 1990, dichiarando il possesso dei requisiti, le agevolazioni per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina di cui alla Legge 590 della L. 26.05.1965 il cui art. 25 prevede che agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente titolo I, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge
2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. Ma non è detto che gli acquirenti che hanno dichiarato di possedere i requisiti nel 1990, li possiedano nel 2020. In ultimo si rileva come l'agevolazione in parola, richiesta nell'atto del 1990, che lo si ribadisce non conteneva i due magazzini, non risulta essere reiterata nella vendita dei magazzini effettuata nel 2020 e trattandosi di norme agevolative di stretta interpretazione non sono suscettibili di integrazione ermeneutica con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estese oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” (cfr. corte di Cassazione sentenza n. 11106 del 7.5.2008) e non possono applicarsi senza richiesta di parte, né essere reiterate in sede di ricorso. Inapplicabile è pertanto l'agevolazione fiscale in esame.
La parte ricorrente depositava memoria conclusionale.
Osserva che la sentenza della CGT di 2^ grado della Sicilia n. 772/19/2025, ad oggi, non ha acquistato autorità di res judicata in quanto pende ancora il termine per proporre il giudizio in Cassazione. Non essendosi, pertanto, formato il giudicato, le convinzioni dei secondi giudici hanno un'influenza molto relativa sul presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Si rileva l'ammissibiltà del ricorso proposto anche dal coniuge ravvisandosi una condotta assimilabile all'intervento volontario, tenuto conto che lo stesso era parte integrante dell'atto di donazione al figlio Nominativo_6 che contiene anche la clausola di integrazione e conferma di negozio giuridico
2. La circostanza che in precedenza l'avviso sia stato inoltrato al notaio rogante senza informare i ricorrenti
è del tutto irrilevante in quanto non è causa di nullità .
3. Nessun vizio di motivazione affligge l'atto impugnato alla luce delle articolate difese e della memoria responsiva di parte ricorrente
Nel merito, òla parte ricorrente afferma che la catastazione dei due magazzini, dimostrerebbe secondo il principio “facta concludentia” che gli stessi sono stati oggetto di trasferimento in seno all'atto del 1990 (cfr. mappale n. 103210 – all. n. 04 al fascicolo). Infatti, i coniugi Ricorrente_1, ritenendosi proprietari dei due magazzini, hanno proceduto alla loro catastazione. Nel merito essi ritengono che l'Ufficio abbia errato nel ritenere che i due magazzini non siano stati acquisiti dai coniugi Ricorrente_1 in quanto non menzionati nell'originario atto di compravendita del 1990 ritenendo che gli stessi, non indicati per errore materiale nell'atto originario, possono dirsi compresi nella prima vendita, sia per il principio dell'accessione, sia per il fatto che i magazzini ex rurali sono considerati, per uso e consuetudine, di pertinenza del fondo agricolo.
Orbene, secondo l'insegnamento della Cassazione l'atto integrativo o di convalida mira a eliminare errori materiali non certo l'esistenza di due magazzini che verosimilmente e furbescamente le parti hanno omesso di citare nell'atto salvo poi procedere alla loro catastazione dopo alcuni anni, operazione consentita dalla legge. Viceversa l'atto de quo ha una portata traslativa tenuto conto che trattasi di immobili improvissamente apparsi all'epoca della catastazione. L'integrazione, conferma, convalida in oggetto se da una parte realizza l'esatta descrizione dell'immobile compravenduto, dall'altra comporta l'attribuzione ai signori Ricorrente_1 e Nominativo_2 di una maggiore “consistenza immobiliare” costituito appunto dai due magazzini che non erano stati venduti nel rogito del 1990 perché non ricompresi per volontà delle parti. Inoltre, se si fosse trattato di una semplice conferma di un atto altrimenti nullo le stesse parti non avrebbero dichiarato di integrare ma piuttosto semplicemente di convalidare.
In buona sostanza, secondo il decidente i magazzini sono stati volutamente esclusi dalla vendita del 1990.
Del tutto inverosimile è l'assunto dei ricorrenti che nel ricorso dichiarano che solo all'indomanio dell'atto emergeva “....la consapevolezza per il Signor Ricorrente_1 e per il coniuge Signora Nominativo_2 di essere, all'indomani dell'atto di compravendita ricevuto dal Notaio Nominativo_4 di Partanna (TP) il 23 marzo 1990, rep. n. 28517, proprietari dei due magazzini, la cui presunta omissione di registrazione ha generato il presente giudizio"., come se gli stesi non conoscessero, secondo l'ordinaria diligenza, l'esistenza dei fabbricati all'atto di acquisto dei terreni.
In ordine alla richiesta subordinata, si rileva la richiesta delle agevolazioni nell'atto di trasferimento.
La vera ragione nell'operazione è invece da ricercarsi nell'atto di donazione che è stato fatto al proprio discendente creando un valido titolo di trasferimento degli immobili già esistenti uno dei quali addirittura consta anche di un primo piano e che è stato oggetto di sanatoria prima della dell'atto di trasferimento del
1990. Invero, come affermato dalla sentenza 522/25 della Corte di Giustizia tributaria di II grado che si condivide, il contratto del 18.08.2020 prende in considerazione elementi fattuali (compravendita di due magazzini) censiti autonomamente nel detto contratto, risultando non conformi al principio afferente la capacità contributiva, attraverso una prospettazione che, dall'esame degli atti prodotti, risulta di diversa natura, rispetto al “nomen iuris” attribuito dal notaio rogante.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla spesa del giudizio a favore dell'agenzia delle entrate direzione provinciale di Palermo che liquida in euro 1000/00
Palermo 5. 6. 25
il giudice monocratico
Santo PP
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1077/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20/1T/021747/000/P001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , nato a [...], il giorno 18.12.1937 (cod. fisc. CF_Ricorrente_1), ivi residente nella Indirizzo_1 SNC, unitamente al coniuge Sig.ra Nominativo_2 (CF.Nominativo_2), rappresentato, assistito e difeso dal dott. Difensore_1 impugna avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazioni delle sanzioni n. 20/1T/021747/000/P001 – Registro;
anno
2020 - carico complessivo richiesto pari ad € 4.262,75 – notificato il 04.09.2023.
n a r r a t i v a
1. In data 18 agosto 2020, con atto rep. n. 26470, registrato il 7 settembre 2020, presso la Direzione
Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo, Atti Pubblici (cfr. all. n. 02 al fascicolo), il signor Ricorrente_1 e il coniuge Signora Nominativo_2 richiedevano al Notaio, dottoressa Nominativo_3
, di convalidare un atto di compravendita precedentemente ricevuto dal Notaio Nominativo_4 di Partanna (TP) il 23 marzo 1990, rep. n. 28517, registrato a Castelvetrano il 2 aprile 1990 al n. 534 (cfr. all. n. 03 al fascicolo), con il quale il Signor Nominativo_5 vendeva ai coniugi Ricorrente_1 un fondo rustico con annessi fabbricati rurali pertinenziali e, segnatamente, due magazzini non accatastati, la cui asserita omissione di registrazione, contestata da parte dell'Agenzia delle Entrate, ha generato la odierna controversia.All'atto del 1990 fanno partecipare anche l'originario dante causa Nominativo_5
2. In data 07.04.2011, il Signor Ricorrente_1 e il coniuge Signora Nominativo_2 provvedevano, a loro cure e spese, all'accatastamento dei due magazzini acquistati, come si evince dalla sottoscrizione delle dichiarazioni di fabbricato presentate all'Agenzia del Territorio di Trapani, ai sensi dell'art. 2, comma
36 del D.L. n. 262/2006 (cfr. mappale n. 103210 – all. n. 04 al fascicolo). Detto particolare non è un adempimento di poco conto perché rivela una circostanza di interesse nella presente controversia: la consapevolezza per il Signor Ricorrente_1 e per il coniuge Signora Nominativo_2 di essere, all'indomani dell'atto di compravendita ricevuto dal Notaio Nominativo_4 di Partanna (TP) il 23 marzo 1990, rep. n. 28517, proprietari dei due magazzini, la cui presunta omissione di registrazione ha generato il presente giudizio.
3. In data 18 agosto 2020, il Notaio, dottoressa Nominativo_3, redigeva il citato atto di conferma e convalida (Rep. n. 26470 – Racc. n. 12324) al fine di sanare la nullità del precedente atto di compravendita ricevuto dal Notaio dott. Nominativo_4, e, quindi, procedeva seguentemente a stipulare in modo regolare il successivo atto di donazione da parte dei medesimi coniugi Ricorrente_1 in favore del loro figlio Nominativo_6 (cfr. all. n. 02 al fascicolo).
4. In data 04 settembre 2023, l'Ufficio Territoriale di Palermo, Atti Pubblici notificava l'avviso di liquidazione n. 20/1T/021747/000/P001, con il quale richiedeva, ai sensi dell'art. 20 del TUR, l'ulteriore pagamento di euro 4.254,00, a titolo di imposta di registro, applicata a fabbricati sottoposti a trasferimento (n. 2 magazzini siti in Indirizzo_2, foglio 25, particelle nn. 412 e 411/2 del Catasto dei Terreni del Comune di Partanna (TP) - cfr. all. n. 01 al fascicolo).
5. L'Ufficio, in buona sostanza, ritiene che l'atto di convalida e conferma del 18 agosto 2020 abbia modificato gli effetti giuridici del precedente atto traslativo di compravendita del 23 marzo 1990, ricevuto dal Notaio dott. Nominativo_4 e, di fatto, abbia comportato il trasferimento della proprietà dei magazzini in favore dei coniugi Ricorrente_1.
Adducendo che l'atto di conferma e convalida del 18 agosto 2020, ricevuto dal notaio dottoressa Nominativo_3, abbia modificato gli effetti giuridici del precedente atto traslativo, l'Ufficio, pertanto, conclude che l'atto, oggetto della presente controversia (comprensivo dell'asserito trasferimento dei due magazzini ricadenti nel foglio 25, particelle 412 e 411/2 di Indirizzo_2), debba essere assoggettato ad autonoma tassazione, in quanto atto avente autonomo contenuto patrimoniale.
MOTIVI DI RICORSO 1. Insufficienza della motivazione. Violazione dell'art. 52 del D.Lgs n. 131/86 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
2. Incompleta informazione circa il soggetto passivo d'imposta Tre anni prima, nel 2020, il Notaio, dottoressa Nominativo_3, ricevette la notifica dell'avviso di liquidazione n. 20030051153, mediante il quale l'Ufficio ha richiesto il medesimo tributo, con la medesima motivazione, di quelli dell'avviso di liquidazione odiernamente impugnato.
Sarebbe stato, pertanto, opportuno che l'Ufficio informasse l'odierno reclamante/ricorrente della circostanza che analogo avviso di liquidazione fosse già stato notificato al notaio che registrò l'atto.
Nel merito, si oppone quanto segue.
1. Errata tesi impositiva della tassazione dei due magazzini oggetto della compravendita del 23 marzo 1990, ricevuto dal Signor Notaio dott. Nominativo_7.
Nel merito sostiene che l'assunto impositivo dell'Ufficio non è condivisibile.Infatti per il principio dell'accessione, sancito dagli artt. 934 e ss. del Cod. Civ., l'acquirente di un terreno, sul quale insiste un fabbricato acquista automaticamente la proprietà di quest'ultimo, a meno che non sia escluso espressamente dalle parti nel contratto di compravendita del fondo. Pertanto, nel caso in specie, i due magazzini, non indicati, per errore materiale, nell'atto originario, possono dirsi compresi nella prima vendita, sia per il principio dell'accessione, sia per il fatto che i magazzini ex rurali sono considerati, per uso e consuetudine, di pertinenza del fondo agricolo.
Mette in evidenza il comportamento attivo della parte acquirente, che ha proceduto alla catastazione dei due magazzini, dimostra, secondo il principio “facta concludentia” che gli stessi sono stati oggetto di trasferimento in seno all'atto del 1990 (cfr. mappale n. 103210 – all. n. 04 al fascicolo).
In subordine, si formula la seguente domanda. Il calcolo dell'ammontare dell'imposta di registro sui fabbricati ex – rurali (i magazzini) pertinenziali al fondo agricolo, quantificata dall'Amministrazione Finanziaria, è errato.
Infatti, anche nella non temuta ipotesi che l'imposta di registro vada applicata alla presunta integrazione della originaria vendita, occorre considerar che, nell'ambito dell'atto del Notaio dott. Nominativo_4, i coniugi Ricorrente_1 , nella qualità di coltivatori diretti del fondo, hanno chiesto le agevolazioni per l'implementazione della piccola proprietà contadina, di cui alla Legge n. 590 del 26 maggio 1965 (all'epoca vigente), liquidando, all'atto della registrazione, l'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l'imposta catastale nella misura dell'1%.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO
In via preliminare, qualora sia intenzione della signora Nominativo_2 impugnare unitamente al coniuge Ricorrente_1 l'avviso intestato e notificato esclusivamente a quest'ultimo, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire della signora Nominativo_2, avendo agito in palese violazione delle norme di cui agli artt. 10 e 14 del D.Lgs n. 546/92.
Osserva che l'avviso di liquidazione impugnato in questa sede non prevede alcuna attività accertativa dell'Ufficio, ma si limita semplicemente a provvedere al controllo dell'autoliquidazione effettuata dal notaio.
Posto che la rettifica in atto, comportando una diversa definizione dei beni oggetto di trasferimento, va ad integrare e completare l'atto originario costituendo nuovo atto, separatamente tassabile, che ha modificato ex post gli effetti giuridici del primo atto, l'Ufficio ha provveduto al recupero dell'imposta di registro con aliquota del 9% sul trasferimento dei due magazzini foglio 25 particelle 412 e 411/2 assumendo la base imponibile risultante dall'applicazione della rendita catastale pari ad euro 51.710,00 generando l'avviso di liquidazione oggetto dell'odierno gravame, dell'importo, al netto di quanto autoliquidato e versato, di euro
4.254,00 oltre spese di notifica di euro 8,75. L'Ufficio ha liquidato la maggiore imposta dovuta sulla base degli elementi desumibili dall'atto, posto che nello stesso è riportato chiaramente che le parti “dichiarano di integrare, confermare e comunque convalidare il sopra citato atto di compravendita dichiarando che oggetto dello stesso non è la piena proprietà del solo fondo rustico con annessi quattro fabbricati rurali oggi demoliti bensì la piena proprietà del detto fondo rustico con annessi quattro fabbricati rurali e due magazzini.” Ne consegue che per emettere l'impugnato avviso, l'Ufficio non ha compiuto accertamenti di fatto ovvero extratestuali nè valutazioni interpretative particolarmente complesse.
Data l'esaustività della motivazione fornita dall'Ufficio, in seno all'avviso di liquidazione impugnato, si ritiene pienamente assolto l'onere probatorio avendo l'Ufficio indicato le ragioni per cui si è proceduto al recupero, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/86, sull'atto n. 21747 del 2020 serie 1T delle imposte dovute per il trasferimento di due magazzini dal sig. Nominativo_5 ai signori Ricorrente_1 e Nominativo_2.
Si evidenzia che l'art. 57 del D.P.R. n. 131/86 obbliga solidalmente al pagamento dell'imposta di registro
"Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, le parti contraenti…”. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cf. Cass.
n. 12257 del 2017), il notaio è coinvolto nell'imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l'atto, ed obbligato a richiedere la registrazione (art.10, lett.b d.P.R. 131/86). Di conseguenza, correttamente l'Ufficio ha provveduto ad emettere il 28.10.2020 e notificare l'avviso di liquidazione n. 20030051153 di identico importo al notaio Nominativo_3, in qualità di pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e, in quanto tale, obbligato in solido ex art. 57 I comma del TUR.
Nel merito l'Ufficio non ritiene plausibile quanto sostenuto dai ricorrenti che non avrebbero indicatoper mero errore materiale i due immobili. Nel caso di specie i magazzini sono stati esclusi dalla vendita del 1990 per espressa volontà delle parti contraenti, per cui non si dubita come solo per effetto dell'atto di rettifica di cui si discute i signori Ricorrente_1 e Nominativo_2 sono divenuti proprietari dei due magazzini che non erano stati trasferiti con la precedente vendita del 1990.
A riprova ulteriore del fatto che la rettifica in oggetto si sostanzia in una rettifica traslativa si rileva come nel rogito di cui si discute intervengono tutte le parti contraenti della vendita del 1990 (anche il sig. Nominativo_5) . Viceversa, se, fossimo in presenza di una mera rettifica ricognitiva, sarebbe stata sufficiente la stipula da parte degli attuali proprietari. Né a diverse conclusioni si può giungere con l'assunto secondo cui i magazzini ex rurali sono considerati, per uso e consuetudine, di pertinenza del fondo agricolo perché se fosse vero non vi sarebbe più bisogno di indicare i dati catastali degli immobili pertinenziali nelle compravendite aventi ad oggetto l'immobile principale e non si comprenderebbe neppure il perché le parti abbiano deciso di integrare nel 2020 il rogito del 1990.
Né tanto meno è possibile affermare che i magazzini siano stati acquisiti dai coniugi Ricorrente_1 in base al principio meramente civilistico dell'accessione indicato dagli articoli 934 e ss del codice civile. L'accessione opera l'acquisto a titolo originario al momento in cui la costruzione viene realizzata. È questo il momento in cui, diventando il proprietario del suolo ipso iure proprietario della costruzione, l'accessione esaurisce il suo compito. Il sig. Nominativo_5, quindi, diventava proprietario dei magazzini per effetto dell'accessione rispettivamente prima del 1967 e nel 1986. Le parti, infatti, dichiarano nel rogito del 2020 che i lavori di costruzione del magazzino identificato con la particella 412 del foglio 25 sono stati iniziati ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 e che il magazzino identificato con la particella 411/2 del foglio 25 è stato costruito in forza della Concessione di Costruzione n.133/86 (Pratica n.3678), rilasciata dal Comune di Partanna il 28 ottobre
1986 e per questo è stata rilasciata l'Autorizzazione di Abitabilità dallo stesso Comune in data 11 ottobre
1988. Da questo momento non si può più parlare di accessione perché la stessa ha già realizzato e prodotto i suoi effetti.
In merito all'accatastamento dei due magazzini che, secondo quanto riferito dalla controparte, sarebbe stato eseguito dallo stesso unitamente al coniuge in data 07.04.2011, nel rogito del 2020 viene riportato che i magazzini particelle 412 e 411/2 sono graficamente rappresentati nelle planimetrie depositate in catasto in data 12 maggio 2011 (particella 412) e in data 6 maggio 2011 (particella 411/2), quindi l'iscrizione al catasto dei magazzini è avvenuta dopo il rogito del 1990 e prima del rogito del 2020 quando proprietario degli stessi era il sig. Nominativo_5.
Il ricorrente vorrebbe che in subordine fosse riconosciuta anche ai due magazzini che sono di pertinenza del fondo nell'odierno rogito del 2020, ritiene che la stessa non possa trovare applicazione per più di un motivo. Articoli 1 e 2 Legge del 6 agosto 1954 n. 604 In primo luogo, come detto, i signori CI e Nominativo_2 hanno richiesto nel rogito del 1990, dichiarando il possesso dei requisiti, le agevolazioni per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina di cui alla Legge 590 della L. 26.05.1965 il cui art. 25 prevede che agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente titolo I, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge
2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. Ma non è detto che gli acquirenti che hanno dichiarato di possedere i requisiti nel 1990, li possiedano nel 2020. In ultimo si rileva come l'agevolazione in parola, richiesta nell'atto del 1990, che lo si ribadisce non conteneva i due magazzini, non risulta essere reiterata nella vendita dei magazzini effettuata nel 2020 e trattandosi di norme agevolative di stretta interpretazione non sono suscettibili di integrazione ermeneutica con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estese oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” (cfr. corte di Cassazione sentenza n. 11106 del 7.5.2008) e non possono applicarsi senza richiesta di parte, né essere reiterate in sede di ricorso. Inapplicabile è pertanto l'agevolazione fiscale in esame.
La parte ricorrente depositava memoria conclusionale.
Osserva che la sentenza della CGT di 2^ grado della Sicilia n. 772/19/2025, ad oggi, non ha acquistato autorità di res judicata in quanto pende ancora il termine per proporre il giudizio in Cassazione. Non essendosi, pertanto, formato il giudicato, le convinzioni dei secondi giudici hanno un'influenza molto relativa sul presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Si rileva l'ammissibiltà del ricorso proposto anche dal coniuge ravvisandosi una condotta assimilabile all'intervento volontario, tenuto conto che lo stesso era parte integrante dell'atto di donazione al figlio Nominativo_6 che contiene anche la clausola di integrazione e conferma di negozio giuridico
2. La circostanza che in precedenza l'avviso sia stato inoltrato al notaio rogante senza informare i ricorrenti
è del tutto irrilevante in quanto non è causa di nullità .
3. Nessun vizio di motivazione affligge l'atto impugnato alla luce delle articolate difese e della memoria responsiva di parte ricorrente
Nel merito, òla parte ricorrente afferma che la catastazione dei due magazzini, dimostrerebbe secondo il principio “facta concludentia” che gli stessi sono stati oggetto di trasferimento in seno all'atto del 1990 (cfr. mappale n. 103210 – all. n. 04 al fascicolo). Infatti, i coniugi Ricorrente_1, ritenendosi proprietari dei due magazzini, hanno proceduto alla loro catastazione. Nel merito essi ritengono che l'Ufficio abbia errato nel ritenere che i due magazzini non siano stati acquisiti dai coniugi Ricorrente_1 in quanto non menzionati nell'originario atto di compravendita del 1990 ritenendo che gli stessi, non indicati per errore materiale nell'atto originario, possono dirsi compresi nella prima vendita, sia per il principio dell'accessione, sia per il fatto che i magazzini ex rurali sono considerati, per uso e consuetudine, di pertinenza del fondo agricolo.
Orbene, secondo l'insegnamento della Cassazione l'atto integrativo o di convalida mira a eliminare errori materiali non certo l'esistenza di due magazzini che verosimilmente e furbescamente le parti hanno omesso di citare nell'atto salvo poi procedere alla loro catastazione dopo alcuni anni, operazione consentita dalla legge. Viceversa l'atto de quo ha una portata traslativa tenuto conto che trattasi di immobili improvissamente apparsi all'epoca della catastazione. L'integrazione, conferma, convalida in oggetto se da una parte realizza l'esatta descrizione dell'immobile compravenduto, dall'altra comporta l'attribuzione ai signori Ricorrente_1 e Nominativo_2 di una maggiore “consistenza immobiliare” costituito appunto dai due magazzini che non erano stati venduti nel rogito del 1990 perché non ricompresi per volontà delle parti. Inoltre, se si fosse trattato di una semplice conferma di un atto altrimenti nullo le stesse parti non avrebbero dichiarato di integrare ma piuttosto semplicemente di convalidare.
In buona sostanza, secondo il decidente i magazzini sono stati volutamente esclusi dalla vendita del 1990.
Del tutto inverosimile è l'assunto dei ricorrenti che nel ricorso dichiarano che solo all'indomanio dell'atto emergeva “....la consapevolezza per il Signor Ricorrente_1 e per il coniuge Signora Nominativo_2 di essere, all'indomani dell'atto di compravendita ricevuto dal Notaio Nominativo_4 di Partanna (TP) il 23 marzo 1990, rep. n. 28517, proprietari dei due magazzini, la cui presunta omissione di registrazione ha generato il presente giudizio"., come se gli stesi non conoscessero, secondo l'ordinaria diligenza, l'esistenza dei fabbricati all'atto di acquisto dei terreni.
In ordine alla richiesta subordinata, si rileva la richiesta delle agevolazioni nell'atto di trasferimento.
La vera ragione nell'operazione è invece da ricercarsi nell'atto di donazione che è stato fatto al proprio discendente creando un valido titolo di trasferimento degli immobili già esistenti uno dei quali addirittura consta anche di un primo piano e che è stato oggetto di sanatoria prima della dell'atto di trasferimento del
1990. Invero, come affermato dalla sentenza 522/25 della Corte di Giustizia tributaria di II grado che si condivide, il contratto del 18.08.2020 prende in considerazione elementi fattuali (compravendita di due magazzini) censiti autonomamente nel detto contratto, risultando non conformi al principio afferente la capacità contributiva, attraverso una prospettazione che, dall'esame degli atti prodotti, risulta di diversa natura, rispetto al “nomen iuris” attribuito dal notaio rogante.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla spesa del giudizio a favore dell'agenzia delle entrate direzione provinciale di Palermo che liquida in euro 1000/00
Palermo 5. 6. 25
il giudice monocratico
Santo PP