Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5007 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 30/05/1978, elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1
Via S. Lo Forte n.13, presso lo studio dell'avv. Saladino Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 31/07/1987, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo Via S. Lo Forte n.13, presso lo studio dell'avv. Saladino Maria che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con la modifica al punto 6) prevista con note di trattazione scritta del 04/03/2025.
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la potestà su di lui provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica affinchè lo stesso possa seguire le proprie inclinazioni naturali e mantenere il tenore di vita sino ad oggi assicurato.
Per 2) Per meglio regolare la quotidianità del minore , lo stesso coabiterà con la madre ed avrà, pertanto, la residenza anagrafica presso la dimora di quest'ultima nella casa coniugale sita in Palermo, via Federico Ferrari Orsi n. 87, che resta assegnata alla signora con Controparte_1 tutti gli arredi e corredi domestici;
3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, tenendo come base il numero indice relativo al mese di ottobre 2025.
4)Resta inteso che le spese di carattere straordinario e medico sanitarie saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% come meglio infra, così come al 50% resterà il diritto per ciascun Per genitore a percepire l'assegno unico universale per il figlio minore .
5) Le spese straordinarie andranno preventivamente concordate se riguardano:
spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculisti- che presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi c vacanze;
c) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
e) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
f) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
2 Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso e condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, ma non comunque prescelto il genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo a quello da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonchè alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6) Il signor che andrà ad abitare dalla madre in via Federico Ferrari Orsi n. 87, Parte_1 Per piano sesto avrà facoltà di incontrare il figlio minore tutte le volte che lo desidera in orari Per compatibili al suo lavoro, ed agli impegni scolastici e/o sportivi e di riposo del figlio che comunque dovrà far rientro a casa improrogabilmente entro le 22.30.
7) Resta comunque inteso che in caso di disaccordo con la signora , il signor Controparte_1 Pt_1 potrà incontrare il figlio minore nel giorno di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita dalla
[...] scuola alle ore 21.00 , mentre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne, dalle 09:00 dal sabato alle 20:00 della domenica ed alternativamente nelle festività del 25/12; 26/12; Pasqua e “Lunedì dell'Angelo”
8) Resta inteso fra i coniugi che il finanziamento ad oggi pendente, in particolare il finanziamento acceso per l'acquisto dell'autoveicolo Fiat 500 a, resterà a carico del signore fino Parte_1 alla completa estinzione del rapporto tenuto conto che la signora ha contribuito Controparte_1 all'acquisto dell'autoveicolo intestato al signor Mercedes Classe A”. Parte_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 06/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 21/06/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 29 - P. II – serie A - Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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