Articolo 4 della Legge 18 marzo 1959, n. 134
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 aprile 1959
Art. 4.
Per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406 .
I canoni di affitto sono determinati in conformita' alla norma di cui all'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni.
L'assegnazione puo' essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.
Entrata in vigore il 29 aprile 1959