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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/09/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 11.9.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1871/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Ercolanese, Parte_1
con la quale elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa del
22.3.2021. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata. Ciò posto, dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione nella sua versione anteriore al d.l. 117/2025: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito la parte censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando che il ctu sia incorso in un insufficiente approfondimento diagnostico, non avendo adeguatamente valutato l'incidenza delle patologie di cui è affetto sulla propria autonomia. Quindi, proposta opposizione e valutata l'opportunità, anche alla luce della documentazione medica successiva prodotta, è stata disposta la rinnovazione delle attività peritali, per le quali è stato conferito incarico al ctu dott. . Per_1
L'esperto, quindi, ha sottoposto a visita il ricorrente in data 18.2.2025 e all'esito del nuovo esame peritale ha riferito di un soggetto vigile, cosciente ed orientato nei comuni parametri, nonché tendente al mutacismo, con tono dell'umore decisamente orientato verso la polarità depressiva. Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «sindrome depressiva endoreattiva di grado medio-grave in soggetto con disturbo di identità di genere. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale, validamente corretta da protesi. Segni di spondilodiscoartrosi lombare a lieve incidenza funzionale. Riferita ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico e senza documentate complicanze d'organo» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate, a carattere permanente e non emendabili, non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto, giungendo ad una percentuale di invalidità del 69% a far data dalla domanda amministrativa, di fatto non discostandosi dal giudizio espresso dalla precedente ctu in sede di atp. In particolare, con riferimento all'infermità psichica, principale patologia che affligge l'interessato, puntuali e coerenti sono le osservazioni dell'esperto, che ha osservato quanto segue: «è una forma di sofferenza psico-fisica percepita da un individuo che non si riconosce, in senso di identità interiore, o, più specificatamente, di genere, nel proprio sesso fenotipico di nascita […]; quando persistente e severa, in contesti sociali di discriminazione e stigma, può contribuire allo sviluppo di condizioni psicopatologiche, aumentando il rischio di depressione, comportamenti di dipendenza, disturbi d'ansia e distress generale. Nel caso di specie tale disforia ha causato, con ogni verosimiglianza, una
“sindrome depressiva endoreattiva” di grado medio-grave. Alla stessa, tenuto conto che le tabelle allegate al DM 5/2/92 assegnano (cod. 2205) un valore del 25% alla “Sindrome depressiva endoreattiva media” ed un valore del 31-40
2 (cod. 2206) alla “Sindrome depressiva endoreattiva grave”, può essere assegnato un valore non superiore al 40%». Quanto alle altre patologie, l'esperto ha attribuito una percentuale del 40,5% all'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, allineandosi alle osservazioni della parte istante, del 15% ai segni di spondilodiscoartrosi lombare a lieve incidenza funzionale, essendo di modesta entità clinica, e ha ritenuto non valutabile l'ipertensione arteriosa «poiché minorazione inscritta tra lo 0 ed il 10%, non concorrente con le altre minorazioni comprese nelle fasce superiori». Dunque, anche all'esito del secondo esame peritale, il sig. Parte_1
è risultato carente dei requisiti medico-legali necessari per l'ottenimento dell'assegno d'invalidità civile. Ritendo che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni del ctu, essendo corredate da un ragionamento tecnico-scientifico logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali, si perviene alla conclusione che le stesse devono essere confermate, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla parte ricorrente. Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Per le stesse ragioni le spese di ctu sono poste a carico dell' , come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu di entrambe le fasi processuali a carico dell' , come da separato decreto.
Nola, 11.9.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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