Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 6208/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.
Vincenzo Del Sorbo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello, iscritta al n.6208 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 29.10.2024 come da ordinanza resa in data 13.11.2024 con la concessione dei termini previsti dagli artt.190 e 352 c.p.c. e vertente,
TRA
in persona dell'Amministratore Unico elettivamente domiciliata Parte_1 Parte_2 in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.6 presso l'avv. Vittorio Santoro e rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Rivetta come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
in p.l.r.p.t. sig. elettivamente dom.ta in Caserta alla Controparte_1 CP_2
Piazza Vetrano , P.co Ambra, presso l'avv. Guglielmo De Stefano che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla presente comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5587/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale di trattazione cartolare con assegnazione dei termini ex artt.190 e 352 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, in p.l.r.p.t. (attrice in primo Controparte_1
grado) conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, in Parte_1
p.l.r.p.t., nella qualità di proprietario nonché gestore dell'impianto di distribuzione di carburante Tamoil sito in Torre del Greco V.le Europa n.27, per ivi sentirla condannare, e previa declaratoria di responsabilità della stessa nella causazione dell'evento dannoso occorso, al pagamento in suo favore dell'importo complessivo pari ad euro 2.533,07 a titolo di risarcimento danni patrimoniali riportati dall'autovettura Audi Q5 tg. DX831FR di sua proprietà, in conseguenza del rifornimento di carburante “inquinato” effettuato in data
22.11.2017 alle ore 09.10 circa presso il distributore di servizio Tamoil, da essa convenuta gestito, sito nel Comune di Torre del Greco al V.le Europa.
Nello specifico, assumeva la società attrice in primo grado che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, a seguito del rifornimento di carburante eseguito presso il suindicato distributore Tamoil, il veicolo Audi Q5 tg. DX831FR, nel rimettersi in marcia, percorsi pochi chilometri, improvvisamente segnalava un'anomalia al motore, il quale a detta di parte attrice si spegneva ripetutamente non riuscendo a restare correttamente in moto.
Allegava ancora la società attrice che in conseguenza delle suddette anomalie il veicolo veniva trasportato tramite il servizio di carroattrezzi prontamente intervenuto, presso l'autofficina di sua fiducia il cui tecnico aveva accertato l'esistenza di un danno scaturente dal filtro del gasolio che si presentava otturato da diverse sostanze e residui ferruginosi per cui provvedeva alla sua sostituzione nonché a quella della pompa ad iniezione e degli iniettori risultati anch'essi danneggiati dai predetti residui per un costo complessivo per le predette riparazioni pari ad euro 2.533,07 come da fattura n.73/2017 emessa in data
29.12.2017 dall' autofficina e relativo suo pagamento effettuato da Parte_3
società istante tramite bonifico del 01.12.2017 che allegava in copia agli atti del giudizio di primo grado.
La società istante, da ultimo, precisava di aver prontamente denunciato l'accaduto mediante racc.ta A/R inoltrata in data 01.12.2017 alla società che ha in gestione l'impianto di distribuzione, ma che la stessa non aveva fatto pervenire alcun riscontro così come alcun riscontro era pervenuto a seguito della messa in mora inoltrata in data 22.12.2017 alla Pt_1
[... e all'impianto di Viale Europa.
Incardinatosi il giudizio innanzi al giudice di pace dott.ssa Cioffi, all'udienza di prima comparizione del 13.03.2019 si costituiva con propria comparsa di costituzione e risposta
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unitamente alla prodotta documentazione che allegava la la quale, depositata Pt_1
preliminarmente visura C.C.I.A.A. attestante la sua qualifica di gestore della stazione di servizio sita in Torre del Greco di V.le Europa, concludeva nel merito per il rigetto della pretesa risarcitoria attesa la sua infondatezza in fatto oltre che in diritto in ogni caso perché non provata.
Nello specifico, la società convenuta pur non contestando l'avvenuto rifornimento di carburante presso la stazione da essa gestita, assumeva la mancanza di prova del nesso di causalità in ordine alla riconducibilità dei danni riportati dal veicolo attoreo alla fornitura di carburante acquistato in data 22.11.2017 presso il distributore di Torre del Greco ed in ogni caso l'insussistenza di prova dell'asserito vizio del gasolio che si assumeva impuro ben potendo, a suo dire, il dedotto malfunzionamento della vettura essere dipeso da difetti di funzionamento del sistema di alimentazione, mancata pulizia del filtro motore causati da negligente manutenzione del bene, dalla vetustità e/o dallo stato di usura del veicolo la cui immatricolazione risultava risalente all'anno 2009 nonché da quantità di impurità accumulatesi nel tempo nel serbatoio del veicolo in esito a rifornimenti effettuati presso gestori diversi e come tali pertanto dipendenti da fattori causali estranei e non imputabili al rifornimento di carburante dedotto in lite.
A dimostrazione della conformità del carburante e dell'assenza di vizi dello stesso da essa venduto, la società convenuta deduceva di aver provveduto ad accertare l'assenza di acqua e/o impurità in relazione alla partita di gasolio del 22.11.2017 e che anche gli altri gestori cui la stessa era destinata, a seguito dei medesimi controlli esperiti, non avevano rilevato alcun contaminazione del carburante come da documentazione che allegava. Né tantomeno l'impresa di manutenzione incaricata di effettuare un controllo presso il distributore di Torre del Greco aveva rilevato la presenza di acqua e/o impurità (cfr. relazione di intervento manutentivo da parte dell'impresa di del 29.11.2017che allegava alla Controparte_3
propria produzione ).
Indi, istruita la causa mediante produzione documentale ed espletata la prova orale mediante l'escussione testimoniale all'udienza del 22.02.2021 di e di Testimone_1 Parte_3
rispettivamente quali testi di parte convenuta e attorea, e di teste Tes_2 Testimone_3 presentato da parte convenuta che veniva escusso all'udienza di prosieguo del 14.06.2021 , all'esito il giudicante, attesa l'assenza del teste di parte attorea Testimone_4 impossibilitata a presenziare come da prodotta certificazione medica all'uopo depositata dal
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difensore di parte attrice, rinviava la causa in prosieguo prova e per conclusioni al
04.10.2021.
Infine, alla udienza del 07.03.2022 rassegnate le conclusioni e depositate le rispettive comparse conclusionali la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 5587, emessa in data 07.03.2022 e depositata -pubblicata in data 24.10.2022 il giudice di pace di Torre Annunziata, in persona della dott.ssa Cioffi, nell'ambito del procedimento civile recante RG.n. 1275/2019, accertava ex art.1490 c.c. il difetto della merce corrisposta mediante erogazione del carburante contaminato, e per l'effetto, accoglieva la domanda attorea condannando in p.l.r.p.t. al pagamento in suo favore Pt_1 dell'importo comprensivo di iva pari ad euro 2.533,07 corrispondente al costo sostenuto per le riparazioni e per i ricambi effettuati sul veicolo Audi Q5 tg. di proprietà attorea oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei rispettivi contratti sino al materiale soddisfo e regolava di conseguenza le spese di lite in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta sentenza, notificata il 25.10.2022, con atto di citazione notificato il
23.11.2022 ha proposto gravame censurandone con un primo motivo di doglianza Pt_1
l'erroneità laddove il giudicante, sulla base del compendio probatorio in atti, aveva ritenuto provato l'evento ossia l'asserito rifornimento di carburante da parte dell''autovettura di società appellata presso il distributore Tamoil di Torre del Greco in data 22.11.2017.
Con un secondo motivo di gravame, ne ha censurato l'erroneità laddove il giudicante nonostante la prova da essa fornita in ordine alla non riconducibilità dei danni lamentati da parte attorea al dedotto rifornimento di carburante, aveva ritenuto sussistente la sua responsabilità contrattuale ex art.1490 c.c.
In ogni caso, a parere della società appellante, alcun inadempimento poteva esserle imputato avendo documentalmente provato nel corso del giudizio di prime cure la conformità del carburante da essa posto in vendita.
Chiedeva pertanto in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della impugnata sentenza, il rigetto della domanda risarcitoria di come formulata in primo Controparte_1
grado, in quanto infondata in fatto oltre che in diritto e in ogni caso perché non provata con conseguente condanna della stessa alla restituzione in suo favore dell' importo pari ad euro
4.176,03 comprensivo delle spese di lite del primo grado e dalla stessa già corrisposto sulla base della impugnata sentenza con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Con comparsa di costituzione depositata in data 27.03.2023, si costituiva la Controparte_1 la quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. oltre che l'improcedibilità dello stesso;
nel merito, contestando i motivi di censura addotti da parte appellante, concludeva per il loro rigetto con conferma integrale della impugnata sentenza e vittoria di spese di lite del grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Incardinatosi il giudizio, all'udienza cartolare di prima comparizione del 30.03.2023
l'odierno scrivente sulle note depositate da ambo le parti costituite, attesa la mancata acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, disponeva il rinvio della causa all'udienza cartolare del 09.11.2023.
Indi, acquisito il fascicolo processuale di primo grado, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 29.10.2024 l'odierno giudicante, riservava la causa in decisione previa concessione alle stesse dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt.190 e 354 c.p.c. come da ordinanza resa in data 13.11.2024 all'esito della predetta trattazione scritta.
2. in rito
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito decorrente dalla notifica della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell' impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c. atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del
16.11.2017 “..Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di” revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3.Nel merito
3.1 Sulla mancanza di prova dell'evento del rifornimento di carburante
Con il primo motivo di gravame parte appellane asserisce l'erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto provato l'acquisto di rifornimento di carburante da parte dell'odierna appellata in data 22.11.2017 presso la stazione di distribuzione Tamoil di Torre del Greco gestita da parte appellante.
Preliminarmente giova precisare che l'azione come proposta da in primo grado è CP_1
un'azione di responsabilità contrattuale, avendo richiesto il risarcimento del danno che assume conseguente all'acquisto di carburante, contenente materiale ferruginoso e sabbioso frammisto al carburante. Conseguentemente l'azione proposta è di responsabilità contrattuale.
Ebbene, in tema di reparto degli oneri probatori, la Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella che ci occupa ha affermato (Cass. sentenza n.3373 del 12.2.2010) che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero
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per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).
Pertanto, anche nella fattispecie in esame compete all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad elementi impuri e che la sostanza trovata nel serbatoio dell'autoveicolo di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la società convenuta.
Ciò detto, nel caso in esame l'adito tribunale ritiene come la circostanza dell'avvenuto rifornimento in data 22.11.2017 di gasolio presso la stazione di servizio gestita dalla società appellante debba considerarsi pacifica perché non contestata dall'odierna appellante nella comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, dovendosi considerare peraltro intempestiva la contestazione in ordine alla sussistenza dell'evento dalla stessa effettuata solo con il deposito delle note conclusive del primo grado ( cfr. note conclusionale di Pt_1
[...
del 02.03.2022 agli atti del fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio).
Da quanto precede ne discende, quale logico corollario, il rigetto del primo motivo di gravame dovendosi ritenere assolto - perché non contestato - l'onere probatorio dell'avvenuto acquisto di carburante da parte della odierna società appellata quale intestataria dell'autovettura danneggiata presso la stazione di servizio gestita da società appellante.
3.2 Sulla erronea declaratoria di responsabilità ex art.1490 c.c.- Sulla mancanza dii prova in ordine alla riconducibilità eziologica del danno al dedotto rifornimento- Sulla mancanza di vizio del carburante rifornito.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato e come tale dev'essere rigettato nei termini che seguono.
In ordine alla responsabilità, a parere dello scrivente, l'assunto del giudice di prime cure dev'essere integralmente confermato non potendosi ritenere accoglibili le censure come articolate con il secondo motivo di gravame atteso che dalla disamina del compendio probatorio in atti è emersa la prova certa (secondo il criterio del più probabile che non che governa la materia della responsabilità civile) della sussistenza del nesso di causalità tra il danno patito dall'autovettura ed il rifornimento di carburante “contaminato”.
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In particolare, dall'istruttoria documentale ed orale espletata in primo grado è emerso come dopo il rifornimento di carburante l'autovettura attorea presentava evidenti problemi tali da essere condotta tramite il carroattrezzi prontamente chiamato presso l'autofficina di fiducia.
A riscontro, vi sono le dichiarazioni testimoniali rese dal titolare della predetta autofficina tale , il quale, oltre a confermare in sede di sua escussione la circostanza Parte_3 dell'avvenuto ricovero del veicolo attoreo presso la sua officina tramite il carroattrezzi così come dedotta da parte attrice in primo grado, riferiva di aver accertato che il gasolio era sporco ed in particolare il filtro del gasolio era ostruito da materiale ferruginoso e melmoso dovuto a seguito del rifornimento..” precisando altresì che anche la strumentazione tecnica
(centralina Diagnosi KTS-BOSHi ) di cui si era avvalso, aveva confermato la presenza di materiale ferruginoso.
Parte appellata ha poi prodotto in primo grado sia la fattura attestante il guasto dell'autovettura e la pulizia serbatoio per la presenza di ruggine e sostanza cremosa nel gasolio con l'indicazione delle relative riparazioni effettuate dall'autofficina di
[...]
che il bonifico di pagamento della stessa. Pt_3
Appare evidente pertanto come, sulla base delle emergenze processuali su illustrate , debba ritenersi provata l'origine e la causa del descritto danno e, quindi, la responsabilità dell'odierna società appellante.
Né può ritenersi dimostrato da parte del gestore appellante che il prodotto venduto aveva le qualità sue proprie e che pertanto era conforme, non potendosi ritenere, a parere dello scrivente, quali elementi utili a confutare il quadro probatorio fornito da parte attrice in primo grado, le risultanze delle verifiche tecniche di qualità dalla stessa effettuate sul carburante avendo le stesse rilevato soltanto l'assenza di acqua e non anche di altre impurità
o contaminazioni.
Peraltro, sul punto, lo stesso teste indotto da parte appellante in primo grado sig.
[...]
quale tecnico della ditta incaricata della manutenzione Tes_1 Controparte_4
della Tamoil, riferiva di aver effettuato controlli su due serbatoi gasolio in data 29.11.2017 per rilevare la presenza di acqua sul prodotto presso la stazione come da scheda tecnica esibitagli da parte convenuta che riconosceva dichiarando al contempo di non aver svolto la prova di tenuta ma solo quella relativa all'assenza di acqua nei serbatoi.
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Anche l'altro teste escusso, e della cui attendibilità deve peraltro dubitarsi Testimone_3 attesi i rapporti di lavoro che lo legano all'odierna società appellante per essere un funzionario responsabile commerciale della Tamoil, confermava che i controlli effettuati erano tesi a constatare la presenza o meno di acqua ( cfr. deposizione testimoniale di Tes_3 del 14.06.2021 “…Come risulta dalle note di incasso presenti nella produzione di parte convenuta che mi vengono mostrate, in data 08.11.2017, 13.11.2027, 11.11.2017,
22.11.2017 e 29.11.2017 durante le operazioni di scarico del carburante non sono state riscontrate anomalie nel prodotto riconducibili alla presenza di acqua..” ).
A ciò si aggiunga come sia rimasta a livello di allegazione la dichiarazione della circostanza che non vi erano state al momento dei fatti altre segnalazioni o richieste di risarcimento del danno.
In definitiva sulla base degli elementi probatori complessivamente valutati, i motivi di appello articolati vanno ritenuti insuscettibili di incidere sulla stabilità della decisione assunta in primo grado e sulla correttezza dell'iter logico giuridico sul quale si fonda la sentenza impugnata con la conseguenza che il gravame proposto non può trovare accoglimento.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza integralmente confermata.
4.Sulle spese processuali
Ricorrono motivi di equità per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In ragione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater D.P.R.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da in p.l.r.p.t. e conferma integralmente la sentenza Pt_1
n.5587/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
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- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Torre Annunziata, 26.2.2025
Il Giudice
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