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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE EC, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2203/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Scisca, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
RICORRENTE contro
(C.F. ), in personale del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Concorezzo, via Libertà n. 21
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somma
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 27 agosto 2025, il ricorrente ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir condannare la convenuta a corrispondere in suo favore le differenze retributive di € 2.391,43 lordi dovuti in suo favore a titolo competenze di fine rapporto e t.f.r. in relazione al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della convenuta dal 1.12.2022 al 31.7.2024.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha esposto di essere stato assunto presso la convenuta dal 1.12.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato poi trasformato in tempo indeterminato, di essere stato inquadrato nel sesto livello del c.c.n.l. pulizia industria e multiservizi quale operaio con mansioni di imballatore, di essere stato licenziato con decorrenza dal 31.7.2024, di essere rimasto creditore delle competenze oggetto di domanda, di aver agito in sede monitoria per conseguire il pagamento del t.f.r. risultante
Pagina 1 di 4 dalla busta paga di maggio 2024, di non aver invece ricevuto né la busta paga, né il pagamento delle competenze relative al mese di agosto 2023, alle indennità sostitutive di ferie e permessi non fruiti e del t.f.r. maturato dopo il maggio 2024 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Ha dedotto quindi di essere rimasto creditore della indennità sostitutiva delle ferie per il valore di € 1.219,94, della indennità sostitutiva dei permessi per il valore di € 639,80, e del t.f.r. dovuto dal giugno 2024 e fino alla cessazione del rapporto per il valore residuo di €
533,69, avendo agito in sede monitoria per ottenere il pagamento dell'importo indicato nella busta paga di maggio 2024.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta è rimasta contumace.
Istruita la causa allo stato degli atti, alla prima udienza di trattazione il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione e - all'esito della camera di consiglio, assenti le parti - ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Dalle allegazioni attoree e dalle evidenze documentali risulta che il rapporto di lavoro del ricorrente ha avuto decorrenza dal 1.12.2022, che egli è stato assunto con contratto di lavoro subordinato con la qualifica di operaio inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. terziario for Italy e che il rapporto di lavoro è cessato il 31.7.2024 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo (docc. 1 e 2).
Dalla documentazione prodotta, poi, risulta che il ricorrente ha richiesto in via monitoria il pagamento del t.f.r. per come risultante dalla busta paga di maggio 2024 emessa dalla datrice di lavoro e maturato fino a quella data (cfr. doc. 5).
I conteggi depositati in atti, relativi alla determinazione della indennità sostitutiva di ferie e permessi e della porzione di t.f.r. maturata in relazione al periodo successivo maggio 2024 e alla determinazione del t.f.r., richiesto corretti e immuni da vizi, essendo stati effettuati sulla base della retribuzione lorda teorica indicata nella busta paga di maggio 2024 e con computo dei giorni di ferie, delle ore di permesso e dei ratei di t.f.r. maturati da tale data e con computo delle ore di ferie e di permessi risultanti come residui dall'anno precedente sempre sulla base della busta paga di maggio 2024 (doc. 5 e 6), avendo parte attorea documentato di aver richiesto il t.f.r. maturato fino al maggio 2024 e indicato nella relativa busta paga con ricorso monitorio (doc. 7).
In considerazione di tutto quanto brevemente esposto, rileva il giudicante che l'istante ha dunque dimostrato le ragioni della prestazione dedotta ed il suo diritto a conseguire il
Pagina 2 di 4 pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 2.391,43, di cui € 533,69 quale t.f.r. maturato dal giugno 2024 al 31.7.2024.
La convenuta dal suo canto, non costituendosi in giudizio, non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, né ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e così non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame,
“il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass., n.
7027/2001).
La condotta processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha viceversa confermato la mancanza di validi motivi che giustifichino l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda di € 2.391,43 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura documentale della controversia, del valore di essa e della decisione della stessa in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire da Parte_1
la somma lorda complessiva di 2.391,43 a titolo di differenze Controparte_1 retributive relative alla mensilità di agosto 2023, al rateo di tredicesima afferente ad agosto 2023, alla indennità sostitutiva di ferie e permessi e alla quota di t.f.r. maturata nell'agosto 2023;
- Condanna a corrispondere a la somma lorda Controparte_1 Parte_1 di € 2.391,43 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Pagina 3 di 4 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 11 dicembre 2025
Il Giudice LE EC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE EC, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2203/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Scisca, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
RICORRENTE contro
(C.F. ), in personale del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Concorezzo, via Libertà n. 21
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somma
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 27 agosto 2025, il ricorrente ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir condannare la convenuta a corrispondere in suo favore le differenze retributive di € 2.391,43 lordi dovuti in suo favore a titolo competenze di fine rapporto e t.f.r. in relazione al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della convenuta dal 1.12.2022 al 31.7.2024.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha esposto di essere stato assunto presso la convenuta dal 1.12.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato poi trasformato in tempo indeterminato, di essere stato inquadrato nel sesto livello del c.c.n.l. pulizia industria e multiservizi quale operaio con mansioni di imballatore, di essere stato licenziato con decorrenza dal 31.7.2024, di essere rimasto creditore delle competenze oggetto di domanda, di aver agito in sede monitoria per conseguire il pagamento del t.f.r. risultante
Pagina 1 di 4 dalla busta paga di maggio 2024, di non aver invece ricevuto né la busta paga, né il pagamento delle competenze relative al mese di agosto 2023, alle indennità sostitutive di ferie e permessi non fruiti e del t.f.r. maturato dopo il maggio 2024 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Ha dedotto quindi di essere rimasto creditore della indennità sostitutiva delle ferie per il valore di € 1.219,94, della indennità sostitutiva dei permessi per il valore di € 639,80, e del t.f.r. dovuto dal giugno 2024 e fino alla cessazione del rapporto per il valore residuo di €
533,69, avendo agito in sede monitoria per ottenere il pagamento dell'importo indicato nella busta paga di maggio 2024.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta è rimasta contumace.
Istruita la causa allo stato degli atti, alla prima udienza di trattazione il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione e - all'esito della camera di consiglio, assenti le parti - ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Dalle allegazioni attoree e dalle evidenze documentali risulta che il rapporto di lavoro del ricorrente ha avuto decorrenza dal 1.12.2022, che egli è stato assunto con contratto di lavoro subordinato con la qualifica di operaio inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. terziario for Italy e che il rapporto di lavoro è cessato il 31.7.2024 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo (docc. 1 e 2).
Dalla documentazione prodotta, poi, risulta che il ricorrente ha richiesto in via monitoria il pagamento del t.f.r. per come risultante dalla busta paga di maggio 2024 emessa dalla datrice di lavoro e maturato fino a quella data (cfr. doc. 5).
I conteggi depositati in atti, relativi alla determinazione della indennità sostitutiva di ferie e permessi e della porzione di t.f.r. maturata in relazione al periodo successivo maggio 2024 e alla determinazione del t.f.r., richiesto corretti e immuni da vizi, essendo stati effettuati sulla base della retribuzione lorda teorica indicata nella busta paga di maggio 2024 e con computo dei giorni di ferie, delle ore di permesso e dei ratei di t.f.r. maturati da tale data e con computo delle ore di ferie e di permessi risultanti come residui dall'anno precedente sempre sulla base della busta paga di maggio 2024 (doc. 5 e 6), avendo parte attorea documentato di aver richiesto il t.f.r. maturato fino al maggio 2024 e indicato nella relativa busta paga con ricorso monitorio (doc. 7).
In considerazione di tutto quanto brevemente esposto, rileva il giudicante che l'istante ha dunque dimostrato le ragioni della prestazione dedotta ed il suo diritto a conseguire il
Pagina 2 di 4 pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 2.391,43, di cui € 533,69 quale t.f.r. maturato dal giugno 2024 al 31.7.2024.
La convenuta dal suo canto, non costituendosi in giudizio, non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, né ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e così non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame,
“il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass., n.
7027/2001).
La condotta processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha viceversa confermato la mancanza di validi motivi che giustifichino l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda di € 2.391,43 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura documentale della controversia, del valore di essa e della decisione della stessa in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire da Parte_1
la somma lorda complessiva di 2.391,43 a titolo di differenze Controparte_1 retributive relative alla mensilità di agosto 2023, al rateo di tredicesima afferente ad agosto 2023, alla indennità sostitutiva di ferie e permessi e alla quota di t.f.r. maturata nell'agosto 2023;
- Condanna a corrispondere a la somma lorda Controparte_1 Parte_1 di € 2.391,43 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Pagina 3 di 4 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 11 dicembre 2025
Il Giudice LE EC
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