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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA TO, all'udienza del 19/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6003 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA UD
PARTE RICORRENTE
E
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2025, e notificato il 9.6.2025, – Parte_1 premesso che, con sentenza n. 46/2025, resa in data 8.1.2025 nel procedimento ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. iscritto al n. 5648/2024 R.G.L., era stata accertata in capo a sé la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile, a decorrere da settembre del 2023 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, lamentando che, malgrado la notifica della predetta sentenza e la trasmissione, in data 14.1.2025, del modello AP 70, l'Ente gestore non avesse liquidato alcunchè in suo favore. CP_ Tanto premesso ed allegato il perdurante inadempimento dell' la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari e quelli socio-economici, l'assegno mensile di 1 invalidità civile a far data dal mese di settembre 2023 sino al soddisfo e per l'effetto condannare l' al pagamento della somma di €. 7.260,00, oltre agli interessi di legali, B) CP_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, perché anticipatario”.
L' convenuto si costituiva in giudizio, invocando la declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere, stante il sopravvenuto pagamento della prestazione assistenziale.
Istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza la discussione orale precedeva la pronuncia della presente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass.
14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato – che l' abbia CP_1 liquidato l'assegno di invalidità civile n. 044-310007157933, a decorrere dall'1.9.2023, quantificando i relativi arretrati nell'importo netto di euro 7.960,75 (si veda il modello TE08 del 10.6.2025, doc. 1, fascicolo di parte resistente).
Emerge pure per tabulas che detto importo sia stato corrisposto con il cedolino di luglio 2025 CP_ (v. doc. 5, fascicolo dell' .
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla quantificazione operata dall'Ente, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea. CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' conducendo in tal senso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22089 del 2021), alla stregua del quale: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula
l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti
2 CP_ sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (conf. Cass. n. 24777/2022).
Nella specie, il modello AP 70, recante i dati socio-amministrativi utili ai fini della liquidazione CP_ della prestazione, è stato pacificamente inoltrato dall'assistibile all' in data 14.1.2025, laddove la prestazione è stata in concreto pagata solo in data 1.7.2025.
Essendo ampiamente decorso il termine di 120 giorni, quale previsto dall'art. 445-bis, comma CP_ 5, c.p.c., si configura in capo all' una responsabilità per il ritardo nella erogazione della CP_ prestazione, di per sé idoneo a giustificare la soccombenza dell'
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/2022, con distrazione in favore dell'avv. IA UD, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6003/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
IA UD.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/11/2025
Il Giudice
VA TO
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