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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Angela Di MO Presidente Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2767/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori e delle condizioni della separazione di conviventi more uxorio vertente tra
, elettivamente domiciliata in Alba Adriatica (TE), alla Via C. Battisti Parte_1
n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia D'Angelo, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
, elettivamente domiciliato in Pineto (TE), alla Via Nazionale, n. 32, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Mariangela Cardarelli che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-resistente- Con l'intervento del P.M. in sede. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha incardinato il presente procedimento al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla Persona_1 relazione more uxorio intrattenuta con il resistente, nonché al fine di regolamentare le condizioni della loro separazione.
Ha in particolare dedotto: di avere convissuto con il resistente dal 2007; di essere rimasta a vivere, con la figlia, presso la casa familiare, in Roseto degli Abruzzi, alla Via Le Quote, n. 11, dopo la interruzione della convivenza;
di avere rinunciato, di comune accordo con il resistente, alla propria attività lavorativa per accudire la figlia minore, di essere attualmente priva di occupazione, avendo cinquantaquattro anni, e di avere difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro in ragione della sua età; che il resistente percepisce, quale operaio presso la ITALSUR S.R.L., uno stipendio di circa euro 1.800,00/1.900,00 mensili;
che il resistente, prima della interruzione della convivenza, le corrispondeva la somma di euro 800,00/900,00 mensili per il mantenimento della figlia e che, a far data dalla interruzione della convivenza, le corrisponde la somma di euro 400,00 mensili oltre le spese straordinarie di mantenimento della figlia minore;
che la casa familiare è di esclusiva proprietà del resistente;
che la minore ha beneficiato della legge 104/1992 essendo affetta da un disturbo del comportamento e dell'attenzione, beneficio che sarà probabilmente revocato per intervenuta guarigione;
che a causa della necessità di cure delle quali ha ancora bisogno, non è opportuno che la minore pernotti, per il momento, presso il padre;
di non avere redditi e di non essere proprietaria di immobili;
di essere titolare di una carta superflash presso BANCA INTESA
SANPAOLO sulla quale confluiscono in prevalenza le somme che il resistente le corrisponde per il mantenimento della figlia minore. Ha, pertanto, chiesto: l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con sua collocazione prevalente presso la sua abitazione, che coincide con la casa familiare, in Roseto degli
1 Abruzzi, alla Via Le Quote, n. 11; l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
la regolamentazione del regime di frequentazione padre-figlia in modo che il padre possa vedere la figlia minore due pomeriggi a settimana ed il finesettimana, a settimane alterne, il sabato o la domenica, senza pernottamento;
la determinazione a carico del resistente dell'assegno di mantenimento della figlia minore nella misura di euro 800,00 mensili oltre rivalutazione monetaria, oltre al 100% delle spese straordinarie;
la determinazione, in suo favore, a carico del resistente, di un assegno alimentare di euro 200,00 mensili;
l'attribuzione dell'assegno unico INPS in suo favore nella misura del 100%; la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
Nel costituirsi, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo che: le parti non sono legate da vincolo di coniugio;
la ricorrente non ha né abbandonato né rifiutato alcuna attività lavorativa per accudire la figlia;
la ricorrente ha piena capacità lavorativa;
la ricorrente ha la disponibilità della casa familiare, gravata da mutuo ipotecario le cui rate sono totalmente a carico di esso resistente;
egli non dispone di una propria abitazione, con conseguente vantaggio economico per la ricorrente;
la minore ha sempre svolto gli impegni scolastici senza l'ausilio di una insegnante di sostegno avendo avuto una lievissima e temporanea difficoltà nel linguaggio ampiamente superata tanto che l'INPS ne ha riconosciuto la piena guarigione;
la piccola, infatti, non ha più fatto ricorso ad alcuna terapia logopedistica;
la minore ha sempre frequentato e frequenta con regolarità la scuola nonché attività extrascolastiche quali nuoto e danza;
pertanto, la minore non necessita di alcuna cura particolare che le impedisca di pernottare presso di lui;
la ricorrente è stata licenziata dall'attività di rappresentante di macchine slot machine, licenziamento al quale è seguito un contenzioso legale;
la ricorrente, pertanto, non si trova né nella necessità di dover accudire la figlia minore né in una situazione che la limiti nel reperimento di un lavoro;
fin dalla cessazione della convivenza, risalente all'aprile 2023, egli ha provveduto al mantenimento della minore versando alla ricorrente euro 350,00 mensili oltre alle spese straordinarie;
egli ha sostenuto anche le spese ordinarie relative alle attività extrascolastiche e alla mensa scolastica della minore;
il proprio contratto di lavoro è a tempo determinato, che viene periodicamente rinnovato, e con trattamento salariale di euro 1.700,00 mensili, somma nella quale è inserito il tfr e sulla quale grava la rata del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare;
la minore vede regolarmente esso resistente e pernotta presso la sua abitazione;
la minore ha anche trascorso dieci giorni di vacanza con esso resistente in Spagna nel gennaio 2024; la richiesta di esclusione del pernottamento presso il padre avanzata dalla ricorrente
è, pertanto, ingiustificata. Ha pertanto chiesto: l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e la sua collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare;
la determinazione in euro 350,00 mensili dell'assegno di mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie previo consenso e documentazione delle stesse;
disporsi che la minore possa sentire il padre in qualsiasi momento compatibilmente con le esigenze della stessa e che possa vedere il padre due pomeriggi a settimana, giorni nei quali il padre la preleverà all'uscita dalla scuola e la terrà con sé fino alle ore 21.00, nonché un fine settimana, a settimane alterne;
disporsi che la minore trascorra le festività di
Pasqua e Natale alternativamente con i ciascun genitore e quindici giorni consecutivi nel periodo estivo.
Non essendovi contrasto tra le parti sul punto e non ravvisandosi profili di specifica inidoneità educativa o di oggettivo impedimento a carico di uno dei due genitori tali da giustificare l'affidamento esclusivo della loro figlia minore, di dieci anni, ad uno di essi, la stessa, deve essere affidata ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Non essendo emerso contrasto tra le parti in merito e non essendo emersi elementi di possibile nocumento per la minore nonché in considerazione della maggiore dedizione della madre ai compiti di cura della stessa, la piccola dovrà essere collocata in via prevalente presso il Persona_1 domicilio materno, nella specie coincidente con la casa familiare sita in Roseto degli Abruzzi, alla
Via Le Quote, n. 11.
La casa familiare sita in Roseto degli Abruzzi, alla Via Le Quote, n. 11, di esclusiva proprietà del
2 resistente, deve essere assegnata alla madre, presso la quale la figlia minore è collocata in via prevalente alla luce del criterio preferenziale sancito dall'art. 337 sexies c.c.. Sulle restanti questioni, le uniche oggetto di contrasto processuale tra le parti – nella specie, il pernottamento della minore presso l'abitazione paterna e le statuizioni economiche – le parti hanno raggiunto un accordo, in adesione alla proposta formulata dal Giudice delegato alla istruttoria formulata alla udienza del 22/05/2024, nei seguenti termini: “disporsi un assegno di mantenimento della minore di euro 500,00 mensili da pagare entro il 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie a carico del resistente, previa rinuncia alla domanda di assegno alimentare da parte della ricorrente, disporsi che il 100% dell'assegno unico INPS sia percepito dalla ricorrente, con utenze a carico della ricorrente integralmente, buoni pasto della minore a carico di ciascuna parte al 50%, frequentazione padre-figlia 2 pomeriggi a settimana dalla uscita di scuola fino alle ore
21.30 massimo, 2 pernotti al mese nei weekend a settimane alterne dal sabato mattina intorno alle ore 10.00 od altro orario compatibile con l'attività sportiva della piscina della minore fino alla domenica ore 21.30 massimo, 7 giorni nel periodo natalizio ad anni alterni presso ciascun genitore, 3 giorni nel periodo pasquale ad anni alterni e quindici giorni anche non consecutivi in ciascuna estate, fermo restando che il padre potrà vedere la figlia previo accordo con la madre anche in altri giorni ed in altri orari rispetto a quelli sopra indicati”. L'accordo raggiunto tra le parti non contrasta con norme imperative né con il superiore interesse della minore e può, pertanto, essere recepito da questo Tribunale.
Ed invero, in particolare, quanto alla questione del pernottamento della minore, non sono emersi elementi di possibili nocumento degli interessi della stessa non essendo state specificamente dedotte dalla ricorrente circostanze di possibile nocumento dei medesimi interessi in conseguenza del suo pernottamento presso l'abitazione paterna, risultando incontestatamente tra le parti del tutto superate le difficoltà di attenzione e di apprendimento della minore, non essendo contestato tra le parti che la minore ha pernottato, negli ultimi mesi, presso l'abitazione paterna nonché che la stessa ha anche trascorso con il padre dieci giorni di vacanza in Spagna nel gennaio 2024.
La stessa ricorrente ha infatti ammesso, nella memoria ex art. 473 bis, co. 3 CCII, che la minore
“negli ultimi mesi ha pernottato un sola volta al mese quando il padre ne ha fatto richiesta”. Si aggiunga che la stessa ricorrente ha dichiarato, nella memoria suddetta, che il resistente “vive nella casa dove vivono i genitori, dove vi sono più unità abitative”, circostanza che consente di ritenere che l'attuale abitazione del padre abbia spazi adeguati al suo pernottamento e che non presenti profili di possibile nocumento per la minore. Nella medesima memoria, la ricorrente ha, infine, soltanto genericamente dichiarato di avere constatato, in relazione ai giorni in cui la minore ha pernottato presso l'abitazione paterna, che la stessa “spesso è stata lasciata dal padre sola con altri parenti”, affermazione dalla quale non emergono profili di possibile nocumento agli interessi della minore, avendo questa, nella specie, dieci anni, età compatibile con la permanenza con altri parenti in assenza, con ogni evidenza temporanea, del padre.
La intervenuta conciliazione tra le parti sulle questioni oggetto di contrasto processuale tra le stesse e la mancanza di contrasto ab origine sulle restanti questioni consentono di disporre la integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 3 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, nella suindicata composizione collegiale, pronunciando sul ricorso in epigrafe emarginato, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. affida la minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Persona_1 genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2. dispone che la minore abbia collocazione prevalente presso l'abitazione della Persona_1
3 madre;
3. assegna la casa familiare, sita in Roseto degli Abruzzi, alla Via le Quote, n. 11, alla madre;
4. recepisce, quanto al regime di frequentazione padre-figlia e quanto alle questioni economiche, l'accordo raggiunto tra le parti alla udienza del 22/05/2024 e, per l'effetto, dispone in conformità allo stesso, così come riportato in parte motiva.
5. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 08/01/2025. Il Giudice relatore estensore Dott.ssa Ninetta D'Ignazio
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di MO
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