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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 772/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3687/2022 depositato il 01/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8952/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 02/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179039021565 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130021708582000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, appellante:
in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 8952/2021 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Catania, Sez. 1, in data 15.11.2021, depositata in Segreteria data 02.12.2011, in esito al giudizio distinto al n. 4825/2018 R.G., per l'errore in procedendo commesso dal Giudice di prime cure, in quanto non si è pronunciato su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza, nonché per l'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs n. 546/1992; conseguentemente, nel merito, accertare e dichiarare, nullo, inefficace e/o prescritto il ruolo, la cartella n. 29320130021708582000 e l'intimazione di pagamento n.
29320179039021565/000 e l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario della riscossione di riscuotere la somma iscritta a ruolo, oltre interessi ed oneri accessori relativi all'imposta impugnata;
conseguentemente, annullare e/o dichiarare inefficace il ruolo, la cartella e l'intimazione di pagamento impugnata, disponendone lo sgravio e la cancellazione dal ruolo.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate:
rigettare e condannare il ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8952/2021 la CTP di Catania, Sez. 1^, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 con condanna alle spese.
Con atto notificato l'1.6.2022 proponeva appello il Ricorrente_1.
L'Agenzia delle Entrate formulava rituali controdeduzioni.
L'Agente della riscossione rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, per come dal medesimo affermato, costituendosi aveva documentato, seppure attraverso Tracking spedizioni Società_1, che l'intimazione impugnata era stata da lui ricevuta il 12.2.2018 e che, quindi, il ricorso da egli proposto era stato tempestivo.
In presenza di tale produzione ben avrebbe potuto e dovuto il concessionario della riscossione dimostrare, ove sussistente, l'inesattezza di tale circostanza allegando ricevuta che attestasse una differente data di ricezione dell'atto, onde, da essa data, fare desumere a questa Corte la fondatezza della impugnata pronunzia per inammissibilità, ex art. 21 d. l.vo n. 546/1992, del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate non ha documentato, non avendolo fatto il Concessionario della riscossione, rimasto contumace, l'asserita regolare notifica della propedeutica cartella, sicchè, in accoglimento dell'appello proposto, vanno annullati sia la cartella in oggetto che l'intimazione in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza n. 8952/2021 della C. T. P. di Catania Sez. 1°, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella e l'intimazione sopraindicate;
condanna Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento in favore di
Ricorrente_1 delle spese del giudizio che liquida, oltre accessori di legge, in € 440,00 per ciascun grado.
Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3687/2022 depositato il 01/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8952/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 02/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179039021565 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130021708582000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, appellante:
in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 8952/2021 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Catania, Sez. 1, in data 15.11.2021, depositata in Segreteria data 02.12.2011, in esito al giudizio distinto al n. 4825/2018 R.G., per l'errore in procedendo commesso dal Giudice di prime cure, in quanto non si è pronunciato su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza, nonché per l'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs n. 546/1992; conseguentemente, nel merito, accertare e dichiarare, nullo, inefficace e/o prescritto il ruolo, la cartella n. 29320130021708582000 e l'intimazione di pagamento n.
29320179039021565/000 e l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario della riscossione di riscuotere la somma iscritta a ruolo, oltre interessi ed oneri accessori relativi all'imposta impugnata;
conseguentemente, annullare e/o dichiarare inefficace il ruolo, la cartella e l'intimazione di pagamento impugnata, disponendone lo sgravio e la cancellazione dal ruolo.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate:
rigettare e condannare il ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8952/2021 la CTP di Catania, Sez. 1^, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 con condanna alle spese.
Con atto notificato l'1.6.2022 proponeva appello il Ricorrente_1.
L'Agenzia delle Entrate formulava rituali controdeduzioni.
L'Agente della riscossione rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, per come dal medesimo affermato, costituendosi aveva documentato, seppure attraverso Tracking spedizioni Società_1, che l'intimazione impugnata era stata da lui ricevuta il 12.2.2018 e che, quindi, il ricorso da egli proposto era stato tempestivo.
In presenza di tale produzione ben avrebbe potuto e dovuto il concessionario della riscossione dimostrare, ove sussistente, l'inesattezza di tale circostanza allegando ricevuta che attestasse una differente data di ricezione dell'atto, onde, da essa data, fare desumere a questa Corte la fondatezza della impugnata pronunzia per inammissibilità, ex art. 21 d. l.vo n. 546/1992, del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate non ha documentato, non avendolo fatto il Concessionario della riscossione, rimasto contumace, l'asserita regolare notifica della propedeutica cartella, sicchè, in accoglimento dell'appello proposto, vanno annullati sia la cartella in oggetto che l'intimazione in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza n. 8952/2021 della C. T. P. di Catania Sez. 1°, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella e l'intimazione sopraindicate;
condanna Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento in favore di
Ricorrente_1 delle spese del giudizio che liquida, oltre accessori di legge, in € 440,00 per ciascun grado.
Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato