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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10173 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RGN. 38354 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Pistilli
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to C. Pisani
all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede la reintegra ed il risarcimento del danno in quanto sostiene che i fatti posti a fondamento del licenziamento per giusta causa (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) non siano veri e, comunque, anche considerata la recidiva (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente) non sono di gravità tale da giustificare il provvedimento espulsivo.
Il licenziamento, invero, è pienamente fondato, il ricorrente ha dimostrato di essere del tutto insofferente a qualsiasi regola di un qualsiai rapporto di lavoro, comportamento perdurato nel tempo: ha maltrattato una collega, una paziente, è arrivato spesso in ritardo, è stato assente senza giustificazione o l'ha inviata solo a distanza di tempo ed a seguito di contestazione, ha più volte svolto il lavoro in modo negligente nonostante i richiami informali.
I provvedimenti sanzionatori di 10 giorni di sospensione ciascuno del febbraio 2024 (v. doc. 2 fascicolo parte resistente) e del luglio 2023 (v. doc. 1 fascicolo parte resistente) non sono stati contestati.
Quanto al provvedimento di licenziamento questo si fonda su due tipologie di inadempienze (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente): a) l'aver svuotato il contenuto dei vari cestini differenziati dei rifiuti in quello dei rifiuti pericolosi;
b) l'aver fruito di un giorno di permesso per donazione sangue senza aver presentato il giustificativo negli immediati giorni seguenti.
La circostanza sub b) è pacifica: il ricorrente si è assentato il 14 marzo, il datore ha contestato il mancato invio del giustificativo l'8 aprile e l'invio dell'attestazione è stata del 10 aprile. Il lavoratore che si assenta per un motivo deve rapidamente, nei limiti del possibile, darne conto al datore o all'ufficio preposto. O si deve ritenere che può inviarlo quando vuole costringendo ogni volta il datore ad aprire un procedimento disciplinare che si conclude con un nulla di fatto perché il lavoratore si è deciso a presentarlo? Così si violano le più elementari regole di convivenza lavorativa.
Quanto alla prestazione di lavoro effettuata in modo negligente le testimonianze raccolte l'hanno pienamente confermata (v. i verbali del 18.3.25 e del 24.6.25): più volte il lavoratore è stato ripreso per il suo comportamento, egli lo ha ammesso davanti ai colleghi ma ha continuato come se nulla fosse. E' irrilevante che non sia stato colto sul fatto se i colleghi lo hanno (facilmente) individuato e lo stesso lo ha ammesso.
Alla luce delle argomentazioni su esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 14 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Pistilli
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to C. Pisani
all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede la reintegra ed il risarcimento del danno in quanto sostiene che i fatti posti a fondamento del licenziamento per giusta causa (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) non siano veri e, comunque, anche considerata la recidiva (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente) non sono di gravità tale da giustificare il provvedimento espulsivo.
Il licenziamento, invero, è pienamente fondato, il ricorrente ha dimostrato di essere del tutto insofferente a qualsiasi regola di un qualsiai rapporto di lavoro, comportamento perdurato nel tempo: ha maltrattato una collega, una paziente, è arrivato spesso in ritardo, è stato assente senza giustificazione o l'ha inviata solo a distanza di tempo ed a seguito di contestazione, ha più volte svolto il lavoro in modo negligente nonostante i richiami informali.
I provvedimenti sanzionatori di 10 giorni di sospensione ciascuno del febbraio 2024 (v. doc. 2 fascicolo parte resistente) e del luglio 2023 (v. doc. 1 fascicolo parte resistente) non sono stati contestati.
Quanto al provvedimento di licenziamento questo si fonda su due tipologie di inadempienze (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente): a) l'aver svuotato il contenuto dei vari cestini differenziati dei rifiuti in quello dei rifiuti pericolosi;
b) l'aver fruito di un giorno di permesso per donazione sangue senza aver presentato il giustificativo negli immediati giorni seguenti.
La circostanza sub b) è pacifica: il ricorrente si è assentato il 14 marzo, il datore ha contestato il mancato invio del giustificativo l'8 aprile e l'invio dell'attestazione è stata del 10 aprile. Il lavoratore che si assenta per un motivo deve rapidamente, nei limiti del possibile, darne conto al datore o all'ufficio preposto. O si deve ritenere che può inviarlo quando vuole costringendo ogni volta il datore ad aprire un procedimento disciplinare che si conclude con un nulla di fatto perché il lavoratore si è deciso a presentarlo? Così si violano le più elementari regole di convivenza lavorativa.
Quanto alla prestazione di lavoro effettuata in modo negligente le testimonianze raccolte l'hanno pienamente confermata (v. i verbali del 18.3.25 e del 24.6.25): più volte il lavoratore è stato ripreso per il suo comportamento, egli lo ha ammesso davanti ai colleghi ma ha continuato come se nulla fosse. E' irrilevante che non sia stato colto sul fatto se i colleghi lo hanno (facilmente) individuato e lo stesso lo ha ammesso.
Alla luce delle argomentazioni su esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 14 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro