TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/11/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1148/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA
1 nella causa iscritta al N. 1148/2025 R.G. promossa da
AVV. ALBERTO CATTANEO del Foro di Vercelli, autodifeso ex art. 86 CPC, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Casale Monferrato, Via Luparia 6 ricorrente contro CP
in persona del Ministro con sede in Roma, Via Arenula 70, Controparte_1
domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato resistente contumace
Oggetto: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso spettante quale difensore d'ufficio.
Conclusioni
Avv. Cattaneo (come da ricorso):
“- Previa acquisizione del fascicolo n. 657/2015 R.G.N.R. – R. G. GEN. 316/2015 presso il Tribunale di Vercelli;
- In totale riforma del provvedimento 9.7/11.7.2025 emesso dal Tribunale di Vercelli notificato in data 16.7.2025:
a) liquidare a favore dell'esponente difensore d'ufficio l'importo dallo stesso già richiesto nell'istanza di liquidazione datata
25.03.2025, pari ad € 780,00 (oltre 15% spese generali, oltre CPA ed IVA di legge) per
l'attività professionale svolta nel procedimento penale;
b) liquidare a favore dell'esponente difensore d'ufficio l'importo di € 845,00 (oltre 15% rimb. forf. spese generali, oltre IVA e
CPA) a titolo di prestazioni professionali di recupero civilistico del proprio credito;
c) liquidare a favore dell'esponente difensore d'ufficio l'importo di € 78,48 per anticipazioni non imponibili documentate;
- Disporre in ogni caso il rimborso a favore dell'istante del contributo unificato e della marca da bollo corrisposti nel presente giudizio di opposizione;
- Vinte le competenze del presente giudizio di opposizione.”
Motivi della decisione
2
Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 depositato il 3.9.2025 e proposto contro il Controparte_1
l'Avv. Cattaneo, autodifeso, si è opposto al decreto del 9.7.2025, depositato l'11.7.2025 nel procedimento
RGNR 657/2015 – RG Trib. 316/2015 – RG Liq. 87/2025, con cui il tribunale di Vercelli – sezione penale ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso spettantegli quale difensore d'ufficio di
[...]
sulla base della seguente motivazione: Pt_1 Con l'opposizione l'Avv. Cattaneo si duole che il tribunale a torto ha ritenuto insufficienti per dimostrare l'esperimento di procedure esecutive per il recupero del credito tre tentativi infruttuosi di pignoramento mobiliare presso l'abitazione del debitore e un pignoramento presso terzi, nonostante la giurisprudenza di legittimità ritenga che al difensore basti dimostrare di aver compiuto un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, ma non anche l'impossidenza del cliente.
Per questo l'Avv. Cattaneo chiede che gli sia riconosciuto il compenso non solo per l'attività professionale svolta nel processo penale a carico di ma anche per quella nelle procedure esecutive per Pt_1
recuperare l'anzidetto credito, oltre alle anticipazioni che ha sostenuto.
L'8.9.2025 il Presidente del tribunale, funzionalmente competente ex art. 152 d. lgs. 150/2011, ha assegnato la causa allo scrivente giudice.
Con decreto 9.9.2025 è stata fissata la prima udienza al 13.11.2025.
Ricorso e decreto sono stati notificati via pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino il 10.9.2025.
3 Controparte_1 All'udienza di discussione del ricorso, dichiarata la contumacia del e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha ordinato al ricorrente di p i discutere la causa ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del c. 3 dell'anzidetta disposizione.
La causa viene ora in decisione.
***
La domanda è parzialmente fondata.
1. L'art. 1161 DPR 115/2002 stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. La giurisprudenza di legittimità ritiene che in base a questa norma il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. 8359/2020,
3673/2019, 7063/2018).
3. L'Avv. Cattaneo ha prodotto e dimostrato:
- il verbale del pignoramento mobiliare del 21.2.2020, quando l'ufficiale giudiziario attestò di non essere riuscito ad accedere all'abitazione del debitore esecutato (doc. 13);
- gli esiti degli 11 accessi agli atti al centro per l'impiego di Torino che comunicò che non Per_1
avesse rapporti di lavoro subordinato (doc. 14);
- a seguito di precetto in reitera del 29.1.2024 notificato a mani di l'11.2.2024 (doc. 15), i Per_1
verbali del pignoramento mobiliare del 19.7.2024 e 26.7.2024, quando l'ufficiale giudiziario di nuovo attestò di non essere riuscito ad accedere all'abitazione del debitore esecutato (doc. 16);
- di aver notificato atto di pignoramento presso terzi (doc. 20) e che nella procedura esecutiva che ne conseguì (RG Es. 6673/2024 tribunale di Torino – doc. 21) il terzo Postepay spa rese dichiarazione ex
4 art. 547 CPC dando atto di avere crediti verso il debitore esecutato per € 53,11 (doc. 22), motivo per cui l'Avv. Cattaneo rinunciò agli atti esecutivi ex art. 629 CPC per l'anti economicità della procedura esecutiva (doc. 23);
- non è proprietario di immobili (doc. 25); Per_1
- è titolare di un autoveicolo su cui sono trascritte tre formalità pregiudizievoli (doc. G), Per_1
pertanto, non avrebbe alcuna utilità pignorarlo.
4. Questi documenti dimostrano quanto richiesto dall'art. 1161 sopra trascritto, ossia che il difensore ha esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, peraltro plurime ed eterogenee
(sia mobiliari che presso terzi), dato che il debitore non è titolare di beni immobili.
Inoltre, il tentativo di recupero del credito è stato vano e non pretestuoso.
5. Ne discende che sono riconosciuti al difensore in forza degli artt. 86, 106 bis e 116 DPR 115/2002 sia i compensi per l'attività difensiva nel processo penale a carico di , sia quelli e i costi per il recupero Per_1
del credito, dato che è obbligatorio per ottenere il pagamento del compenso da parte dello Stato (Cass.
22579/2019, 27854/2011).
6. La richiesta di liquidazione del compenso così come calcolata dall'Avv. Cattaneo 5
è parzialmente accolta, perché, in ossequio alla giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente a pagg. 16 – 17 del ricorso, sono riconosciuti solo i compensi per l'attività prestata nel processo penale (calcolata su tariffe minime) e per la procedura esecutiva, non anche le spese legali liquidate con sentenza n. 174/2019 emessa dal Giudice di pace di Casale Monferrato nel giudizio RG 302/2019 contro per la condanna al Per_1
pagamento del compenso per l'attività professionale (doc. 12).
7. Non sono riconosciute le anticipazioni richieste in complessivi € 78,48, dato che non è prodotto il doc.
29, pur citato, che conterrebbe le relative prove di pagamento.
8. In senso conforme alla presente decisione ve ne sono altre del tribunale di Vercelli – sezione civile: ordinanze 7.12.2022 e 1.12.2022 (doc. E) e sentenza 16.9.2025 (deposito dell'11.11.2025).
Spese di lite.
Il , soccombente, è condannato ex art. 91 CPC a rifondere all'Avv. Cattaneo le Controparte_1
spese di lite del giudizio, liquidate ex DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri: - giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- scaglione fino a € 1.100,00, corrispondente ai compensi accertati come spettanti;
- fasi: di studio e introduttiva e decisionale, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe minime per semplicità in fatto e assenza di questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1148/2025 R.G. promossa da AVV. ALBERTO
CATTANEO contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione Controparte_1
respinta:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda;
- in riforma del decreto emesso dal tribunale di Vercelli – sezione penale il 9.7.2025, depositato l'11.7.2025 (RGNR 657/2015 – RG Trib. 316/2015 – RG Liq. 87/2025), LIQUIDA all'Avv. Alberto
6 Cattaneo:
➢ € 780,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge (se dovuti) per l'attività professionale prestata nel procedimento penale sopra indicato in favore di quale Parte_2
suo difensore d'ufficio;
➢ € 310,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge (se dovuti) per le procedure esecutive inutilmente esperite;
- CONDANNA il a rimborsare all'Avv. Alberto Cattaneo le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 230,00 per compensi, € 125,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge.
Vercelli, 25 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari