CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 28/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 877/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Tonelli)
PARTE APPELLANTE
E
CAPPARELLI CINZIA
(avv. Riommi)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 909 del 24/1/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta da - Parte_2 collaboratore sanitario professionale, impiegata in turni 7.00-13.30, 13.20-20.00, 20.00-7.00 - nei confronti della (d'ora in poi, breviter, “ ”), si dichiarava Parte_1 Pt_1 il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, e si condannava la resistente a risarcire il danno subìto dalla dipendente per la mancata attribuzione dei buoni pasto per n. 303 turni, nel periodo dal gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, al valore di € 4,13 per singolo turno, per un totale di € 1.251,39, oltre interessi come per legge.
L interponeva appello, cui resisteva (costituendosi tardivamente) la lavoratrice. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con il presente appello - non articolato in motivi di gravame numerati - l censura l'impugnata Pt_1 sentenza: a) sottolineando l'operatività del servizio mensa del personale e del servizio sostitutivo dei cestini,
b) rilevando la subordinazione dell'avversa pretesa alla compatibilità con le risorse disponibili, c) sostenendo la correttezza del proprio operato, in quanto conforme all'assetto normativo vigente in materia ed alla ratio sottesa alle relative previsioni legislative e contrattualcollettive, e d) contestando nel quantum l'importo liquidato dal primo giudice.
In buona sostanza, si opina che non ogni pausa concessa al lavoratore è finalizzata alla consumazione di un pasto e che il diritto alla mensa può essere riconosciuto al lavoratore non ogniqualvolta svolga un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, ma esclusivamente in presenza di specifiche condizioni lavorative, concretamente individuate a livello aziendale.
Tali doglianze si rivelano nel complesso infondate, come già deciso ripetutamente dalla Corte territoriale capitolina in numerose fattispecie analoghe, le cui argomentazioni possono qui richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v., di recente, sent. n. 2771 del 16/9/2025 e n. 2961 del 30/9/2025 di questo stesso Collegio;
v., altresì, sent. nn. 2001, 2014, 1922 e 1923 del 6/6/2025, sent. 2541 del 21/7/2025
e n. 2546 del 23/7/2025; cui adde sent. n. 2066 del 3/6/2025 e n. 97 del 14/1/2025, riguardanti la Pt_3
, nonché, tra le altre, sent. n. 1812/2025, n. 2222/2024 in sede di rinvio dalla Cassazione, n.
[...]
741/2024 n. 4127/2022, n. 3293/2021; con particolare riferimento all' Parte_1
v. App. Roma n. 3006/2024, n. 2883/2024, n. 2794/2023, n. 2329/2023 e n. 947/2023;
[...] tutte, peraltro, in linea con l'orientamento oramai consolidato dei giudici di legittimità, di cui erano espressione Cass. n. 5547 dell'1/3/2021, Cass. n. 9206 del 3/4/2023, Cass. n. 21440 del 31/7/2024 e, da ultimo, Cass. n. 25525 del 17/9/2025).
<< L'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003 prevede che: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L'art. 27 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4, prevede che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell o Ente Pt_1 nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto
a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
La disposizione richiama chiaramente la previsione dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 e non prevede deroga espressa alla stessa;
l'inciso “purché non in turno” non costituisce - ad avviso di questa Corte - una deroga espressa alla norma di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione: l'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno, la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa.
La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e dell'art. 4 del CCNL del 31/7/2009; l'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte.
In particolare, con la sentenza n. 5547 dell'1/3/2021, i giudici di legittimità hanno affermato che, “per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore” (così Cass. 28/11/2019, n. 31137, e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura, il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., di recente, Cass. 21/10/2020, n. 22985).
Nella fattispecie di causa, viene in rilievo, dunque, l'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL del 7/4/1999, a tenore del quale: “
1. Le Aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £ 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le Aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso, l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle , mentre resta ferma la competenza del Pt_1 CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle indicazioni in merito alla valorizzazione - Pt_1 nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione oggetto di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL Integrativo
Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001 del 7/4/1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 del CCNL Integrativo 20/9/2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti, atteso che, da tale norma, si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'àmbito di un intervallo non lavorato, laddove, diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Si può convenire, in definitiva, sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro;
di qui il rilievo dell'art. 8 del d.lgs. 8/4/2003, n. 66 - recante
“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro” - a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Pertanto, anche nel testo legislativo, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
La stessa difesa di parte datoriale lega il diritto alla mensa ad un'obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata “nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto”, mentre un'eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste (conforme anche la recente Cass. n. 32113 del
31/10/2022, con riferimento a dipendenti turnisti dell' di Caltanissetta). Parte_4
La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari, ha considerato, infatti, coessenziale alle “particolari condizioni di lavoro” di cui all'art. 29 del CCNL del Comparto sanità del 20/9/2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. Ha affermato, in proposito, che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato;
da ciò il rilievo dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, secondo cui il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa se l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.
Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la Suprema Corte e non ha motivo per discostarsene >>.
La tesi dell' - in sintesi - è che il turnista debba fruire della pausa pranzo prima dell'inizio del Pt_1 turno o dopo la fine del turno di 7 ore (o di 10, se notturno), ma ciò contrasta con la finalità della pausa;
invero, il datore di lavoro non può pretendere che il dipendente si rechi in servizio (senza essere retribuito) prima dell'inizio del turno o che sosti sul posto di lavoro (sempre senza retribuzione) dopo che ha finito di rendere la sua prestazione;
la pausa pranzo deve essere osservata all'interno dell'orario di lavoro, ancorché trattasi di un intervallo non lavorato e non retribuito.
Come hanno espressamente affermato i giudici di legittimità (v., tra le altre, Cass. nn. 22478/2024,
32113/2022 e 5547/2021), l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, un intervallo non lavorato.
Pertanto, incontestata l'impossibilità per il personale turnista di fruire di una pausa pranzo, sussiste il diritto della alla fruizione del ticket mensa sostitutivo, per il periodo oggetto di causa, in relazione Parte_2
a tutti i turni lavorativi eccedenti le sei ore.
Infine, l' opina che la “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili”, assicurate Pt_1 dall'equilibrio economico di bilancio, sarebbe la condicio sine qua non sia per l'attivazione del servizio mensa che per il suo esercizio con modalità sostitutive, tuttavia, quando il citato CCNL, all'art. 4, parla di
“compatibilità con le risorse disponibili” della scelta di istituire una mensa, deve ritenersi che il vincolo di bilancio è finalizzato soltanto a consentire all di optare per la soluzione più economica fra Pt_1
l'istituzione della mensa e l'erogazione dei buoni pasto, senza invece abilitarla ad eliminare entrambi.
In ordine al quantum liquidato dal Tribunale - pacifico tra le parti che la avesse svolto i turni Parte_2 indicati nel ricorso introduttivo e che avesse superato le sei ore di turno senza godimento della prescritta pausa non lavorativa - va rilevato che, nel giudizio di primo grado, non vi era stata specifica contestazione, da parte datoriale, in ordine ai conteggi allegati dalla controparte.
Nello specifico, l'odierna appellata aveva ottemperato al proprio onere probatorio, depositando tutti i cartellini marcatempo redatti dalla stessa Azienda, dai quali risulta l'orario di lavoro svolto per il periodo oggetto di causa (gennaio 2022-dicembre 2023); a fronte di ciò, la contestazione dell si rileva Pt_1 oltremodo generica, potendo la stessa datrice di lavoro confutare le singole pretese mediante la produzione di documentazione a sostegno (tabelle turni, buste paga integrali, ecc.).
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna l' alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 1.921,50 per Pt_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 28/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO EL)