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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa LE FE, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9490/2018 avente ad oggetto "controversie in materia di contratti bancari"
TRA Parte 1 con sede alla via Fiorignano, 5/C - 29 Palazzo Colosseum del comune di
Battipaglia -SA - P. IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rapp.te pro tempore, sig. [...]
rapp.ta e difesa, in forza di mandato a marginee dell'atto di citazione già Parte 2
convenuta in data 20.09.2018, dall'avv. Arturo Vassallo (C.F. notificato alla C.F. 1 () e presso il suo studio elettivamente domiciliata presso sito in
RV EL alla via Piano, 5;
ATTRICE -
CONTRO
Controparte 1 con sede legale in Milano, P.zza Meda n. 4 Codice Fiscale, Partita IVA
-e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano P.IVA 2 n.ro MI 2109611 del R.E.A., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Maione del Foro di Roma
) giusta procura su foglio separato materialmente congiunto ( C.F. 2
all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosanna Fiore, c/o lo studio Legale Cardasco in Salerno alla Via R. De Martino n. 7;
CONVENUTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte 1 conveniva in giudizio il [...] CP 1 al fine di far dichiarare ed accertare dal Tribunale adito che, nello svolgimento di diversi rapporti di conto corrente con la convenuta, venivano addebitati interessi, spese e commissioni non pattuite in forma scritta ed applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché della Delibera CICR 09/02/2000. In
particolare si tratta dei seguenti rapporti: - il n. 0890/3094 (già 3094), operativo dal mese di luglio 1999 il n. 0890/013094, acceso dal dicembre 2001 e, infine, un terzo c), identificato nel n. 01890/000000020198 (già 0890/020198), intrattenuto sin dal settembre 2010, oltre che di un conto anticipo fatture Italia n. 1890/011209 (già n. 0890/011209), di un conto anticipo fatture Italia n. 1209 e di un terzo conto anticipo fatture Italia n. 01890/00000000769 n. 2959
e dei collegati conti anticipi (n. 12959, n. 770 e n. 11607) e di conto corrente n. 3978, venivano addebitati interessi, spese e commissioni non pattuite in forma scritta ed applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché della
Delibera CICR 09/02/2000. Pertanto, chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: 1) "accertare e dichiarare che sui conti corrente bancari n. 0890/3094, n.
0890/013094, n. 01890/000000020198, nonché sui conti anticipi fatture Italia n. 1890/011209 (già
n. 0890/011209), n. 1209 n. 01890/00000000769, la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi, spese, commissioni e/o comunque addebiti, non dovuti, per i quali si insta per la dichiarazione di nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418
c.c.; 2) Per l'effetto, rideterminare l'esatto ammontare dei conti corrente bancari n. 0890/3094, n.
0890/013094, n. 01890/000000020198, nonché sui conti anticipi fatture Italia n. 1890/011209 (già
n. 0890/011209), n. 1209 n. 01890/00000000769, in ragione di tutte le eccezioni e/o causali di cui in premessa;
3) per l'effetto, condannare la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, prudentemente quantificate in € 210.964,57, oltre spese di CTP, salva la maggior o minor somma ritenuta di Giustizia, anche a seguito di CTU contabile, che sin d'ora si richiede;
4) condannare la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, al risarcimento dei danni subiti dalla Parte 1 per gli inadempimenti testé indicati, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366,
1376, 1218 e 1375 c.c., ivi comprese per le operazioni non autorizzate, che potrebbero essere quantificati in euro 25.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato che si dichiara, a tal uopo, antistatario". La causa introdotta mediante il già menzionato atto di citazione non veniva iscritta a ruolo nei termini ex lege prescritti;
pertanto, l'attrice provvedeva con l'atto di riassunzione notificato in data 23.10.2018, formulando le medesime conclusioni già
rassegnate nell'atto di citazione. Con comparsa del 31.01.2019 si costituiva in giudizio il
Controparte_1 chiedendo di: dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale promossa dalla Pt 1 in quanto non veniva esperito il procedimento obbligatorio di mediazione;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore in relazione ai rapporti bancari n. 13094
e n. 1209 per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti relativi alle rimesse solutorie, in particolare le somme ricalcolate in € 23.635,49 relative al c/c n. 3094, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: - Rigettare la domanda giudiziale promossa dalla società in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, per tutte le motivazioni di Parte 1
cui in narrativa". Instaurato il contradditorio, concessi i termini di cui all'art 183 co.6 c.p.c.,
espletata CTU contabile con successiva integrazione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.5.2025 all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di improcedibilità della domanda risultando correttamente esperita la procedura di mediazione.
1. Qualificazione della domanda
La domanda è parzialmente fondata e pertanto può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo di n. 6 rapporti intrattenuti dalla società attrice con l'istituto di credito convenuto, e precisamente:
conto corrente n. 0890/3094; conto corrente n. 0890/013094; conto corrente n.
01890/20198; conto anticipi n. 1890/011209; conto anticipi n. 1209; conto anticipi n.
0769 previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito. Alcuni dei rapporti sopra indicati risultano chiusi molto prima della notifica dell'atto di citazione.
E' bene precisare che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento.
È utile allora ricordare come nell'azione di accertamento in punto di riparto dell'onere allegatorio e probatorio esso grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)".
L'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza e prova di un pagamento ed
è pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Nel caso di conto aperto l'interesse ad agire del Cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare/avere a seguito della depurazione del saldo degli addebiti nulli (cfr. App.-
-I-7-dicembre-2023). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del CP 2
correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017).
Né assume rilievo la circostanza che la domanda di accertamento sia strumentale alla domanda di ripetizione di indebito: invero come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità tale circostanza "non comporta che la domanda presupposta debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, il quale al contrario sussiste, per il principio consolidato, secondo cui in ipotesi di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. (Cassazione civile sez. I,
13/03/2024, n.6707).
Quindi la domanda di ripetizione è ammissibile solo in relazione ai rapporti chiusi alla data di notifica dell'atto di citazione.
Dalla documentazione depositata non emerge la documentazione contrattuale. Parte
attrice deduce la violazione dell'art. 117 TUB. A fronte di tale rilievo la banca convenuta si è limitata a dedurre la mancata attivazione del rimedio ex art. 119 TUB
senza provvedere a depositare la documentazione contrattuale. Dunque, deve ritenersi, che il rapporto è sorto in forma orale.
Tuttavia, in assenza di riscontri contrari, appare sorprendente che anche negli
- non sia stato stipulato peranni successivi- trattandosi di un rapporto di durata iscritto il contratto anche al fine di adeguarsi alla normativa bancaria intervenuta nel corso degli anni.
L'art. 117 TUB prevede: I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo"
In assenza di contratto scritto e del documento di sintesi, dunque con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a) in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co. 3° c.c.
(affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993),
nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti;
non documenta la stipulazione del patto la approvazione di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non trattandosi di espressione diretta di un tale accordo, idonea a supplire alla mancanza genetica dello scritto;
in mancanza di apposita clausola o convenzione, si concreta una nullità assoluta, e perciò rilevabile d'ufficio dal giudice sia in sede di cognizione ordinaria, sia in sede sommaria allorché debba pronunciare decreto ingiuntivo sulla domanda della banca. Inoltre, come previsto dall'art 117 TUB ( nel quale sono trasfusi gli artt. 3 e 4 legge n. 154/1992 sulla Trasparenza Bancaria) “ I
contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora". La prescrizione di forma ex art. 1284, co.
3°, c.c. non postula la necessaria indicazione nel documento negoziale del tasso d'interesse praticato, giacché, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il vincolo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel contratto le parti elaborano criteri oggettivi che consentono la quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al contratto. L'art. 117, co. 4°,
T. U. bancario, sanzionato dalla nullità relativa di cui all'art. 127, co. 2°, T. U.
bancario, invece, impone l'indicazione del tasso d'interessi all'interno del documento contrattuale, indipendentemente dal fatto che il tasso convenzionale superi o meno quello legale;
questo perché il contratto scritto deve contenere espressamente gli interessi e, in genere, tutte le condizioni economiche del rapporto, in modo da assicurare la completa informazione del cliente. Infine,
sempre con riferimento a quanto disposto dall'art. 1284, co. 3°, c.c., anche un rinvio a "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi
"ed alle" condizioni d'uso"" o genericamente alle" condizioni praticate sulla piazza", in mancanza di accordi vincolanti che fissano i saggi su scala nazionale,
concreta una indeterminatezza del tasso ultralegale tuttora sanzionata dalla nullità assoluta di cui all'art. 1284, co. 3°, c.c..
In caso di mancata o invalida determinazione del tasso di interessi convenzionali,
agli interessi convenzionali calcolati dall'Istituto di credito dovranno sostituirsi gli interessi in misura legale.
Nel caso di specie, in ossequio alle disposizioni normative di settore vigenti ratione temporis testé citate, non vi è prova agli atti della stipulazione in forma scritta degli interessi a carico del correntista;
ne consegue, pertanto, il mancato rispetto della forma scritta di cui all'art. 1284, ultimo comma, c.c. quindi la illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale.
Il consulente sulla base della documentazione agli atti e dall'analisi degli estratti conto disponibili, completi di prospetti scalari e di prospetti riepilogo competenze trimestrali, ha ricalcolato il saldo dei conti correnti eliminando tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione semplice e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dal primo estratto conto disponibile.
Non ha proceduto, correttamente, al ricalcolo dei conti correnti 13094 e 1209
estinti rispettivamente in data 30.11.2004 e 17.2.2003 per i quali risulta sollevata eccezione di prescrizione. Tale eccezione è da ritenersi fondata essendo intercorso tra la chiusura dei conti e la notifica dell'atto di citazione un lasso temporale superiore a 10 anni.
Inoltre parte convenuta ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione è noto che a partire dalla pronuncia n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite Civili è stato elaborato il principio secondo il quale, stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, il "dies a quo"
per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto,
poiché è solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, che vi può essere tecnicamente un pagamento, un "atto solutorio" da ripetere. Soltanto laddove emerga che il correntista abbia effettuato nel corso del rapporto un “pagamento", come laddove il conto corrente sia in passivo o "scoperto" oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati travalicati, il “dies a quo" della prescrizione comincerà a decorrere dalla data della singola operazione.
Con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n.
31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto. Nel caso in esame l'atto di citazione è stato notificato in data 20-10-2018
interrompendo così il termine di prescrizione. Il consulente ha verificato nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione ovvero il periodo - 07.10.2008
- 28.7.1999 che le rimesse operate sul conto corrente ordinario n. 0890/3094 e prescritte sono pari a euro 2.776,63.
Con riferimento ai restanti rapporti, conto anticipi n. 1890/011209, conto anticipi n. 0769, corrente n. 0890/3094, conto corrente n. n. 01890/20198, il consulente riordinando i movimenti per data contabile, escludendo ogni forma di capitalizzazione, applicando i tassi legali il consulente, con una indagine che si condivide, ha elaborato mantenendo l'autonomia tra i singoli rapporti, il seguente prospetto riepilogativo:
0890/3094 saldo 0,00; conto n. 0890/013094 saldo 0,00; conto n. 1890/020198 saldo banca pari a 27.735,76 mentre il saldo ricostruito è pari a 161.289,27; conto n.
1890/011209 saldo 0,00; conto n. 1209 saldo zero;
conto n. 0769 saldo 00.
Dalla consulenza redatta dall'ausiliare, avverso la quale sono state fatte osservazione dalle parti e alle quali il ctu ha puntualmente risposto, risulta, che il saldo finale del conto corrente n. 1890/ 020198 chiuso in data 18.09.2018 è pari a euro + 161. 289,27 a credito per la società correntista. La banca convenuta va condannata alla ripetizione in favore di parte attrice della somma di euro
161.289,27 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Merita di essere rigettata la domanda di risarcimento del danno in quanto genericamente articolate e del tutto sfornita di supporto probatorio.
In definitiva la domanda merita parziale accoglimento e in accoglimento della domanda di ripetizione, in quanto il conto corrente n. 20198 risulta chiuso in data
18.9.2018 mentre l'atto di citazione è stato notificato il 18.10.2018, la banca va condannata alla ripetizione della somma di euro 161.289,27 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Venendo alle spese legali le stesse vanno poste a carico di parte convenuta e tenuto conto del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione e del rigetto della domanda di risarcimento del danno, le stesse meritano di essere compensate nella misura del 30% ponendo il residuo 70% a carico di parte convenuta e liquidate secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto dello scaglione determinato sulla base del decisum con distrazione in favore dell'avvocato Arturo Vassallo dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie in parte la domanda e per l'effetto accerta che il saldo del conto corrente n.
1890/020198 è a credito del correntista per euro € 161.289,27 alla data di chiusura.
Controparte 1 a ripetere in favore del correntista Parte 1 2) Condanna
la somma di euro 161.289,27 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Accoglie l'eccezione di prescrizione nei termini indicati in parte motiva. 3)
Rigetta la domanda di risarcimento del danno. 4)
5) Compensa nella misura del 30% le spese processuali ponendo il residuo
70% a carico di parte convenuta e liquidato in euro 9.872,10 anziché euro
14.103,00 ( euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge, oltre euro 264.00 per esborsi,
con distrazione in favore dell'avvocato Arturo Vassallo dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti con 6)
vincolo solidale.
Così deciso in Salerno, 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LE FE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa LE FE, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9490/2018 avente ad oggetto "controversie in materia di contratti bancari"
TRA Parte 1 con sede alla via Fiorignano, 5/C - 29 Palazzo Colosseum del comune di
Battipaglia -SA - P. IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rapp.te pro tempore, sig. [...]
rapp.ta e difesa, in forza di mandato a marginee dell'atto di citazione già Parte 2
convenuta in data 20.09.2018, dall'avv. Arturo Vassallo (C.F. notificato alla C.F. 1 () e presso il suo studio elettivamente domiciliata presso sito in
RV EL alla via Piano, 5;
ATTRICE -
CONTRO
Controparte 1 con sede legale in Milano, P.zza Meda n. 4 Codice Fiscale, Partita IVA
-e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano P.IVA 2 n.ro MI 2109611 del R.E.A., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Maione del Foro di Roma
) giusta procura su foglio separato materialmente congiunto ( C.F. 2
all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosanna Fiore, c/o lo studio Legale Cardasco in Salerno alla Via R. De Martino n. 7;
CONVENUTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte 1 conveniva in giudizio il [...] CP 1 al fine di far dichiarare ed accertare dal Tribunale adito che, nello svolgimento di diversi rapporti di conto corrente con la convenuta, venivano addebitati interessi, spese e commissioni non pattuite in forma scritta ed applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché della Delibera CICR 09/02/2000. In
particolare si tratta dei seguenti rapporti: - il n. 0890/3094 (già 3094), operativo dal mese di luglio 1999 il n. 0890/013094, acceso dal dicembre 2001 e, infine, un terzo c), identificato nel n. 01890/000000020198 (già 0890/020198), intrattenuto sin dal settembre 2010, oltre che di un conto anticipo fatture Italia n. 1890/011209 (già n. 0890/011209), di un conto anticipo fatture Italia n. 1209 e di un terzo conto anticipo fatture Italia n. 01890/00000000769 n. 2959
e dei collegati conti anticipi (n. 12959, n. 770 e n. 11607) e di conto corrente n. 3978, venivano addebitati interessi, spese e commissioni non pattuite in forma scritta ed applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché della
Delibera CICR 09/02/2000. Pertanto, chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: 1) "accertare e dichiarare che sui conti corrente bancari n. 0890/3094, n.
0890/013094, n. 01890/000000020198, nonché sui conti anticipi fatture Italia n. 1890/011209 (già
n. 0890/011209), n. 1209 n. 01890/00000000769, la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi, spese, commissioni e/o comunque addebiti, non dovuti, per i quali si insta per la dichiarazione di nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418
c.c.; 2) Per l'effetto, rideterminare l'esatto ammontare dei conti corrente bancari n. 0890/3094, n.
0890/013094, n. 01890/000000020198, nonché sui conti anticipi fatture Italia n. 1890/011209 (già
n. 0890/011209), n. 1209 n. 01890/00000000769, in ragione di tutte le eccezioni e/o causali di cui in premessa;
3) per l'effetto, condannare la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, prudentemente quantificate in € 210.964,57, oltre spese di CTP, salva la maggior o minor somma ritenuta di Giustizia, anche a seguito di CTU contabile, che sin d'ora si richiede;
4) condannare la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, al risarcimento dei danni subiti dalla Parte 1 per gli inadempimenti testé indicati, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366,
1376, 1218 e 1375 c.c., ivi comprese per le operazioni non autorizzate, che potrebbero essere quantificati in euro 25.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato che si dichiara, a tal uopo, antistatario". La causa introdotta mediante il già menzionato atto di citazione non veniva iscritta a ruolo nei termini ex lege prescritti;
pertanto, l'attrice provvedeva con l'atto di riassunzione notificato in data 23.10.2018, formulando le medesime conclusioni già
rassegnate nell'atto di citazione. Con comparsa del 31.01.2019 si costituiva in giudizio il
Controparte_1 chiedendo di: dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale promossa dalla Pt 1 in quanto non veniva esperito il procedimento obbligatorio di mediazione;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore in relazione ai rapporti bancari n. 13094
e n. 1209 per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti relativi alle rimesse solutorie, in particolare le somme ricalcolate in € 23.635,49 relative al c/c n. 3094, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: - Rigettare la domanda giudiziale promossa dalla società in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, per tutte le motivazioni di Parte 1
cui in narrativa". Instaurato il contradditorio, concessi i termini di cui all'art 183 co.6 c.p.c.,
espletata CTU contabile con successiva integrazione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.5.2025 all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di improcedibilità della domanda risultando correttamente esperita la procedura di mediazione.
1. Qualificazione della domanda
La domanda è parzialmente fondata e pertanto può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo di n. 6 rapporti intrattenuti dalla società attrice con l'istituto di credito convenuto, e precisamente:
conto corrente n. 0890/3094; conto corrente n. 0890/013094; conto corrente n.
01890/20198; conto anticipi n. 1890/011209; conto anticipi n. 1209; conto anticipi n.
0769 previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito. Alcuni dei rapporti sopra indicati risultano chiusi molto prima della notifica dell'atto di citazione.
E' bene precisare che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento.
È utile allora ricordare come nell'azione di accertamento in punto di riparto dell'onere allegatorio e probatorio esso grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)".
L'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza e prova di un pagamento ed
è pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Nel caso di conto aperto l'interesse ad agire del Cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare/avere a seguito della depurazione del saldo degli addebiti nulli (cfr. App.-
-I-7-dicembre-2023). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del CP 2
correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017).
Né assume rilievo la circostanza che la domanda di accertamento sia strumentale alla domanda di ripetizione di indebito: invero come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità tale circostanza "non comporta che la domanda presupposta debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, il quale al contrario sussiste, per il principio consolidato, secondo cui in ipotesi di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. (Cassazione civile sez. I,
13/03/2024, n.6707).
Quindi la domanda di ripetizione è ammissibile solo in relazione ai rapporti chiusi alla data di notifica dell'atto di citazione.
Dalla documentazione depositata non emerge la documentazione contrattuale. Parte
attrice deduce la violazione dell'art. 117 TUB. A fronte di tale rilievo la banca convenuta si è limitata a dedurre la mancata attivazione del rimedio ex art. 119 TUB
senza provvedere a depositare la documentazione contrattuale. Dunque, deve ritenersi, che il rapporto è sorto in forma orale.
Tuttavia, in assenza di riscontri contrari, appare sorprendente che anche negli
- non sia stato stipulato peranni successivi- trattandosi di un rapporto di durata iscritto il contratto anche al fine di adeguarsi alla normativa bancaria intervenuta nel corso degli anni.
L'art. 117 TUB prevede: I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo"
In assenza di contratto scritto e del documento di sintesi, dunque con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a) in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co. 3° c.c.
(affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993),
nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti;
non documenta la stipulazione del patto la approvazione di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non trattandosi di espressione diretta di un tale accordo, idonea a supplire alla mancanza genetica dello scritto;
in mancanza di apposita clausola o convenzione, si concreta una nullità assoluta, e perciò rilevabile d'ufficio dal giudice sia in sede di cognizione ordinaria, sia in sede sommaria allorché debba pronunciare decreto ingiuntivo sulla domanda della banca. Inoltre, come previsto dall'art 117 TUB ( nel quale sono trasfusi gli artt. 3 e 4 legge n. 154/1992 sulla Trasparenza Bancaria) “ I
contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora". La prescrizione di forma ex art. 1284, co.
3°, c.c. non postula la necessaria indicazione nel documento negoziale del tasso d'interesse praticato, giacché, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il vincolo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel contratto le parti elaborano criteri oggettivi che consentono la quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al contratto. L'art. 117, co. 4°,
T. U. bancario, sanzionato dalla nullità relativa di cui all'art. 127, co. 2°, T. U.
bancario, invece, impone l'indicazione del tasso d'interessi all'interno del documento contrattuale, indipendentemente dal fatto che il tasso convenzionale superi o meno quello legale;
questo perché il contratto scritto deve contenere espressamente gli interessi e, in genere, tutte le condizioni economiche del rapporto, in modo da assicurare la completa informazione del cliente. Infine,
sempre con riferimento a quanto disposto dall'art. 1284, co. 3°, c.c., anche un rinvio a "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi
"ed alle" condizioni d'uso"" o genericamente alle" condizioni praticate sulla piazza", in mancanza di accordi vincolanti che fissano i saggi su scala nazionale,
concreta una indeterminatezza del tasso ultralegale tuttora sanzionata dalla nullità assoluta di cui all'art. 1284, co. 3°, c.c..
In caso di mancata o invalida determinazione del tasso di interessi convenzionali,
agli interessi convenzionali calcolati dall'Istituto di credito dovranno sostituirsi gli interessi in misura legale.
Nel caso di specie, in ossequio alle disposizioni normative di settore vigenti ratione temporis testé citate, non vi è prova agli atti della stipulazione in forma scritta degli interessi a carico del correntista;
ne consegue, pertanto, il mancato rispetto della forma scritta di cui all'art. 1284, ultimo comma, c.c. quindi la illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale.
Il consulente sulla base della documentazione agli atti e dall'analisi degli estratti conto disponibili, completi di prospetti scalari e di prospetti riepilogo competenze trimestrali, ha ricalcolato il saldo dei conti correnti eliminando tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione semplice e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dal primo estratto conto disponibile.
Non ha proceduto, correttamente, al ricalcolo dei conti correnti 13094 e 1209
estinti rispettivamente in data 30.11.2004 e 17.2.2003 per i quali risulta sollevata eccezione di prescrizione. Tale eccezione è da ritenersi fondata essendo intercorso tra la chiusura dei conti e la notifica dell'atto di citazione un lasso temporale superiore a 10 anni.
Inoltre parte convenuta ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione è noto che a partire dalla pronuncia n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite Civili è stato elaborato il principio secondo il quale, stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, il "dies a quo"
per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto,
poiché è solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, che vi può essere tecnicamente un pagamento, un "atto solutorio" da ripetere. Soltanto laddove emerga che il correntista abbia effettuato nel corso del rapporto un “pagamento", come laddove il conto corrente sia in passivo o "scoperto" oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati travalicati, il “dies a quo" della prescrizione comincerà a decorrere dalla data della singola operazione.
Con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n.
31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto. Nel caso in esame l'atto di citazione è stato notificato in data 20-10-2018
interrompendo così il termine di prescrizione. Il consulente ha verificato nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione ovvero il periodo - 07.10.2008
- 28.7.1999 che le rimesse operate sul conto corrente ordinario n. 0890/3094 e prescritte sono pari a euro 2.776,63.
Con riferimento ai restanti rapporti, conto anticipi n. 1890/011209, conto anticipi n. 0769, corrente n. 0890/3094, conto corrente n. n. 01890/20198, il consulente riordinando i movimenti per data contabile, escludendo ogni forma di capitalizzazione, applicando i tassi legali il consulente, con una indagine che si condivide, ha elaborato mantenendo l'autonomia tra i singoli rapporti, il seguente prospetto riepilogativo:
0890/3094 saldo 0,00; conto n. 0890/013094 saldo 0,00; conto n. 1890/020198 saldo banca pari a 27.735,76 mentre il saldo ricostruito è pari a 161.289,27; conto n.
1890/011209 saldo 0,00; conto n. 1209 saldo zero;
conto n. 0769 saldo 00.
Dalla consulenza redatta dall'ausiliare, avverso la quale sono state fatte osservazione dalle parti e alle quali il ctu ha puntualmente risposto, risulta, che il saldo finale del conto corrente n. 1890/ 020198 chiuso in data 18.09.2018 è pari a euro + 161. 289,27 a credito per la società correntista. La banca convenuta va condannata alla ripetizione in favore di parte attrice della somma di euro
161.289,27 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Merita di essere rigettata la domanda di risarcimento del danno in quanto genericamente articolate e del tutto sfornita di supporto probatorio.
In definitiva la domanda merita parziale accoglimento e in accoglimento della domanda di ripetizione, in quanto il conto corrente n. 20198 risulta chiuso in data
18.9.2018 mentre l'atto di citazione è stato notificato il 18.10.2018, la banca va condannata alla ripetizione della somma di euro 161.289,27 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Venendo alle spese legali le stesse vanno poste a carico di parte convenuta e tenuto conto del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione e del rigetto della domanda di risarcimento del danno, le stesse meritano di essere compensate nella misura del 30% ponendo il residuo 70% a carico di parte convenuta e liquidate secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto dello scaglione determinato sulla base del decisum con distrazione in favore dell'avvocato Arturo Vassallo dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie in parte la domanda e per l'effetto accerta che il saldo del conto corrente n.
1890/020198 è a credito del correntista per euro € 161.289,27 alla data di chiusura.
Controparte 1 a ripetere in favore del correntista Parte 1 2) Condanna
la somma di euro 161.289,27 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Accoglie l'eccezione di prescrizione nei termini indicati in parte motiva. 3)
Rigetta la domanda di risarcimento del danno. 4)
5) Compensa nella misura del 30% le spese processuali ponendo il residuo
70% a carico di parte convenuta e liquidato in euro 9.872,10 anziché euro
14.103,00 ( euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge, oltre euro 264.00 per esborsi,
con distrazione in favore dell'avvocato Arturo Vassallo dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti con 6)
vincolo solidale.
Così deciso in Salerno, 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LE FE