TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2218
TAR
Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla restituzione delle somme

    Il Collegio ha rigettato il motivo, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia UE secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza dell'illecito o dalla cessazione dell'irregolarità, e non dalla data del versamento. Nel caso specifico, il dies a quo è stato individuato nella data di ricezione del rapporto della Guardia di Finanza (in data -OMISSIS-).

  • Rigettato
    DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE

    Il motivo è stato ritenuto infondato in quanto i titoli PAC ceduti dal dante causa sono puntualmente riportati nel riepilogo del mutamento aziendale allegato al provvedimento impugnato, e il ricorrente non ha smentito che tali titoli gli abbiano procurato la percezione non dovuta.

  • Accolto
    Carenza dei presupposti per il recupero dei contributi percepiti successivamente al 2015

    Il Collegio ha accolto il motivo, riscontrando un deficit istruttorio in quanto AGEA non ha adeguatamente provato la riconducibilità dei titoli relativi alle campagne 2015-2023 a quelli acquistati dal dante causa, né ha verificato la disponibilità di titoli sufficienti da parte del dante causa per compensare le erogazioni indebite.

  • Accolto
    Violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale

    Il Collegio ha ritenuto parzialmente fondato il motivo, in conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo. Ha evidenziato che, pur non potendo escludere la natura vincolata dell'atto, la mancata partecipazione procedimentale del ricorrente, specialmente sul quantum, ha impedito all'Agenzia di basare la sua decisione su un quadro informativo più completo.

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 23 dicembre 2025. Le parti in causa sono un imprenditore agricolo e l'AGEA, l'agenzia per le erogazioni in agricoltura. L'imprenditore ha impugnato un provvedimento di recupero di somme indebitamente percepite a titolo di contributi PAC, sostenendo che il diritto dell'AGEA alla restituzione fosse prescritto e che vi fossero carenze motivazionali e istruttorie nel provvedimento impugnato.

Il giudice ha rigettato in parte il ricorso, ritenendo infondato il motivo di prescrizione, affermando che il termine decorre dal momento in cui l'AGEA ha avuto conoscenza degli illeciti, e non dalla data di erogazione dei contributi. Tuttavia, ha accolto il terzo motivo di ricorso, evidenziando un deficit istruttorio riguardo alla correlazione tra i titoli annullati e i contributi percepiti nelle annualità successive al 2015. Il giudice ha quindi annullato in parte il provvedimento impugnato, ordinando all'AGEA di effettuare ulteriori verifiche e ricalcolare le somme dovute, in contraddittorio con il ricorrente. La sentenza si conclude con la compensazione delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2218
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 2218
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo