Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Villata, Serena Cianciullo, Antonio Agrifoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento del 15 gennaio 2025, prot. n. -OMISSIS- con cui è stato disposto il recupero di importi indebitamente percepiti in relazione a titoli PAC annullati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa IM SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso notificato in data -OMISSIS-e depositato in data -OMISSIS- il Sig. -OMISSIS- impugna il provvedimento (Prot. Uscita n. -OMISSIS-) con cui AGEA ha richiesto la restituzione della somma complessiva di € 18.112,75, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di contributi percepiti per le campagne dal 2011 al 2023 in relazione a titoli annullati con provvedimento del 23 settembre 2021, prot. n. -OMISSIS- perché indebitamente attribuiti al dante causa, Sig.-OMISSIS-; impugna altresì il provvedimento di compensazione dell’importo di Euro 2.174,69 effettuato dall’EA in data 21 gennaio 2025 nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe.
1.1. Dall’impalcatura motivazionale del provvedimento con cui AGEA ha preteso la restituzione risulta che:
Dalle verifiche effettuate da questo Ufficio tramite consultazione della banca dati SI (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), risulta che codesta azienda ha acquisito i titoli PAC di cui all’elenco in allegato con mutamento aziendale prot. -OMISSIS-.
Con la presente si informa che i titoli PAC suddetti sono stati annullati perché indebitamente attribuiti al dante causa-OMISSIS- -OMISSIS-.
Al riguardo, si informa che, ai sensi dell’art. 81 comma 1 del Reg. CE n. 1122/2009, l’annullamento di titoli indebitamente attribuiti ha effetto fin dall’inizio e anche nei confronti dei soggetti ai quali i titoli interessati sono stati eventualmente trasferiti.
In esecuzione di quanto previsto dal citato art. 81, comma 6, deriva l’obbligo per AGEA O.P: di procedere al recupero degli importi indebitamente versati in relazione ai titoli annullati.
Nel caso dell’azienda agricola -OMISSIS- l’importo da restituire in quanto percepito per le Campagne dal 2011 al 2023 in relazione ai titoli annullati, risulta essere pari a complessivi € 18.112,75 ripartiti secondo il prospetto che segue.
Campagna Importo a debito
2011 € 3.741,38
2012 € 2.580,54
2013 € 1.913,17
2015 € 1.353,69
2016 € 1.193,80
2017 € 3.631,38
2018 € 850,18
2019 € 694,47
2020 € 686,99
2021 € 675,82
2022 € 678,95
2023 € 112,38
TOTALE € 18.112,75
La S.V. è pertanto debitrice della somma complessiva di € 18.112,75 oltre interessi maturati e maturandi. Premesso che l’Agenzia potrà procedere al recupero delle suddette somme anche tramite compensazione automatica con eventuali crediti maturati dai beneficiari come previsto dall’art. 28 del Reg. UE 908/2014, l’importo a debito dovrà essere restituito ad AGEA entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, mediante l’allegato avviso PagoPA.
(…)”
1.2. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
1) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2946 DEL CODICE CIVILE, PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO : il diritto a richiedere la restituzione delle somme negli anni 2011, 2012 e 2013 si sarebbe prescritto, essendo decorso il decennio per esercitare la relativa azione senza che siano stati posti in essere da AGEA atti interruttivi;
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, LEGGE N. 241/1990, 81, COMMA 1, REG. CE N. 1122/2009 E 97 COST.). DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE : non risulterebbe soddisfatto l’obbligo motivazionale in quanto il provvedimento gravato non consentirebbe di conoscere le ragioni dell’annullamento dei titoli del Sig. -OMISSIS- acquistati nel 2011 dal Sig.-OMISSIS-, né di avere certezza circa la corrispondenza tra i titoli annullati e quelli oggetto del trasferimento.
3) CARENZA DEI PRESUPPOSTI PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI PERCEPITI SUCCESSIVAMENTE AL 2014. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, DIFETTO DI INTERESSE PUBBLICO, VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA : il provvedimento sarebbe inoltre viziato da un deficit istruttorio per non aver considerato AGEA che la ripetizione di contributi percepiti nelle annualità successive al 2015 non avrebbe alcuna relazione con i titoli annullati del sig. -OMISSIS-in quanto: i titoli acquistati dal sig.-OMISSIS- i) non sono stati pagati nel 2014; ii) non sono stati utilizzati nel 2015 a causa della mancanza di una superficie agli stessi associabile e, iii) l’anno successivo non esistevano più in quanto erano automaticamente tornati alla riserva nazionale per mancato utilizzo per due anni consecutivi.
4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7 DELLA L. 241/90 E DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE DELL’ART. 33 DEL D.LVO 228/2001: sarebbe stato violato il principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale.
2. Si è costituita l'Agenzia intimata, con articolate difese, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, resa all’esito della camera di consiglio del -OMISSIS-, è stata accolta l’istanza di tutela cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che l’AGEA, nel disporre il recupero degli importi contestati, in quanto percepiti dal ricorrente in forza di titoli PAC cedutigli dal terzo dante causa ed annullati con provvedimento del 23 settembre 2021, prot. n. -OMISSIS-, non ne ha perspicuamente e documentalmente circostanziato la riconducibilità a questi ultimi (avuto precipuo riguardo alle campagne 2015-2023), sia sul piano identificativo sia sul piano quantitativo, né risulta aver verificato, a norma dell’art. 81, comma 1, reg. CE n. 1122/2009, se detto terzo dante causa disponesse o meno di titoli PAC sufficienti a compensare il valore delle erogazioni indebite ”.
4. All'udienza pubblica del -OMISSIS- fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
5. Il ricorso è in parte rigettato, in quanto infondato, ed in parte accolto.
6. Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce l'intervenuta prescrizione del diritto dell'AGEA a recuperare le somme eventualmente indebitamente percepite riferite agli anni 2011, 2012 e 2013 atteso che, l’Organismo Pagatore, fin dal momento in cui ha avuto notizia dei possibili comportamenti fraudolenti del sig.-OMISSIS-, avrebbe potuto tutelare i propri diritti ponendo in essere atti interruttivi della prescrizione, ben sapendo che l’eventuale annullamento dei titoli assegnati al suddetto produttore avrebbe prodotto effetti anche nei confronti di possibili suoi aventi causa.
6.1. La censura è priva di pregio.
6.1.1. Questo Collegio condivide e fa propria la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha evidenziato quanto segue:
“ Per quanto riguarda il decorso del termine di prescrizione in subiecta materia, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui, al fine di assicurare l’effettiva ratio dell’obbligo di recupero degli aiuti indebitamente erogati, il dies a quo di decorrenza della prescrizione del predetto recupero “corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sez. VIII, Sent., 03/10/2019, n. 378/18).
18.4. In ambito nazionale la giurisprudenza civile ha statuito da tempo, e proprio in materia di restituzione di contributi indebitamente erogati, che “il termine di prescrizione del diritto del Ministero alla restituzione dei contributi non può farsi ovviamente decorrere dalla data del versamento dei contributi medesimi -come asserito dalla ricorrente - bensì dalla data in cui si siano verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto richiederne la restituzione (nella specie, dalla data del provvedimento di revoca del contributo)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10205 del 4 maggio 2009).
18.5. Anche questa Sezione ha già avuto modo di affermare che la prescrizione non può che decorrere dal momento in cui l’Amministrazione è stata notiziata della condotta illecita (cfr. tra le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, n. 9927 del 10 dicembre 2024 e n. 6183 dell’11 giugno 2024).
18.6. Da tale orientamento il Collegio non vede motivo per discostarsi anche per la ragione che sussiste uno specifico indice normativo che depone nel senso della possibilità, per gli organismi pagatori, di agire per il recupero degli aiuti indebitamente erogati all’esito di indagini penali. Si tratta dell’art. 33 del D. L.vo n. 228/2001, recante Disposizioni per gli organismi pagatori, il quale prevede che i procedimenti per erogazioni da parte degli organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati: tale norma all’evidenza presuppone che, all’esito di tali procedimenti di controllo e accertamento, l’organismo pagatore mantiene la possibilità giuridica di far valere il credito accertato nell’attività di controllo espletata da altri organi.
18.7. Alla luce delle considerazioni che precedono va respinta anche la censura afferente la prescrizione decennale del credito relativo agli aiuti concessi/erogati prima dell’anno 2012, dovendosi affermare che il termine prescrizionale ha cominciato a decorrere, per tutte le annualità oggetto di revoca, a partire dal momento in cui AVEPA ha ricevuto l’informativa della Guardia di Finanza, ovvero il 19 gennaio 2021 ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 24 ottobre 2025, n. 8245);
6.2. Riguardo al dies a quo del termine di prescrizione, va ulteriormente precisato che, alla luce dell’art. 2935 c.c., “ la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ”.
6.2.1. La giurisprudenza, anche della Sezione, ha ritenuto che, qualora la percezione dei contributi sia stata resa possibile da false dichiarazioni contenute nelle relative domande di pagamento, il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data in cui la non corrispondenza al vero è stata accertata inconfutabilmente dalla Guardia di Finanza, poiché solo da tale momento, ai sensi dell’art. 2935 c.c., sarebbe stato possibile per AGEA fare valere il diritto alla ripetizione dell’indebito, soggetto alla prescrizione decennale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1588/2021 e giurisprudenza ivi citata; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7546/2019).
La Sezione, approfondendo il tema della decorrenza del termine di prescrizione ha precisato, inoltre, che: “ AGEA costituisce ente pagatore delle erogazioni relative alla politica agricola comune. L’art. 33 (Disposizioni per gli organismi pagatori) del d.lgs. n. 228/2001 prevede che i procedimenti per erogazioni da parte degli organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.
La disposizione attribuisce, in particolare, uno specifico rilievo alle attività proprie degli organismi di accertamento e di controllo (quale la Guardia di finanza) che risultano costituire le fonti privilegiate da cui l’organismo pagatore (AGEA) viene a conoscenza di eventuali cause di sospensione delle erogazioni e, nel caso, procede poi alla restituzione dell’indebito. La disposizione non può che essere intesa quindi – per quanto qui rileva – quale fondamento che configura la possibilità giuridica per AGEA di fare valere il proprio credito, in conseguenza dell’accertamento e controllo preliminare di altri organismi, come in questo caso si è verificato con la Guardia di Finanza.
La specifica funzione di agente pagatore di AGEA risulta confermata anche dall’art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, assegna le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, è a sua volta espressamente dedicato agli organismi pagatori e agli obblighi di individuazione in capo ai singoli Stati membri.
AGEA, quale soggetto titolare di funzioni di agente pagatore specificamente disciplinate dal legislatore, è quindi in grado di fare valere il proprio diritto a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione da parte della Guardia di Finanza .”
Infine, va ricordato che la stessa Corte di Giustizia Ue ha precisato, sulla scorta dell’art. 3 del Regolamento CE n. 2988/1995, che, al fine di assicurare l’effettiva ratio dell’obbligo di recupero degli aiuti indebitamente erogati, il dies a quo di decorrenza della prescrizione del predetto recupero “ corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità ” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sez. VIII, 03/10/2019, n. 378/18).
Di recente, infine, la giurisprudenza del TAR Campania ha avuto modo di chiarire che “ Quanto, nello specifico, al dies a quo dal quale deve intendersi decorrere il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. applicabile all'azione di ripetizione dell'indebito, aderisce il Collegio all'orientamento per cui lo stesso vada computato dal momento in cui AGEA ha avuto la giuridica possibilità di venire a conoscenza dei possibili presupposti per l'esercizio del diritto alla ripetizione. Tale momento, nella specie, viene a coincidere con la trasmissione di rapporti ministeriali e dei verbali di accertamento della Guardia di Finanza o dei Carabinieri ovvero a partire dal 2013 (essendo poi i provvedimenti gravati stati adottati nel 2019, entro il termine di prescrizione decennale). Ed invero, l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, dovendosi intendere ciò nel senso di possibilità legale dell'esercizio del diritto. (…) D'altro canto, questo stesso Collegio ha avuto modo di puntualizzare, più in generale, che "Qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione dei contributi pubblici, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere al momento della percezione dei contributi da parte del privato, ma solo in quello della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione " (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 18/11/2019 n. 5399 e 20/01/2023, n. 474; cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/10/2017, n. 23603). (TAR Campania, Napoli, III Sez. sent. 97/2024).
6.2.2. Nel caso di specie, il dies a quo del termine decennale ex art. 2946 cod. civ. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite in forza di titoli PAC annullati, coincide con il momento in cui l’AGEA è venuta a conoscenza degli illeciti accertati a carico del dante causa del ricorrente e si è trovata, quindi, nelle condizioni di far valere la pretesa restitutoria, ossia allorquando ha ricevuto il rapporto ed il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza alla stessa trasmessi in data -OMISSIS-) per violazione della Legge 898/1986 nei confronti del Sig.-OMISSIS-, vale a dire il soggetto che ha ceduto i titoli suddetti in favore del ricorrente, con cui è stata segnalata l’indebita percezione di contributi comunitari da parte del Sig.-OMISSIS-.
In tale verbale di constatazione del -OMISSIS- si legge, per quanto di interesse nella presente sede, quanto segue:
“ Nell'ambito di specifica attività di servizio a tutela degli interessi economico-finanziari nazionali e dell'Unione Europea, con specifico riferimento al contrasto alle frodi commesse in danno del bilancio all'Unione europea nel compaio della Politica Agricola Comune (PAC) — Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), questo reparto, nel recente periodo, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 commi 2 e 4 del D.L.vo 19.03.2001 nr. 68, ha eseguito un'attività ispettiva nei confronti del-OMISSIS-, in oggetto meglio generalizzato, che, sulla base di un'analisi effettuata dal sovraordinato Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma:
risulta aver fatto istanza di accesso alla Riserva Nazionale dei titoli, in qualità di "Nuovo agricoltore", per ottenere gratuitamente una quantità di "diritti all'aiuto" (titoli) commisurata agli ettari di terreno dichiaratamente posseduti ed utilizzati per l'avvio di una nuova attività agricola
- dopo aver chiesto e percepito i contributi derivanti dal neo-instaurato abbinamento tra terreni dichiaratamente posseduti e titoli ottenuti, ha rivenduto tali titoli ad altri soggetti dopo un paio d'anni.
…
… questo reparto … ha individuato e sottoposto a controllo specifico il sig.-OMISSIS- … , il quale ha presentato domanda come "Nuovo Agricoltore" per l'accesso alla Riserva Nazionale per l'anno 2009 ottenendo la proprietà gratuita di nuovi titoli con i relativi contributi di seguito indicati ed ulteriori domande di accesso, per gli anni successivi, ai diritti d'aiuto
…
a. Facendo riferimento alla precedente schematizzazione le interrogazioni al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria hanno consentito di rilevare che il-OMISSIS-, pur dichiarando il proprio neo-insediamento in agricoltura a partire da! 2009, non risulta avere mai avviato un'attività d'impresa nello specifico settore, e, pertanto, richiesto alcuna accensione del numero di partita iva, essendo meramente censito come persona fisica (vds. allegato nr. 1).
b. In data 4 dicembre 2020 veniva effettuato un accesso presso il CAA CAFAGRI LE222 con sede in Copertino (LE), al fine di acquisire dati e notizie utili al prosieguo dei controlli di polizia economico finanziaria all'indirizzo di vari produttori agricoli, tra i quali il nominato soggetto (vds. allegato nr. 2)
…
In definitiva dai controlli eseguiti e dalle dichiarazioni rese è emerso che il sig.-OMISSIS-:
ha ottenuto gratuitamente, attraverso l'esposizione di dati e notizie non veritiere nella Domanda Unica di Pagamento n. 90816654546 per la campagna anno 2009, presentata attraverso i! Centro di Assistenza Agricola in data 15.05.2009 con accesso alla Riserva Nazionale dei titoli, in qualità di "Nuovo agricoltore", una quantità di "diritti all'aiuto" - in specie 19 titoli per un valore complessivo di 10.254,94 euro, che avrebbero dovuto essere utilizzati per l'avvio di una nuova attività agricola, di fatto mai intrapresa con erogazione da parte di AGEA di somme complessivamente ammontanti a € 9.887,09;
ha ottenuto, attraverso l'esposizione di dati e notizie non veritiere nella Domanda Unica di Pagamento per la campagna anno 2010, presentata attraverso il Centro di Assistenza Agricola in data 12.05.2010, 5.847,57 (titoli dichiarati nr. 12 per un valore di 6.276,96) senza mai svolgere l'attività di "agricoltore";
ha ottenuto, attraverso l'esposizione di dati e notizie non veritiere nella Domanda Unica di Pagamento nr. 20808014938 per la campagna anno 2012, presentata attraverso il Centro di Assistenza Agricola in data 31.05.2012, a seguito dell'acquisto di "nuovi titoli" nell'anno 2012 (nr. 2 titoli per un valore di 1.464,55), ulteriori ed analoghe contribuzioni per un importo pari a 1.464,55, senza mai svolgere l'attività di "agricoltore";
ha ottenuto, attraverso l'esposizione di dati e notizie non veritiere nella Domanda Unica di Pagamento nr. 30808729427 per la campagna anno 2013, presentata attraverso il Centro di Assistenza Agricola in data 15.05.2013, a seguito dell'acquisto di "nuovi titoli" nell'anno 2012 (nr. 2 titoli per un valore di €. 1.464,55), ulteriori ed analoghe contribuzioni per un importo pari a 1.464,55, senza mai svolgere l'attività di "agricoltore".
… ”
6.3. Il provvedimento impugnato è stato emanato in data-OMISSIS-.
Di qui, dunque, l’insussistenza della dedotta prescrizione della suindicata pretesa restitutoria.
7. Con il secondo motivo il deducente si duole di carenze istruttorie e motivazionali sostenendo che nel provvedimento gravato siano assenti le ragioni dell’annullamento ab origine dei titoli attribuiti al sig.-OMISSIS- nonché la prova che gli aiuti oggetto di ripetizione siano stati attribuiti in relazione ai titoli acquistati dal sig.-OMISSIS-.
Mancherebbe, altresì, la prova che, prima dell’adozione del provvedimento di recupero, EA abbia verificato che il sig.-OMISSIS- non avesse ulteriori titoli all’aiuto con cui compensare quelli annullati.
7.1. Il motivo è infondato.
Nel caso di specie i titoli PAC cedutigli dal terzo dante causa, Sig. -OMISSIS-, che l’AGEA ha posto a fondamento della pretesa restituzione delle somme indebitamente percepite, risultano puntualmente riportati nel riepilogo del mutamento aziendale prot. n. -OMISSIS-, allegato al gravato provvedimento del 15 gennaio 2025, prot. n. -OMISSIS- né il ricorrente ha comprovatamente smentito che gli stessi gli abbiano procurato la predetta percezione non dovuta.
8. Esclusa la fondatezza dei motivi di ricorso n. 1 e 2, risulta invece fondato il terzo motivo con cui il ricorrente evidenzia un deficit istruttorio per l’assenza di qualsivoglia relazione tra la pretesa ripetizione di contributi percepiti nelle annualità successive al 2015 ed i titoli annullati al sig.-OMISSIS-.
8.1. Difatti, mediante estrapolazione dei dati dalle schede estratte dal fascicolo aziendale depositate dal ricorrente (vd. doc. 3 all. al ricorso), non risulta adeguatamente provato che i titoli riferiti alle campagne 2015-2023 siano in qualche modo collegati a quelli acquistati dal sig.-OMISSIS-.
Sul punto, in effetti, il ricorrente sostiene che: i) i titoli non sono stati corrisposti nel 2014 per mancata ammissione della DU presentata nel 2014 a causa di un discostamento rilevato da AGEA tra le superfici dichiarate e quelle ammissibili all’aiuto di misura superiore al 20% e inferiore al 50% (pag. 4 del documento) ; ii) non sono stati utilizzati nel 2015 a causa della mancanza di una superficie agli stessi associabile e, iii) l’anno successivo (2016) non esistevano più in quanto erano automaticamente tornati alla riserva nazionale per mancato utilizzo per due anni consecutivi (anni 2014 e 2015).
Infine, a partire dal 2016 il sig.-OMISSIS- avrebbe ricostruito ex novo il proprio portafoglio titoli (dal 2020 possiede circa 42 titoli e ha l’aspettativa di ricevere circa 6.000,00 euro all’anno a titolo di sostegno di base).
8.2. A fronte di tali asserzioni, come pure anticipato con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, l’AGEA “ nel disporre il recupero degli importi contestati, in quanto percepiti dal ricorrente in forza di titoli PAC cedutigli dal terzo dante causa ed annullati con provvedimento del 23 settembre 2021, prot. n. -OMISSIS-, non ne ha perspicuamente e documentalmente circostanziato la riconducibilità a questi ultimi (avuto precipuo riguardo alle campagne 2015-2023), sia sul piano identificativo sia sul piano quantitativo, né risulta aver verificato, a norma dell’art. 81, comma 1, reg. CE n. 1122/2009, se detto terzo dante causa disponesse o meno di titoli PAC sufficienti a compensare il valore delle erogazioni indebite .”
Né può dirsi che nelle difese dell’Agenzia e nelle allegazioni di causa, risulti una chiara esplicitazione del collegamento, per gli anni dal 2015 al 2023, tra i titoli del Sig.-OMISSIS- e quelli richiesti ed acquisiti dal Sig.-OMISSIS- (verosimilmente ottenuti a seguito della presentazione di successive DU) che consenta a questo Collegio di superare le perplessità sollevate dal ricorrente ed evidenziate già in sede cautelare.
9. Dall’accoglimento del terzo motivo, per deficit istruttorio e motivazionale, discende altresì la parziale fondatezza del quarto motivo di ricorso.
9.1. Difatti la natura vincolata dell’atto impugnato, non esclude che ove il ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di offrire il proprio apporto partecipativo – se non con riferimento all’ an , comunque rispetto al quantum oggetto di recupero - l’Agenzia avrebbe potuto determinarsi sulla scorta di un quadro info-valutativo più completo, se del caso, pervenendo comunque alla stessa conclusione ma sulla scorta di motivazioni chiare e verificate ciò che, trattandosi di incidere con provvedimento sfavorevole nella sfera economica del beneficiario di contributi pubblici volti a sostenere e promuovere l’attività e l’imprenditoria agricola, si pone come presidio di garanzia, a tutela, tra l’altro, dei sottesi interessi generali alla corretta distribuzione di risorse pubbliche a scopo vincolato.
9.2. Quanto alla immediata compensazione, a fronte della indebita percezione di aiuti, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, la possibilità di procedere immediatamente e automaticamente mediante compensazione è riconosciuta espressamente dai regolamenti europei.
Trattasi di una facoltà dell’AGEA che può essere esercitata discrezionalmente, senza alcun obbligo di motivazione e senza che l’Agenzia sia obbligata ad attendere lo spirare del termine dei 30 giorni indicato al beneficiario.
In ragione delle esposte considerazioni, il ricorso è in parte meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, fermo restando il potere riservato all’Agenzia resistente di esercitare le opportune verifiche e di ricalcolare il quantum debeatur a seguito della dovuta integrazione istruttoria, in contraddittorio con il ricorrente.
In ragione della parziale soccombenza reciproca si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento n. -OMISSIS-.
Ai fini conformativi, dispone che l’Agenzia resistente, nell’esercizio dei propri poteri, svolga le opportune verifiche e, a seguito della dovuta integrazione istruttoria, in contraddittorio con il ricorrente, provveda a ricalcolare le somme da lui dovute.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI RU, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
IM SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM SA | UI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.