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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.I./ C.F. ) e dei soci illimitatamente Controparte_1 P.IVA_1
responsabili e Controparte_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.12.2024, e Parte_1 Parte_2
vantando crediti di lavoro per complessivi € 22.000 circa, in forza di decreto ingiuntivo non opposto, successivo atto di precetto e pignoramento incapiente, chiedevano che questo Tri- bunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
potendosi desumere dal reiterato mancato pagamento del Controparte_3
dovuto lo stato di insolvenza.
Dopo che la cancelleria ha tentato inutilmente una prima notifica a mezzo PEC all'indirizzo all'epoca risultante dalla visura ( , ai soci illimitatamente responsa- Email_1
bili il ricorso-decreto veniva notificato a mani con i mezzi tradizionali e alla società al nuo- vo indirizzo PEC, ad oggi risultante dalla visura aggiornata acquisita agli atti.
1 All'udienza fissata il debitori non si costituivano.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società e ai soci è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• la ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di persone,
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del supera- mento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) C.C.I.I..
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma
4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); in- vece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza e nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dalle risultanze delle informative presso gli enti pubblici (in particolare ADER) acquisite d'ufficio;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso le ricorrenti per € 22.000, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2 2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati, com- CP_4
plessivamente pari a circa € 200.000, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazio- ne giudiziale nei confronti della società produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
dei soci illimitatamente responsabili Controparte_1 CP_1
e .
[...] CP_2
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura. curatore che farà pervenire la propria accettazione entro 2 CP_5 Controparte_6
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
3 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 10 settembre 2025, alle ore 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.I./ C.F. ) e dei soci illimitatamente Controparte_1 P.IVA_1
responsabili e Controparte_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.12.2024, e Parte_1 Parte_2
vantando crediti di lavoro per complessivi € 22.000 circa, in forza di decreto ingiuntivo non opposto, successivo atto di precetto e pignoramento incapiente, chiedevano che questo Tri- bunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
potendosi desumere dal reiterato mancato pagamento del Controparte_3
dovuto lo stato di insolvenza.
Dopo che la cancelleria ha tentato inutilmente una prima notifica a mezzo PEC all'indirizzo all'epoca risultante dalla visura ( , ai soci illimitatamente responsa- Email_1
bili il ricorso-decreto veniva notificato a mani con i mezzi tradizionali e alla società al nuo- vo indirizzo PEC, ad oggi risultante dalla visura aggiornata acquisita agli atti.
1 All'udienza fissata il debitori non si costituivano.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società e ai soci è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• la ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di persone,
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del supera- mento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) C.C.I.I..
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma
4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); in- vece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza e nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dalle risultanze delle informative presso gli enti pubblici (in particolare ADER) acquisite d'ufficio;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso le ricorrenti per € 22.000, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2 2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati, com- CP_4
plessivamente pari a circa € 200.000, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazio- ne giudiziale nei confronti della società produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
dei soci illimitatamente responsabili Controparte_1 CP_1
e .
[...] CP_2
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura. curatore che farà pervenire la propria accettazione entro 2 CP_5 Controparte_6
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
3 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 10 settembre 2025, alle ore 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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