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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/07/2024, n. 30806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30806 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GN AH HU (CUI: 03093EY) nato il [...] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 30806 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/03/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Latina, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato GN HO HU responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al rinvenimento sulla sua persona di sostanza stupefacente di tipo cocaina e presso la sua abitazione di un bilancino di precisione funzionante. 1.2. La consulenza tecnica tossicologica consentiva di accertare che la cocaina pesava gr.59,15 netti, con percentuale di purezza ricornpresa tra il 74,63 ed il 78,67%, corrispondente ad un principio attivo di gr. 44,85 da cui potevano ricavarsi 299 dosi medie singole. Elementi tutti dai quali i Giudici di merito hanno evinto la certa destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sottoposta a sequestro. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione degli artt. 191, 438, commi 1, 5 e 6-bis, 441 comma 5, cod. proc. pen. Dopo una premessa di ordine generale sulla notificazione all'imputato detenuto, la difesa lamenta che il Tribunale abbia disposto la perizia sullo stupefacente, cui il Pubblico ministero aveva subordinato il proprio consenso sull'istanza di patteggiamento, originariamente proposta dall'imputato, in una fase che non consentiva l'espletamento di tale mezzo probatorio, come si evince dall'art. 558, comma 8, cod. proc. pen.; così consentendo, altresì, al Pubblico ministero di subordinare il proprio consenso all'effettuazione di una perizia, quando l'unico consenso a cui può essere subordinata l'istanza di applicazione di pena su richiesta delle parti è quella con cui l'imputato la subordina alla concessione della sospensione condizionale della pena. Né la perizia poteva essere esperita perché non era stata richiesta ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. da parte dell'imputato né, tantomeno, essa è stata disposta ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. La perizia sullo stupefacente non poteva assoMutamente essere utilizzata per la decisione atteso che, ai sensi dell'art. 442, comma 1 -bis, cod. pen., il giudice deve utilizzare per la decisione la documentazione relativa alle indagini espletate. È stata pertanto vanificata la scelta dell'imputato di accedere al rito "a prova contratta" e "allo stato degli atti"; 2.2. Erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e motivazione apparente sul punto, per essere la motivazione generica;
2.3. Erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione riguardo al diniego delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. La sentenza 2 impugnata si fonda su un antecedente ininfluente che ha ritenuto ostativo, pur in mancanza di una esplicita disposizione di legge del medesimo tenore di quella di cui all'art. 280, comma 3, proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si comprende a quale specifica doglianza faccia riferimento l'anzidetta, del tutto generica, premessa al primo motivo di ricorso, afferente alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio all'imputato detenuto, atteso che, comunque, nel caso di specie, l'imputato era regolarmente presente (in videoconferenza dal carcere di Rebibbia), unitamente al suo difensore, ad entrambi i giudizi di merito. Quanto al primo motivo, lo stesso è inammissibile, risultando proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, non essendo stato dedotto nell'atto di appello. Deve, sul punto, ricordarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, ex mu/tis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). In proposito, si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame. Nel caso di specie, peraltro, la richiesta di rito abbreviato, formulata dall'imputato, determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Sul punto va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tali attenuanti è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 13:3 cod. pen. Nella specie, peraltro, sussiste adeguata motivazione sulle ragioni del diniego, ricondotte alla riscontrata assenza di elementi favorevoli positivamente valutabili, che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non possano trarsi dalla mera incensuratezza dell'imputato. Ha altresì ricordato come la pena base sia stata individuata in misura pari al minimo edittale della fattispecie di cum all'art. 73 d.P.R. 3 309/1990, rilevando la equa determinazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto della concreta gravità dei fatti di reato (detenzione di un cospicuo quantitativo di stupefacente del tipo pesante e della personalità del responsabile). Giova, inoltre, ribadire che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Occorre evidenziare che l'applicazione delle sanzioni sostitutive - rispetto alle quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 1981 n.689, ridisegnandone anche il quadro generale - non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerle. E ciò in base all'esplicito disposto dell'art. 58 L. 6,39/1981 secondo cui «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (...)». Il Collegio ritiene che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del Giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva si debba fermare - secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio - alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di fondati motivi ostativi alla invocata sostituzione della pena inflitta. Nel caso in esame, la sentenza impugnata offre una motivazione immune da censure, richiamando i motivi che l'hanno indotta a pronosticare c:he le prescrizioni non saranno adempiute del condannato. Ha, infatti, ricordato che l'imputata, a cui era stata applicata la misura primigenia degli arresti domiciliari, aveva attuato una condotta tutt'altro che collaborativa rispetto alla finalità cautelari, sia non rispondendo allorché in sede di controllo degli operanti questi lo avevano chiamato al cellulare, sia allontanandosi dal domicilio coatto, adducendo una giustificazione non veritiera. 4 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 30806 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/03/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Latina, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato GN HO HU responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al rinvenimento sulla sua persona di sostanza stupefacente di tipo cocaina e presso la sua abitazione di un bilancino di precisione funzionante. 1.2. La consulenza tecnica tossicologica consentiva di accertare che la cocaina pesava gr.59,15 netti, con percentuale di purezza ricornpresa tra il 74,63 ed il 78,67%, corrispondente ad un principio attivo di gr. 44,85 da cui potevano ricavarsi 299 dosi medie singole. Elementi tutti dai quali i Giudici di merito hanno evinto la certa destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sottoposta a sequestro. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione degli artt. 191, 438, commi 1, 5 e 6-bis, 441 comma 5, cod. proc. pen. Dopo una premessa di ordine generale sulla notificazione all'imputato detenuto, la difesa lamenta che il Tribunale abbia disposto la perizia sullo stupefacente, cui il Pubblico ministero aveva subordinato il proprio consenso sull'istanza di patteggiamento, originariamente proposta dall'imputato, in una fase che non consentiva l'espletamento di tale mezzo probatorio, come si evince dall'art. 558, comma 8, cod. proc. pen.; così consentendo, altresì, al Pubblico ministero di subordinare il proprio consenso all'effettuazione di una perizia, quando l'unico consenso a cui può essere subordinata l'istanza di applicazione di pena su richiesta delle parti è quella con cui l'imputato la subordina alla concessione della sospensione condizionale della pena. Né la perizia poteva essere esperita perché non era stata richiesta ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. da parte dell'imputato né, tantomeno, essa è stata disposta ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. La perizia sullo stupefacente non poteva assoMutamente essere utilizzata per la decisione atteso che, ai sensi dell'art. 442, comma 1 -bis, cod. pen., il giudice deve utilizzare per la decisione la documentazione relativa alle indagini espletate. È stata pertanto vanificata la scelta dell'imputato di accedere al rito "a prova contratta" e "allo stato degli atti"; 2.2. Erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e motivazione apparente sul punto, per essere la motivazione generica;
2.3. Erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione riguardo al diniego delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. La sentenza 2 impugnata si fonda su un antecedente ininfluente che ha ritenuto ostativo, pur in mancanza di una esplicita disposizione di legge del medesimo tenore di quella di cui all'art. 280, comma 3, proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si comprende a quale specifica doglianza faccia riferimento l'anzidetta, del tutto generica, premessa al primo motivo di ricorso, afferente alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio all'imputato detenuto, atteso che, comunque, nel caso di specie, l'imputato era regolarmente presente (in videoconferenza dal carcere di Rebibbia), unitamente al suo difensore, ad entrambi i giudizi di merito. Quanto al primo motivo, lo stesso è inammissibile, risultando proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, non essendo stato dedotto nell'atto di appello. Deve, sul punto, ricordarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, ex mu/tis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). In proposito, si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame. Nel caso di specie, peraltro, la richiesta di rito abbreviato, formulata dall'imputato, determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Sul punto va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tali attenuanti è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 13:3 cod. pen. Nella specie, peraltro, sussiste adeguata motivazione sulle ragioni del diniego, ricondotte alla riscontrata assenza di elementi favorevoli positivamente valutabili, che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non possano trarsi dalla mera incensuratezza dell'imputato. Ha altresì ricordato come la pena base sia stata individuata in misura pari al minimo edittale della fattispecie di cum all'art. 73 d.P.R. 3 309/1990, rilevando la equa determinazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto della concreta gravità dei fatti di reato (detenzione di un cospicuo quantitativo di stupefacente del tipo pesante e della personalità del responsabile). Giova, inoltre, ribadire che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Occorre evidenziare che l'applicazione delle sanzioni sostitutive - rispetto alle quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 1981 n.689, ridisegnandone anche il quadro generale - non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerle. E ciò in base all'esplicito disposto dell'art. 58 L. 6,39/1981 secondo cui «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (...)». Il Collegio ritiene che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del Giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva si debba fermare - secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio - alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di fondati motivi ostativi alla invocata sostituzione della pena inflitta. Nel caso in esame, la sentenza impugnata offre una motivazione immune da censure, richiamando i motivi che l'hanno indotta a pronosticare c:he le prescrizioni non saranno adempiute del condannato. Ha, infatti, ricordato che l'imputata, a cui era stata applicata la misura primigenia degli arresti domiciliari, aveva attuato una condotta tutt'altro che collaborativa rispetto alla finalità cautelari, sia non rispondendo allorché in sede di controllo degli operanti questi lo avevano chiamato al cellulare, sia allontanandosi dal domicilio coatto, adducendo una giustificazione non veritiera. 4 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore