CASS
Sentenza 27 aprile 2021
Sentenza 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2021, n. 15694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15694 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. BALZANI SIMONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15694 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 01/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. OL CE ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203/1991. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine all'asserita ingiustizia del profitto avuto di mira rispetto alla pretesa dazione di una somma di denaro oggetto di precedente prestito elargito alla p.o. a mezzo di assegno post-datato. La censura attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi nell'alveo dell'art. 393 cod. pen. stante l'assenza del requisito dell'ingiustizia del profitto. Il ricorrente, quand'anche con modalità violente, aveva chiesto alla p.o. la restituzione di una somma che era pari a quanto le aveva concesso a titolo di mutuo mediante la consegna di un assegno post-datato. Nessuna ulteriore pretesa era stata avanzata dall'imputato, per come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale che, in contrasto con quanto statuito dallo stesso primo giudice, aveva opposto che l'imputato avrebbe preteso sia la restituzione dell'assegno che della corrispondente somma di denaro. Né valeva a qualificare come ingiusto il profitto la circostanza che la restituzione della somma sarebbe stata pretesa prima della scadenza dell'assegno, in quanto la p.o., in virtù dell'accordo concluso con l'imputato, si era impegnata a restituire la somma prima della scadenza della data indicata sull'assegno. Peraltro, il mancato rispetto del termine apposto sul titolo (31 ottobre) non sarebbe stato opponibile all'imputato, in quanto l'assegno bancario resta pagabile a vista ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta. Inattendibile, poi, era il dichiarato della p.o. laddove ha sostenuto la mancanza di collegamento tra la richiesta di denaro e il precedente debito contratto con l'imputato, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite. Tra queste, in particolare, assumeva rilievo la sentenza del GUP del Tribunale di Catania - acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e con cui la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi - che nel giudicare con rito abbreviato il coimputato, aveva ricondotto il fatto nell'alveo dell'art. 393 cod. pen. 1.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 3, in relazione agli artt. 238-bis, 530, comma 2 e 546, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omessa valutazione del contenuto di sentenza irrevocabile acquisita nel corso del dibattimento rispetto 2 alla valutazione di attendibilità della p.o., anche con riferimento all'asserita richiesta estorsiva avente ad oggetto la consegna di buste paga e fatture in bianco. La sentenza resa nel giudizio a carico del coimputato - assolto stante il difetto di querela in relazione alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., così riqualificata quella di estorsione - aveva messo in seria discussione l'attendibilità del narrato della p.o. sulla scorta di molteplici criticità passate puntualmente in rassegna con cui la Corte territoriale aveva omesso del tutto di confrontarsi e che rinvenivano anche punti di conferma in quanto asseverate dallo stesso primo giudice. 1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge per l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 ed il relativo vizio di motivazione: difettava l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa (peraltro la prospettazione alla p.o. della presunta pericolosità del ricorrente era stata veicolata dal solo coimputato e mai dal ricorrente), non potendosi ritenere sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata, privi della necessaria idoneità ad esercitare una coartazione psicologica avente i connotati propri dell'intimidazione derivante da un'organizzazione criminale. Peraltro, per come emerso dall'istruttoria, la p.o. ignorava di avere a che fare con un affiliato di un clan di stampo mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Quanto al primo motivo, anche laddove si riconducesse la pretesa avanzata dal ricorrente ad un'unica causa ravvisabile nella restituzione della somma portata dall'assegno post-datato che il ricorrente aveva dato alla p.o. (affinché questa lo desse in garanzia al proprietario di casa per il pagamento del canone mensile di locazione), la motivazione della sentenza del primo giudice - alla quale quella impugnata ha fatto in toto riferimento - consente di individuare un quid pluris all'ulteriore requisito dell'eccessività della violenza, richiamato dalla Corte territoriale quale ulteriore criterio per escludere l'esercizio arbitrario, e stigmatizzato dalla difesa in ragione dei recenti approdi di questa Corte, anche a Sezioni unite, secondo cui la distinzione tra il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. e l'estorsione va ravvisata in relazione all'elemento psicologico che sorregge l'agire dell'imputato e non in ragione del quantum di violenza impiegata. Invero, il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso e la collocazione dell'agire dell'imputato e dei correi nell'ambito di un'affermazione di forza ascritta anche all'organizzazione criminale di stampo mafioso di 3 appartenenza del ricorrente - tanto che alle minacce e alle violenze operate contro la p.o., viene anche a questa intimato di "mettersi a disposizione" - assegna alla condotta contestata una finalità ulteriore che, distinta dal movente dell'azione ed espressamente sanzionata dall'ordinamento, si aggiunge a quella tipica che caratterizza il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. L'avere i giudici di merito, dunque, riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 anche nella declinazione agevolativa (vedi pag. 13 sentenza di primo grado), esclude ontologicannente di poter ricondurre il fatto nell'alveo dell'esercizio arbitrario. Va, infatti, ribadito, conformemente all'orientamento espresso dalla Sezioni unite di questa Corte nella sentenza DO (n. 29541/2020), che nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. "finalità mafiosa" [art. 416-bis.1 cod. pen.: essere "i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi (...) al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste" dall'art. 416-bis cod. pen.], la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto anche di terzi. E tanto a prescindere anche dall'ulteriore rilievo, al quale le sentenze di merito hanno fatto riferimento, che la minaccia profferita si è rivolta anche contro la figlia della p.o. e, dunque, verso una persona estranea al rapporto negoziale, così rendendo "ingiusto" il profitto perseguito e l'affermazione di responsabilità per estorsione. Del resto, che il fine perseguito dal ricorrente fosse più ampio di quello volto alla esclusiva restituzione del tandundem di cui al primo assegno, è altresì asseverato dall'ulteriore pretesa sine causa di ottenere il rilascio di documentazione (fatture in bianco e buste paga fittizie) da utilizzare per commettere ulteriori reati (truffe), finalità che accomuna anche l'agire dei complici;
inoltre, non disgiunto dal motivo per cui la p.o. viene "convocata" al cospetto dell'imputato e dei correi è anche il risentimento nutrito dal ricorrente verso la p.o. per non avere assecondato la richiesta di cambiargli un titolo dall'importo elevato (di C 1.600,00 post datato al 25/12/2003), logicamente ritenuto privo di copertura e comunque non agevolmente monetizzabile perché post-datato e a tre mesi. Anzi nella ricostruzione dei giudici di merito, il prestito della somma di cui si controverte, costituisce l'espediente per "agganciare" la stessa p.o. al fine di ottenere proprio il cambio dell'altro assegno ed il rilascio di 4 documentazione "societaria" che doveva servire al ricorrente ed al complice (il Cantone) per commettere delle truffe. 2.2. Rispetto a detti enunciati, priva di valenza decisiva risulta la sentenza, acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen., del GUP del Tribunale di Catania con riguardo alla posizione di altro coimputato. Tale giudice perviene, infatti, ad escludere l'attendibilità della p.o. sulla scorta di un contrasto dichiarativo con riguardo al soggetto che gli avrebbe consegnato l'assegno da C 1.600,00 (dapprima il Cantone e poi il OL) e con riferimento al numero delle buste paga false intestate all'altro correo OM US (dapprima una soltanto e poi più d'una), omettendo, tuttavia, di verificare se, alla luce degli esiti degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri (che sequestrarono al ricorrente tanto quell'assegno che le buste paga rilasciate al OM ed intestate alla ditta della p.o., nonché altre buste paga e fatture in bianco), degli elementi esteriori ricavabili dagli assegni de quibus (tanto quello da C 1.600,00 che di C 750,00 sono ascrivibili al ricorrente, in quanto firmati per traenza dalla sua compagna, per come asseverato dallo stesso GUP) e del dichiarato degli altri soggetti coinvolti, tale discrasia fosse di assoluto rilievo ovvero di possibile soluzione proprio alla luce degli elementi di conferma che l'indagine aveva acquisito e di cui tale giudice disponeva. Inoltre, si tratta di una ricostruzione che si fonda su un'alternativa di merito superata dalle sentenze di primo e secondo grado emesse nel presente giudizio, non solo in ragione di una differente valutazione del compendio probatorio, ma a seguito degli ulteriori approfondimenti dibattimentali acquisiti nel contraddittorio delle parti e mirati alla posizione del ricorrente. 2.3. Infondato, infine, è anche il motivo di ricorso in ordine alla sussistenza dell'aggravante speciale sotto il profilo del metodo, avendo i giudici di merito declinato indici fattuali ragionevolmente dimostrativi della connotazione "mafiosa" della minaccia e della violenza adoperata. Al riguardo, si è fatto riferimento al richiamo, al momento in cui venne adoperata la violenza e profferite le minacce contro la p.o., "a persone di loro fiducia che lo avevano visto e che dunque potevano fargli del male in qualunque momento", ossia ad un dato di collegamento e di controllo del territorio proprio delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, metus ulteriormente rafforzato anche dalle circostanze inerenti proprio alla persona del colpevole — additato di elevato spessore criminale e collegato con il clan degli Aparo - che il correo Cantone aveva in precedenza riferito alla p.o. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'1/4/2021. Il consigliere estensore Il Presidente Dyllenico Ga›
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. BALZANI SIMONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15694 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 01/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. OL CE ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203/1991. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine all'asserita ingiustizia del profitto avuto di mira rispetto alla pretesa dazione di una somma di denaro oggetto di precedente prestito elargito alla p.o. a mezzo di assegno post-datato. La censura attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi nell'alveo dell'art. 393 cod. pen. stante l'assenza del requisito dell'ingiustizia del profitto. Il ricorrente, quand'anche con modalità violente, aveva chiesto alla p.o. la restituzione di una somma che era pari a quanto le aveva concesso a titolo di mutuo mediante la consegna di un assegno post-datato. Nessuna ulteriore pretesa era stata avanzata dall'imputato, per come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale che, in contrasto con quanto statuito dallo stesso primo giudice, aveva opposto che l'imputato avrebbe preteso sia la restituzione dell'assegno che della corrispondente somma di denaro. Né valeva a qualificare come ingiusto il profitto la circostanza che la restituzione della somma sarebbe stata pretesa prima della scadenza dell'assegno, in quanto la p.o., in virtù dell'accordo concluso con l'imputato, si era impegnata a restituire la somma prima della scadenza della data indicata sull'assegno. Peraltro, il mancato rispetto del termine apposto sul titolo (31 ottobre) non sarebbe stato opponibile all'imputato, in quanto l'assegno bancario resta pagabile a vista ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta. Inattendibile, poi, era il dichiarato della p.o. laddove ha sostenuto la mancanza di collegamento tra la richiesta di denaro e il precedente debito contratto con l'imputato, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite. Tra queste, in particolare, assumeva rilievo la sentenza del GUP del Tribunale di Catania - acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e con cui la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi - che nel giudicare con rito abbreviato il coimputato, aveva ricondotto il fatto nell'alveo dell'art. 393 cod. pen. 1.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 3, in relazione agli artt. 238-bis, 530, comma 2 e 546, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omessa valutazione del contenuto di sentenza irrevocabile acquisita nel corso del dibattimento rispetto 2 alla valutazione di attendibilità della p.o., anche con riferimento all'asserita richiesta estorsiva avente ad oggetto la consegna di buste paga e fatture in bianco. La sentenza resa nel giudizio a carico del coimputato - assolto stante il difetto di querela in relazione alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., così riqualificata quella di estorsione - aveva messo in seria discussione l'attendibilità del narrato della p.o. sulla scorta di molteplici criticità passate puntualmente in rassegna con cui la Corte territoriale aveva omesso del tutto di confrontarsi e che rinvenivano anche punti di conferma in quanto asseverate dallo stesso primo giudice. 1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge per l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 ed il relativo vizio di motivazione: difettava l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa (peraltro la prospettazione alla p.o. della presunta pericolosità del ricorrente era stata veicolata dal solo coimputato e mai dal ricorrente), non potendosi ritenere sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata, privi della necessaria idoneità ad esercitare una coartazione psicologica avente i connotati propri dell'intimidazione derivante da un'organizzazione criminale. Peraltro, per come emerso dall'istruttoria, la p.o. ignorava di avere a che fare con un affiliato di un clan di stampo mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Quanto al primo motivo, anche laddove si riconducesse la pretesa avanzata dal ricorrente ad un'unica causa ravvisabile nella restituzione della somma portata dall'assegno post-datato che il ricorrente aveva dato alla p.o. (affinché questa lo desse in garanzia al proprietario di casa per il pagamento del canone mensile di locazione), la motivazione della sentenza del primo giudice - alla quale quella impugnata ha fatto in toto riferimento - consente di individuare un quid pluris all'ulteriore requisito dell'eccessività della violenza, richiamato dalla Corte territoriale quale ulteriore criterio per escludere l'esercizio arbitrario, e stigmatizzato dalla difesa in ragione dei recenti approdi di questa Corte, anche a Sezioni unite, secondo cui la distinzione tra il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. e l'estorsione va ravvisata in relazione all'elemento psicologico che sorregge l'agire dell'imputato e non in ragione del quantum di violenza impiegata. Invero, il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso e la collocazione dell'agire dell'imputato e dei correi nell'ambito di un'affermazione di forza ascritta anche all'organizzazione criminale di stampo mafioso di 3 appartenenza del ricorrente - tanto che alle minacce e alle violenze operate contro la p.o., viene anche a questa intimato di "mettersi a disposizione" - assegna alla condotta contestata una finalità ulteriore che, distinta dal movente dell'azione ed espressamente sanzionata dall'ordinamento, si aggiunge a quella tipica che caratterizza il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. L'avere i giudici di merito, dunque, riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 anche nella declinazione agevolativa (vedi pag. 13 sentenza di primo grado), esclude ontologicannente di poter ricondurre il fatto nell'alveo dell'esercizio arbitrario. Va, infatti, ribadito, conformemente all'orientamento espresso dalla Sezioni unite di questa Corte nella sentenza DO (n. 29541/2020), che nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. "finalità mafiosa" [art. 416-bis.1 cod. pen.: essere "i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi (...) al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste" dall'art. 416-bis cod. pen.], la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto anche di terzi. E tanto a prescindere anche dall'ulteriore rilievo, al quale le sentenze di merito hanno fatto riferimento, che la minaccia profferita si è rivolta anche contro la figlia della p.o. e, dunque, verso una persona estranea al rapporto negoziale, così rendendo "ingiusto" il profitto perseguito e l'affermazione di responsabilità per estorsione. Del resto, che il fine perseguito dal ricorrente fosse più ampio di quello volto alla esclusiva restituzione del tandundem di cui al primo assegno, è altresì asseverato dall'ulteriore pretesa sine causa di ottenere il rilascio di documentazione (fatture in bianco e buste paga fittizie) da utilizzare per commettere ulteriori reati (truffe), finalità che accomuna anche l'agire dei complici;
inoltre, non disgiunto dal motivo per cui la p.o. viene "convocata" al cospetto dell'imputato e dei correi è anche il risentimento nutrito dal ricorrente verso la p.o. per non avere assecondato la richiesta di cambiargli un titolo dall'importo elevato (di C 1.600,00 post datato al 25/12/2003), logicamente ritenuto privo di copertura e comunque non agevolmente monetizzabile perché post-datato e a tre mesi. Anzi nella ricostruzione dei giudici di merito, il prestito della somma di cui si controverte, costituisce l'espediente per "agganciare" la stessa p.o. al fine di ottenere proprio il cambio dell'altro assegno ed il rilascio di 4 documentazione "societaria" che doveva servire al ricorrente ed al complice (il Cantone) per commettere delle truffe. 2.2. Rispetto a detti enunciati, priva di valenza decisiva risulta la sentenza, acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen., del GUP del Tribunale di Catania con riguardo alla posizione di altro coimputato. Tale giudice perviene, infatti, ad escludere l'attendibilità della p.o. sulla scorta di un contrasto dichiarativo con riguardo al soggetto che gli avrebbe consegnato l'assegno da C 1.600,00 (dapprima il Cantone e poi il OL) e con riferimento al numero delle buste paga false intestate all'altro correo OM US (dapprima una soltanto e poi più d'una), omettendo, tuttavia, di verificare se, alla luce degli esiti degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri (che sequestrarono al ricorrente tanto quell'assegno che le buste paga rilasciate al OM ed intestate alla ditta della p.o., nonché altre buste paga e fatture in bianco), degli elementi esteriori ricavabili dagli assegni de quibus (tanto quello da C 1.600,00 che di C 750,00 sono ascrivibili al ricorrente, in quanto firmati per traenza dalla sua compagna, per come asseverato dallo stesso GUP) e del dichiarato degli altri soggetti coinvolti, tale discrasia fosse di assoluto rilievo ovvero di possibile soluzione proprio alla luce degli elementi di conferma che l'indagine aveva acquisito e di cui tale giudice disponeva. Inoltre, si tratta di una ricostruzione che si fonda su un'alternativa di merito superata dalle sentenze di primo e secondo grado emesse nel presente giudizio, non solo in ragione di una differente valutazione del compendio probatorio, ma a seguito degli ulteriori approfondimenti dibattimentali acquisiti nel contraddittorio delle parti e mirati alla posizione del ricorrente. 2.3. Infondato, infine, è anche il motivo di ricorso in ordine alla sussistenza dell'aggravante speciale sotto il profilo del metodo, avendo i giudici di merito declinato indici fattuali ragionevolmente dimostrativi della connotazione "mafiosa" della minaccia e della violenza adoperata. Al riguardo, si è fatto riferimento al richiamo, al momento in cui venne adoperata la violenza e profferite le minacce contro la p.o., "a persone di loro fiducia che lo avevano visto e che dunque potevano fargli del male in qualunque momento", ossia ad un dato di collegamento e di controllo del territorio proprio delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, metus ulteriormente rafforzato anche dalle circostanze inerenti proprio alla persona del colpevole — additato di elevato spessore criminale e collegato con il clan degli Aparo - che il correo Cantone aveva in precedenza riferito alla p.o. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'1/4/2021. Il consigliere estensore Il Presidente Dyllenico Ga›