Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02154/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2154 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l’ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS- della -OMISSIS- - Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.02.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Felice e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS- dell’Esercito italiano, nel 1999 ha preso parte alla Missione Internazionale di Pace “S.F.O.R.” in Bosnia ed Erzegovina.
Al suo rientro in Italia, gli è stata diagnosticata una patologia neoplastica, riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
Con decreto ministeriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, riconosciuto al ricorrente lo status di “Soggetto Equiparato a Vittima del Dovere”, gli è stata concessa una speciale elargizione di € 44.466,34, a fronte di una invalidità permanente quantificata nella misura del 20% (cfr. doc. 7 dell’Amministrazione).
Con successivo decreto ministeriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, gli è stato riconosciuto anche lo status di soggetto esposto a particolari fattori di rischio ex art. 1079, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, con attribuzione di una ulteriore somma a titolo di speciale elargizione, pari a € 48.373,66, per l’aggravamento dell’invalidità, quantificata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Firenze nella misura del 40% (cfr. doc. 9 dell’Amministrazione).
Con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, ha condannato il Ministero della Difesa a rideterminare in favore del ricorrente la speciale elargizione sulla base della percentuale di invalidità pari al 70% e ad attribuirgli l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio con decorrenza dal maggio 2010 (cfr. doc. 13 dell’Amministrazione).
Con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la -OMISSIS-, sezione lavoro, ha condannato l’Amministrazione “a corrispondere le prestazioni già riconosciute in relazione a un’invalidità complessiva del 75%, in luogo del 70% riconosciuto dal primo giudice”;
Inoltre, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Amministrazione, ha disposto “la compensazione degli importi dovuti alla parte privata per tutti i titoli di cui qui è causa (capitalizzati nella misura indicata dal Ministero nel conteggio depositato il 3.5.2023, pari a complessivi € 448.117.94) con le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno alla medesima parte, come pure indicate nel richiamato conteggio (pari a € -OMISSIS-7.402,89)” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è stata notificata all’Amministrazione, unitamente all’atto stragiudiziale di diffida, in data 11 ottobre 2024 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
2. Con il gravame indicato in epigrafe, il ricorrente ha convenuto il Ministero debitore per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale, evidenziando che l’Amministrazione, in data 5 aprile 2024, gli ha corrisposto la somma di € 140.754,76, inferiore a quella liquidata dalla -OMISSIS-, pari a € 170.715,05 (corrispondente all’importo complessivo di € 448.117,94, da cui detrarre la somma di € -OMISSIS-7.402,89, riconosciuta al ricorrente a titolo di risarcimento del danno).
Il ricorrente chiede anche, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, la nomina di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, precisando di avere integralmente provveduto a pagare quanto stabilito dalla sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS- della -OMISSIS-.
L’Amministrazione sostiene infatti che - come ricavabile dalla lettura coordinata della motivazione e del dispositivo della sentenza della -OMISSIS- e come dimostrato dai conteggi prodotti in giudizio, su ordine dello stesso giudice - la somma di € 448.117,94, complessivamente spettante al ricorrente, comprenderebbe anche le somme già erogate nel 2008 e nel 2011, a titolo di speciale elargizione, pari a complessivi € 92.843 (di cui € 44.466,34, corrisposti in una prima fase, per la percentuale di invalidità del 20%, e € 48.376,66, corrisposti in un secondo momento, a seguito del riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 40%).
4. Nella camera di consiglio del 5 giugno 2025, sentito il difensore della parte ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. A prescindere da ogni approfondimento in ordine alla eventuale inammissibilità del ricorso, per il mancato deposito della prova del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, lo stesso è infondato e va respinto, poiché dagli atti risulta che l’Amministrazione ha provveduto all’integrale esecuzione della sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS- della -OMISSIS-.
A tal proposito, va in primo luogo evidenziato che nella motivazione della citata sentenza si legge che “La correttezza contabile del conteggio depositato all’esito dall’amministrazione non è in discussione, così che deve ritenersi che l’importo capitalizzato della speciale elargizione sia ad oggi di € 193.010,00 (in parte già corrisposta nei termini indicati nel conteggio del Ministero), mentre l’assegno mensile non reversibile e lo speciale assegno vitalizio ammontano a € 255.107,94, per un totale di € 448.117,94, somma dalla quale deve pertanto detrarsi il risarcimento già corrisposto e pari a € -OMISSIS-7.402,89 euro”.
Il giudice di appello, pertanto, ha riconosciuto espressamente che la somma complessiva di € 193.010,00, spettante al ricorrente a titolo di speciale elargizione - per una invalidità del 75% - comprende le due tranche di pagamento già erogate dall’Amministrazione per quella stessa voce (€ 92.843 complessivi, di cui € 44.466,34, corrisposti nel 2008, per la percentuale di invalidità del 20%, ed € 48.376,66, corrisposti nel 2011, a seguito del riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 40%); somme puntualmente riportate nei conteggi effettuati dal Ministero su ordine dello stesso giudice, ritenuti attendibili e perciò utilizzati per addivenire alla decisione finale (cfr. docc. 14 e 16 dell’Amministrazione).
Nel dispositivo della sentenza, inoltre, il giudice “In parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’amministrazione, dispone la compensazione degli importi dovuti alla parte privata per tutti i titoli di cui qui è causa (capitalizzati nella misura indicata dal Ministero nel conteggio depositato il 3.5.2023, pari a complessivi € 448.117,94) con le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno alla medesima parte, come pure indicate nel richiamato conteggio (pari a € -OMISSIS-7.402,89)”.
Pertanto, pur non ribadendosi espressamente quanto detto in motivazione circa la necessità di decurtare le somme erogate a titolo di speciale elargizione dall’importo complessivo spettante al ricorrente, anche nel dispositivo si fa espresso riferimento ai conteggi effettuati dall’Amministrazione che, come detto, indicano in modo inequivoco gli importi già versati nel 2008 e nel 2011, pari a € 92.843.
In conclusione, l’espresso richiamo ai conteggi dell’Amministrazione e la lettura coordinata della motivazione e del dispositivo della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, non lasciano dubbi in ordine alla necessità di considerare la somma di € 448.117,94 al lordo della somma di € 92.843, già pagata dal Ministero.
In secondo luogo, dagli atti depositati dall’Amministrazione risulta che:
a) con decreto n. 529 del 25 settembre 2023, il Ministero ha riconosciuto al ricorrente la speciale elargizione parametrata alla nuova invalidità complessiva del 75%, (e per differenza rispetto al 40% già liquidato) per un importo totale di € 100.170,00, comprensiva di rivalutazione monetaria: la somma non è stata liquidata, ma detratta, come da sentenza, dall’importo già percepito dall’interessato a titolo di risarcimento danno, complessivamente pari a € -OMISSIS-7.402,89 (cfr. doc. 18 dell’Amministrazione);
b) con decreto n. 555 del 10 ottobre 2023, il Ministero ha attribuito all’interessato gli assegni vitalizi previsti dalla -OMISSIS-, riconoscendogli, a titolo di ratei arretrati, la somma complessiva di € 315.73,29, in ordine alla quale il ricorrente non formula alcuna contestazione: da tale somma è stata quindi detratta, in compensazione, la somma residua di € 177.232,89 versata a titolo di risarcimento del danno (cfr. doc. 19 e 21 dell’Amministrazione).
Una volta operata la suddetta compensazione, il credito residuo del ricorrente ammontava a € 138.504,4.
Lo stesso risulta quindi pagato integralmente, in data 5 aprile 2024, come affermato dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 5 del ricorso).
6. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle Amministrazioni resistenti, liquidandole in € 2.000,00 oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS- aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.