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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 13.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra nata il [...] a [...] c.f. Parte_1 ed ivi residente in Via Sceti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Ricciardi (C.F.: C.F._1
e (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 Parte_2 C.F._3 studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura e disoccupazione agricola ed ANF
All'udienza del 13.06.2025 i procuratori della ricorrente precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2567/2021 depositato in Cancelleria in data 20.07.2021 al quale è riunito il ricorso n. rg.
4019/2021 parte ricorrente esponeva che, in data 17 dicembre 2020 ha ricevuto tramite raccomandata a.r provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno 2019 e che, il citato provvedimento
è stato impugnato, nei termini di legge, ai sensi dell' art 11 D.Lgs. n. 375 del 1993, notificato, tramite ricorso CP_ on line del 21 dicembre 2020 alla presso la Sede Provinciale di Messina e che al Controparte_2 suddetto ricorso amministrativo, era seguito ricorso giudiziario.
Parte ricorrente esponeva di, avere nell'anno 2019 lavorato per 102 giornate come bracciante agricola, alla dipendenze dell'Azienda agricola CARCIONE SILVANO CIDA 429028, ed esattamente dal 29 agosto 2019 al
31 dicembre 2019 svolgendo, sui terreni nella disponibilità del Carcione ubicati a AN ON,
SI e IC, mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura.
Pertanto, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza per il suddetto anno e per le giornate lavorate suddette.
CP_ Con il ricorso riunito rg. n. 4019/2021 parte ricorrente ricorso ha presentato, in data 13 marzo 2020 all' istanza volta ad ottenere il pagamento della ed Anf per l'anno di competenza 2019 Parte_3 possedendo i requisiti per il pagamento della suddetta prestazione: l'iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno di riferimento ed altro precedente biennio assicurativo ed il minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce la domanda ed a quello precedente, minimo contributivo;
nonché l'assegno per il nucleo familiare;
che, ad oggi, la prestazione richiesta non è stata liquidata.
Pertanto, chiedeva il pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2020 in relazione alle 102 CP_ giornate accreditabili ai fini contributivi e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad accreditare in proprio favore il summenzionato periodo di disoccupazione CP_ come contribuzione figurativa;
con condanna dell' in persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento della DS e gli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha contestato le richieste di parte ricorrente in CP_3 entrambi i giudizi riuniti.
Prodotta la documentazione necessaria, ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 13.06.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Il citato provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoltura è stato impugnato, nei termini di legge, dalla ricorrente ai sensi dell'art 11 D.Lgs. n. 375 del 1993, notificato, tramite ricorso on line del 21 CP_ dicembre 2020 alla presso la Sede Provinciale di Messina;
l'autorità preposta alla Controparte_2 decisione non si è pronunciata nei 90 giorni successivi e, che pertanto essendo decorso inutilmente detto termine, che scadeva il 21 marzo 2021, il ricorso si è inteso respinto;
il 19 luglio 2021 rappresenta il termine di decadenza dall'azione giudiziaria, rispettato nel caso de quo. Infatti, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che va fatta coincidere con la notifica della decisione, se pronunziata nei termini previsti dal citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito di rigetto del ricorso, da quel momento conosciuto, o, comunque, conoscibile dall'interessato; pertanto, il ricorso giudiziario è stato proposto nei termini di legge.
Come nei termini di legge è stato proposto il ricorso giudiziario avente il n. rg. 4019/2021.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue, per l'azienda agricola Carcione Silvano. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua. Inoltre, alla luce di ciò, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di disoccupazione agricola DS per il suddetto anno, oltre gli Assegni nucleo familiare ANF sempre per il suddetto anno.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_3 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. e Parte_2 dell'Avv. Anna Ricciardi, che hanno reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze Parte_1 dell'azienda agricola Carcione Silvano, per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la CP_3 relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) riconosce il diritto di al riconoscimento della DS agricola ed agli ANF Parte_1 per il suddetto anno, così come richiesti, e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle suddette prestazioni, oltre accessori come per legge, in favore della stessa, così come in parte motiva;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_3 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. e dell'Avv. Anna Ricciardi, che hanno Parte_2 reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 13.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 13.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra nata il [...] a [...] c.f. Parte_1 ed ivi residente in Via Sceti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Ricciardi (C.F.: C.F._1
e (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 Parte_2 C.F._3 studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura e disoccupazione agricola ed ANF
All'udienza del 13.06.2025 i procuratori della ricorrente precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2567/2021 depositato in Cancelleria in data 20.07.2021 al quale è riunito il ricorso n. rg.
4019/2021 parte ricorrente esponeva che, in data 17 dicembre 2020 ha ricevuto tramite raccomandata a.r provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno 2019 e che, il citato provvedimento
è stato impugnato, nei termini di legge, ai sensi dell' art 11 D.Lgs. n. 375 del 1993, notificato, tramite ricorso CP_ on line del 21 dicembre 2020 alla presso la Sede Provinciale di Messina e che al Controparte_2 suddetto ricorso amministrativo, era seguito ricorso giudiziario.
Parte ricorrente esponeva di, avere nell'anno 2019 lavorato per 102 giornate come bracciante agricola, alla dipendenze dell'Azienda agricola CARCIONE SILVANO CIDA 429028, ed esattamente dal 29 agosto 2019 al
31 dicembre 2019 svolgendo, sui terreni nella disponibilità del Carcione ubicati a AN ON,
SI e IC, mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura.
Pertanto, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza per il suddetto anno e per le giornate lavorate suddette.
CP_ Con il ricorso riunito rg. n. 4019/2021 parte ricorrente ricorso ha presentato, in data 13 marzo 2020 all' istanza volta ad ottenere il pagamento della ed Anf per l'anno di competenza 2019 Parte_3 possedendo i requisiti per il pagamento della suddetta prestazione: l'iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno di riferimento ed altro precedente biennio assicurativo ed il minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce la domanda ed a quello precedente, minimo contributivo;
nonché l'assegno per il nucleo familiare;
che, ad oggi, la prestazione richiesta non è stata liquidata.
Pertanto, chiedeva il pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2020 in relazione alle 102 CP_ giornate accreditabili ai fini contributivi e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad accreditare in proprio favore il summenzionato periodo di disoccupazione CP_ come contribuzione figurativa;
con condanna dell' in persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento della DS e gli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha contestato le richieste di parte ricorrente in CP_3 entrambi i giudizi riuniti.
Prodotta la documentazione necessaria, ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 13.06.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Il citato provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoltura è stato impugnato, nei termini di legge, dalla ricorrente ai sensi dell'art 11 D.Lgs. n. 375 del 1993, notificato, tramite ricorso on line del 21 CP_ dicembre 2020 alla presso la Sede Provinciale di Messina;
l'autorità preposta alla Controparte_2 decisione non si è pronunciata nei 90 giorni successivi e, che pertanto essendo decorso inutilmente detto termine, che scadeva il 21 marzo 2021, il ricorso si è inteso respinto;
il 19 luglio 2021 rappresenta il termine di decadenza dall'azione giudiziaria, rispettato nel caso de quo. Infatti, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che va fatta coincidere con la notifica della decisione, se pronunziata nei termini previsti dal citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito di rigetto del ricorso, da quel momento conosciuto, o, comunque, conoscibile dall'interessato; pertanto, il ricorso giudiziario è stato proposto nei termini di legge.
Come nei termini di legge è stato proposto il ricorso giudiziario avente il n. rg. 4019/2021.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue, per l'azienda agricola Carcione Silvano. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua. Inoltre, alla luce di ciò, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di disoccupazione agricola DS per il suddetto anno, oltre gli Assegni nucleo familiare ANF sempre per il suddetto anno.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_3 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. e Parte_2 dell'Avv. Anna Ricciardi, che hanno reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze Parte_1 dell'azienda agricola Carcione Silvano, per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la CP_3 relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) riconosce il diritto di al riconoscimento della DS agricola ed agli ANF Parte_1 per il suddetto anno, così come richiesti, e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle suddette prestazioni, oltre accessori come per legge, in favore della stessa, così come in parte motiva;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_3 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. e dell'Avv. Anna Ricciardi, che hanno Parte_2 reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 13.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena