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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 261/2025 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. BOVE ANTONIO Pt_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUA DI BISCEGLIE CP_1
CARLO
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 692/2025, resa pubblica il 26.03.2025, il Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 131/2018 proposta dall' , con cui lo stesso chiedeva: 1) in Pt_1 CP_2
via preliminare, che detto D.I. fosse revocato, annullato e/o comunque posto nel nulla, anche in virtù dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevato dallo stesso ricorrente;
2) nel merito, che fosse dichiarata inammissibile e/o improponibile e/o comunque infondata la domanda creditoria sottesa al decreto monitorio;
3) in subordine, che fosse applicato il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Invero, con ricorso depositato il 22.05.2018, l aveva proposto opposizione Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 131/2018, emesso in data 05.04.2018 dal Tribunale di
Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale veniva ingiunto all'Istituto il pagamento, in favore della parte opposta, in qualità di erede universale di Per_1
della somma di € 110.009,23 a titolo di arretrati sul trattamento di
[...]
quiescenza del de cuius.
L' , in particolare, eccepiva innanzitutto il difetto di giurisdizione, ritenendo che, Pt_1
trattandosi di pensione pubblica, a giudicare la controversia dovesse essere la Corte dei Conti territorialmente competente;
eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta (sorelle del de cuius), in quanto, in applicazione dell'art. 201 del DPR n. 1092 del 1973 che disciplina l'istituto della “successione anomala” (v. infra), i ratei di pensione lasciati insoluti spetterebbero al coniuge superstite (non separato legalmente per sua colpa) o, in mancanza, ai figli, e non agli eredi del dipendente, se non in mancanza dei primi;
infine eccepiva il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione in virtù dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 che estendeva detto divieto – ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. 412/1991 – agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il
31.12.1994), spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.
Il Tribunale perveniva alla statuizione di accoglimento parziale (rectius, accoglieva solo l'ultima eccezione in merito al divieto di cumulo) sulla scorta delle seguenti ragioni.
Quanto all'invocato difetto di giurisdizione del G.O., il Tribunale, pur confermando che in materia di pensioni in tutto in parte a carico dello Stato, o di altri Enti designati
2 dalla legge, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, con riferimento al particolare caso di specie riteneva corretta la giurisdizione del giudice ordinario, posto che il giudizio innanzi agli organi della giustizia contabile era stato già precedentemente instaurato e definito con sentenza passata in giudicato.
Invero, statuiva il primo giudice che “la liquidazione degli arretrati del trattamento pensionistico di veniva impugnata dallo stesso dinanzi alla Persona_1
competente Corte dei Conti della Puglia, il giudizio veniva proseguito con costituzione volontaria da parte dell'erede, odierna opposta, ed il giudizio veniva definito con sentenza n. 544/2017 che dava atto della cessata materia del contendere alla luce del decreto di liquidazione definitivo del Ministero della Difesa del
21.03.2017, n. 1/EI/71-2017/PO+PPO” (pag. 3 della sentenza impugnata).
Oggetto dell'odierno giudizio, quindi, secondo giudice di prime cure, “non è la corretta liquidazione degli arretrati, ma il solo pagamento di quanto già accertato come certo, liquido ed esigibile in modo pacifico tra le parti in un giudizio dinanzi alla giurisdizione contabile” (pag. 3 della sentenza impugnata).
Quanto al difetto di legittimazione attiva eccepito dall' nei confronti della Pt_1
(germana del de cuius) ed in favore del coniuge superstite dello stesso, il CP_1
primo giudice sosteneva innanzitutto che la norma invocata dall'opponente in merito alla successione anomala legale non potesse trovare applicazione al caso di specie, in quanto essa fa esplicito riferimento al “rateo insoluto”: il decreto ingiuntivo opposto, invece, secondo il giudice di prime cure, riguarderebbe “arretrati già liquidati e già entrati nel patrimonio del de cuius prima dell'apertura della successione” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Inoltre, secondo il giudicante, la predetta norma prevedeva l'applicazione delle norme del codice civile in materia successoria ove “non esistano” il coniuge o, in subordine, i figli.
A tal proposito, si affermava nella sentenza impugnata che, nel caso di specie, pur essendo ancora in vita la coniuge separata del de cuius, ella, pretermessa nel testamento, avendo rinunciato all'azione di riduzione nonché alla pregiudiziale
3 azione di accertamento della propria qualità di erede, risulterebbe, di conseguenza, aver implicitamente rinunciato anche alla successione anomala legale.
Secondo il convincimento del primo giudice, invero, “alla mancata esistenza deve necessariamente essere equiparata la rinuncia alla delazione ereditaria” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Avverso la decisione, l' proponeva appello con ricorso depositato in data Pt_1
06.04.2025, con cui in primis chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza;
nel merito chiedeva, in via preliminare, che fosse riformata la gravata sentenza e che, per l'effetto, fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti territorialmente competente.
In subordine, chiedeva, sempre in riforma della pronuncia impugnata, che fosse rigettata qualsivoglia pretesa di controparte, siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata, con condanna dell'appellato alla rifusione di spese, diritti e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Con memoria di costituzione depositata il 29.04.2025, la resisteva e CP_1
concludeva per il rigetto del gravame.
All'udienza del 12.05.2025, il Collegio sospendeva l'esecuzione della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello proposto dall' si fonda su due motivi di gravame. Pt_1
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza resa dal primo giudice nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti, sulla base del fatto che gli arretrati per cui è causa erano stati già accertati come dovuti in forza della sentenza n. 544/2017 resa dalla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la . CP_3
4 Precisa l' che il giudizio incardinato dinanzi al Giudice contabile, iscritto al n. Pt_1
31687 e definito con la cennata sentenza, aveva ad oggetto la richiesta di restituzione
- avanzata dall' nei confronti del de cuius ( ) - della somma di Pt_1 Persona_1
€ 45.050,76 a titolo di indebito pensionistico, comunicato al medesimo nell'anno
2013 e generato dalla lavorazione del decreto n. 101872007 adottato dal centro CP_ Amministrativo
Successivamente, a seguito del D.M. n. 1/EI/71-2017/PO+PPO del 21.3.2017, emesso dal Ministero della Difesa, l' aveva nuovamente lavorato il trattamento CP_2
pensionistico erogato al , rilevando un credito a favore del de cuius (oggetto CP_1
del presente giudizio), il che aveva comportato la definizione del cennato giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente all'indebito di € 45.050,76 in quanto non più sussistente.
Quindi, con la sentenza n. 544/2017, la Corte dei Conti aveva accertato esclusivamente che il debito di € 45.050,76, in un primo momento contestato al
, non sussisteva più. CP_1
Con il giudizio incardinato (erroneamente) dinanzi al G.O., invece, la CP_1
odierna appellata chiedeva, in qualità di erede universale, la liquidazione dei ratei di pensione maturati dal de cuius, già pubblico dipendente, come liquidati dall' in Pt_1
data 22.9.2017 – quindi, successivamente al decesso del che risaliva al CP_1
23.07.2016 - ratei dall'Istituto non corrisposti sulla scorta della ritenuta carenza di titolarità del relativo diritto in capo all'appellata.
Pertanto, l'appellante ritiene che, poiché l'odierno giudizio ha ad oggetto l'esistenza, in capo alla quale erede universale, del diritto agli arretrati spettanti al de CP_1
cuius, la giurisdizione non può che ascriversi alla Corte dei Conti territorialmente competente.
Con il secondo motivo, l contesta al primo giudice l'aver accertato, in capo Pt_1
all'appellata, il diritto a conseguire i predetti arretrati, proprio in qualità di erede del
. CP_1
5 Sostiene, invero, l'appellante che non risponde a verità la circostanza secondo la quale gli arretrati per cui è causa erano già entrati a far parte del patrimonio del de cuius, e ciò in quanto il decedeva in data 23.07.2016, mentre la il D.M. n° CP_1
1/EI/71 – 2017/PO+PPO del Ministero della Difesa, in virtù della quale venivano liquidati gli arretrati in data 22.09.2017, risaliva al 21.03.2017, epoca successiva alla morte del pensionato.
Per cui, l'appellante ritiene si sia verificato il presupposto che sta alla base dell'applicazione della norma di cui al richiamato art. 201 del DPR n. 1092 del 1973, che attribuisce alla vedova del un diritto iure proprio. CP_1
Invero, la sussistenza in vita della moglie del al momento della di lui morte, CP_1
avvenuta il 23.07.2016, impedisce, secondo l'appellante, il sorgere del diritto in capo agli eredi, e quindi in capo all'odierna appellata, benché nominata dal de cuius erede universale con il testamento prodotto in atti.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, la Corte ritiene che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la giurisdizione appartenga senz'altro al G.O..
E' certamente vero che, ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214/1934, la Corte dei Conti
“giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70”.
E' altrettanto vero che, ai sensi dell'art. 62 del medesimo Regio Decreto, “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello
Stato è ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla
Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate
6 nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità”.
Ma particolarmente dirimente, ai fini della corretta individuazione della giurisdizione,
è il principio di diritto che, a più riprese, la Corte di Cassazione ha enunciato a
Sezioni Unite.
La Suprema Corte ha recentemente affermato che “appartengono alla giurisdizione del giudice contabile […], nell'ambito delle domande relative all'accertamento del diritto alla pensione, quelle relative all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante” (Cass. SS. UU. n. 5236 del 2025).
E, in maniera ancora più precisa, ha stabilito che “la Corte dei Conti ha giurisdizione su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o
l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti” (Cass., SS. UU., n. 9436/2023; cfr., ex plurimis, Cass.,
SS.UU., n. 4854 del 2021; Cass., SS. UU., n. 7830 del 2020; Cass., SS UU., n. 15058 del 2017).
Sostanzialmente, la giurisdizione della Corte dei Conti si radica solo allorquando occorra procedere all'accertamento dell' an e del quantum del trattamento pensionistico maturato dal pubblico dipendente;
accertamento che, nella fattispecie per cui è causa, non è affatto necessario essendo pacifico sia l'an che il quantum, dovendosi individuare piuttosto solo il soggetto destinatario degli arretrati in parola, in seguito e per effetto del decesso de cuius.
D'altro canto, il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con nota M_D 0038859 del 21.03.2017 ha già da tempo C.F._1
comunicato il riconoscimento in favore del (deceduto nel 2016) di una CP_1
7 somma di denaro pari a € 110.009,24 (comprensivi di un credito pari a € 15.629,80 a titolo rimborso INPDAP), a titolo di differenze pensionistiche.
Il diritto del pensionato a percepire i predetti arretrati, pertanto, non è controverso, né
è in dubbio la misura degli stessi, il che conduce codesta Corte a ritenere che la giurisdizione – nella fattispecie per cui è causa – sia correttamente radicata in capo al
G.O..
Ciò che, invece, va accertato – e qui si giunge allo scrutinio del secondo motivo di gravame – è il soggetto in capo al quale si cristallizza il diritto a percepire le predette somme, una volta deceduto il pensionato.
E' bene precisare che, ai sensi della normativa civilistica in materia successoria, per
“erede universale” s'intende il soggetto designato dal de cuius (o, in alcuni casi, ex lege) affinché erediti il compendio ereditario da questi lasciato;
subentrando, così, nella misura dell'intero, sia nelle posizioni giuridiche soggettive attive sia in quelle debitorie, assunte in vita dal defunto.
Orbene, secondo la Corte l'odierna appellata - istituita, per l'appunto, erede universale giusta testamento pubblico del 21.2.2014 - e come tale subentrata al de cuius nella titolarità del diritto a percepire le somme per cui è causa, non assume alcuna rilevanza la lex specialis invocata dall' in materia di arretrati Pt_1
pensionistici.
Invero, ritenendo doveroso procedere ad un preliminare inquadramento sistematico della norma richiamata, si osserva che, ai sensi dell'art. 201, comma 1, del DPR n.
1092 del 1973 – intervenuto relativamente al trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici – “in caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli”.
Ci si trova al cospetto di una riserva legale di destinazione che dà luogo ad una deroga ai principi generali in materia di successione mortis causa.
8 Detta devoluzione anomala delle somme in questione è prevista solo ed esclusivamente in favore dei soggetti individuati in modo tipico e tassativo dal legislatore, integrati nel nucleo familiare del de cuius.
L'istituto in questione fa sì che le predette somme vengano acquisite iure proprio dai soggetti menzionati al cennato art. 201 (rectius, il coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, i figli del de cuius), alla condizione che costoro siano in vita al tempo della morte del pensionato;
diversamente, le stesse vengono devolute iure hereditatis, con conseguente assoggettamento all'imposta sulle successioni, secondo la normativa dettata dal legislatore in materia successoria.
Tale speciale assetto, peraltro, è confermato dalla giurisprudenza, la quale ha affermato chiaramente che “la spettanza di un credito costituito dal rateo insoluto di pensione previsto dall'art. 201 del T.U. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n.
1092 avviene iure proprio e non iure successionis nei confronti dei soggetti indicati dal legislatore come aventi diritto (coniuge superstite o figli)” (Cass. n. 3813 del
2023; Corte dei Conti Lazio, sez. giurisd., 23.02.1995 n. 287).
Orbene, premesso questo inquadramento di sistema, la Corte ritiene che la lex specialis di cui si è innanzi disquisito, qui invocata dall' , non possa trovare Pt_1
applicazione nella peculiare fattispecie oggetto del presente giudizio.
Vero è che la vedova del de cuius risulta essere in vita, ma tale circostanza non è sufficiente a determinare l'applicazione del predetto art. 201.
Quest'ultimo, invero, a ben vedere, fa riferimento ed ha ad oggetto (solo al) “il rateo di pensione lasciato insoluto” e non (ai) “i ratei”.
Ciò detto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, nel procedimento ermeneutico di una norma l'interprete deve restare fedele al significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate, e alla loro connessione;
oltre che, naturalmente, alla voluntas legis.
Orbene, dal tenore letterale della norma appare chiaro che il legislatore abbia inteso riferirsi ad un singolo rateo - specifico e ben individuato – appunto rimasto insoluto in seguito al decesso del pensionato, quale, ad esempio, l'ultimo rateo di pensione,
9 ovvero il rateo di tredicesima (normalmente pagabile solo a dicembre); tanto, anche e soprattutto al fine evidente di semplificare al massimo la “chiusura” del rapporto previdenziale con l'ente erogatore della prestazione previdenziale (rimasto creditore, normalmente, dell'ultimo rateo non ancora scaduto) senza onerarlo del compito, spesso complesso, di individuare l'erede o gli eredi del pensionato.
Il caso di specie, invece, ruota attorno ad un credito certo, liquido ed esigibile, ben diverso, riguardando piuttosto, come risulta per tabulas, arretrati riconducibili al periodo 01.01.1996/23.7.2016 (data di decesso del pensionato), tra l'altro successivamente ricalcolati dal Ministero della Difesa solo con il sopra citato decreto del 21.3.2017 (che, da quanto è dato di comprendere dalla scarna documentazione in atti, ha convertito la pensione ordinaria diretta di cui fruiva il de cuius in vita - quale ex militare in congedo dall'1.1.1996 - in pensione privilegiata ordinaria).
Per cui trattasi in sostanza di arretrati riliquidati retroattivamente che in teoria avrebbero dovuto rientrare nel patrimonio del de cuius ben prima dell'apertura della successione, come correttamente argomentato tra l'altro dal primo giudice tramite un'argomentazione logica non oggetto di specifica censura.
Si ritiene, pertanto, che la somma di € 110.009,23 dovuta dall' a titolo di Pt_1
arretrati sul trattamento di quiescenza del de cuius, come sopra ricalcolato, ricada in successione, dalla quale la vedova di quest'ultimo va pacificamente pretermessa, avendo ella, come risulta dalla documentazione in atti, rinunciato all'azione di riduzione e alla pregiudiziale azione di accertamento della propria qualità di erede,
“prestando piena adesione ed acquiescenza al predetto testamento” pubblico, rogato in favore dell'odierna appellata (v. atto pubblico di rinunzia, da parte della moglie del de cuius, all'epoca separata consensualmente dal Persona_2
marito, all'azione di riduzione di disposizioni testamentarie dell'11.7.2017, atto pubblico rogato in seguito e per effetto dell'accordo transattivo del 10.7.2017 tra l'odierna appellata e la cfr. documentazione in atti). Per_2
Va da sé che, nello specifico, gli arretratati de quibus competono iure hereditatis all'odierna appellata, come detto istituita erede universale dal de cuius.
10 Conclusione, questa, a cui – si noti – in modo quanto mai sintomatico, era correttamente (già) giunto in precedenza lo stesso Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, che nell'ambito del citato D.M. n° 1/EI/71 –
2017/PO+PPO aveva espressamente rideterminato il cennato trattamento pensionistico “spettante al de cuius ” dichiarando che al relativo Persona_1
credito “accede di diritto la richiedente (sorella del de cuius) in quanto unica erede come da atto testamentario allegato”.
In virtù delle esposte considerazioni, in definitiva, non può che pervenirsi al rigetto dell'appello proposto dall' . Pt_1
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.
55 del 2014 (come mod. dal D.M. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
confronti di , con ricorso depositato lo 06.04.2025 avverso la sentenza CP_1
n. 694/2025, pubblicata il 26.03.2025 dal Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l' alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei Pt_1
confronti di , che liquida in 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella CP_1
misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, in capo all'appellante, per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
11 Così deciso in Bari il 16/12/2025
Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
12
Il Presidente Dott. Manuela Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 261/2025 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. BOVE ANTONIO Pt_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUA DI BISCEGLIE CP_1
CARLO
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 692/2025, resa pubblica il 26.03.2025, il Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 131/2018 proposta dall' , con cui lo stesso chiedeva: 1) in Pt_1 CP_2
via preliminare, che detto D.I. fosse revocato, annullato e/o comunque posto nel nulla, anche in virtù dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevato dallo stesso ricorrente;
2) nel merito, che fosse dichiarata inammissibile e/o improponibile e/o comunque infondata la domanda creditoria sottesa al decreto monitorio;
3) in subordine, che fosse applicato il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Invero, con ricorso depositato il 22.05.2018, l aveva proposto opposizione Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 131/2018, emesso in data 05.04.2018 dal Tribunale di
Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale veniva ingiunto all'Istituto il pagamento, in favore della parte opposta, in qualità di erede universale di Per_1
della somma di € 110.009,23 a titolo di arretrati sul trattamento di
[...]
quiescenza del de cuius.
L' , in particolare, eccepiva innanzitutto il difetto di giurisdizione, ritenendo che, Pt_1
trattandosi di pensione pubblica, a giudicare la controversia dovesse essere la Corte dei Conti territorialmente competente;
eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta (sorelle del de cuius), in quanto, in applicazione dell'art. 201 del DPR n. 1092 del 1973 che disciplina l'istituto della “successione anomala” (v. infra), i ratei di pensione lasciati insoluti spetterebbero al coniuge superstite (non separato legalmente per sua colpa) o, in mancanza, ai figli, e non agli eredi del dipendente, se non in mancanza dei primi;
infine eccepiva il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione in virtù dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 che estendeva detto divieto – ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. 412/1991 – agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il
31.12.1994), spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.
Il Tribunale perveniva alla statuizione di accoglimento parziale (rectius, accoglieva solo l'ultima eccezione in merito al divieto di cumulo) sulla scorta delle seguenti ragioni.
Quanto all'invocato difetto di giurisdizione del G.O., il Tribunale, pur confermando che in materia di pensioni in tutto in parte a carico dello Stato, o di altri Enti designati
2 dalla legge, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, con riferimento al particolare caso di specie riteneva corretta la giurisdizione del giudice ordinario, posto che il giudizio innanzi agli organi della giustizia contabile era stato già precedentemente instaurato e definito con sentenza passata in giudicato.
Invero, statuiva il primo giudice che “la liquidazione degli arretrati del trattamento pensionistico di veniva impugnata dallo stesso dinanzi alla Persona_1
competente Corte dei Conti della Puglia, il giudizio veniva proseguito con costituzione volontaria da parte dell'erede, odierna opposta, ed il giudizio veniva definito con sentenza n. 544/2017 che dava atto della cessata materia del contendere alla luce del decreto di liquidazione definitivo del Ministero della Difesa del
21.03.2017, n. 1/EI/71-2017/PO+PPO” (pag. 3 della sentenza impugnata).
Oggetto dell'odierno giudizio, quindi, secondo giudice di prime cure, “non è la corretta liquidazione degli arretrati, ma il solo pagamento di quanto già accertato come certo, liquido ed esigibile in modo pacifico tra le parti in un giudizio dinanzi alla giurisdizione contabile” (pag. 3 della sentenza impugnata).
Quanto al difetto di legittimazione attiva eccepito dall' nei confronti della Pt_1
(germana del de cuius) ed in favore del coniuge superstite dello stesso, il CP_1
primo giudice sosteneva innanzitutto che la norma invocata dall'opponente in merito alla successione anomala legale non potesse trovare applicazione al caso di specie, in quanto essa fa esplicito riferimento al “rateo insoluto”: il decreto ingiuntivo opposto, invece, secondo il giudice di prime cure, riguarderebbe “arretrati già liquidati e già entrati nel patrimonio del de cuius prima dell'apertura della successione” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Inoltre, secondo il giudicante, la predetta norma prevedeva l'applicazione delle norme del codice civile in materia successoria ove “non esistano” il coniuge o, in subordine, i figli.
A tal proposito, si affermava nella sentenza impugnata che, nel caso di specie, pur essendo ancora in vita la coniuge separata del de cuius, ella, pretermessa nel testamento, avendo rinunciato all'azione di riduzione nonché alla pregiudiziale
3 azione di accertamento della propria qualità di erede, risulterebbe, di conseguenza, aver implicitamente rinunciato anche alla successione anomala legale.
Secondo il convincimento del primo giudice, invero, “alla mancata esistenza deve necessariamente essere equiparata la rinuncia alla delazione ereditaria” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Avverso la decisione, l' proponeva appello con ricorso depositato in data Pt_1
06.04.2025, con cui in primis chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza;
nel merito chiedeva, in via preliminare, che fosse riformata la gravata sentenza e che, per l'effetto, fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti territorialmente competente.
In subordine, chiedeva, sempre in riforma della pronuncia impugnata, che fosse rigettata qualsivoglia pretesa di controparte, siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata, con condanna dell'appellato alla rifusione di spese, diritti e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Con memoria di costituzione depositata il 29.04.2025, la resisteva e CP_1
concludeva per il rigetto del gravame.
All'udienza del 12.05.2025, il Collegio sospendeva l'esecuzione della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello proposto dall' si fonda su due motivi di gravame. Pt_1
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza resa dal primo giudice nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti, sulla base del fatto che gli arretrati per cui è causa erano stati già accertati come dovuti in forza della sentenza n. 544/2017 resa dalla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la . CP_3
4 Precisa l' che il giudizio incardinato dinanzi al Giudice contabile, iscritto al n. Pt_1
31687 e definito con la cennata sentenza, aveva ad oggetto la richiesta di restituzione
- avanzata dall' nei confronti del de cuius ( ) - della somma di Pt_1 Persona_1
€ 45.050,76 a titolo di indebito pensionistico, comunicato al medesimo nell'anno
2013 e generato dalla lavorazione del decreto n. 101872007 adottato dal centro CP_ Amministrativo
Successivamente, a seguito del D.M. n. 1/EI/71-2017/PO+PPO del 21.3.2017, emesso dal Ministero della Difesa, l' aveva nuovamente lavorato il trattamento CP_2
pensionistico erogato al , rilevando un credito a favore del de cuius (oggetto CP_1
del presente giudizio), il che aveva comportato la definizione del cennato giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente all'indebito di € 45.050,76 in quanto non più sussistente.
Quindi, con la sentenza n. 544/2017, la Corte dei Conti aveva accertato esclusivamente che il debito di € 45.050,76, in un primo momento contestato al
, non sussisteva più. CP_1
Con il giudizio incardinato (erroneamente) dinanzi al G.O., invece, la CP_1
odierna appellata chiedeva, in qualità di erede universale, la liquidazione dei ratei di pensione maturati dal de cuius, già pubblico dipendente, come liquidati dall' in Pt_1
data 22.9.2017 – quindi, successivamente al decesso del che risaliva al CP_1
23.07.2016 - ratei dall'Istituto non corrisposti sulla scorta della ritenuta carenza di titolarità del relativo diritto in capo all'appellata.
Pertanto, l'appellante ritiene che, poiché l'odierno giudizio ha ad oggetto l'esistenza, in capo alla quale erede universale, del diritto agli arretrati spettanti al de CP_1
cuius, la giurisdizione non può che ascriversi alla Corte dei Conti territorialmente competente.
Con il secondo motivo, l contesta al primo giudice l'aver accertato, in capo Pt_1
all'appellata, il diritto a conseguire i predetti arretrati, proprio in qualità di erede del
. CP_1
5 Sostiene, invero, l'appellante che non risponde a verità la circostanza secondo la quale gli arretrati per cui è causa erano già entrati a far parte del patrimonio del de cuius, e ciò in quanto il decedeva in data 23.07.2016, mentre la il D.M. n° CP_1
1/EI/71 – 2017/PO+PPO del Ministero della Difesa, in virtù della quale venivano liquidati gli arretrati in data 22.09.2017, risaliva al 21.03.2017, epoca successiva alla morte del pensionato.
Per cui, l'appellante ritiene si sia verificato il presupposto che sta alla base dell'applicazione della norma di cui al richiamato art. 201 del DPR n. 1092 del 1973, che attribuisce alla vedova del un diritto iure proprio. CP_1
Invero, la sussistenza in vita della moglie del al momento della di lui morte, CP_1
avvenuta il 23.07.2016, impedisce, secondo l'appellante, il sorgere del diritto in capo agli eredi, e quindi in capo all'odierna appellata, benché nominata dal de cuius erede universale con il testamento prodotto in atti.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, la Corte ritiene che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la giurisdizione appartenga senz'altro al G.O..
E' certamente vero che, ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214/1934, la Corte dei Conti
“giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70”.
E' altrettanto vero che, ai sensi dell'art. 62 del medesimo Regio Decreto, “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello
Stato è ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla
Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate
6 nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità”.
Ma particolarmente dirimente, ai fini della corretta individuazione della giurisdizione,
è il principio di diritto che, a più riprese, la Corte di Cassazione ha enunciato a
Sezioni Unite.
La Suprema Corte ha recentemente affermato che “appartengono alla giurisdizione del giudice contabile […], nell'ambito delle domande relative all'accertamento del diritto alla pensione, quelle relative all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante” (Cass. SS. UU. n. 5236 del 2025).
E, in maniera ancora più precisa, ha stabilito che “la Corte dei Conti ha giurisdizione su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o
l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti” (Cass., SS. UU., n. 9436/2023; cfr., ex plurimis, Cass.,
SS.UU., n. 4854 del 2021; Cass., SS. UU., n. 7830 del 2020; Cass., SS UU., n. 15058 del 2017).
Sostanzialmente, la giurisdizione della Corte dei Conti si radica solo allorquando occorra procedere all'accertamento dell' an e del quantum del trattamento pensionistico maturato dal pubblico dipendente;
accertamento che, nella fattispecie per cui è causa, non è affatto necessario essendo pacifico sia l'an che il quantum, dovendosi individuare piuttosto solo il soggetto destinatario degli arretrati in parola, in seguito e per effetto del decesso de cuius.
D'altro canto, il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con nota M_D 0038859 del 21.03.2017 ha già da tempo C.F._1
comunicato il riconoscimento in favore del (deceduto nel 2016) di una CP_1
7 somma di denaro pari a € 110.009,24 (comprensivi di un credito pari a € 15.629,80 a titolo rimborso INPDAP), a titolo di differenze pensionistiche.
Il diritto del pensionato a percepire i predetti arretrati, pertanto, non è controverso, né
è in dubbio la misura degli stessi, il che conduce codesta Corte a ritenere che la giurisdizione – nella fattispecie per cui è causa – sia correttamente radicata in capo al
G.O..
Ciò che, invece, va accertato – e qui si giunge allo scrutinio del secondo motivo di gravame – è il soggetto in capo al quale si cristallizza il diritto a percepire le predette somme, una volta deceduto il pensionato.
E' bene precisare che, ai sensi della normativa civilistica in materia successoria, per
“erede universale” s'intende il soggetto designato dal de cuius (o, in alcuni casi, ex lege) affinché erediti il compendio ereditario da questi lasciato;
subentrando, così, nella misura dell'intero, sia nelle posizioni giuridiche soggettive attive sia in quelle debitorie, assunte in vita dal defunto.
Orbene, secondo la Corte l'odierna appellata - istituita, per l'appunto, erede universale giusta testamento pubblico del 21.2.2014 - e come tale subentrata al de cuius nella titolarità del diritto a percepire le somme per cui è causa, non assume alcuna rilevanza la lex specialis invocata dall' in materia di arretrati Pt_1
pensionistici.
Invero, ritenendo doveroso procedere ad un preliminare inquadramento sistematico della norma richiamata, si osserva che, ai sensi dell'art. 201, comma 1, del DPR n.
1092 del 1973 – intervenuto relativamente al trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici – “in caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli”.
Ci si trova al cospetto di una riserva legale di destinazione che dà luogo ad una deroga ai principi generali in materia di successione mortis causa.
8 Detta devoluzione anomala delle somme in questione è prevista solo ed esclusivamente in favore dei soggetti individuati in modo tipico e tassativo dal legislatore, integrati nel nucleo familiare del de cuius.
L'istituto in questione fa sì che le predette somme vengano acquisite iure proprio dai soggetti menzionati al cennato art. 201 (rectius, il coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, i figli del de cuius), alla condizione che costoro siano in vita al tempo della morte del pensionato;
diversamente, le stesse vengono devolute iure hereditatis, con conseguente assoggettamento all'imposta sulle successioni, secondo la normativa dettata dal legislatore in materia successoria.
Tale speciale assetto, peraltro, è confermato dalla giurisprudenza, la quale ha affermato chiaramente che “la spettanza di un credito costituito dal rateo insoluto di pensione previsto dall'art. 201 del T.U. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n.
1092 avviene iure proprio e non iure successionis nei confronti dei soggetti indicati dal legislatore come aventi diritto (coniuge superstite o figli)” (Cass. n. 3813 del
2023; Corte dei Conti Lazio, sez. giurisd., 23.02.1995 n. 287).
Orbene, premesso questo inquadramento di sistema, la Corte ritiene che la lex specialis di cui si è innanzi disquisito, qui invocata dall' , non possa trovare Pt_1
applicazione nella peculiare fattispecie oggetto del presente giudizio.
Vero è che la vedova del de cuius risulta essere in vita, ma tale circostanza non è sufficiente a determinare l'applicazione del predetto art. 201.
Quest'ultimo, invero, a ben vedere, fa riferimento ed ha ad oggetto (solo al) “il rateo di pensione lasciato insoluto” e non (ai) “i ratei”.
Ciò detto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, nel procedimento ermeneutico di una norma l'interprete deve restare fedele al significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate, e alla loro connessione;
oltre che, naturalmente, alla voluntas legis.
Orbene, dal tenore letterale della norma appare chiaro che il legislatore abbia inteso riferirsi ad un singolo rateo - specifico e ben individuato – appunto rimasto insoluto in seguito al decesso del pensionato, quale, ad esempio, l'ultimo rateo di pensione,
9 ovvero il rateo di tredicesima (normalmente pagabile solo a dicembre); tanto, anche e soprattutto al fine evidente di semplificare al massimo la “chiusura” del rapporto previdenziale con l'ente erogatore della prestazione previdenziale (rimasto creditore, normalmente, dell'ultimo rateo non ancora scaduto) senza onerarlo del compito, spesso complesso, di individuare l'erede o gli eredi del pensionato.
Il caso di specie, invece, ruota attorno ad un credito certo, liquido ed esigibile, ben diverso, riguardando piuttosto, come risulta per tabulas, arretrati riconducibili al periodo 01.01.1996/23.7.2016 (data di decesso del pensionato), tra l'altro successivamente ricalcolati dal Ministero della Difesa solo con il sopra citato decreto del 21.3.2017 (che, da quanto è dato di comprendere dalla scarna documentazione in atti, ha convertito la pensione ordinaria diretta di cui fruiva il de cuius in vita - quale ex militare in congedo dall'1.1.1996 - in pensione privilegiata ordinaria).
Per cui trattasi in sostanza di arretrati riliquidati retroattivamente che in teoria avrebbero dovuto rientrare nel patrimonio del de cuius ben prima dell'apertura della successione, come correttamente argomentato tra l'altro dal primo giudice tramite un'argomentazione logica non oggetto di specifica censura.
Si ritiene, pertanto, che la somma di € 110.009,23 dovuta dall' a titolo di Pt_1
arretrati sul trattamento di quiescenza del de cuius, come sopra ricalcolato, ricada in successione, dalla quale la vedova di quest'ultimo va pacificamente pretermessa, avendo ella, come risulta dalla documentazione in atti, rinunciato all'azione di riduzione e alla pregiudiziale azione di accertamento della propria qualità di erede,
“prestando piena adesione ed acquiescenza al predetto testamento” pubblico, rogato in favore dell'odierna appellata (v. atto pubblico di rinunzia, da parte della moglie del de cuius, all'epoca separata consensualmente dal Persona_2
marito, all'azione di riduzione di disposizioni testamentarie dell'11.7.2017, atto pubblico rogato in seguito e per effetto dell'accordo transattivo del 10.7.2017 tra l'odierna appellata e la cfr. documentazione in atti). Per_2
Va da sé che, nello specifico, gli arretratati de quibus competono iure hereditatis all'odierna appellata, come detto istituita erede universale dal de cuius.
10 Conclusione, questa, a cui – si noti – in modo quanto mai sintomatico, era correttamente (già) giunto in precedenza lo stesso Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, che nell'ambito del citato D.M. n° 1/EI/71 –
2017/PO+PPO aveva espressamente rideterminato il cennato trattamento pensionistico “spettante al de cuius ” dichiarando che al relativo Persona_1
credito “accede di diritto la richiedente (sorella del de cuius) in quanto unica erede come da atto testamentario allegato”.
In virtù delle esposte considerazioni, in definitiva, non può che pervenirsi al rigetto dell'appello proposto dall' . Pt_1
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.
55 del 2014 (come mod. dal D.M. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
confronti di , con ricorso depositato lo 06.04.2025 avverso la sentenza CP_1
n. 694/2025, pubblicata il 26.03.2025 dal Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l' alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei Pt_1
confronti di , che liquida in 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella CP_1
misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, in capo all'appellante, per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
11 Così deciso in Bari il 16/12/2025
Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
12
Il Presidente Dott. Manuela Saracino