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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/12/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 513/2024
il Giudice, Dr.ssa RI RE LL magistrato applicato ex art 3 DL
117/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra
P.IVA e Cod. Fisc. , Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Franco Loi
contro
- CP_1 Controparte_2
P. IVA in persona del sig. P.IVA_2 CP_2
Con l'avv IE NA
Avente ad oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di gravame ed in accoglimento delle domande, conclusioni eccezioni e difese, in fatto ed in diritto, e per i motivi prospettati nell'interesse dell'odierna appellante negli atti del giudizio, comprese le conclusioni e domande, eccezioni e difese non accolte ed i motivi disattesi dal Giudice di prime cure, da intendersi riproposte e riproposti nel presente grado e, comunque, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta e, in genere, in riforma dell'appellata sentenza:
- revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1653/2019, emesso dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Cagliari, in data 31/7/2019 nell'ambito del procedimento monitorio distinto con il n. 3828/19 di RG, notificato a mezzo racc. in data 10/9/2019 per i motivi di cui alla parte espositiva;
in ogni caso, e sempre per tutte le ragioni esposte nell'espositiva che precede, dichiarare che l'odierna opponente nulla deve a per i titoli CP_2
dedotti con il decreto azionato e, comunque, rigettare ogni avversa pretesa revocando in tutte le ipotesi il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, e accessori di legge.
per parte appellata:
Pag. 2 di 13 voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese ed onorari, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, relativi ai due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 835/2023, emessa Parte_1
in suo danno dal Giudice di pace di Cagliari, pubblicata il 20 giugno
2023, allegando che quale titolare della stazione di CP_2
servizio- autolavaggio pneumatici, corrente in Arbus – asserendo di avere nel periodo agosto – settembre 2012 fornito il carburante per i mezzi della
Società, come risultante dai buoni prodotti, otteneva il decreto ingiuntivo n. 1653/2019 per la somma di euro 3.809,53 accessori lamentando l'inadempimento ai pagamenti delle relative forniture.
a sua volta aveva proposto opposizione riconoscendo il Parte_1
rapporto tra e la dai primi anni 2000 fino CP_2 Parte_1
all'anno 2014 e nel cui ambito le parti avevano regolato da sempre i loro interessi”… quanto allo CP_2
Pag. 3 di 13 - acconsentendo al prelievo del carburante da parte della tutte Parte_1
le volte che quest'ultima aveva la necessità di rifornire i propri mezzi;
- facendo sottoscrivere alla per il tramite dei dipendenti che di Parte_1
volta in volta conducevano i mezzi presso la stazione di servizio per essere riforniti e, dunque, contestualmente alla fornitura del carburante, buoni di consegna con indicati i corrispettivi di quanto dovuto;
mentre la Pt_1
dal canto suo, effettuava periodicamente dei pagamenti con i quali
[...]
oltre ad estinguere il debito accumulato fino a quel momento, poiché quasi sempre d'importo maggiore rispetto al dovuto, costituivano pure ed al contempo un anticipo rispetto alle future forniture…”
Allegava ancora l'opponente di avere richiesto allo tutte le fatture CP_2
relative al carburante fornitole relativo all'anno 2012 e come lo CP_2
avesse omesso di consegnare tutte le pezze giustificative del carburante prelevato;
e) l'odierna esponente fosse stata, quindi, costretta a ricostituire la propria posizione contabile sulla base della documentazione di cui era comunque in possesso, con le inevitabili difficoltà dovute a tale inopinato atteggiamento omissivo dello CP_2
Da tanto era derivato che la per le forniture di carburante Parte_1
dell'intero anno 2012 avesse corrisposto allo importi pari ad un CP_2
complessivo totale di euro 83.678,36, e ciò a fronte di un debito complessivo per il carburante prelevato nell'anno 2012 pari ad euro
76.457,14 (compresi 660,91 euro relativi al residuo debito per l'anno
2011), con un conseguente maggior importo corrisposto pari, salvo errori, ad euro 7.221,22 di cui chiedeva la restituzione in via riconvenzionale ( una
Pag. 4 di 13 precedente richiesta in via stragiudiziale era stata rinunciata a fini meramente conciliativi).
Dal canto suo lo si era costituito in giudizio precisando come CP_2
fosse prassi nei rapporti con la compilare dei buoni di Parte_1
consegna al momento dei singoli rifornimenti facendoli sottoscrivere agli autisti salvo poi riconsegnarli alla ad avvenuto pagamento. Parte_1
Poiché per i buoni oggetto di ricorso monitorio non era avvenuto il pagamento , trovandosi ancora a sue mani, la pretesa doveva ritenersi fondata.
Nel corso del giudizio venivano sentiti alcuni testi , prodotta documentazione contabile, ed il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione sul presupposto che- riconosciuta la prassi di pagamento mediante ritiro dei buoni nei rapporti tra le parti – i buoni in originale non erano mai stati riconsegnati e dunque comprovavano il credito.
In particolare con la sentenza il giudice di prime cure ha rilevato come l'opponente non avesse mai contestato in alcun modo i buoni di consegna in atti, ma si era limitata a negare la circostanza che gli stessi venissero sempre ritirati dal titolare della una volta effettuato il saldo di Parte_1
quanto dovuto;
inoltre il titolare della società opponente Controparte_3
in sede di interrogatorio formale, dopo avere dichiarato di non ricordare se chiedeva o meno agli operai di consegnargli il buono relativo al pagamento effettuato, ammettendo implicitamente che dovessero ritirarlo, per giustificare tali dimenticanze aveva dichiarato che le richieste di pagamento oggetto di causa erano giunte dopo quattro anni dalla chiusura del rapporto, sebbene tale circostanza risultasse smentita dalla documentazione in atti,
Pag. 5 di 13 che attestava il ricevimento da parte della di ben tre solleciti Parte_1
pagamento, rispettivamente il 25.09.2014, 25.02.2016 e 25.05.2018; infine il teste , dipendente della ditta opposta, disinteressato, ritenuto Testimone_1
attendibile, aveva dichiarato che "al momento del pagamento il titolare restituiva al titolare della , sig. , il buono originale, Pt_1 Controparte_3
ne sono al corrente perché vedevo che il verificava al firma dei CP_3
dipendenti e l'importo dei buoni originali, perché quando pagava prendeva gli originali";- risultava, dunque, accertato come, contrariamente a quanto sempre sostenuto dall'opponente, l'annullamento del buono in originale al momento del pagamento fosse un comportamento contrattualmente dovuto, riportato per iscritto sullo stesso documento;
infine le scritture contabili non vidimate e la scheda contabile prodotta dall'opponente non avevano valore di prova legale in ordine ai versamenti indicati ed era rimasto privo di dimostrazione quanto allegato dall'opponente a fondamento della propria eccezione di pagamento e cioè il pagamento delle forniture anche tramite acconti su acquisti futuri ed in ogni caso da tali scritture non risultava, comunque, alcuna imputazione di pagamento effettuata dalla Parte_1
alle somme oggetto dell'ingiunzione; infine non era credibile la rinuncia di ad un credito di euro 7.721,22 nei confronti dell'opposta, né le Parte_1
precedenti intimazioni di pagamento erano mai state contestate.
ha quindi proposto appello lamentando una erronea Parte_1
applicazione delle regole sull'onere probatorio ( con riferimento al valore conferito ai buoni non restituiti) non valorizzando le risultanze contabili a suo tempo evidenziate in primo grado;
che in ogni caso parte opposta non aveva specificamente contestato con la comparsa di risposta l'eccezione di
Pag. 6 di 13 pagamento per la somma di 83.678,36, producendo documentazione del tutto generica in relazione all'allegazione di pagamenti inferiori.
I pagamenti allegati di trovavano viceversa riscontro nella Parte_1
scheda contabile prodotta il 21.10.2020 e nei documenti da 2 a 18 della citazione oltre che dalle dichiarazioni della teste . Tes_2
Erroneamente era stata infine attribuita valenza probatoria decisiva al mancato ritiro dei buoni avendo del resto lo stesso ammesso che in CP_3
caso di bonifico ovvero in sua assenza i buoni non venivano ritirati.
Costituitasi parte convenuta opposta con richiesta di rigetto dell'appello , la causa è stata trattenuta in decisione
----000----
2 .I principi regolatori in materia
Si rammenta in primo luogo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che segue la fase di cognizione sommaria di emissione dell'ingiunzione, l'onere della prova segue le normali regole di giudizio.; per cui il creditore che fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento ed il debitore deve provare i relativi fatti estintivi o modificativi ( Cass.20613/2011).
Inoltre , ricorre la regola generale per cui in caso di inadempimento contrattuale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento ed è il debitore a dover dimostrare il fatto impeditivo od estintivo rispetto all'inadempimento medesimo.
In particolare poi : “…se il debitore convenuto dal creditore per la condanna al pagamento del debito provi la corresponsione di una somma
Pag. 7 di 13 idonea ad estinguere il debito, incombe al creditore il quale opponga che tale pagamento debba imputarsi all'estinzione di un debito diverso, provare l'esistenza di tale ulteriore credito nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione secondo il disposto dell'art.1193 cc. ( Cass n.9965 del 16.5.2016, Cass ord.
21512/2019 conforme)..”
Ciò costituisce applicazione della regola stabilita all'art. 1193 cc sull'imputazione del pagamento , la quale ha la funzione di eliminare l'incertezza su quale sia il debito estinto e quello invece ancora in essere: se la scelta non è operata dalle parti, è la stessa legge che offre un criterio che consente una soluzione.
Si tratta come noto di una scelta unilaterale, vale a dire che non richiede l'accordo con il creditore (salvo le ipotesi ex art. 1194 c.c.) che si produce mediante un atto unilaterale recettizio impugnabile per vizi della volontà, e senza vincoli di forme
Sotto il profilo dunque della relativa prova e come già accennato , la giurisprudenza ha precisato che, quando appunto il debitore venga richiesto del pagamento di un certo debito ed eccepisca di averlo già pagato attraverso pagamenti che documenta, è onere del creditore provare che quel pagamento è viceversa riferibile a un diverso debito (Cass., 21 novembre
2014, n. 24837; Cass., 9 novembre 2012, n. 19527).
Quanto infine al valore degli estratti conto non sottoscritti dalla banca la
Cassazione con la sentenza n. 2607 depositata il 29 gennaio 2024 ha esaminato la natura e l'efficacia probatoria degli estratti conto generati tramite home banking, considerati come riproduzioni di pagine web del
Pag. 8 di 13 database bancario. La questione si inserisce nel più ampio tema dell'impatto delle nuove tecnologie sul diritto processuale civile, con un focus specifico sulle prove precostituite. Queste ultime, che comprendono atti pubblici, scritture private e riproduzioni meccaniche, sono prove formate al di fuori del processo ma ammissibili in esso.La Cassazione ha precisato che tali documenti digitali rientrano nella categoria di documento informatico, conformemente all'art. 1, lett. p), del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), definendo le pagine web come rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Inoltre, analogamente a e-mail e SMS, le pagine web sono documenti informatici non sottoscritti che godono dell'efficacia probatoria conferita dall'art. 2712 del codice civile, a patto che non siano oggetto di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite in merito alla loro conformità con gli archivi bancari, ribadendo che una contestazione, per essere considerata valida, deve essere chiara, circostanziata ed esplicita, e deve riferirsi specificatamente alla non conformità dei documenti rispetto agli archivi bancari.
In difetto la stampa dei movimenti contabili ottenuta tramite home banking rappresenta una copia analogica del documento informatico originale e si presume conforme ai dati e alle operazioni riportati nelle scritturazioni del conto.
3.La ricostruzione dei fatti.
Ciò premesso in diritto si deve ritenere , alla luce dei principi sopra evidenziati e delle risultanze probatorie in atti, che l'appello è fondato ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Pag. 9 di 13 Si premette che ciò che parte creditrice richiede, nel presente giudizio , è il pagamento dei buoni ( per euro 3.809,53) relativi al periodo agosto- settembre 2012.
ha allegato per l'anno 2012 il pagamento di oltre 83.000,00 Parte_1
producendo un estratto conto in cui risultano evidenziati i relativi pagamenti ( per lo più a mezzo assegno ed in qualche caso con bonifico)
Ha inoltre prodotto una scheda contabile redatta da commercialista e confermata in udienza dalla medesima che attesta detta somma e come questa fosse addirittura superiore alle forniture effettuate ( sulla base delle fatture emesse) per un importo di circa 7000,00 euro.
Non vi è stata contestazione specifica della non corrispondenza degli estratti conto agli originali bancari, ma solo genericamente dei beneficiari degli assegni tratti sul conto .
Peraltro all'udienza del 1.2.2022 è la stessa parte convenuta a dichiarare che certamente aveva effettuato pagamenti ( sebbene in misura Parte_1
inferiore e pari a 55.000,00 euro ) ciò sulla base degli estratti a propria volta prodotti.
Premessa la certa confusione, sotto il profilo contabile, dei rapporti economici tra le parti stante anche il tempo trascorso, si ritiene che da un lato l'opponente/appellante abbia dimostrato attraverso la propria documentazione ( gli estratti conto e la scheda contabile) e la testimonianza del teste , in uno alla mancata contestazione specifica Tes_2
di controparte, il pagamento di quanto sostenuto.
Pag. 10 di 13 Come già anticipato in difetto di contestazione specifica da tale documentazione il giudice può certamente trarre elementi di convincimento circa il pagamento.
Per altro verso l'indicazione di una cifra pari ad euro 55.000,00 effettuata da parte non trova fondamento nella relativa documentazione , del CP_2
tutto generica in proposito e neppure evidenziata nelle parti di interesse ai fini di una specifica allegazione.
In ogni caso a fronte del pagamento certo della somma ( per 3.809,53) spettava a per le regole probatorie più sopra richiamate, dimostrare CP_2
l'imputazione ad altre forniture che non quelle riguardanti i buoni portati in sede monitoria.
Solo ad colorandum si richiamano le risultanze probatorie orali, per cui se è certo che il modus procedendi fosse quello di ritirare il buono all'atto del pagamento, ciò non costituiva comunque una regola assoluta ( come Tes dichiarato dai testi ed pure richiamati in sentenza a proposito Tes_3
delle occasioni in cui era il titolare a consegnar loro gli assegni per poi mettersi d'accordo con : sicchè anche il possesso dei buoni ( CP_2
sintomaticamente concentrati in un unico periodo nel lungo lasso di tempo di durata del rapporto) non riveste – ad avviso di chi scrive - valore risolutivo .
Ma soprattutto va detto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure con valore dirimente, che le tre intimazioni di pagamento del
2014, 2016 e 2018 prodotte da non fanno alcun riferimento ai CP_2
buoni di cui al presente giudizio.
Pag. 11 di 13 E dunque , anche sotto tale ultimo profilo, data la prova del pagamento il creditore non ha dimostrato che i pagamenti fossero ascrivibili ad altro debito che non quello costituito dai buoni in parola.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e condannato al CP_2
pagamento delle spese dei due gradi che si liquidano in dispositivo su valori minimi
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE l'appello di e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n.1659/2019 emesso dal Tribunale di
Cagliari
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA al pagamento delle spese di lite pari ad euro CP_2
3400,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso il 7.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI RE
LL
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 513/2024
il Giudice, Dr.ssa RI RE LL magistrato applicato ex art 3 DL
117/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra
P.IVA e Cod. Fisc. , Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Franco Loi
contro
- CP_1 Controparte_2
P. IVA in persona del sig. P.IVA_2 CP_2
Con l'avv IE NA
Avente ad oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di gravame ed in accoglimento delle domande, conclusioni eccezioni e difese, in fatto ed in diritto, e per i motivi prospettati nell'interesse dell'odierna appellante negli atti del giudizio, comprese le conclusioni e domande, eccezioni e difese non accolte ed i motivi disattesi dal Giudice di prime cure, da intendersi riproposte e riproposti nel presente grado e, comunque, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta e, in genere, in riforma dell'appellata sentenza:
- revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1653/2019, emesso dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Cagliari, in data 31/7/2019 nell'ambito del procedimento monitorio distinto con il n. 3828/19 di RG, notificato a mezzo racc. in data 10/9/2019 per i motivi di cui alla parte espositiva;
in ogni caso, e sempre per tutte le ragioni esposte nell'espositiva che precede, dichiarare che l'odierna opponente nulla deve a per i titoli CP_2
dedotti con il decreto azionato e, comunque, rigettare ogni avversa pretesa revocando in tutte le ipotesi il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, e accessori di legge.
per parte appellata:
Pag. 2 di 13 voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese ed onorari, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, relativi ai due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 835/2023, emessa Parte_1
in suo danno dal Giudice di pace di Cagliari, pubblicata il 20 giugno
2023, allegando che quale titolare della stazione di CP_2
servizio- autolavaggio pneumatici, corrente in Arbus – asserendo di avere nel periodo agosto – settembre 2012 fornito il carburante per i mezzi della
Società, come risultante dai buoni prodotti, otteneva il decreto ingiuntivo n. 1653/2019 per la somma di euro 3.809,53 accessori lamentando l'inadempimento ai pagamenti delle relative forniture.
a sua volta aveva proposto opposizione riconoscendo il Parte_1
rapporto tra e la dai primi anni 2000 fino CP_2 Parte_1
all'anno 2014 e nel cui ambito le parti avevano regolato da sempre i loro interessi”… quanto allo CP_2
Pag. 3 di 13 - acconsentendo al prelievo del carburante da parte della tutte Parte_1
le volte che quest'ultima aveva la necessità di rifornire i propri mezzi;
- facendo sottoscrivere alla per il tramite dei dipendenti che di Parte_1
volta in volta conducevano i mezzi presso la stazione di servizio per essere riforniti e, dunque, contestualmente alla fornitura del carburante, buoni di consegna con indicati i corrispettivi di quanto dovuto;
mentre la Pt_1
dal canto suo, effettuava periodicamente dei pagamenti con i quali
[...]
oltre ad estinguere il debito accumulato fino a quel momento, poiché quasi sempre d'importo maggiore rispetto al dovuto, costituivano pure ed al contempo un anticipo rispetto alle future forniture…”
Allegava ancora l'opponente di avere richiesto allo tutte le fatture CP_2
relative al carburante fornitole relativo all'anno 2012 e come lo CP_2
avesse omesso di consegnare tutte le pezze giustificative del carburante prelevato;
e) l'odierna esponente fosse stata, quindi, costretta a ricostituire la propria posizione contabile sulla base della documentazione di cui era comunque in possesso, con le inevitabili difficoltà dovute a tale inopinato atteggiamento omissivo dello CP_2
Da tanto era derivato che la per le forniture di carburante Parte_1
dell'intero anno 2012 avesse corrisposto allo importi pari ad un CP_2
complessivo totale di euro 83.678,36, e ciò a fronte di un debito complessivo per il carburante prelevato nell'anno 2012 pari ad euro
76.457,14 (compresi 660,91 euro relativi al residuo debito per l'anno
2011), con un conseguente maggior importo corrisposto pari, salvo errori, ad euro 7.221,22 di cui chiedeva la restituzione in via riconvenzionale ( una
Pag. 4 di 13 precedente richiesta in via stragiudiziale era stata rinunciata a fini meramente conciliativi).
Dal canto suo lo si era costituito in giudizio precisando come CP_2
fosse prassi nei rapporti con la compilare dei buoni di Parte_1
consegna al momento dei singoli rifornimenti facendoli sottoscrivere agli autisti salvo poi riconsegnarli alla ad avvenuto pagamento. Parte_1
Poiché per i buoni oggetto di ricorso monitorio non era avvenuto il pagamento , trovandosi ancora a sue mani, la pretesa doveva ritenersi fondata.
Nel corso del giudizio venivano sentiti alcuni testi , prodotta documentazione contabile, ed il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione sul presupposto che- riconosciuta la prassi di pagamento mediante ritiro dei buoni nei rapporti tra le parti – i buoni in originale non erano mai stati riconsegnati e dunque comprovavano il credito.
In particolare con la sentenza il giudice di prime cure ha rilevato come l'opponente non avesse mai contestato in alcun modo i buoni di consegna in atti, ma si era limitata a negare la circostanza che gli stessi venissero sempre ritirati dal titolare della una volta effettuato il saldo di Parte_1
quanto dovuto;
inoltre il titolare della società opponente Controparte_3
in sede di interrogatorio formale, dopo avere dichiarato di non ricordare se chiedeva o meno agli operai di consegnargli il buono relativo al pagamento effettuato, ammettendo implicitamente che dovessero ritirarlo, per giustificare tali dimenticanze aveva dichiarato che le richieste di pagamento oggetto di causa erano giunte dopo quattro anni dalla chiusura del rapporto, sebbene tale circostanza risultasse smentita dalla documentazione in atti,
Pag. 5 di 13 che attestava il ricevimento da parte della di ben tre solleciti Parte_1
pagamento, rispettivamente il 25.09.2014, 25.02.2016 e 25.05.2018; infine il teste , dipendente della ditta opposta, disinteressato, ritenuto Testimone_1
attendibile, aveva dichiarato che "al momento del pagamento il titolare restituiva al titolare della , sig. , il buono originale, Pt_1 Controparte_3
ne sono al corrente perché vedevo che il verificava al firma dei CP_3
dipendenti e l'importo dei buoni originali, perché quando pagava prendeva gli originali";- risultava, dunque, accertato come, contrariamente a quanto sempre sostenuto dall'opponente, l'annullamento del buono in originale al momento del pagamento fosse un comportamento contrattualmente dovuto, riportato per iscritto sullo stesso documento;
infine le scritture contabili non vidimate e la scheda contabile prodotta dall'opponente non avevano valore di prova legale in ordine ai versamenti indicati ed era rimasto privo di dimostrazione quanto allegato dall'opponente a fondamento della propria eccezione di pagamento e cioè il pagamento delle forniture anche tramite acconti su acquisti futuri ed in ogni caso da tali scritture non risultava, comunque, alcuna imputazione di pagamento effettuata dalla Parte_1
alle somme oggetto dell'ingiunzione; infine non era credibile la rinuncia di ad un credito di euro 7.721,22 nei confronti dell'opposta, né le Parte_1
precedenti intimazioni di pagamento erano mai state contestate.
ha quindi proposto appello lamentando una erronea Parte_1
applicazione delle regole sull'onere probatorio ( con riferimento al valore conferito ai buoni non restituiti) non valorizzando le risultanze contabili a suo tempo evidenziate in primo grado;
che in ogni caso parte opposta non aveva specificamente contestato con la comparsa di risposta l'eccezione di
Pag. 6 di 13 pagamento per la somma di 83.678,36, producendo documentazione del tutto generica in relazione all'allegazione di pagamenti inferiori.
I pagamenti allegati di trovavano viceversa riscontro nella Parte_1
scheda contabile prodotta il 21.10.2020 e nei documenti da 2 a 18 della citazione oltre che dalle dichiarazioni della teste . Tes_2
Erroneamente era stata infine attribuita valenza probatoria decisiva al mancato ritiro dei buoni avendo del resto lo stesso ammesso che in CP_3
caso di bonifico ovvero in sua assenza i buoni non venivano ritirati.
Costituitasi parte convenuta opposta con richiesta di rigetto dell'appello , la causa è stata trattenuta in decisione
----000----
2 .I principi regolatori in materia
Si rammenta in primo luogo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che segue la fase di cognizione sommaria di emissione dell'ingiunzione, l'onere della prova segue le normali regole di giudizio.; per cui il creditore che fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento ed il debitore deve provare i relativi fatti estintivi o modificativi ( Cass.20613/2011).
Inoltre , ricorre la regola generale per cui in caso di inadempimento contrattuale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento ed è il debitore a dover dimostrare il fatto impeditivo od estintivo rispetto all'inadempimento medesimo.
In particolare poi : “…se il debitore convenuto dal creditore per la condanna al pagamento del debito provi la corresponsione di una somma
Pag. 7 di 13 idonea ad estinguere il debito, incombe al creditore il quale opponga che tale pagamento debba imputarsi all'estinzione di un debito diverso, provare l'esistenza di tale ulteriore credito nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione secondo il disposto dell'art.1193 cc. ( Cass n.9965 del 16.5.2016, Cass ord.
21512/2019 conforme)..”
Ciò costituisce applicazione della regola stabilita all'art. 1193 cc sull'imputazione del pagamento , la quale ha la funzione di eliminare l'incertezza su quale sia il debito estinto e quello invece ancora in essere: se la scelta non è operata dalle parti, è la stessa legge che offre un criterio che consente una soluzione.
Si tratta come noto di una scelta unilaterale, vale a dire che non richiede l'accordo con il creditore (salvo le ipotesi ex art. 1194 c.c.) che si produce mediante un atto unilaterale recettizio impugnabile per vizi della volontà, e senza vincoli di forme
Sotto il profilo dunque della relativa prova e come già accennato , la giurisprudenza ha precisato che, quando appunto il debitore venga richiesto del pagamento di un certo debito ed eccepisca di averlo già pagato attraverso pagamenti che documenta, è onere del creditore provare che quel pagamento è viceversa riferibile a un diverso debito (Cass., 21 novembre
2014, n. 24837; Cass., 9 novembre 2012, n. 19527).
Quanto infine al valore degli estratti conto non sottoscritti dalla banca la
Cassazione con la sentenza n. 2607 depositata il 29 gennaio 2024 ha esaminato la natura e l'efficacia probatoria degli estratti conto generati tramite home banking, considerati come riproduzioni di pagine web del
Pag. 8 di 13 database bancario. La questione si inserisce nel più ampio tema dell'impatto delle nuove tecnologie sul diritto processuale civile, con un focus specifico sulle prove precostituite. Queste ultime, che comprendono atti pubblici, scritture private e riproduzioni meccaniche, sono prove formate al di fuori del processo ma ammissibili in esso.La Cassazione ha precisato che tali documenti digitali rientrano nella categoria di documento informatico, conformemente all'art. 1, lett. p), del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), definendo le pagine web come rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Inoltre, analogamente a e-mail e SMS, le pagine web sono documenti informatici non sottoscritti che godono dell'efficacia probatoria conferita dall'art. 2712 del codice civile, a patto che non siano oggetto di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite in merito alla loro conformità con gli archivi bancari, ribadendo che una contestazione, per essere considerata valida, deve essere chiara, circostanziata ed esplicita, e deve riferirsi specificatamente alla non conformità dei documenti rispetto agli archivi bancari.
In difetto la stampa dei movimenti contabili ottenuta tramite home banking rappresenta una copia analogica del documento informatico originale e si presume conforme ai dati e alle operazioni riportati nelle scritturazioni del conto.
3.La ricostruzione dei fatti.
Ciò premesso in diritto si deve ritenere , alla luce dei principi sopra evidenziati e delle risultanze probatorie in atti, che l'appello è fondato ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Pag. 9 di 13 Si premette che ciò che parte creditrice richiede, nel presente giudizio , è il pagamento dei buoni ( per euro 3.809,53) relativi al periodo agosto- settembre 2012.
ha allegato per l'anno 2012 il pagamento di oltre 83.000,00 Parte_1
producendo un estratto conto in cui risultano evidenziati i relativi pagamenti ( per lo più a mezzo assegno ed in qualche caso con bonifico)
Ha inoltre prodotto una scheda contabile redatta da commercialista e confermata in udienza dalla medesima che attesta detta somma e come questa fosse addirittura superiore alle forniture effettuate ( sulla base delle fatture emesse) per un importo di circa 7000,00 euro.
Non vi è stata contestazione specifica della non corrispondenza degli estratti conto agli originali bancari, ma solo genericamente dei beneficiari degli assegni tratti sul conto .
Peraltro all'udienza del 1.2.2022 è la stessa parte convenuta a dichiarare che certamente aveva effettuato pagamenti ( sebbene in misura Parte_1
inferiore e pari a 55.000,00 euro ) ciò sulla base degli estratti a propria volta prodotti.
Premessa la certa confusione, sotto il profilo contabile, dei rapporti economici tra le parti stante anche il tempo trascorso, si ritiene che da un lato l'opponente/appellante abbia dimostrato attraverso la propria documentazione ( gli estratti conto e la scheda contabile) e la testimonianza del teste , in uno alla mancata contestazione specifica Tes_2
di controparte, il pagamento di quanto sostenuto.
Pag. 10 di 13 Come già anticipato in difetto di contestazione specifica da tale documentazione il giudice può certamente trarre elementi di convincimento circa il pagamento.
Per altro verso l'indicazione di una cifra pari ad euro 55.000,00 effettuata da parte non trova fondamento nella relativa documentazione , del CP_2
tutto generica in proposito e neppure evidenziata nelle parti di interesse ai fini di una specifica allegazione.
In ogni caso a fronte del pagamento certo della somma ( per 3.809,53) spettava a per le regole probatorie più sopra richiamate, dimostrare CP_2
l'imputazione ad altre forniture che non quelle riguardanti i buoni portati in sede monitoria.
Solo ad colorandum si richiamano le risultanze probatorie orali, per cui se è certo che il modus procedendi fosse quello di ritirare il buono all'atto del pagamento, ciò non costituiva comunque una regola assoluta ( come Tes dichiarato dai testi ed pure richiamati in sentenza a proposito Tes_3
delle occasioni in cui era il titolare a consegnar loro gli assegni per poi mettersi d'accordo con : sicchè anche il possesso dei buoni ( CP_2
sintomaticamente concentrati in un unico periodo nel lungo lasso di tempo di durata del rapporto) non riveste – ad avviso di chi scrive - valore risolutivo .
Ma soprattutto va detto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure con valore dirimente, che le tre intimazioni di pagamento del
2014, 2016 e 2018 prodotte da non fanno alcun riferimento ai CP_2
buoni di cui al presente giudizio.
Pag. 11 di 13 E dunque , anche sotto tale ultimo profilo, data la prova del pagamento il creditore non ha dimostrato che i pagamenti fossero ascrivibili ad altro debito che non quello costituito dai buoni in parola.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e condannato al CP_2
pagamento delle spese dei due gradi che si liquidano in dispositivo su valori minimi
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE l'appello di e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n.1659/2019 emesso dal Tribunale di
Cagliari
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA al pagamento delle spese di lite pari ad euro CP_2
3400,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso il 7.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI RE
LL
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