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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1300 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. IO DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato in [...] il [...]) e (nata Parte_1 Parte_2 in Romania il 28.01.1996), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore (nato a [...] – RM- il 25.08.2016), elettivamente domiciliati in Persona_1
Roma via Montello n. 30, rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Iacovino giusta procura in atti ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Ciro CP_1 il Grande n. 21, rappresentato e difeso dal funzionario Dott. giusta procura in atti CP_2 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti indicati in epigrafe, premesso che con verbale di visita amministrativa del 9.5.2024 è stato accertato che il minore si trova nelle condizioni sanitarie per beneficare Persona_1 dell'indennità di frequenza ex art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (30.3.2022) e che sono decorsi oltre 120 gg. dall'invio della relativa documentazione amministrativa (2.10.2024), hanno convenuto in giudizio l lamentando che, in CP_1 violazione del disposto di cui all'art. 445-bis comma 5 cod. proc. civ., non è stato liquidato quanto dovuto per il riconosciuto beneficio.
Hanno concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento della prestazione.
1 Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti, con provvedimento del 21.10.2025 è stata disposta la trattazione scritta della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
Il procuratore di parte ricorrente ha depositato detta nota e la causa viene decisa con la presente sentenza.
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Invero, l' ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuto pagamento delle CP_1 provvidenze spettanti (vedi allegati nella memoria difensiva) e, con nota del 15.12.2025, la difesa di parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere già formulata dell'Ente.
Riguardo ai compensi di lite, si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione in atti e dalle stesse parti, sono stati liquidati con comunicazione del 20.10.2025 e corrisposti in data 7.11.2025, quando erano già decorsi oltre 120 gg. dall'invio della documentazione amministrativa (2.10.2024), nonché quando la parte aveva già instaurato il presente procedimento. In CP_ applicazione del principio di causalità, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seppur tenendo conto del tenore della pronuncia e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti, delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al procuratore delle parti.
Così deciso il 17.12.2025
Il Giudice
IO Di PI
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