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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 538 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 538 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'avv. ROMEO ROSSELLA, la quale dichiara di agire d'intesa ex art. 8 d.Lgs. n. 96/2001 con l'avvocato ROMEO ALESSANDRO del Foro di Novara, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CATANUTO ELISA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio contratto in Maggiora (NO) il 11.12.2004 tra la sig.ra
ed il sig. trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Maggiora, con Parte_1 Controparte_1
Atto N.31 uff.4 parte II serie C - anno 2005, e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2. dichiarare che i figli minori e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre;
3. disporre che, salvo diverso accordo tra le parti, i bambini potranno vedere e stare con il papa a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdi fino alla domenica sera alle ore 18.00, quando il padre stesso li accompagnera presso la loro residenza. I figli trascorreranno alternativamente con la madre e con il padre le festivita annuali di Pasqua e Pasquetta, i ponti che dovessero cadere durante l'anno ed i compleanni, mentre le vacanze natalizie verranno ripartite in due periodi, il primo dal 23 al 30 dicembre, ed il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio: i bambini trascorreranno alternativamente ogni anno l'uno o l'altro periodo con padre e madre;
durante le vacanze estive il padre e la madre potranno passare con i figli un periodo di venti giorni consecutivi, previa reciproca comunicazione del periodo di ferie entro il 30 di maggio di ogni anno, nonche preventiva informazione dell'indirizzo e recapito telefonico del luogo di soggiorno;
4. disporre che il sig. versi alla sig.ra quale contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 dei figli l'importo di € 600,00 mensile, rivalutabile annualmente su base ISTAT, con accredito sul c/c intestato alla sig.ra
entro il giorno 10 del mese, oltre al riconoscimento del 50% delle spese per baby sitter (ritenute Parte_1 necessarie per eventuali esigenze estemporanee e che si riterranno accettate ove non tempestivamente contestate) nonche delle spese straordinarie, come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Torino che deve intendersi qui di seguito ritrascritto e che le parti accettano;
l'assegno unico verra percepito dai genitori in misura del 50% ciascuno
5. dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento;
6. dare atto che i coniugi dichiarano di aver gia definito ogni altro rapporto patrimoniale tra i medesimi;
7. dichiarare che la sig.ra perdera il cognome che aveva aggiunto al proprio con il Parte_1 CP_1 matrimonio”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 in Maggiora (NO) in data 11/12/2004 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, Parte I, anno 2004. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (21/08/2008) e (03.04.2015), ancora Per_1 Per_2 minorenni. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 02/04/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Maggiora (NO) in data 11/12/2004 da e con atto iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 2, Parte I, anno 2004;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Maggiora (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29.4.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 538 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'avv. ROMEO ROSSELLA, la quale dichiara di agire d'intesa ex art. 8 d.Lgs. n. 96/2001 con l'avvocato ROMEO ALESSANDRO del Foro di Novara, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CATANUTO ELISA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio contratto in Maggiora (NO) il 11.12.2004 tra la sig.ra
ed il sig. trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Maggiora, con Parte_1 Controparte_1
Atto N.31 uff.4 parte II serie C - anno 2005, e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2. dichiarare che i figli minori e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre;
3. disporre che, salvo diverso accordo tra le parti, i bambini potranno vedere e stare con il papa a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdi fino alla domenica sera alle ore 18.00, quando il padre stesso li accompagnera presso la loro residenza. I figli trascorreranno alternativamente con la madre e con il padre le festivita annuali di Pasqua e Pasquetta, i ponti che dovessero cadere durante l'anno ed i compleanni, mentre le vacanze natalizie verranno ripartite in due periodi, il primo dal 23 al 30 dicembre, ed il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio: i bambini trascorreranno alternativamente ogni anno l'uno o l'altro periodo con padre e madre;
durante le vacanze estive il padre e la madre potranno passare con i figli un periodo di venti giorni consecutivi, previa reciproca comunicazione del periodo di ferie entro il 30 di maggio di ogni anno, nonche preventiva informazione dell'indirizzo e recapito telefonico del luogo di soggiorno;
4. disporre che il sig. versi alla sig.ra quale contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 dei figli l'importo di € 600,00 mensile, rivalutabile annualmente su base ISTAT, con accredito sul c/c intestato alla sig.ra
entro il giorno 10 del mese, oltre al riconoscimento del 50% delle spese per baby sitter (ritenute Parte_1 necessarie per eventuali esigenze estemporanee e che si riterranno accettate ove non tempestivamente contestate) nonche delle spese straordinarie, come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Torino che deve intendersi qui di seguito ritrascritto e che le parti accettano;
l'assegno unico verra percepito dai genitori in misura del 50% ciascuno
5. dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento;
6. dare atto che i coniugi dichiarano di aver gia definito ogni altro rapporto patrimoniale tra i medesimi;
7. dichiarare che la sig.ra perdera il cognome che aveva aggiunto al proprio con il Parte_1 CP_1 matrimonio”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 in Maggiora (NO) in data 11/12/2004 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, Parte I, anno 2004. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (21/08/2008) e (03.04.2015), ancora Per_1 Per_2 minorenni. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 02/04/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Maggiora (NO) in data 11/12/2004 da e con atto iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 2, Parte I, anno 2004;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Maggiora (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29.4.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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