TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice dott.
Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. g. 14512/2024 vertente
TRA nato a [...] il [...], elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla Piazza degli Artisti, 27 presso lo studio dell'avv. Carlo Ponticiello, dal quale è rappresentato e difeso come in atti
-RICORRENTE-
E
Controparte_1
in persona legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Giammaria e
Iolanda Gentile e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo n. 152
-RESISTENTE-
, in persona del legale rapp.te p.t Controparte_2 elett.te dom.ta in Napoli alla via Santa Maria di Costantinopoli, 98 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Di Palo dal quale è rappresentata e difesa come in atti
1 -RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento n. 07120240062203053.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2024 l'istante proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento (documento n. 07120240062203053) notificata in data 14.05.2024 per il complessivo importo di euro 16.808,62, importo derivante da posizioni debitorie nei confronti della relative agli anni 2017-2018. Chiedeva di accertare e dichiarare la CP_1 nullità dell'iscrizione a ruolo esattoriale di cui alla citata cartella con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione. Con memoria depositata il 15.11.2024 l'
[...]
concludeva affinchè, disattesa ogni avversa istanza, fosse Controparte_2 preliminarmente disposta, in caso di mancata costituzione dell'Ente Impositore, la rinnovazione della notifica in capo al ricorrente, configurandosi espressa violazione del dettato normativo di cui all'art. 415 comma 5 cpc;
nel merito, previa declaratoria, in punto di fatto e di diritto, di inammissibilità ed infondatezza, rigettare l'avverso atto non ricorrendo i presupposti di accoglimento delle richieste ivi articolate.
In data 7.3.2025 si costituiva, altresì, la che chiedeva nel merito il rigetto del CP_1 ricorso avverso con condanna dell'opponente al pagamento delle somme oggetto della cartella impugnata con vittoria di spese e onorari.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
L'opponente afferma di essere iscritto alla Gestione Separata dal 16.3.1998 e che CP_3 pertanto non poteva essere contemporaneamente iscritto all' e tenuto al CP_1 versamento dei contributi soggettivi, maternità e sanzioni in favore di quest'ultima.
Dichiara, inoltre, di non esercitare attività professionale.
L' eccepisce preliminarmente la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in quanto l'attività dell'agente della riscossione si sostanzia unicamente nella riscossione di tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli
(artt. 17 e 24 D. Lgs.46/99) consegnati dagli enti impositori e nulla può conoscere circa i presupposti di fatto e di diritto su cui fonda il titolo che origina la cartella di pagamento.
Tuttavia rileva, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione sul presupposto che il ruolo di cui alla cartella opposta ha ad oggetto il mancato versamento all'ente impositore CP_1 dei contributi integrativi. A sua volta l' condividendo l'eccezione proposta CP_1
2 dall' , specifica che, in base al dettato normativo di cui all''art. 10 della Controparte_2
Legge n. 6 del 1981, all'art. 23 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento CP_1
Generale di Previdenza Inarcassa del 2012, tutti coloro che sono iscritti all'Albo degli
Ingegneri e degli Architetti – e, quindi, indipendentemente dalla iscrizione ad e CP_1 dal versamento di altra contribuzione ad un distinto Ente di previdenza legittimato a riceverla – sono tenuti al versamento del contributo integrativo in favore di . CP_1
Le censure delle resistenti sono fondate e pertanto l'opposizione va rigettata. Sul punto da ultimo la Cassazione con l'ordinanza n. 22056 del 24 luglio 2023 richiama il proprio consolidato orientamento in base al quale gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all' , rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo CP_1 integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l' , in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è CP_3 ispirato l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, DL 98/2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica. (cfr. Cass. nn. 5826 del 2021, 20288 del 2022
e 10286 del 2023, tutte sulla scorta di Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018).
Da tanto si deduce che, atteso il carattere solidaristico del contributo integrativo e che esso non è correlato alla erogazione di un trattamento pensionistico, la mancata iscrizione ad non fa venir meno per il professionista Ingegnere o Architetto iscritto all'albo CP_1 dell'obbligo del versamento dello stesso.
Le resistenti hanno, infatti, provato documentalmente che l'opponente è iscritto all'albo unico degli Ingegneri dal 1991e risulta titolare di P.IVA dal gennaio 2014 all'attualità.
Quindi nel periodo oggetto di contestazione, sussistevano tutte le condizioni legali, statutarie e regolamentari in base alle quali, pur non essendo iscritto nei ruoli previdenziali della sorgeva per l'opponente l'obbligo di versare ad il contributo CP_1 CP_1 integrativo nella misura stabilita dalla legge.
Inoltre in merito a quanto asserito dall'opponente circa il mancato svolgimento dell'attività professionale relativamente alle annualità 2017-2018, va rilevato che non è stata fornita alcuna prova di tale circostanza. Al contrario sul punto l' ha depositato, a seguito CP_1 delle verifiche effettuate presso gli enti competenti che le sono concesse per legge, le
3 relative dichiarazioni dei redditi dalle quali, invece, risulta prodotto dall'Ing. (vista Pt_1 la compilazione del quadro RE relativo e riservato nello specifico ai redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni) reddito di natura professionale svolta con Partita IVA n. avente codice Ateco 711210 relativo alle “attività degli P.IVA_1 studi di ingegneria”.
L'opponente ha, altresì, violato gli obblighi di comunicazione alla Cassa previsti per legge.
In particolare l'art. 16 della Legge n. 6 del 1981, l'art. 36 dello Statuto, nonché l'art. 2 del
Regolamento Generale di Previdenza 2012. In particolare quest'ultimo ricalcando la disposizione legale e quella statutaria in materia di comunicazioni obbligatorie prevede che:
“Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare … il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La CP_1 comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate
o sono negative”. Agli atti non vi è prova dell'invio della comunicazione tant'è che, come rilevato, l' ha dovuto acquisire officiosamente i dati reddituali dell'opponente, ed CP_1
è pertanto legittima la relativa sanzione di cui alla cartella oggetto di opposizione.
In conclusione, per tutte le considerazioni esposte l'opposizione va rigettata e dal rigetto del ricorso consegue la legittimità della pretesa contributiva azionata dalla con la CP_1 cartella esattoriale per cui è causa, assorbita ogni ulteriore valutazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei convenuti, come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuti i contributi e le relative sanzioni, pretesi dalla con la cartella esattoriale opposta;
CP_1
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno dei convenuti nella misura di € 1.100,00 oltre accessori.
Napoli,
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice dott.
Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. g. 14512/2024 vertente
TRA nato a [...] il [...], elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla Piazza degli Artisti, 27 presso lo studio dell'avv. Carlo Ponticiello, dal quale è rappresentato e difeso come in atti
-RICORRENTE-
E
Controparte_1
in persona legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Giammaria e
Iolanda Gentile e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo n. 152
-RESISTENTE-
, in persona del legale rapp.te p.t Controparte_2 elett.te dom.ta in Napoli alla via Santa Maria di Costantinopoli, 98 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Di Palo dal quale è rappresentata e difesa come in atti
1 -RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento n. 07120240062203053.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2024 l'istante proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento (documento n. 07120240062203053) notificata in data 14.05.2024 per il complessivo importo di euro 16.808,62, importo derivante da posizioni debitorie nei confronti della relative agli anni 2017-2018. Chiedeva di accertare e dichiarare la CP_1 nullità dell'iscrizione a ruolo esattoriale di cui alla citata cartella con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione. Con memoria depositata il 15.11.2024 l'
[...]
concludeva affinchè, disattesa ogni avversa istanza, fosse Controparte_2 preliminarmente disposta, in caso di mancata costituzione dell'Ente Impositore, la rinnovazione della notifica in capo al ricorrente, configurandosi espressa violazione del dettato normativo di cui all'art. 415 comma 5 cpc;
nel merito, previa declaratoria, in punto di fatto e di diritto, di inammissibilità ed infondatezza, rigettare l'avverso atto non ricorrendo i presupposti di accoglimento delle richieste ivi articolate.
In data 7.3.2025 si costituiva, altresì, la che chiedeva nel merito il rigetto del CP_1 ricorso avverso con condanna dell'opponente al pagamento delle somme oggetto della cartella impugnata con vittoria di spese e onorari.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
L'opponente afferma di essere iscritto alla Gestione Separata dal 16.3.1998 e che CP_3 pertanto non poteva essere contemporaneamente iscritto all' e tenuto al CP_1 versamento dei contributi soggettivi, maternità e sanzioni in favore di quest'ultima.
Dichiara, inoltre, di non esercitare attività professionale.
L' eccepisce preliminarmente la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in quanto l'attività dell'agente della riscossione si sostanzia unicamente nella riscossione di tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli
(artt. 17 e 24 D. Lgs.46/99) consegnati dagli enti impositori e nulla può conoscere circa i presupposti di fatto e di diritto su cui fonda il titolo che origina la cartella di pagamento.
Tuttavia rileva, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione sul presupposto che il ruolo di cui alla cartella opposta ha ad oggetto il mancato versamento all'ente impositore CP_1 dei contributi integrativi. A sua volta l' condividendo l'eccezione proposta CP_1
2 dall' , specifica che, in base al dettato normativo di cui all''art. 10 della Controparte_2
Legge n. 6 del 1981, all'art. 23 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento CP_1
Generale di Previdenza Inarcassa del 2012, tutti coloro che sono iscritti all'Albo degli
Ingegneri e degli Architetti – e, quindi, indipendentemente dalla iscrizione ad e CP_1 dal versamento di altra contribuzione ad un distinto Ente di previdenza legittimato a riceverla – sono tenuti al versamento del contributo integrativo in favore di . CP_1
Le censure delle resistenti sono fondate e pertanto l'opposizione va rigettata. Sul punto da ultimo la Cassazione con l'ordinanza n. 22056 del 24 luglio 2023 richiama il proprio consolidato orientamento in base al quale gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all' , rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo CP_1 integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l' , in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è CP_3 ispirato l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, DL 98/2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica. (cfr. Cass. nn. 5826 del 2021, 20288 del 2022
e 10286 del 2023, tutte sulla scorta di Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018).
Da tanto si deduce che, atteso il carattere solidaristico del contributo integrativo e che esso non è correlato alla erogazione di un trattamento pensionistico, la mancata iscrizione ad non fa venir meno per il professionista Ingegnere o Architetto iscritto all'albo CP_1 dell'obbligo del versamento dello stesso.
Le resistenti hanno, infatti, provato documentalmente che l'opponente è iscritto all'albo unico degli Ingegneri dal 1991e risulta titolare di P.IVA dal gennaio 2014 all'attualità.
Quindi nel periodo oggetto di contestazione, sussistevano tutte le condizioni legali, statutarie e regolamentari in base alle quali, pur non essendo iscritto nei ruoli previdenziali della sorgeva per l'opponente l'obbligo di versare ad il contributo CP_1 CP_1 integrativo nella misura stabilita dalla legge.
Inoltre in merito a quanto asserito dall'opponente circa il mancato svolgimento dell'attività professionale relativamente alle annualità 2017-2018, va rilevato che non è stata fornita alcuna prova di tale circostanza. Al contrario sul punto l' ha depositato, a seguito CP_1 delle verifiche effettuate presso gli enti competenti che le sono concesse per legge, le
3 relative dichiarazioni dei redditi dalle quali, invece, risulta prodotto dall'Ing. (vista Pt_1 la compilazione del quadro RE relativo e riservato nello specifico ai redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni) reddito di natura professionale svolta con Partita IVA n. avente codice Ateco 711210 relativo alle “attività degli P.IVA_1 studi di ingegneria”.
L'opponente ha, altresì, violato gli obblighi di comunicazione alla Cassa previsti per legge.
In particolare l'art. 16 della Legge n. 6 del 1981, l'art. 36 dello Statuto, nonché l'art. 2 del
Regolamento Generale di Previdenza 2012. In particolare quest'ultimo ricalcando la disposizione legale e quella statutaria in materia di comunicazioni obbligatorie prevede che:
“Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare … il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La CP_1 comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate
o sono negative”. Agli atti non vi è prova dell'invio della comunicazione tant'è che, come rilevato, l' ha dovuto acquisire officiosamente i dati reddituali dell'opponente, ed CP_1
è pertanto legittima la relativa sanzione di cui alla cartella oggetto di opposizione.
In conclusione, per tutte le considerazioni esposte l'opposizione va rigettata e dal rigetto del ricorso consegue la legittimità della pretesa contributiva azionata dalla con la CP_1 cartella esattoriale per cui è causa, assorbita ogni ulteriore valutazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei convenuti, come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuti i contributi e le relative sanzioni, pretesi dalla con la cartella esattoriale opposta;
CP_1
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno dei convenuti nella misura di € 1.100,00 oltre accessori.
Napoli,
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio
4