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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1053/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...], Punjab (INDIA) il Parte_1 C.F._1
17/01/1996, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Roberto ZOLLER (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...], Punjab (INDIA) il Controparte_1 C.F._3
09/09/1992, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Maddalena MELLANO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione Giudiziale e Divorzio (scioglimento del matrimonio) a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, rispettivamente in data 14 marzo
2025 ed in data 12 marzo 2025, contenenti conclusioni congiunte.
Il P.M. ha concluso in data in data 23/09/2024 chiedendo che si accogliessero le condizioni congiunte.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. depositato telematicamente il 10 maggio 2024, Parte_1 ha proposto domanda di separazione personale e scioglimento del matrimonio con
[...] [...] celebrato in Gurdwara Shri Guru Singh Sabha Shahkot, Jalandhar (INDIA) il 9 giugno CP_1
2020, matrimonio non trascritto in Italia e dal quale non sono nati figli.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata telematicamente in data 11 luglio 2024 si è costituito in giudizio in giudizio associandosi alla domanda cumulativa di Controparte_1 separazione personale e di divorzio.
Con istanza depositata congiuntamente in data 2 agosto 2024 le parti hanno richiesto che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dal deposito di note scritte, il cui termine è stato fissato al
10 settembre 2024.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, personalmente sottoscritte dai coniugi e dai difensori, le parti hanno confermato la propria volontà di ottenere la separazione dando atto di essere reciprocamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 9 agosto 2024 nulla opponendo.
Le parti sono state autorizzate a vivere separatamente con ordinanza pubblicata il 13 settembre 2024
e la separazione è stata pronunciata dal Tribunale di Cuneo con sentenza n. 662/2024, pubblicata il 19 settembre 2024.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge, assegnando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 17 marzo 2025.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 23/09/2024 chiedendo che si accogliessero le condizioni congiunte.
Le parti hanno provveduto in conformità, concludendo per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio dando atto di non avere reciproche pretese economico-patrimoniali, stante l'autosufficienza economica di entrambi, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
DIRITTO
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio considerata la mancanza di pretese economico-patrimoniali tra le parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...] Parte_1
Khurd, Punjab (INDIA), e , nato il [...] a [...], Punjab Controparte_1
(INDIA), celebrato in Gurdwara Shri Guru Singh Sabha Shahkot, Jalandhar (INDIA) il 09/06/2020, matrimonio che non è stato trascritto in Italia;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1053/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...], Punjab (INDIA) il Parte_1 C.F._1
17/01/1996, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Roberto ZOLLER (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...], Punjab (INDIA) il Controparte_1 C.F._3
09/09/1992, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Maddalena MELLANO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione Giudiziale e Divorzio (scioglimento del matrimonio) a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, rispettivamente in data 14 marzo
2025 ed in data 12 marzo 2025, contenenti conclusioni congiunte.
Il P.M. ha concluso in data in data 23/09/2024 chiedendo che si accogliessero le condizioni congiunte.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. depositato telematicamente il 10 maggio 2024, Parte_1 ha proposto domanda di separazione personale e scioglimento del matrimonio con
[...] [...] celebrato in Gurdwara Shri Guru Singh Sabha Shahkot, Jalandhar (INDIA) il 9 giugno CP_1
2020, matrimonio non trascritto in Italia e dal quale non sono nati figli.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata telematicamente in data 11 luglio 2024 si è costituito in giudizio in giudizio associandosi alla domanda cumulativa di Controparte_1 separazione personale e di divorzio.
Con istanza depositata congiuntamente in data 2 agosto 2024 le parti hanno richiesto che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dal deposito di note scritte, il cui termine è stato fissato al
10 settembre 2024.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, personalmente sottoscritte dai coniugi e dai difensori, le parti hanno confermato la propria volontà di ottenere la separazione dando atto di essere reciprocamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 9 agosto 2024 nulla opponendo.
Le parti sono state autorizzate a vivere separatamente con ordinanza pubblicata il 13 settembre 2024
e la separazione è stata pronunciata dal Tribunale di Cuneo con sentenza n. 662/2024, pubblicata il 19 settembre 2024.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge, assegnando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 17 marzo 2025.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 23/09/2024 chiedendo che si accogliessero le condizioni congiunte.
Le parti hanno provveduto in conformità, concludendo per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio dando atto di non avere reciproche pretese economico-patrimoniali, stante l'autosufficienza economica di entrambi, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
DIRITTO
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio considerata la mancanza di pretese economico-patrimoniali tra le parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...] Parte_1
Khurd, Punjab (INDIA), e , nato il [...] a [...], Punjab Controparte_1
(INDIA), celebrato in Gurdwara Shri Guru Singh Sabha Shahkot, Jalandhar (INDIA) il 09/06/2020, matrimonio che non è stato trascritto in Italia;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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