Ordinanza cautelare 11 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 8162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8162 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11248/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11248 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della delibera assunta dal Csm in data 24 settembre 2025 (Fasc. n. -OMISSIS-/CD/2025) avente ad oggetto il trasferimento nell’ordine di graduatoria dei dott.ri Paolo -OMISSIS- (attualmente giudice del Tribunale di Ferrara), Anna -OMISSIS- (attualmente giudice del Tribunale di Ferrara) e -OMISSIS- (attualmente giudice del Tribunale di Bergamo) alla Corte d’appello di Firenze settore civile con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado;
- della graduatoria finale approvata nella medesima data, per la parte che coinvolge la ricorrente e la controinteressata -OMISSIS- Francesca;
- della circolare n. 13778 adottata con delibera Csm del 24 luglio 2014 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie» in parte qua ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. AT AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FA e IR
1. Parte ricorrente impugnava gli atti con i quali il Consiglio superiore della magistratura rigettava la sua domanda di tramutamento presso la Corte d’appello di Firenze.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025, veniva rigettata con ordinanza non appellata.
4. In data 9 aprile 2026, parte ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’avvenuto trasferimento presso la Corte d’appello di Bologna.
5. Su tali premesse, alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
6. Appare evidente, alla luce dell’inequivocabile dichiarazione dell’esponente, l’improcedibilità del ricorso.
7. Le spese, stante la natura in rito del pronunciamento, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER PO, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
AT AN, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AT AN | ER PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.