TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3201/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 23 del mese di gennaio, all'udienza tenuta dal Giudice Istruttore presso la Prima Sezione Civile, dott.ssa Rosaria Leonello, viene chiamata la causa iscritta al n. 3201/2020 R.G.A.C.
TRA
p. i.v.a. , in persona dell'amministratore pro tempore, sig. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in via Magna Grecia, n. 1/E, presso lo Parte_2 studio dell'avv. Fiorella Megale che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato, depositata sul canale telematico in data 9 marzo 2021;
-Attrice-
CONTRO
p. i.v.a. in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 sig. , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Controparte_2 dei Bianchi n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco Gentile che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
Sono comparsi: Per parte attrice è presente l'avv.to Fiorella Megale;
per parte convenuta l'avv.to Marco Gentile.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle difese già articolate nei propri scritti difensivi e nelle note conclusionali;
in particolare, l'avv.to Gentile evidenzia che non afferisce alla vertenza in causa la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla controparte nella memoria conclusionale. Insiste su tutto quanto dedotto in atti e, in ultimo, sulla richiesta risarcitoria per lite temeraria. L'avv.to Megale insiste sulle proprie domande e rappresenta che l'inadempimento in causa è in re ipsa anche nel caso di uso concreto dell'immobile per come evidenziato dalla Suprema Corte. Chiede la distrazione delle spese anticipate.
Il Giudice
1 terminata la discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 15:01 pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________________
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Reggio Calabria la deducendo che: con Controparte_1
“contratto di locazione di ramo d'azienda”, la convenuta le aveva concesso in godimento alcune unità immobiliari, costituenti parte del complesso turistico balneare denominato "Oasi", congiuntamente ad alcuni beni immateriali (“brand
“Oasi”, marchio Oasi e relativi insegna, sito web, profilo facebook Oasi Village, informazioni, conoscenze e database clienti “Oasi”, dati tecnici, commerciali ed aziendali relativi al Ramo d'Azienda, inclusa la lista dei clienti e dei fornitori e tutti i diritti relativi”); a distanza di qualche mese dalla conclusione del negozio, a seguito di un'interruzione della fornitura di energia elettrica, aveva fatto eseguire delle ispezioni tecniche, all'esito delle quali erano state accertate molteplici criticità nell'impianto energetico;
aveva altresì domandato alla la Controparte_1 documentazione comprovante la regolarità dell'impianto medesimo, senza esito;
i difetti in parola erano stati taciuti dalla concedente all'atto della conclusione del negozio e costituivano pertanto vizi occulti;
inoltre, in data 17 dicembre 2019, aveva ricevuto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive la richiesta di produrre il certificato all'uso in deroga di un locale, incluso tra gli immobili oggetto del contratto, avente un'altezza inferiore ai limiti previsti dalla normativa;
aveva pertanto domandato alla tale documentazione, ma la richiesta non Controparte_1 era stata riscontrata;
anche tale irregolarità era stata taciuta dalla controparte in sede di conclusione del contratto ed era da ritenersi vizio occulto;
infine, non aveva mai ricevuto dalla convenuta talune delle utilità immateriali promesse nel contratto (“sito web, profilo facebook Oasi Village, database clienti”); i citati vizi occulti e i persistenti inadempimenti della le avevano cagionato un danno pari Controparte_1 ad € 150.000,00, derivante dall'impossibilità di sfruttare le potenzialità economiche dell'operazione commerciale conclusa;
inoltre, in alcune occasioni l' Parte_3
2
[...] era venuta in contatto con alcuni clienti dell'Oasi, con i quali erano in corso trattative per la prenotazione di eventi e banchetti, e aveva loro consigliato di rivolgersi ad altri organizzatori asserendo che la sarebbe stata presto Parte_1 estromessa dalla gestione dei locali;
tali condotte denigratorie le avevano cagionato un ulteriore danno d'immagine quantificato in € 100.000,00. Rappresentava, inoltre, che, a seguito delle sue richieste e rimostranze, la società convenuta aveva presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di far accertare la risoluzione di diritto del contratto ed ottenere la restituzione dei beni affittati, ma tale ricorso era stato rigettato per difetto del fumus boni iuris; l'ordinanza di rigetto era stata poi confermata in sede di reclamo, in virtù dell'accertata assenza del periculum in mora. Per le ragioni esposte, domandava di: “accertare e dichiarare il mancato rispetto delle clausole contrattuali di cui al contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto tra le odierne e per l'effetto, accerta[re] la presenza di vizi occulti non denunciati e, la conseguente impossibilità di utilizzo dei locali;
accertare ancora il mancato rispetto delle condizioni contrattuali ed in particolare la mancata consegna da imputare alla società Controparte_1 dei database dei clienti e le credenziali di accesso alle pagine social del locale ed al sito internet, così di fatto notevolmente ostacolando proprio il mantenimento ed il miglioramento dell'avviamento commerciale, in palese violazione del contratto di locazione;
accertare e dichiarare il danno all'immagine sopra denunciato dovuto ai suddetti comportamenti inspiegabilmente tenuti dal proprietario della società per l'effetto Controparte_1 condannare controparte per tutte le ragioni sopra esposte al pagamento della somma di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), a titolo di risarcimento di tutti danni sopra denunciati e per come sopra meglio esplicitati”; “con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre a favore del procuratore costituito che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la società contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva che: l'impianto energetico era in regola, alla luce delle certificazioni depositate presso i competenti uffici pubblici e fornite alla l'interruzione dell'energia elettrica era stata Parte_1 cagionata da controversie tra l'attrice e la società che si occupava della fornitura di energia elettrica;
aveva prontamente risposto alle richieste rivoltele a seguito della domanda di integrazione documentale pervenuta all'attrice dal SUAP, eccependo che la aveva fatto un uso improprio e non autorizzato dei locali indicati nella Parte_1 suddetta comunicazione del SUAP, e precisando di non avere l'obbligo di fornire ulteriore documentazione;
inoltre, non aveva omesso di adempiere agli obblighi contrattuali inerenti le ulteriori utilità patrimoniali, atteso che la Parte_1 risultava in possesso delle credenziali di accesso ai profili social, alle pagine ed ai siti
3 de “L'Oasi”; non aveva invece potuto fornire all'attrice il database dei clienti a causa della sopravvenuta introduzione del Regolamento generale sulla protezione dei dati, che limitava il potere di trasferire i dati personali a terzi;
la non aveva Parte_1 adempiuto a diversi obblighi contrattuali, e per tale ragione aveva avviato l'azione cautelare;
le ordinanze cautelari di rigetto non avevano esaminato nel merito le questioni giuridiche controverse e, pertanto, non potevano ritenersi elementi a supporto della fondatezza delle pretese attoree;
le domande della non Parte_1 erano comunque assistite da adeguati elementi probatori. Chiedeva, quindi, di:
“rigettare la domanda attorea perché priva di allegazione ed infondata in fatto e diritto;
condannare controparte ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave”; “con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Alla prima udienza, celebrata il 10 giugno 2021, venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, nn, 1, 2 e 3, c.p.c.
Depositate le memorie, con ordinanza istruttoria del 23 maggio 2022, questa Giudice ammetteva, con i limiti ivi meglio precisati, le prove testimoniali richieste dalle parti. Espletata la prova testimoniale, con ordinanza del 6 marzo 2024 rigettava la richiesta di CTU sollecitata da parte attrice in quanto “non necessaria ai fini del decidere, e per di più inopportuna all'esito della prova testimoniale”, e – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava l'udienza del 5 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive conclusionali.
All'udienza de qua, parte attrice chiedeva un differimento e un nuovo termine per il deposito di note conclusionali, non avendo potuto osservare il precedente per ragioni di salute. Questa Giudice, avuto riguardo alla mancata opposizione di controparte, fissava nuova udienza di discussione della lite e concedeva termine per note difensive.
La causa veniva quindi discussa e decisa, con lettura di dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'odierna udienza.
2. – In premessa, occorre definire gli ambiti giuridici di lite.
2.1 – In particolare, giova in primis rammentare che il contratto di affitto di ramo d'azienda in causa è un negozio sinallagmatico, sub specie dell'affitto di azienda di cui all'art. 2562 c.c.: il concedente cede alla controparte una porzione – specifica e
4 determinata – dell'azienda, a sua volta costituente un complesso di beni materiali e immateriali unitariamente considerati, in quanto unificati da un vincolo funzionale (l'organizzazione finalizzata all'esercizio dell'impresa); l'affittuario, invece, si obbliga a versare al concedente un canone d'affitto, nella misura e nei termini fissati dal contratto. Il ramo d'azienda oggetto dell'affitto deve possedere autonomia strutturale e funzionale, sì da risultare idoneo allo svolgimento di attività d'impresa, in linea con la definizione di cui all'art. 2112, c. 5, c.c. (che qualifica il ramo d'azienda come l'“articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale” dalle parti del contratto).
2.2 – In secundis, occorre evidenziare che l'odierna controversia ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal “mancato rispetto delle clausole contrattuali di cui al contratto di affitto di ramo di azienda”, dal “mancato rispetto delle condizioni contrattuali ed in particolare la mancata consegna da imputare alla società dei database Controparte_1 dei clienti e le credenziali di accesso alle pagine social del locale ed al sito internet” (così conclusioni atto di citazione). La materia è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 1453, c. 1, c.c. (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno“) e 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“).
2.2.1 – Ora, in merito all'inadempimento, secondo la Suprema Corte di Cassazione (si vedano Sez. Un. n. 13533/2001): “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Dunque, la parte che avanzi una domanda fondata sull'inadempimento (o sull'inesatto adempimento) della controparte deve provare unicamente il titolo del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento medesimo;
graverà sul 5 debitore l'onere di provare l'avvenuto esatto adempimento (o l'impossibilità sopravvenuta del medesimo, per causa non imputabile).
2.2.2 – In relazione agli asseriti danni, la prova incombe sull'assunto danneggiato:
“In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass., sent. 21140/2007). Più precisamente, è onere del danneggiato allegare specificamente e provare il nocumento patrimoniale patito, dovendosi escludere la possibilità di configurare un danno patrimoniale in re ipsa (“In tema di risarcimento del danno vi è difetto di allegazione e di prova del danno subito laddove il ricorrente si limiti ad indicare possibili criteri per la liquidazione del danno […] e ad ipotizzare un danno in re ipsa che invece può essere riconosciuto solo nei casi di seria lesione di interessi protetti di rilevanza costituzionale”, Cass., ord. 2261/2024).
2.2.2.1 – In definitiva, colui che agisca per il risarcimento del danno deve allegare e dimostrare l'effettiva esistenza del pregiudizio lamentato (an del danno) nonché la sua consistenza (quantum del danno). Ove il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nocumento, ma non sia in grado di fornire elementi per la sua quantificazione perché impossibile o estremamente difficoltoso, il giudice può liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., a condizione che “l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass., ord. 4534/2017; in senso conforme, sent. 25912/2013, ord. 25318/2024).
3. – Ciò posto, nella fattispecie l'affittuaria ha chiesto il risarcimento dei Parte_1 danni derivanti dall'asserito inadempimento di talune obbligazioni gravanti ex contractu sulla concedente Controparte_1
3.1 - In ossequio ai principi della richiamata sent. 13533/2001, l'attrice ha provato la fonte negoziale del suo diritto, allegando all'atto di citazione copia del contratto di affitto di ramo d'azienda, sottoscritto dalle parti dinanzi al Notaio dott. Per_1 in data 22 novembre 2018 e registrato il 4 dicembre 2018, rep. n. 14332,
[...] racc. n. 9706 (cfr. documento allegato 2 fascicolo telematico società attrice).
6 3.2 - A fondamento della domanda risarcitoria, ha poi dedotto tre condotte inadempienti dell' 1) l'aver consegnato un impianto elettrico, a Controparte_1 servizio degli immobili affittati, in cattive condizioni e privo “degli schemi e di tutta la documentazione necessaria per consentirne una adeguata verifica”; 2) l'aver consegnato un locale (la sala “I – Preparazione Cibi”, come individuata nel contratto) non idoneo ad essere impiegato come cucina, giacché di altezza inferiore a quella normativamente prevista;
3) il non aver fornito talune utilità immateriali previste nella pattuizione (“il database dei clienti e le credenziali di accesso alle pagine social del locale ed al sito internet”).
3.3 - Ha, in ultimo, domandato il risarcimento del danno d'immagine cagionato da asserite iniziative denigratorie poste in essere “dal proprietario della società CP_1
(così conclusione n. 3 dell'atto di citazione).
[...]
4. - Esaminando partitamente le diverse condotte inadempienti attribuite all' si osserva quanto segue. Controparte_1
4.1 - In primo luogo, l'attrice denunzia due “vizi occulti” scoperti negli immobili oggetto dell'affitto e taciuti dalla convenuta all'atto della stipula del contratto di affitto: l'irregolarità e il cattivo stato dell'impianto energetico;
il difetto di altezza della Sala I, inferiore a quella minima prevista dalla normativa di settore.
4.2 - Orbene, l'affitto di azienda (o di un suo ramo) rientra nel genus del contratto di affitto, il quale si distingue dalla locazione in quanto ha ad oggetto una res produttiva, strumentale all'esercizio di un'attività economica. Con riferimento al negozio de quo, non trova applicazione l'art. 1578 c.c. sui vizi occulti della cosa locata perché tale disposizione ha ad oggetto il contratto di locazione e non quello di affitto (ancorché in un obiter dictum, nella sent. 4247/2023, la Cassazione rileva che l'art. 1578 concerne “la locazione e non l'affitto di azienda”). Viene, invece, in rilievo l'art. 1617 c.c. in materia di affitto, in base al quale il concedente “è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata”. Peraltro, anche l'art. 6 del contratto di affitto stipulato dalle parti dispone in maniera conforme: “La Concedente si obbliga a consegnare materialmente il Ramo d'azienda all'Affittuaria, secondo le caratteristiche qui pattuite, garantendo che lo stesso risulta idoneo all'uso ed alla produzione cui è destinato, rimanendo impegnata a mantenerlo nelle stesse condizioni, fino alla consegna materiale dei locali”.
4.3 - In capo all' dunque, gravava l'obbligo ex lege ed ex contractu di Controparte_1 consegnare i locali individuati dalle parti in uno stato idoneo all'esercizio delle
7 attività economiche dedotte nel negozio, “consistenti in: ristorazione e somministrazione di cibi e bevande ed attività di trattenimento e spettacolo quali eventi musicali, discoteca, trattenimenti danzanti, attività di spettacolo (concertini, musica dal vivo, arte varia con DJ, altri piccoli trattenimenti”. L'eventuale consegna di beni non conformi, o inidonei allo svolgimento delle citate attività, avrebbe dunque costituito inadempimento degli obblighi legali e convenzionali incombenti sulla convenuta.
5. – In relazione alle suddette non conformità, la lamenta innanzitutto di Parte_1 non aver ricevuto “copia degli schemi e dei progetti oltre che delle certificazioni a norma di legge degli impianti concessi in locazione”, nonostante in più occasioni abbia specificamente domandato tali documenti alla controparte (allegati 12, 14, 18 all'atto di citazione).
5.1 - A tal riguardo, l'art. 6 del contratto di affitto così recita: “con riferimento alla vigente legislazione in materia di impianti e certificazione energetica degli edifici, le parti fanno constare quanto segue: a) con riferimento agli impianti ubicati all'interno del ramo aziendale in contratto la Concedente ne garantisce la conformità alle norme di legge vigenti, impegnandosi a consegnare alla Affittuaria copia della corrispondente documentazione tecnico-amministrativa, ai sensi del D.M. 37/2008 Min. Sviluppo Economico”. In capo all' dunque, gravava l'obbligo di consegnare all'affittuaria la Controparte_1 documentazione tecnico-amministrativa, atta a dimostrare la conformità dell'impianto energetico ai requisiti tecnici ed agli standard di sicurezza, disciplinata dal d.m. 37/2008.
5.2 - Invero, gli impianti di cui all'art. 1, c. 2, lett. a, del d.m. 37/2008 (ossia quelli di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica) debbono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del medesimo decreto, con i rispettivi allegati previsti dagli artt. 5 e 6.
5.2.1 - In base all'art. 5, c. 1, d.m. 37/2008, tra gli allegati in parola rientra il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, che deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nel caso abbia ad oggetto – tra gli altri – gli impianti di cui all'art. 5, c. 2, lett. c (cioè “relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, con utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o con utenze alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o con superficie superiore i 200 mq”). I locali oggetto del contratto di affitto risultano rientrare in questa categoria, alla luce delle caratteristiche illustrate nell'Attestato di Prestazione Energetica di cui all'allegato B al contratto di affitto.
8 5.2.2 - Il progetto deve, a sua volta, contenere gli altri allegati ex art. 5, c. 4, d.m. 37/2008: gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici;
la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
5.3 - Ebbene, l'attrice ha ammesso di aver ricevuto la dichiarazione di conformità, ma lamenta di non aver ricevuto gli ulteriori documenti previsti dalla normativa: nell'email del 28 ottobre 2019 di cui all'allegato 14 all'atto di citazione, il sig.
, legale rappresentante della invitava la concedente a Parte_2 Parte_1 voler fornire “oltre alle dichiarazioni di conformità già consegnate anche gli allegati, schede tecniche, progetti relativi agli impianti elettrici”; nell'email del 2 novembre 2019 di cui all'allegato 18 all'atto di citazione, l'attrice segnalava alla controparte di essere ancora in attesa di “schemi e progetti degli impianti dei beni dati in fitto […] tali documenti fanno parte integrante delle dichiarazioni di conformità fornite”.
in altri termini, allega l'inesatto adempimento da parte della Parte_1 concedente dell'obbligo di consegna della documentazione ex d.m. 37/2008.
5.4 - Come segnalato nella già richiamata sent. 13533/2001 delle Sezioni Unite della Cassazione, anche nel caso in cui il creditore alleghi (non il totale inadempimento, ma) l'inesatto adempimento della prestazione, grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto esatto adempimento. Nel caso di specie, l' non ha mai eccepito di aver effettivamente Controparte_1 provveduto alla consegna degli schemi e dei progetti disciplinati dalla normativa di settore e richiesti dall'affittuaria, né – a maggior ragione – ha offerto alcun elemento istruttorio utile a provare tale consegna (come, ad esempio, una comunicazione via e-mail o PEC, o una ricevuta attestante la consegna materiale dei documenti cartacei).
5.5 – Risulta, pertanto, accertato che l' non ha esattamente Controparte_1 adempiuto all'obbligo di mettere a disposizione della controparte la documentazione tecnico-amministrativa di cui al d.m. 37/2008, previsto dall'art. 6 del contratto di affitto.
5.6 – La mancata consegna della documentazione di cui al d.m. 37/2008, tuttavia, non costituisce causa efficiente e idonea alla produzione dei pregiudizi lamentati dall'attrice, consistenti nell'aver dovuto usare il generatore d'emergenza posto a servizio dei locali durante il primo periodo di svolgimento dell'attività commerciale
9 e – nel corso dell'anno successivo – nell'aver dovuto noleggiare nuovi gruppi elettrogeni a causa delle cattive condizioni dell'impianto energetico. É palese l'assenza del nesso di causalità tra l'inadempimento in parola e la necessità di ricorrere all'impiego del generatore: la documentazione prevista dal d.m. 37/2008 è finalizzata ad asseverare le condizioni tecniche e di sicurezza dell'impianto energetico, a seguito della sua installazione o di eventuali modificazioni;
anche ove la fosse stata in possesso di tali documenti, tuttavia, sarebbe stata Parte_1 comunque costretta all'utilizzo del generatore per fornire alimentazione energetica ai locali, nel caso di inefficienza dell'impianto principale o di mancata erogazione della fornitura.
5.7 - Pertanto, non risulta provato alcun danno risarcibile riconducibile all'inesatto adempimento dell' afferente alla documentazione sull'impianto Controparte_1 energetico.
6. - La deduce poi di aver accertato, a seguito dell'effettuazione di Parte_1 indagini tecniche, come l'impianto energetico versasse in cattive condizioni, e risultasse non a norma;
imputa quindi alla concedente la consegna di un impianto non idoneo allo svolgimento delle attività d'impresa dedotte nel contratto. A sostegno delle sue allegazioni, unitamente alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., parte attrice ha depositato una relazione tecnica a firma dell'ing. Persona_2 nella quale sono segnalate diverse criticità riguardanti l'impianto elettrico, costituenti potenziali fattori di pericolo per persone e cose. Ascoltato in udienza nella qualità di testimone di parte attrice, l'ing. ha riferito di aver redatto la Per_2 relazione a seguito di sopralluogo presso i locali dell'Oasi, ed ha confermato l'elaborato ed il suo contenuto.
6.1 - In conseguenza degli inadempimenti della convenuta, la riferisce di Parte_1 essere stata costretta ad utilizzare il generatore d'emergenza posto a servizio dei locali, durante il primo periodo di svolgimento dell'attività commerciale a fine 2018. L'affittuaria dichiara anche che successivamente, nel corso del 2019, a cagione delle cattive condizioni dell'impianto elettrico, ha dovuto noleggiare nuovi gruppi elettrogeni per la spesa totale di € 6.966,20 (sul punto, ha prodotto la fattura di € 6.405,00 di cui all'allegato 24 all'atto di citazione e la fattura di € 561,20 di cui all'allegato 12 alla sua memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.).
6.2 - L' eccepisce che la ha avuto problemi nella fornitura Controparte_1 Parte_1 di energia elettrica non per il cattivo stato dell'impianto energetico, ma per controversie contrattuali con la società incaricata del servizio;
inoltre, sostiene che
10 l'impianto fosse in buone condizioni fino al momento della consegna dei locali all'affittuaria, ed allega alla sua memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c., una relazione a firma del suo tecnico incaricato, ing. che – a smentita di quanto Persona_3 asserito dall'attrice –conferma come, al momento della stipula del contratto di affitto, gli impianti elettrici fossero “perfettamente efficienti, così come verificato visivamente e con prove di funzionalità effettuate dai legali rappresentanti delle società”. Congiuntamente alla relazione tecnica, la convenuta ha altresì prodotto un verbale di verifica periodica dell'impianto di terra, redatto ai sensi del DPR 462/2001 e valido fino al 19 gennaio 2019, nel quale il soggetto verificatore così rilevava: “In relazione a quanto accertato, non sono state riscontrate deficienze da eliminare”.
6.3 - Le allegazioni di parte attrice non sono fondate.
6.3.1 - In primo luogo, la conosceva lo stato dell'impianto al momento Parte_1 della stipula del negozio, alla luce di quanto dalla stessa dichiarato in seno all'art. 2 del contratto: “l'Affittuaria dichiara di ben conoscere e accettare [il ramo d'azienda oggetto della pattuizione] riconoscendo che lo stesso appare idoneo agli scopi cui è destinato”, anche con riferimento ad “impianti, attrezzature, macchine, arredi, corredi e […] mobili”. Pertanto, lo stato di fatto in cui versava l'impianto energetico alla data di conclusione del negozio era noto alla la quale lo ha accettato e Parte_1 riconosciuto idoneo all'esercizio delle attività d'impresa specificate nella pattuizione medesima.
6.3.2 - Inoltre, a smentita delle allegazioni dell'attrice, con la sua memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c., l' ha prodotto il già citato verbale di verifica Controparte_1 periodica dell'impianto di terra, nel quale il verificatore ha rilevato l'assenza di deficienze da eliminare, attestando altresì le buone condizioni di parte dell'impianto energetico (il sistema TN e la cabina di ricezione/trasformazione). La verifica contenuta nel verbale, peraltro, ha avuto validità fino al 19 gennaio 2019: pertanto, l'accertamento positivo aveva ancora efficacia alla data della stipula del contratto di affitto (il 23 novembre 2018).
6.3.3 - Peraltro, la relazione tecnica prodotta dalla per comprovare il Parte_1 cattivo stato dell'impianto energetico è stata redatta dall'ing. in Persona_2 esecuzione di un incarico affidatogli dall'attrice il 20 novembre 2020, allorquando l'impianto si trovava nella piena ed esclusiva disponibilità dell'affittuaria da quasi due anni. D'altro canto, non sono stati acquisiti elementi da cui poter desumere la riconducibilità delle criticità riscontrate a difetti dell'impianto già sussistenti alla data della consegna;
al contrario, una volta stipulato il contratto di fornitura di
11 energia elettrica, la ha cessato l'utilizzo del generatore ed ha iniziato a Parte_1 fornire alimentazione ai locali mediante l'impianto medesimo, il quale - evidentemente - si è rivelato idoneo a svolgere la sua funzione in maniera efficace. Tale ultima circostanza, in particolare, risulta confermata dai testimoni auditi.
6.3.3.1 - Il sig. , teste di parte convenuta, il quale ha dichiarato che Testimone_1
“da settembre 2018 sino a febbraio-marzo-aprile 2019” aveva aiutato il sig.
[...]
legale rappresentante della “a sistemare la struttura di ricezione Pt_2 Parte_1
e ristorazione Oasi per renderla operativa in quanto veniva da un periodo di chiusura per cui necessitava di una ristrutturazione e rivisitazione”, ha così riferito: “Per quanto ricordo nel locale c'era un generatore di emergenza collegato all'impianto elettrico: se andava via la corrente elettrica si attivava automaticamente il generatore”; “Preciso che la corrente elettrica è stata attivata su contratto dopo varie peripezie trattandosi da cabina da 20.000 KW. Nel periodo di sistemazione per le pulizie ed altro utilizzavamo il generatore di emergenza”. È vero che il sig. ha dichiarato che il suo rapporto con la si era Tes_1 Parte_1 interrotto bruscamente a marzo-aprile 2019, avendo abbandonato l'incarico dopo che le sue mansioni erano state assegnate ad un nuovo collaboratore (il sig.
altro teste), nonché di aver “denunciato il sig. per Parte_4 Parte_2 appropriazione indebita” in relazione ad alcune attrezzature di sua proprietà, asseritamente apprese dal medesimo sig. ; tuttavia, le sue dichiarazioni non sono Pt_2 state sconfessate da elementi istruttori di segno contrario in grado di revocare in dubbio la veridicità della testimonianza o inficiare l'attendibilità del testimone. Al contrario, come si vedrà subito infra, le altre prove testimoniali risultano coerenti con le dichiarazioni del sig. , che – ad ogni modo – sono di per sé coerenti e Tes_1 prive di elementi di contraddittorietà.
6.3.3.2 - Le circostanze riferite dal sig. sono coerenti con quanto descritto Tes_1 dalla sig.ra già “dipendente dell'Oasi da novembre '18 a dicembre Controparte_4
2020 circa”, la quale ha evidenziato: “dalla data di inaugurazione dei locali, avvenuta il 23/11/2018 sino a dicembre 2018 allorché vi è stato l'allaccio della linea elettrica, il locale ha funzionato con il generatore di emergenza, ovvero il gruppo elettrogeno […] Tanto posso affermare, in quanto era abbastanza rumoroso e se ne avvertiva l'utilizzo”.
6.3.3.3 - In maniera conforme, il sig. , “padre del sig. legale Persona_4 Parte_2 rappresentante della , ha segnalato: “Allorché il 23/11/2018 sono stati Parte_1 inaugurati i locali dell'Oasi, essi non erano provvisti di energia elettrica, se non quella fornita da un generatore aggregato all'impianto. E ciò fino a quando è stato effettuato l'allaccio alla rete elettrica, avvenuto dopo circa venti giorni”; “Poiché l' non aveva CP_5 ancora provveduto all'allaccio della energia elettrica, e mio figlio, aveva già Parte_2
12 fissato la data dell'inaugurazione dell'Oasi, egli stesso rilevava che vi era un generatore di emergenza, in una cabina esterna vicino ai bagni”.
6.3.4 - Dalle testimonianze – tutte concordi sul punto – si desume che l'utilizzo del generatore a novembre-dicembre 2018, durante il primo periodo dell'attività, non era stato necessitato dalle cattive condizioni dell'impianto elettrico, ma dal fatto che la non aveva ancora provveduto a stipulare un regolare contratto di Parte_1 fornitura dell'energia elettrica. Una volta ottenuta l'erogazione del servizio, infatti, l'attrice ha smesso di impiegare il gruppo elettrogeno, ed ha iniziato ad utilizzare esclusivamente l'impianto energetico al fine di alimentare i locali e di svolgere le attività commerciali. L'impianto risultava, quindi, correttamente funzionante al momento della consegna, ed ha continuato a svolgere la sua funzione in maniera efficace anche nei mesi successivi.
6.4 - Per le ragioni esposte, l' risulta aver esattamente adempiuto al Controparte_1 suo obbligo di mettere a disposizione dell'affittuaria un impianto energetico funzionante e idoneo ad alimentare i locali affittati.
6.5 – Ad ogni modo, anche ove si dovesse ritenere che l' non abbia Controparte_1 fornito all'affittuaria un impianto energetico regolare e idoneo all'alimentazione dei locali, nessun pregiudizio risulta essere derivato all'attrice dall'impiego del generatore d'emergenza.
6.5.1 - L' eccepisce innanzitutto che il generatore, pur consegnato Controparte_1 all'affittuaria in esecuzione del contratto di affitto, non fosse ricompreso tra i beni del ramo d'azienda.
6.5.2 - Tale eccezione, tuttavia, è infondata alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal teste , il quale ha riferito: “L'utilizzo del generatore è avvenuto con il Persona_4 consenso dei proprietari sigg.ri cioè preciso del sig. che Persona_5 Persona_6 io ho conosciuto proprio in detta occasione. Tale sig. poiché non sapevamo Persona_5 quali fossero le modalità di utilizzo del generatore di emergenza, si offrì di chiamare il proprio tecnico, che provvedeva a mettere in funzione il generatore”; “mio figlio,
[...]
[…] rilevava che vi era un generatore di emergenza, in una cabina esterna vicino Pt_2 ai bagni, ma poiché la porta della cabina era chiusa, mio figlio mi chiedeva di andare dal sig. per chiedergli di aprire. Avveniva così che il sig. venendo Persona_5 Persona_5 per l'accesso alla cabina anzidetta, si avvedeva che il generatore non funzionava e diceva che avrebbe chiamato il suo tecnico di fiducia, per come già detto”; “L'episodio di cui ho sopra
13 detto si verificava durante i lavori di ristrutturazione dei locali che erano rimasti chiusi per lungo periodo, circa 5 anni”.
6.5.3 - La deposizione, pur provenendo da un soggetto legato da vincoli di parentela con il legale rappresentante della risulta chiara, specifica e priva di Parte_1 incertezze, oltre che in armonia con le altre risultanze istruttorie. È evidente, quindi, che entrambe le parti ritenevano che il generatore d'emergenza rientrasse tra i beni del ramo d'azienda, tant'è vero che lo stesso rappresentante legale dell' CP_1 si era prodigato per consentirne l'adeguato funzionamento, durante i lavori di
[...] ristrutturazione eseguiti dalla in vista dell'inizio dell'attività. Parte_1
6.5.4 - Inoltre, pur non essendo espressamente menzionato nel testo del contratto né nell'elenco dei beni di cui all'allegato A al negozio medesimo, il generatore costituiva una componente dell'impianto energetico, al cui servizio era specificamente destinato, ed è stato consegnato dall' all'affittuaria Controparte_1 congiuntamente agli altri beni mobili ed immobili affittati.
6.6 - Chiarito che il generatore costituiva un bene incluso nel ramo d'azienda, tuttavia, occorre rilevare che nessun pregiudizio è stato patito dall'attrice a cagione dell'utilizzo dello stesso.
6.6.1 - Nel primo periodo dell'attività commerciale (novembre-dicembre 2018), infatti, la ha impiegato il generatore – in maniera efficace ed in via Parte_1 esclusiva – per fornire energia elettrica a tutti i locali e beni aziendali, nelle more dell'attivazione di una regolare fornitura: se ne deduce che l' le aveva Controparte_1 consegnato un gruppo elettrogeno perfettamente idoneo a consentire lo svolgimento delle attività d'impresa e a fornire alimentazione ai locali, e nessun inadempimento sul punto può pertanto essere addebitato alla convenuta.
6.6.2 - Il corretto funzionamento del generatore, infatti, è stato provato sulla base delle ulteriori dichiarazioni dei testimoni ascoltati. In particolare, il sig. ha dichiarato: “Per quanto ricordo nel locale c'era Testimone_1 un generatore di emergenza collegato all'impianto elettrico: se andava via la corrente elettrica si attivava automaticamente il generatore”; “Non ricordo bene se il giorno dell'inaugurazione, 23 novembre 2018, abbiamo utilizzato il gruppo elettrogeno, ovvero il generatore di emergenza. Non ne sono sicuro ma mi pare che abbiamo fatto l'inaugurazione con il generatore”. La sig.ra ha del pari evidenziato: “dalla data di inaugurazione dei Controparte_4 locali, avvenuta il 23/11/2018 sino a dicembre 2018 allorché vi è stato l'allaccio della linea
14 elettrica, il locale ha funzionato con il generatore di emergenza, ovvero il gruppo elettrogeno
[…] Tanto posso affermare, in quanto era abbastanza rumoroso e se ne avvertiva l'utilizzo”; “So che è stato utilizzato il generatore perché vi era l'illuminazione elettrica”;
“Durante il periodo di utilizzo del generatore di emergenza o gruppo elettrogeno come io lo chiamo, era alimentata non solo l'illuminazione elettrica, ma anche l'elettricità necessaria per fari, lavastoviglie e impastatrice;
e ciò per gli interi locali posti su due piani. Ciò posso affermare in quanto lavoravo come cameriera e passavo sia nella cucina che nell'ambiente utilizzato per il lavaggio delle stoviglie nonché nelle sale”; “Il gruppo elettrogeno è una cabina all'esterno del locale”; “Per quanto riguarda il momento di utilizzo del gruppo elettrogeno, posso dire che ne ho avvertito il rumore durante tutto il mio orario di lavoro, fino al momento in cui è avvenuto l'allaccio alla rete elettrica”. In maniera conforme, il sig. ha dichiarato: “Il generatore era collegato Persona_4 all'impianto elettrico, infatti allorché è stato messo in funzione i locali si sono illuminati, e si sono accese le lampadine interne nonché i lampioni ubicati all'esterno dei locali. Aggiungo che l'impianto aveva un unico collegamento, tanto che non siamo riusciti a spegnere le luci esterne, allorché esse non servivano, poiché era tutto collegato”; “Allorché il generatore fu messo in funzione, arrivava l'energia elettrica anche per l'utilizzo degli elettrodomestici, ricordo frigoriferi e congelatori”; “I locali erano posti su due piani, il generatore era grandissimo e forniva l'energia elettrica per entrambi i piani”.
6.6.3 - Tutte le testimonianze convergono nell'evidenziare che il gruppo elettrogeno era perfettamente funzionante, tanto da sostenere in via esclusiva l'alimentazione dei locali, delle fonti di illuminazione e di tutte le attrezzature. Nessun pregiudizio è stato dunque sofferto dall'attrice in virtù dell'utilizzo del generatore: grazie al medesimo, infatti – nelle more della stipula del contratto di fornitura di energia elettrica a dicembre 2018 – la aveva potuto procedere all'inaugurazione Parte_1 dell'Oasi e, successivamente, alla prosecuzione delle attività d'impresa senza soluzione di continuità e senza essere costretta a ridimensionare il volume d'affari.
6.6.4 - Nessun nocumento è dunque derivato all'attrice dall'impiego del generatore, consegnatole dall' in condizioni idonee all'alimentazione dei locali Controparte_1 affittati.
6.7 - Per quanto riguarda, invece, la spesa sostenuta dalla a causa della Parte_1 sopravvenuta esigenza di noleggiare nuovi gruppi elettrogeni nel corso del 2019, tali oneri non sono imputabili in alcun modo all' Controparte_1
6.7.1 - Anche in tal caso, infatti, la carenza di energia elettrica non è derivata da difetti dell'impianto energetico, ma da controversie contrattuali tra l'attrice e la
15 società incaricata della fornitura di energia elettrica, che hanno condotto alla cessazione dell'erogazione in data 9 settembre 2019 (come si evince dall'allegato 10 all'atto di citazione).
6.7.2 - È vero che, in tale occasione, il generatore d'emergenza originariamente fornito dall' non ha funzionato adeguatamente. Tale circostanza è Controparte_1 confermata dalle dichiarazioni del sig. teste indicato da parte Parte_4 attrice, dipendente dell'Oasi “dal 1 marzo 2019 al 16 agosto 2020”, che ha dichiarato:
“In detto periodo c'è stato in un'occasione un problema alla rete elettrica che si è bloccata e ciò ha determinato il necessario uso del generatore di emergenza che ha iniziato a funzionare ma poi si è rotto. Il blocco della rete elettrica è durato 15 minuti perché poi automaticamente si è attivato il generatore di emergenza che ha funzionato 20 minuti circa e poi non più. Questo evento si è verificato una sera del mese settembre-ottobre 2019, non ricordo esattamente”; “Non ricordo esattamente ma il cattivo funzionamento/non funzionamento del generatore di emergenza è durato più di un paio di giorni”.
6.7.3 - Il teste conferma il malfunzionamento del generatore d'emergenza nel periodo del 2019 in cui si è verificata la cessazione dell'erogazione di energia elettrica;
a seguito di tale difetto, la – per reperire una fonte di energia Parte_1 idonea ad alimentare i locali – aveva provveduto al noleggio di altri gruppi elettrogeni, ed ha allegato a tal uopo due fatture, aventi data di poco posteriore al periodo in oggetto. La fattura di € 6.405,00 di cui all'allegato 24 all'atto di citazione, infatti, è stata emessa il 02 gennaio 2020, mentre la fattura di € 561,20 di cui all'allegato 12 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., di parte attrice, è del 07 novembre 2019.
6.7.4 - Tuttavia, gli oneri finanziari sostenuti non possono essere riversati sulla concedente. In primo luogo, il malfunzionamento del generatore si è verificato a settembre/ottobre 2019, a distanza di molti mesi dalla conclusione del contratto, allorquando il gruppo elettrogeno funzionava invece perfettamente, come confermato dalle testimonianze sopra riportate. Pertanto, il sopravvenuto difetto non può essere ricondotto ad inadempimenti della società la quale si Controparte_1 era invero spogliata del bene già alla data di stipula del contratto di affitto (il 23 novembre 2018), allorché il gruppo elettrogeno era entrato nell'esclusiva disponibilità della Parte_1
In secondo luogo, l'attrice non ha prodotto alcun elemento comprovante l'avvenuto effettivo esborso: nello specifico, nessuna quietanza è stata acquisita agli atti del giudizio. I documenti contabili prodotti non sono ex se sufficienti a provare l'asserita
16 spesa, in linea con quanto segnalato dalla Cassazione nell'ord. 15176/2015 (“la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più [se] non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (sentenza 19 luglio 2011, n. 15832) e [se] proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla”).
7. – La deduce poi che in data 17/12/2019 lo Sportello Unico per le Parte_1 attività produttive, accertato “che alcuni locali hanno un'altezza inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente”, le ha domandato di “integrare certificato all'uso dei locali in deroga rilasciato dal servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (SPISAL) dell' (richiesta dell' )”; di conseguenza, Controparte_6
l'attrice ha chiesto all' di volerle fornire tale documentazione in Controparte_1 deroga. La società ha evidenziato, in risposta, che la “è stata utilizzata Pt_5 impropriamente dalla come cucina”, trattandosi di sala destinata Parte_1 unicamente alla preparazione di cibi, e ha precisato altresì di non avere l'obbligo di fornire alcuna documentazione in deroga (v. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
7.1 - Le eccezioni di parte convenuta risultano fondate. L' risulta infatti aver correttamente adempiuto ai propri obblighi di Controparte_1 consegna, in esecuzione di quanto previsto dal negozio di affitto, per quel che concerne la Pt_5
In primo luogo, occorre rilevare che tra le attività d'impresa indicate nel contratto sono espressamente menzionate quelle di “ristorazione e somministrazione di cibi e bevande” (art. 2); inoltre, è previsto l'obbligo per il conduttore di presentare “apposita Segnalazione Certificata di inizio attività per bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” (art. 3). Tra i beni del ramo d'azienda strumentali a tali attività d'impresa rientrano il locale “Preparazione cibi” del piano terra e il locale “Cucina” del primo piano, giusta la planimetria di cui all'allegato n. 1 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice. È vero che il locale sito al piano terra – a differenza di quello sito al primo piano – viene identificato con la dicitura “Preparazione cibi” piuttosto che essere qualificato come “Cucina”; tuttavia, le due intitolazioni non possono che ritenersi sinonimiche, essendo entrambi i vani qualificati espressamente come “cucine” nelle premesse del contratto (“fanno parte del ramo di azienda affittato i locali siti al piano terra ed al piano primo denominati «Sala
e «Sala Terrazze» […] con le relative due cucine”). Pt_6
Ad ogni modo, anche ove la non fosse stata destinata alla cottura dei cibi ma Pt_5 unicamente ad ulteriori e diverse attività di preparazione dei piatti, essa sarebbe comunque risultata priva dei requisiti minimi di altezza previsti dalla normativa in materia.
17 Nella planimetria allegata alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., di parte attrice - fornita dal tecnico dell' ing. alla Controparte_1 Persona_7 Pt_1 con PEC del 14/12/2018 - sono infatti evidenziate le misure in altezza della
[...] destinata alla preparazione dei cibi, pari a 2,30 metri al controsoffitto ed a 2,65 Pt_5 metri al solaio. Tali misure, peraltro, sono confermate nelle note tecniche prodotte dalla stessa convenuta (all. 3 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 3). Orbene, l'altezza della sala risulta inferiore a quella minima di 3 metri prevista per i locali ad uso commerciale ed industriale dall'art. 59 del Regolamento Edilizio del Comune di Reggio Calabria, adottato con DPGR n. 780 del 20 marzo 1982, vigente al momento della conclusione del contratto, e di conseguenza non avrebbe potuto essere utilizzata né come cucina né come locale in cui svolgere ulteriori attività di preparazione delle pietanze.
7.1.1 - Tuttavia, la era a conoscenza di tali misure al momento della Parte_1 stipula del negozio: nelle premesse del contratto è specificato che gli immobili sono
“individuati nella “Planimetria Generale”, già sottoscritta prima d'ora tra le parti”; planimetria che – in difetto di contrarie deduzioni – si deve ritenere corrispondente a quella prodotta dall'attrice, nella quale sono esplicitate le misure in altezza della Sala I. Come già rilevato, del resto, in seno all'art. 2 del contratto “l'Affittuaria dichiara di ben conoscere e accettare” il ramo d'azienda in tutte le sue componenti, al contempo
“riconoscendo che lo stesso appare idoneo agli scopi cui è destinato”. Se ne deduce che la era ben a conoscenza del fatto che la fosse Parte_1 Pt_5 dotata di un'altezza inferiore a quella regolamentare, in virtù della planimetria sottoscritta in data anteriore alla stipula del contratto, ma l'ha comunque ritenuta idonea alle attività da svolgere nel locale medesimo.
7.2 - Ad ogni modo, anche ove si volesse ritenere che la consegna di un locale con misure inferiori a quelle regolamentari abbia costituito inadempimento dell'obbligazione gravante sull' ex art. 1617 c.c. ed art. 6 del Controparte_1 contratto di affitto, la domanda risarcitoria della non potrebbe Parte_1 comunque trovare accoglimento. L'attrice, infatti, non ha provato la sussistenza di alcun danno effettivamente derivante dalla condotta inadempiente dell' CP_1
né la sussistenza del nesso eziologico tra l'allegato inadempimento e l'asserito
[...] nocumento. Sul punto, il teste “dipendente della da novembre Testimone_2 Parte_1
2018 ad agosto 2019”, la quale ha svolto le sue mansioni anche “all'interno dei locali di ristorazione”, ha riconosciuto “la cucina della sala Flambè ubicata al piano inferiore dei locali” nelle fotografie prodotte dalla convenuta e mostratele in visione durante la deposizione testimoniale. Inoltre, ha così riferito: “Preciso che i locali erano provvisti,
18 all'epoca del mio rapporto di lavoro, di altra cucina, che veniva utilizzata a servizio del ristorante, mentre la cucina posta al piano sottostante veniva utilizzata allorché vi erano dei banchetti nella sala Flambè. In occasione dei banchetti svolti in quest'ultima sala ho visto la cucina posta all'indicato piano sottostante essere utilizzata per riscaldare le pietanze, cucinarle, lavare le stoviglie ed impiattare le pietanze da servire. Io stessa ho lavorato in tale cucina e la persona che viene ritratta nelle fotografie che mi sono state mostrate sono proprio io, che ero intenta a lavare i piatti dopo una festa di compleanno. Ho iniziato la mia attività lavorativa la sera dell'inaugurazione del locale “Oasi” e sin da quel momento ho trovato che la cucina del piano inferiore veniva utilizzata per le attività che ho indicato e ciò è durato per l'intero periodo del mio rapporto di lavoro”; “Allorché vi erano banchetti che interessavano la sala Flambè con il connesso uso della cucina posta al piano inferiore, a volte la cucina del piano superiore era chiusa, altre volte veniva utilizzata a servizio del locale adibito a pizzeria e ristorazione, posto sul medesimo piano di quest'ultima cucina. In alcune occasioni la cucina del piano sovrastante è rimasta chiusa, durante l'utilizzo della sala Flambè e della cucina posta al piano sottostante, ricordo in particolare l'occasione del banchetto per la Festa della Donna”; “Nella cucina al piano inferiore ho visto lavorare un solo cuoco”. Le dichiarazioni della sig.ra teste indicata da parte convenuta, risultano Tes_2 coerenti e prive di contraddizioni;
è vero che la medesima ha dichiarato, in sede di testimonianza, di avere controversie in essere contro la per le Parte_1 retribuzioni riferite ad alcune mensilità di lavoro, ma la deposizione risulta lineare e congruente, e non è stata sconfessata da alcun altro elemento istruttorio acquisito agli atti di causa. Da tali dichiarazioni – provenienti direttamente da una dipendente della società attrice, che ha lavorato in prima persona nella Sala I e che pertanto ha avuto immediata contezza delle attività che ivi si svolgevano – si evince che il locale in parola, fin dall'inaugurazione, è stato usato dalla per cucinare e Parte_1 riscaldare le pietanze, oltre che per l'impiattamento e la pulizia delle stoviglie;
peraltro, in alcune occasioni la risulta essere stata utilizzata come unico locale Pt_5 adibito a cucina, rimanendo chiuso l'omologo vano sito al primo piano. La testimonianza in parola contraddice in toto le allegazioni di parte attrice, che lamenta il nocumento patito in virtù dell'inutilizzabilità del locale, cui sarebbe conseguito il mancato uso del medesimo per qualsiasi attività utile all'impresa (preparazione di cibi, pulizia delle stoviglie, deposito, ecc.) e la sua dismissione fin dall'inizio del rapporto contrattuale. La testimonianza smentisce anche la comunicazione effettuata dalla al SUAP in data 21/01/2020 di cui all'all. Parte_1
3 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice (“l'area interessata dove si riscontrano altezze inferiori a quanto prevede la norma non è in uso. Si rappresenta infatti che […] i locali cucina del piano terra seppur attrezzati di componenti da cucina non sono mai stati utilizzati in quanto avevamo riscontrato già da noi che non erano idonei allo
19 svolgimento delle attività di cucina e tanto più non erano necessari per svolgere l'attività di somministrazione. Infatti tali locali sono in parte utilizzati unicamente come deposito e la parte relativa a cucine, friggitrici e altri componenti non sono mai stati ripristinati e risultano per lo più anche inoperativi in quanto non serviti neanche dal sistema di gas necessario per il funzionamento. Anche la zona lavaggio con due lavastoviglie non risulta essere operativa”). Tale asserito pregiudizio, derivante dall'impossibilità di sfruttare economicamente la non è stato provato in alcun modo dalla al contrario, dalla Pt_5 Parte_1 testimonianza della sig.ra si evince come la sia sempre stata utilizzata Tes_2 Pt_5
(in alcune occasioni, persino in via esclusiva) per lo svolgimento delle attività strumentali alla ristorazione ed alla preparazione di cibi e bevande. Ne consegue che tra l'allegato inadempimento e l'asserito nocumento non sussiste nesso di causalità: l'inidoneità del locale non è risultata ostativa allo svolgimento delle attività strumentali alla somministrazione di cibi e bevande. Inoltre, la sussistenza del danno lamentato non è stata provata in alcun modo dalla società attrice.
8. - La lamenta altresì il pregiudizio derivante dalla mancata fornitura di Parte_1 alcune utilità immateriali promesse dall' nel contratto. In particolare, Controparte_1 deduce che la convenuta non le ha consegnato i “database dei clienti e le credenziali di accesso alle pagine social del locale ed al sito internet” dell'Oasi, e che da tale inadempimento le è derivato un pregiudizio patrimoniale consistente nell'aver dovuto aprire ex novo le pagine social e il sito web intestati alla struttura ricettiva, con conseguente perdita della platea di utenti che già frequentavano i precedenti indirizzi. Del pari, la mancata fornitura del database di clienti non le ha consentito la prosecuzione dei rapporti commerciali instaurati in precedenza dall' Controparte_1
La convenuta eccepisce che la mancata consegna dei database è derivata dalla sopravvenuta adozione “del Regolamento generale sulla protezione dei dati, entrato in vigore in Italia proprio nel 2018”, in forza del quale non aveva potuto “trasferire i dati personali a soggetti terzi”. Riferisce inoltre di aver fornito alla Parte_1 autorizzazione ad intestare nuovi siti web e profili social all'Oasi, e precisa che – non essendo obbligata a consegnare i precedenti siti e profili – ha adempiuto al suo impegno contrattuale consentendo che la utilizzasse “il per Parte_1 CP_7 creare tutti i profili social che ritenesse […] lasciando[le] utilizzare il nome della struttura” (v. memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c., di parte convenuta). Le eccezioni di parte convenuta non risultano fondate;
ciononostante, la Parte_1 non ha provato alcun danno riconducibile alle condotte inadempienti della concedente.
20 8.1 - Con riferimento alla cessione dei database, l'introduzione del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) non risulta di per sé elemento ostativo alla legittimità dell'operazione in parola. La cessione di dati personali a terzi, infatti, è legittima purché il titolare dei dati fornisca agli interessati l'informativa di cui all'art. 13 GDPR (individuando “gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali” ex art. 13, c. 1, lett. e, GDPR); a seguito dell'acquisizione dei database, è poi onere del cessionario fornire agli interessati l'informativa di cui all'art. 14 GDPR. Pertanto, la novella normativa non può essere posta dalla convenuta a giustificazione dell'inadempimento, atteso che lo ius superveniens non ha reso impossibile né illegittimo l'adempimento. La legittimità della cessione degli elenchi contenenti i dati personali sarebbe stata salvaguardata ove l avesse Controparte_1 adempiuto ai suoi obblighi informativi ex art. 13 GDPR nei confronti degli interessati;
a seguito della cessione, sarebbe stato poi onere della fornire Parte_1 ai medesimi l'informativa prevista dall'art. 14 GDPR. Pertanto, la mancata consegna dei database dei clienti all'affittuaria, ponendosi in violazione di quanto disposto dall'art. 2 del contratto, costituisce inadempimento del relativo obbligo gravante sull' Controparte_8
[...]
– Tuttavia, l'attrice non ha dimostrato alcun pregiudizio derivante dalla
[...] mancata fornitura dei database dell' si è infatti Controparte_9 limitata a denunciare il fatto-inadempimento imputabile alla convenuta, ma non ha allegato in maniera specifica (né, di conseguenza, provato) l'effettiva sussistenza di perdite economiche scaturenti dall'indisponibilità degli elenchi in parola. Nessun maggior onere è stato dedotto quale conseguenza dell'inadempimento, né sono stati allegati pregiudizi economici potenzialmente derivanti dall'indisponibilità delle liste de quibus (ad es., un'effettiva perdita di clientela, pregiudizi alle relazioni commerciali, ecc.). Nessun danno risarcibile risulta dunque riconducibile alla condotta inadempiente della convenuta.
8.2 - In secondo luogo, il mero consenso all'utilizzo del nome “Oasi” non è sufficiente al soddisfacimento dei diritti attribuiti alla sui profili social e Parte_1 sul sito web dedotti in contratto. L'art. 2 del negozio, infatti, identifica l'oggetto dell'affitto nel “Ramo d'azienda individuati alla lettera a) della premessa”, ove è espressamente previsto che “fanno parte del ramo di azienda affittato […] sito web, profilo facebook Oasi Village”. È evidente come il sito web e il profilo Facebook siano stati individuati dalle parti contraenti quali utilità autonome e preesistenti al contratto, rientranti tra le componenti del compendio di beni materiali e immateriali in cui si sostanzia il ramo d'azienda affittato. Non è prevista la mera facoltà
21 dell'affittuario di utilizzare il nome dell'"Oasi" per l'apertura di nuove pagine e siti, ma la cessione del profilo e del sito già esistenti, come identificati nel negozio. Anche in tal caso la mancata fornitura delle credenziali d'accesso agli indirizzi de quibus integra una violazione degli obblighi assunti dall' in seno Controparte_1 all'art. 2 del negozio, e costituisce pertanto inadempimento contrattuale.
8.2.1 – Al fine di provare i pregiudizi patiti, la ha allegato alcuni Parte_1 documenti contabili attestanti le spese sostenute per far fronte alle conseguenze dell'inadempimento della controparte. In particolare, a causa dell'indisponibilità del sito web, l'attrice ha proceduto autonomamente all'acquisto di due domini internet (www.oasivillagerc.it e www.oasivillage.com), al costo totale di € 18,28 (come da fattura di cui all'allegato 9 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, di parte attrice). V'è da rilevare, tuttavia, che nel contratto era stata promessa la cessione di un unico sito web, identificato con l'URL
“www.oasivillage.com” alla luce di quanto dedotto dalle parti nelle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. (si vedano, sul punto, la prima memoria istruttoria di parte convenuta, e la seconda memoria di parte attrice). Pertanto, in astratto sarebbe possibile riconoscere alla unicamente la spesa per l'acquisto del dominio Parte_1 relativo all'indirizzo www.oasivillage.com, pari ad € 10,97 (€ 8,99 + IVA al 22%). Sennonché nessuna quietanza è stata prodotta dall'attrice a riprova dell'effettivo esborso economico;
di conseguenza, la spesa non può ritenersi provata alla luce di quanto segnalato dalla Cassazione nella già ricordata ord. 15176/2015 (“la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più [se] non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (sentenza 19 luglio 2011, n. 15832) e [se] proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla”). Pertanto, dall'inadempimento della convenuta non è conseguito alcun pregiudizio risarcibile.
8.2.2 - A cagione del mancato conseguimento del promesso profilo Facebook, poi, l'attrice deduce di avere sostenuto una spesa pari ad € 13.455,02, e produce diverse fatture a sostegno della sua allegazione. Premesso che tutti i documenti contabili in parola risultano privi di quietanza (con conseguente menomazione della rispettiva efficacia probatoria, secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità), occorre comunque rilevare che molte delle fatture prodotte hanno ad oggetto una generica attività di consulenza riferita a vari mesi del 2019, e non sono pertanto riconducibili – neanche in via indiretta – all'attività di apertura di una pagina Facebook, stante anche la loro molteplicità e periodicità (mentre l'inaugurazione di un profilo social si consuma in un unico momento). Altre fatture sono state invece emesse in relazione a servizi ulteriori e di
22 elevata complessità, ossia per il “pagamento di Inserzioni di Facebook”, per “servizi di consulenza per sviluppo e gestione campagne marketing sui social e motori di ricerca”, per il
“servizio di noleggio attrezzature hardware e software”, nonché per la “gestione, realizzazione ed esecuzione di pubblicità di vostri eventi sui canali di Facebook e nel motore di ricerca di Google”. Si tratta, all'evidenza, di prestazioni acquisite dalla di sua iniziativa, Parte_1 nell'ambito di una strategia di marketing finalizzata alla promozione e pubblicizzazione delle attività dell'Oasi sul web ed attraverso i canali social. Le scelte imprenditoriali in questione, però, non trovano la loro ragion d'essere nell'inadempimento dell' la quale aveva assunto unicamente Controparte_1
l'impegno negoziale di cedere alla controparte il profilo Facebook “Oasi Village”, e non già di realizzare campagne di sponsorizzazione e promozione sui social o sui motori di ricerca (questi ultimi nemmeno citati nel negozio di affitto). Né può ritenersi che le iniziative indicate nelle fatture siano state necessitate dall'indisponibilità del profilo Facebook dedotto in contratto: tra le prestazioni menzionate nei documenti contabili, infatti, non rientra l'apertura della pagina social;
vengono invece fatturate consulenze ad elevato tasso di specializzazione miranti a garantire al committente un'utilità ulteriore rispetto alla mera presenza sui social network (utilità che – anche ove avesse conseguito il preesistente profilo Facebook – l'attrice avrebbe dovuto comunque reperire e compensare ad hoc). In relazione all'attività di mera apertura del nuovo profilo Facebook, invece, l'attrice non ha fornito prova di eventuali esborsi specificamente sostenuti a tal fine;
al contrario, dalla deposizione del teste si desume l'assenza di Testimone_1 qualsiasi spesa per l'attività in parola: “E' vero che al momento del fitto dell'azienda ho discusso personalmente con il sig. di promuovere il locale attraverso anche i Parte_2 social creando delle apposite pagine per reclamizzare gli eventi in programma”; “I locali sono stati aperti il 23 novembre 2018 e prima dell'apertura, se non ricordo male e se non sbaglio, abbiamo creato una pagina per promuovere l'apertura stessa”; “Per il periodo che ho detto non ho ricevuto alcun soldo o altro emolumento da parte della ovvero da Parte_1 parte del sig. ; “Dal novembre 2018 e sino a quando poi non sono andato via Parte_2 ho svolto la funzione di direttore;
in un periodo di qualche mese anche con il sig. a Pt_4 cui ho spiegato come e cosa doveva fare. Ribadisco ancora che per quest'attività non ho incassato alcuna somma”. Il testimone ha riferito di aver collaborato con il sig. nel primo Parte_2 periodo della gestione dell'Oasi da parte della contribuendo a delineare Parte_1 le strategie di promozione della struttura ricettiva sui social network e collaborando all'apertura di una pagina social prima dell'inaugurazione del 23 novembre 2018; ma ha precisato altresì di non aver percepito alcun emolumento per l'attività prestata, e tale circostanza non risulta sconfessata da contrari elementi indiziari o probatori.
23 Dalla testimonianza si evince, pertanto, che – con riferimento alla creazione della pagina social menzionata dal sig. – la non ha sostenuto alcun Tes_1 Parte_1 onere finanziario. Anche in tal caso, quindi, nessun nocumento risarcibile è derivato dalla condotta dell' Controparte_1
9. - Infine, la domanda il risarcimento del danno d'immagine subito in Parte_1 conseguenza di asserite condotte denigratorie tenute dal proprietario dell' CP_1
quantificandolo in € 100.000,00.
[...]
In relazione al danno all'immagine, nell'ord. 19551/2023 la Corte di Cassazione, premesso che il danno de quo può configurarsi anche nei confronti di una persona giuridica, ha precisato che “tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca”. Tuttavia, nella medesima sentenza viene altresì rammentato che la giurisprudenza di legittimità “esclude che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, coincida con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire”.
9.1 - Ebbene, nel caso di specie la non ha fornito prova alcuna del Parte_1 richiesto danno all'immagine. In primo luogo, già i lamentati comportamenti denigratori del proprietario della società convenuta sono descritti in maniera estremamente generica. Nell'atto di citazione, l'attrice riferisce quanto segue: “in alcune occasioni [il sig.
[...]
proprietario dell' è venuto a contatto con clienti e/o Persona_6 Controparte_1 avventori […] con i quali erano in corso trattative per la prenotazione di eventi e banchetti. Anche in tale circostanza in considerazione dell'esistenza dei giudizi civili pendenti, il sig.
ha consigliato agli stessi avventori di rivolgersi ad altri Persona_6 organizzatori per impegnare eventuali sale ricevimenti in quanto erano pendenti giudizi e che di li a poco gli attuali conduttori sarebbero stati estromessi dalla gestione della struttura in quanto morosi e non in grado di gestire la struttura nella sua complessità”. Si tratta evidentemente di allegazioni generiche e non circostanziate, aventi ad oggetto asseriti tentativi di dispersione della clientela effettuati dal proprietario dell' nei confronti di avventori in trattativa con la per la Controparte_1 Parte_1
24 prenotazione di eventi e banchetti. Non vengono forniti dati o elementi che agevolino la comprensione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero state tenute le condotte denunciate;
sono citati soggetti terzi (clienti e avventori) non identificati né identificabili;
non è nemmeno ben precisato il contenuto di tali colloqui. Ad ogni modo, l'attrice non ha nemmeno allegato né provato l'esistenza di pregiudizi discendenti da tali condotte: non è stato acquisito agli atti alcun elemento (neppure indiziario) volto a disvelare l'eventuale sussistenza di un nocumento alla capacità di azione della società o di un deterioramento della sua reputazione presso i clienti e gli altri soggetti interessati dalle attività svolte dalla (ad es., Parte_1 eventuali disdette di eventi prenotati, comunicazione di recesso dalle trattative in corso, rottura di rapporti commerciali, sospensione/diminuzione di attività, ecc.). Per tali ragioni, anche tale domanda risarcitoria deve essere rigettata.
10. – Le spese di lite vanno compensate nella misura del 40% in ragione degli accertati inadempimenti, risultando sul punto soccombenza reciproca. Le restanti spese vanno poste a carico di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, così come modificato con il D.M. 147/2022, come segue: € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, per un totale, al netto della compensazione, di euro 4.231,20. Parte attrice deve a parte convenuta euro 8,00 per spese documentate al netto della compensazione.
10.1 – Il riconoscimento di alcuni inadempimenti in capo alla convenuta esclude la temerarietà della lite dalla stessa sostenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definendo la causa iscritta al n. 3201/2020 R.G.A.C. proposta da in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, sig. , nei confronti di in persona Parte_2 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, sig. disattesa ogni Controparte_2 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'inadempimento della società alle seguenti Controparte_1 clausole contrattuali: art. 6, nella parte in cui prevede l'obbligo di consegna all'affittuaria della documentazione di cui al d.m. 37/2008; art. 2, nella parte in cui prevede l'obbligo di consegna all'affittuaria del sito web, del profilo Facebook Oasi Village e del database dei clienti;
- rigetta le ulteriori domande proposte dalla Parte_1
- compensa nella misura del 40% le spese di lite tra le parti;
25 - condanna la a rimborsare alla convenuta le restanti Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio che vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., al netto della compensazione, nella complessiva somma di € 4.239,20, di cui euro 8,00 per spese documentate ed € 4.231,20 per compensi, oltre il 15% della somma riconosciuta per compensi a titolo di spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
26
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 23 del mese di gennaio, all'udienza tenuta dal Giudice Istruttore presso la Prima Sezione Civile, dott.ssa Rosaria Leonello, viene chiamata la causa iscritta al n. 3201/2020 R.G.A.C.
TRA
p. i.v.a. , in persona dell'amministratore pro tempore, sig. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in via Magna Grecia, n. 1/E, presso lo Parte_2 studio dell'avv. Fiorella Megale che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato, depositata sul canale telematico in data 9 marzo 2021;
-Attrice-
CONTRO
p. i.v.a. in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 sig. , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Controparte_2 dei Bianchi n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco Gentile che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
Sono comparsi: Per parte attrice è presente l'avv.to Fiorella Megale;
per parte convenuta l'avv.to Marco Gentile.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle difese già articolate nei propri scritti difensivi e nelle note conclusionali;
in particolare, l'avv.to Gentile evidenzia che non afferisce alla vertenza in causa la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla controparte nella memoria conclusionale. Insiste su tutto quanto dedotto in atti e, in ultimo, sulla richiesta risarcitoria per lite temeraria. L'avv.to Megale insiste sulle proprie domande e rappresenta che l'inadempimento in causa è in re ipsa anche nel caso di uso concreto dell'immobile per come evidenziato dalla Suprema Corte. Chiede la distrazione delle spese anticipate.
Il Giudice
1 terminata la discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 15:01 pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________________
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Reggio Calabria la deducendo che: con Controparte_1
“contratto di locazione di ramo d'azienda”, la convenuta le aveva concesso in godimento alcune unità immobiliari, costituenti parte del complesso turistico balneare denominato "Oasi", congiuntamente ad alcuni beni immateriali (“brand
“Oasi”, marchio Oasi e relativi insegna, sito web, profilo facebook Oasi Village, informazioni, conoscenze e database clienti “Oasi”, dati tecnici, commerciali ed aziendali relativi al Ramo d'Azienda, inclusa la lista dei clienti e dei fornitori e tutti i diritti relativi”); a distanza di qualche mese dalla conclusione del negozio, a seguito di un'interruzione della fornitura di energia elettrica, aveva fatto eseguire delle ispezioni tecniche, all'esito delle quali erano state accertate molteplici criticità nell'impianto energetico;
aveva altresì domandato alla la Controparte_1 documentazione comprovante la regolarità dell'impianto medesimo, senza esito;
i difetti in parola erano stati taciuti dalla concedente all'atto della conclusione del negozio e costituivano pertanto vizi occulti;
inoltre, in data 17 dicembre 2019, aveva ricevuto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive la richiesta di produrre il certificato all'uso in deroga di un locale, incluso tra gli immobili oggetto del contratto, avente un'altezza inferiore ai limiti previsti dalla normativa;
aveva pertanto domandato alla tale documentazione, ma la richiesta non Controparte_1 era stata riscontrata;
anche tale irregolarità era stata taciuta dalla controparte in sede di conclusione del contratto ed era da ritenersi vizio occulto;
infine, non aveva mai ricevuto dalla convenuta talune delle utilità immateriali promesse nel contratto (“sito web, profilo facebook Oasi Village, database clienti”); i citati vizi occulti e i persistenti inadempimenti della le avevano cagionato un danno pari Controparte_1 ad € 150.000,00, derivante dall'impossibilità di sfruttare le potenzialità economiche dell'operazione commerciale conclusa;
inoltre, in alcune occasioni l' Parte_3
2
[...] era venuta in contatto con alcuni clienti dell'Oasi, con i quali erano in corso trattative per la prenotazione di eventi e banchetti, e aveva loro consigliato di rivolgersi ad altri organizzatori asserendo che la sarebbe stata presto Parte_1 estromessa dalla gestione dei locali;
tali condotte denigratorie le avevano cagionato un ulteriore danno d'immagine quantificato in € 100.000,00. Rappresentava, inoltre, che, a seguito delle sue richieste e rimostranze, la società convenuta aveva presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di far accertare la risoluzione di diritto del contratto ed ottenere la restituzione dei beni affittati, ma tale ricorso era stato rigettato per difetto del fumus boni iuris; l'ordinanza di rigetto era stata poi confermata in sede di reclamo, in virtù dell'accertata assenza del periculum in mora. Per le ragioni esposte, domandava di: “accertare e dichiarare il mancato rispetto delle clausole contrattuali di cui al contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto tra le odierne e per l'effetto, accerta[re] la presenza di vizi occulti non denunciati e, la conseguente impossibilità di utilizzo dei locali;
accertare ancora il mancato rispetto delle condizioni contrattuali ed in particolare la mancata consegna da imputare alla società Controparte_1 dei database dei clienti e le credenziali di accesso alle pagine social del locale ed al sito internet, così di fatto notevolmente ostacolando proprio il mantenimento ed il miglioramento dell'avviamento commerciale, in palese violazione del contratto di locazione;
accertare e dichiarare il danno all'immagine sopra denunciato dovuto ai suddetti comportamenti inspiegabilmente tenuti dal proprietario della società per l'effetto Controparte_1 condannare controparte per tutte le ragioni sopra esposte al pagamento della somma di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), a titolo di risarcimento di tutti danni sopra denunciati e per come sopra meglio esplicitati”; “con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre a favore del procuratore costituito che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la società contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva che: l'impianto energetico era in regola, alla luce delle certificazioni depositate presso i competenti uffici pubblici e fornite alla l'interruzione dell'energia elettrica era stata Parte_1 cagionata da controversie tra l'attrice e la società che si occupava della fornitura di energia elettrica;
aveva prontamente risposto alle richieste rivoltele a seguito della domanda di integrazione documentale pervenuta all'attrice dal SUAP, eccependo che la aveva fatto un uso improprio e non autorizzato dei locali indicati nella Parte_1 suddetta comunicazione del SUAP, e precisando di non avere l'obbligo di fornire ulteriore documentazione;
inoltre, non aveva omesso di adempiere agli obblighi contrattuali inerenti le ulteriori utilità patrimoniali, atteso che la Parte_1 risultava in possesso delle credenziali di accesso ai profili social, alle pagine ed ai siti
3 de “L'Oasi”; non aveva invece potuto fornire all'attrice il database dei clienti a causa della sopravvenuta introduzione del Regolamento generale sulla protezione dei dati, che limitava il potere di trasferire i dati personali a terzi;
la non aveva Parte_1 adempiuto a diversi obblighi contrattuali, e per tale ragione aveva avviato l'azione cautelare;
le ordinanze cautelari di rigetto non avevano esaminato nel merito le questioni giuridiche controverse e, pertanto, non potevano ritenersi elementi a supporto della fondatezza delle pretese attoree;
le domande della non Parte_1 erano comunque assistite da adeguati elementi probatori. Chiedeva, quindi, di:
“rigettare la domanda attorea perché priva di allegazione ed infondata in fatto e diritto;
condannare controparte ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave”; “con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Alla prima udienza, celebrata il 10 giugno 2021, venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, nn, 1, 2 e 3, c.p.c.
Depositate le memorie, con ordinanza istruttoria del 23 maggio 2022, questa Giudice ammetteva, con i limiti ivi meglio precisati, le prove testimoniali richieste dalle parti. Espletata la prova testimoniale, con ordinanza del 6 marzo 2024 rigettava la richiesta di CTU sollecitata da parte attrice in quanto “non necessaria ai fini del decidere, e per di più inopportuna all'esito della prova testimoniale”, e – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava l'udienza del 5 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive conclusionali.
All'udienza de qua, parte attrice chiedeva un differimento e un nuovo termine per il deposito di note conclusionali, non avendo potuto osservare il precedente per ragioni di salute. Questa Giudice, avuto riguardo alla mancata opposizione di controparte, fissava nuova udienza di discussione della lite e concedeva termine per note difensive.
La causa veniva quindi discussa e decisa, con lettura di dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'odierna udienza.
2. – In premessa, occorre definire gli ambiti giuridici di lite.
2.1 – In particolare, giova in primis rammentare che il contratto di affitto di ramo d'azienda in causa è un negozio sinallagmatico, sub specie dell'affitto di azienda di cui all'art. 2562 c.c.: il concedente cede alla controparte una porzione – specifica e
4 determinata – dell'azienda, a sua volta costituente un complesso di beni materiali e immateriali unitariamente considerati, in quanto unificati da un vincolo funzionale (l'organizzazione finalizzata all'esercizio dell'impresa); l'affittuario, invece, si obbliga a versare al concedente un canone d'affitto, nella misura e nei termini fissati dal contratto. Il ramo d'azienda oggetto dell'affitto deve possedere autonomia strutturale e funzionale, sì da risultare idoneo allo svolgimento di attività d'impresa, in linea con la definizione di cui all'art. 2112, c. 5, c.c. (che qualifica il ramo d'azienda come l'“articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale” dalle parti del contratto).
2.2 – In secundis, occorre evidenziare che l'odierna controversia ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal “mancato rispetto delle clausole contrattuali di cui al contratto di affitto di ramo di azienda”, dal “mancato rispetto delle condizioni contrattuali ed in particolare la mancata consegna da imputare alla società dei database Controparte_1 dei clienti e le credenziali di accesso alle pagine social del locale ed al sito internet” (così conclusioni atto di citazione). La materia è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 1453, c. 1, c.c. (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno“) e 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“).
2.2.1 – Ora, in merito all'inadempimento, secondo la Suprema Corte di Cassazione (si vedano Sez. Un. n. 13533/2001): “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Dunque, la parte che avanzi una domanda fondata sull'inadempimento (o sull'inesatto adempimento) della controparte deve provare unicamente il titolo del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento medesimo;
graverà sul 5 debitore l'onere di provare l'avvenuto esatto adempimento (o l'impossibilità sopravvenuta del medesimo, per causa non imputabile).
2.2.2 – In relazione agli asseriti danni, la prova incombe sull'assunto danneggiato:
“In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass., sent. 21140/2007). Più precisamente, è onere del danneggiato allegare specificamente e provare il nocumento patrimoniale patito, dovendosi escludere la possibilità di configurare un danno patrimoniale in re ipsa (“In tema di risarcimento del danno vi è difetto di allegazione e di prova del danno subito laddove il ricorrente si limiti ad indicare possibili criteri per la liquidazione del danno […] e ad ipotizzare un danno in re ipsa che invece può essere riconosciuto solo nei casi di seria lesione di interessi protetti di rilevanza costituzionale”, Cass., ord. 2261/2024).
2.2.2.1 – In definitiva, colui che agisca per il risarcimento del danno deve allegare e dimostrare l'effettiva esistenza del pregiudizio lamentato (an del danno) nonché la sua consistenza (quantum del danno). Ove il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nocumento, ma non sia in grado di fornire elementi per la sua quantificazione perché impossibile o estremamente difficoltoso, il giudice può liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., a condizione che “l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass., ord. 4534/2017; in senso conforme, sent. 25912/2013, ord. 25318/2024).
3. – Ciò posto, nella fattispecie l'affittuaria ha chiesto il risarcimento dei Parte_1 danni derivanti dall'asserito inadempimento di talune obbligazioni gravanti ex contractu sulla concedente Controparte_1
3.1 - In ossequio ai principi della richiamata sent. 13533/2001, l'attrice ha provato la fonte negoziale del suo diritto, allegando all'atto di citazione copia del contratto di affitto di ramo d'azienda, sottoscritto dalle parti dinanzi al Notaio dott. Per_1 in data 22 novembre 2018 e registrato il 4 dicembre 2018, rep. n. 14332,
[...] racc. n. 9706 (cfr. documento allegato 2 fascicolo telematico società attrice).
6 3.2 - A fondamento della domanda risarcitoria, ha poi dedotto tre condotte inadempienti dell' 1) l'aver consegnato un impianto elettrico, a Controparte_1 servizio degli immobili affittati, in cattive condizioni e privo “degli schemi e di tutta la documentazione necessaria per consentirne una adeguata verifica”; 2) l'aver consegnato un locale (la sala “I – Preparazione Cibi”, come individuata nel contratto) non idoneo ad essere impiegato come cucina, giacché di altezza inferiore a quella normativamente prevista;
3) il non aver fornito talune utilità immateriali previste nella pattuizione (“il database dei clienti e le credenziali di accesso alle pagine social del locale ed al sito internet”).
3.3 - Ha, in ultimo, domandato il risarcimento del danno d'immagine cagionato da asserite iniziative denigratorie poste in essere “dal proprietario della società CP_1
(così conclusione n. 3 dell'atto di citazione).
[...]
4. - Esaminando partitamente le diverse condotte inadempienti attribuite all' si osserva quanto segue. Controparte_1
4.1 - In primo luogo, l'attrice denunzia due “vizi occulti” scoperti negli immobili oggetto dell'affitto e taciuti dalla convenuta all'atto della stipula del contratto di affitto: l'irregolarità e il cattivo stato dell'impianto energetico;
il difetto di altezza della Sala I, inferiore a quella minima prevista dalla normativa di settore.
4.2 - Orbene, l'affitto di azienda (o di un suo ramo) rientra nel genus del contratto di affitto, il quale si distingue dalla locazione in quanto ha ad oggetto una res produttiva, strumentale all'esercizio di un'attività economica. Con riferimento al negozio de quo, non trova applicazione l'art. 1578 c.c. sui vizi occulti della cosa locata perché tale disposizione ha ad oggetto il contratto di locazione e non quello di affitto (ancorché in un obiter dictum, nella sent. 4247/2023, la Cassazione rileva che l'art. 1578 concerne “la locazione e non l'affitto di azienda”). Viene, invece, in rilievo l'art. 1617 c.c. in materia di affitto, in base al quale il concedente “è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata”. Peraltro, anche l'art. 6 del contratto di affitto stipulato dalle parti dispone in maniera conforme: “La Concedente si obbliga a consegnare materialmente il Ramo d'azienda all'Affittuaria, secondo le caratteristiche qui pattuite, garantendo che lo stesso risulta idoneo all'uso ed alla produzione cui è destinato, rimanendo impegnata a mantenerlo nelle stesse condizioni, fino alla consegna materiale dei locali”.
4.3 - In capo all' dunque, gravava l'obbligo ex lege ed ex contractu di Controparte_1 consegnare i locali individuati dalle parti in uno stato idoneo all'esercizio delle
7 attività economiche dedotte nel negozio, “consistenti in: ristorazione e somministrazione di cibi e bevande ed attività di trattenimento e spettacolo quali eventi musicali, discoteca, trattenimenti danzanti, attività di spettacolo (concertini, musica dal vivo, arte varia con DJ, altri piccoli trattenimenti”. L'eventuale consegna di beni non conformi, o inidonei allo svolgimento delle citate attività, avrebbe dunque costituito inadempimento degli obblighi legali e convenzionali incombenti sulla convenuta.
5. – In relazione alle suddette non conformità, la lamenta innanzitutto di Parte_1 non aver ricevuto “copia degli schemi e dei progetti oltre che delle certificazioni a norma di legge degli impianti concessi in locazione”, nonostante in più occasioni abbia specificamente domandato tali documenti alla controparte (allegati 12, 14, 18 all'atto di citazione).
5.1 - A tal riguardo, l'art. 6 del contratto di affitto così recita: “con riferimento alla vigente legislazione in materia di impianti e certificazione energetica degli edifici, le parti fanno constare quanto segue: a) con riferimento agli impianti ubicati all'interno del ramo aziendale in contratto la Concedente ne garantisce la conformità alle norme di legge vigenti, impegnandosi a consegnare alla Affittuaria copia della corrispondente documentazione tecnico-amministrativa, ai sensi del D.M. 37/2008 Min. Sviluppo Economico”. In capo all' dunque, gravava l'obbligo di consegnare all'affittuaria la Controparte_1 documentazione tecnico-amministrativa, atta a dimostrare la conformità dell'impianto energetico ai requisiti tecnici ed agli standard di sicurezza, disciplinata dal d.m. 37/2008.
5.2 - Invero, gli impianti di cui all'art. 1, c. 2, lett. a, del d.m. 37/2008 (ossia quelli di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica) debbono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del medesimo decreto, con i rispettivi allegati previsti dagli artt. 5 e 6.
5.2.1 - In base all'art. 5, c. 1, d.m. 37/2008, tra gli allegati in parola rientra il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, che deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nel caso abbia ad oggetto – tra gli altri – gli impianti di cui all'art. 5, c. 2, lett. c (cioè “relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, con utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o con utenze alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o con superficie superiore i 200 mq”). I locali oggetto del contratto di affitto risultano rientrare in questa categoria, alla luce delle caratteristiche illustrate nell'Attestato di Prestazione Energetica di cui all'allegato B al contratto di affitto.
8 5.2.2 - Il progetto deve, a sua volta, contenere gli altri allegati ex art. 5, c. 4, d.m. 37/2008: gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici;
la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
5.3 - Ebbene, l'attrice ha ammesso di aver ricevuto la dichiarazione di conformità, ma lamenta di non aver ricevuto gli ulteriori documenti previsti dalla normativa: nell'email del 28 ottobre 2019 di cui all'allegato 14 all'atto di citazione, il sig.
, legale rappresentante della invitava la concedente a Parte_2 Parte_1 voler fornire “oltre alle dichiarazioni di conformità già consegnate anche gli allegati, schede tecniche, progetti relativi agli impianti elettrici”; nell'email del 2 novembre 2019 di cui all'allegato 18 all'atto di citazione, l'attrice segnalava alla controparte di essere ancora in attesa di “schemi e progetti degli impianti dei beni dati in fitto […] tali documenti fanno parte integrante delle dichiarazioni di conformità fornite”.
in altri termini, allega l'inesatto adempimento da parte della Parte_1 concedente dell'obbligo di consegna della documentazione ex d.m. 37/2008.
5.4 - Come segnalato nella già richiamata sent. 13533/2001 delle Sezioni Unite della Cassazione, anche nel caso in cui il creditore alleghi (non il totale inadempimento, ma) l'inesatto adempimento della prestazione, grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto esatto adempimento. Nel caso di specie, l' non ha mai eccepito di aver effettivamente Controparte_1 provveduto alla consegna degli schemi e dei progetti disciplinati dalla normativa di settore e richiesti dall'affittuaria, né – a maggior ragione – ha offerto alcun elemento istruttorio utile a provare tale consegna (come, ad esempio, una comunicazione via e-mail o PEC, o una ricevuta attestante la consegna materiale dei documenti cartacei).
5.5 – Risulta, pertanto, accertato che l' non ha esattamente Controparte_1 adempiuto all'obbligo di mettere a disposizione della controparte la documentazione tecnico-amministrativa di cui al d.m. 37/2008, previsto dall'art. 6 del contratto di affitto.
5.6 – La mancata consegna della documentazione di cui al d.m. 37/2008, tuttavia, non costituisce causa efficiente e idonea alla produzione dei pregiudizi lamentati dall'attrice, consistenti nell'aver dovuto usare il generatore d'emergenza posto a servizio dei locali durante il primo periodo di svolgimento dell'attività commerciale
9 e – nel corso dell'anno successivo – nell'aver dovuto noleggiare nuovi gruppi elettrogeni a causa delle cattive condizioni dell'impianto energetico. É palese l'assenza del nesso di causalità tra l'inadempimento in parola e la necessità di ricorrere all'impiego del generatore: la documentazione prevista dal d.m. 37/2008 è finalizzata ad asseverare le condizioni tecniche e di sicurezza dell'impianto energetico, a seguito della sua installazione o di eventuali modificazioni;
anche ove la fosse stata in possesso di tali documenti, tuttavia, sarebbe stata Parte_1 comunque costretta all'utilizzo del generatore per fornire alimentazione energetica ai locali, nel caso di inefficienza dell'impianto principale o di mancata erogazione della fornitura.
5.7 - Pertanto, non risulta provato alcun danno risarcibile riconducibile all'inesatto adempimento dell' afferente alla documentazione sull'impianto Controparte_1 energetico.
6. - La deduce poi di aver accertato, a seguito dell'effettuazione di Parte_1 indagini tecniche, come l'impianto energetico versasse in cattive condizioni, e risultasse non a norma;
imputa quindi alla concedente la consegna di un impianto non idoneo allo svolgimento delle attività d'impresa dedotte nel contratto. A sostegno delle sue allegazioni, unitamente alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., parte attrice ha depositato una relazione tecnica a firma dell'ing. Persona_2 nella quale sono segnalate diverse criticità riguardanti l'impianto elettrico, costituenti potenziali fattori di pericolo per persone e cose. Ascoltato in udienza nella qualità di testimone di parte attrice, l'ing. ha riferito di aver redatto la Per_2 relazione a seguito di sopralluogo presso i locali dell'Oasi, ed ha confermato l'elaborato ed il suo contenuto.
6.1 - In conseguenza degli inadempimenti della convenuta, la riferisce di Parte_1 essere stata costretta ad utilizzare il generatore d'emergenza posto a servizio dei locali, durante il primo periodo di svolgimento dell'attività commerciale a fine 2018. L'affittuaria dichiara anche che successivamente, nel corso del 2019, a cagione delle cattive condizioni dell'impianto elettrico, ha dovuto noleggiare nuovi gruppi elettrogeni per la spesa totale di € 6.966,20 (sul punto, ha prodotto la fattura di € 6.405,00 di cui all'allegato 24 all'atto di citazione e la fattura di € 561,20 di cui all'allegato 12 alla sua memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.).
6.2 - L' eccepisce che la ha avuto problemi nella fornitura Controparte_1 Parte_1 di energia elettrica non per il cattivo stato dell'impianto energetico, ma per controversie contrattuali con la società incaricata del servizio;
inoltre, sostiene che
10 l'impianto fosse in buone condizioni fino al momento della consegna dei locali all'affittuaria, ed allega alla sua memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c., una relazione a firma del suo tecnico incaricato, ing. che – a smentita di quanto Persona_3 asserito dall'attrice –conferma come, al momento della stipula del contratto di affitto, gli impianti elettrici fossero “perfettamente efficienti, così come verificato visivamente e con prove di funzionalità effettuate dai legali rappresentanti delle società”. Congiuntamente alla relazione tecnica, la convenuta ha altresì prodotto un verbale di verifica periodica dell'impianto di terra, redatto ai sensi del DPR 462/2001 e valido fino al 19 gennaio 2019, nel quale il soggetto verificatore così rilevava: “In relazione a quanto accertato, non sono state riscontrate deficienze da eliminare”.
6.3 - Le allegazioni di parte attrice non sono fondate.
6.3.1 - In primo luogo, la conosceva lo stato dell'impianto al momento Parte_1 della stipula del negozio, alla luce di quanto dalla stessa dichiarato in seno all'art. 2 del contratto: “l'Affittuaria dichiara di ben conoscere e accettare [il ramo d'azienda oggetto della pattuizione] riconoscendo che lo stesso appare idoneo agli scopi cui è destinato”, anche con riferimento ad “impianti, attrezzature, macchine, arredi, corredi e […] mobili”. Pertanto, lo stato di fatto in cui versava l'impianto energetico alla data di conclusione del negozio era noto alla la quale lo ha accettato e Parte_1 riconosciuto idoneo all'esercizio delle attività d'impresa specificate nella pattuizione medesima.
6.3.2 - Inoltre, a smentita delle allegazioni dell'attrice, con la sua memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c., l' ha prodotto il già citato verbale di verifica Controparte_1 periodica dell'impianto di terra, nel quale il verificatore ha rilevato l'assenza di deficienze da eliminare, attestando altresì le buone condizioni di parte dell'impianto energetico (il sistema TN e la cabina di ricezione/trasformazione). La verifica contenuta nel verbale, peraltro, ha avuto validità fino al 19 gennaio 2019: pertanto, l'accertamento positivo aveva ancora efficacia alla data della stipula del contratto di affitto (il 23 novembre 2018).
6.3.3 - Peraltro, la relazione tecnica prodotta dalla per comprovare il Parte_1 cattivo stato dell'impianto energetico è stata redatta dall'ing. in Persona_2 esecuzione di un incarico affidatogli dall'attrice il 20 novembre 2020, allorquando l'impianto si trovava nella piena ed esclusiva disponibilità dell'affittuaria da quasi due anni. D'altro canto, non sono stati acquisiti elementi da cui poter desumere la riconducibilità delle criticità riscontrate a difetti dell'impianto già sussistenti alla data della consegna;
al contrario, una volta stipulato il contratto di fornitura di
11 energia elettrica, la ha cessato l'utilizzo del generatore ed ha iniziato a Parte_1 fornire alimentazione ai locali mediante l'impianto medesimo, il quale - evidentemente - si è rivelato idoneo a svolgere la sua funzione in maniera efficace. Tale ultima circostanza, in particolare, risulta confermata dai testimoni auditi.
6.3.3.1 - Il sig. , teste di parte convenuta, il quale ha dichiarato che Testimone_1
“da settembre 2018 sino a febbraio-marzo-aprile 2019” aveva aiutato il sig.
[...]
legale rappresentante della “a sistemare la struttura di ricezione Pt_2 Parte_1
e ristorazione Oasi per renderla operativa in quanto veniva da un periodo di chiusura per cui necessitava di una ristrutturazione e rivisitazione”, ha così riferito: “Per quanto ricordo nel locale c'era un generatore di emergenza collegato all'impianto elettrico: se andava via la corrente elettrica si attivava automaticamente il generatore”; “Preciso che la corrente elettrica è stata attivata su contratto dopo varie peripezie trattandosi da cabina da 20.000 KW. Nel periodo di sistemazione per le pulizie ed altro utilizzavamo il generatore di emergenza”. È vero che il sig. ha dichiarato che il suo rapporto con la si era Tes_1 Parte_1 interrotto bruscamente a marzo-aprile 2019, avendo abbandonato l'incarico dopo che le sue mansioni erano state assegnate ad un nuovo collaboratore (il sig.
altro teste), nonché di aver “denunciato il sig. per Parte_4 Parte_2 appropriazione indebita” in relazione ad alcune attrezzature di sua proprietà, asseritamente apprese dal medesimo sig. ; tuttavia, le sue dichiarazioni non sono Pt_2 state sconfessate da elementi istruttori di segno contrario in grado di revocare in dubbio la veridicità della testimonianza o inficiare l'attendibilità del testimone. Al contrario, come si vedrà subito infra, le altre prove testimoniali risultano coerenti con le dichiarazioni del sig. , che – ad ogni modo – sono di per sé coerenti e Tes_1 prive di elementi di contraddittorietà.
6.3.3.2 - Le circostanze riferite dal sig. sono coerenti con quanto descritto Tes_1 dalla sig.ra già “dipendente dell'Oasi da novembre '18 a dicembre Controparte_4
2020 circa”, la quale ha evidenziato: “dalla data di inaugurazione dei locali, avvenuta il 23/11/2018 sino a dicembre 2018 allorché vi è stato l'allaccio della linea elettrica, il locale ha funzionato con il generatore di emergenza, ovvero il gruppo elettrogeno […] Tanto posso affermare, in quanto era abbastanza rumoroso e se ne avvertiva l'utilizzo”.
6.3.3.3 - In maniera conforme, il sig. , “padre del sig. legale Persona_4 Parte_2 rappresentante della , ha segnalato: “Allorché il 23/11/2018 sono stati Parte_1 inaugurati i locali dell'Oasi, essi non erano provvisti di energia elettrica, se non quella fornita da un generatore aggregato all'impianto. E ciò fino a quando è stato effettuato l'allaccio alla rete elettrica, avvenuto dopo circa venti giorni”; “Poiché l' non aveva CP_5 ancora provveduto all'allaccio della energia elettrica, e mio figlio, aveva già Parte_2
12 fissato la data dell'inaugurazione dell'Oasi, egli stesso rilevava che vi era un generatore di emergenza, in una cabina esterna vicino ai bagni”.
6.3.4 - Dalle testimonianze – tutte concordi sul punto – si desume che l'utilizzo del generatore a novembre-dicembre 2018, durante il primo periodo dell'attività, non era stato necessitato dalle cattive condizioni dell'impianto elettrico, ma dal fatto che la non aveva ancora provveduto a stipulare un regolare contratto di Parte_1 fornitura dell'energia elettrica. Una volta ottenuta l'erogazione del servizio, infatti, l'attrice ha smesso di impiegare il gruppo elettrogeno, ed ha iniziato ad utilizzare esclusivamente l'impianto energetico al fine di alimentare i locali e di svolgere le attività commerciali. L'impianto risultava, quindi, correttamente funzionante al momento della consegna, ed ha continuato a svolgere la sua funzione in maniera efficace anche nei mesi successivi.
6.4 - Per le ragioni esposte, l' risulta aver esattamente adempiuto al Controparte_1 suo obbligo di mettere a disposizione dell'affittuaria un impianto energetico funzionante e idoneo ad alimentare i locali affittati.
6.5 – Ad ogni modo, anche ove si dovesse ritenere che l' non abbia Controparte_1 fornito all'affittuaria un impianto energetico regolare e idoneo all'alimentazione dei locali, nessun pregiudizio risulta essere derivato all'attrice dall'impiego del generatore d'emergenza.
6.5.1 - L' eccepisce innanzitutto che il generatore, pur consegnato Controparte_1 all'affittuaria in esecuzione del contratto di affitto, non fosse ricompreso tra i beni del ramo d'azienda.
6.5.2 - Tale eccezione, tuttavia, è infondata alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal teste , il quale ha riferito: “L'utilizzo del generatore è avvenuto con il Persona_4 consenso dei proprietari sigg.ri cioè preciso del sig. che Persona_5 Persona_6 io ho conosciuto proprio in detta occasione. Tale sig. poiché non sapevamo Persona_5 quali fossero le modalità di utilizzo del generatore di emergenza, si offrì di chiamare il proprio tecnico, che provvedeva a mettere in funzione il generatore”; “mio figlio,
[...]
[…] rilevava che vi era un generatore di emergenza, in una cabina esterna vicino Pt_2 ai bagni, ma poiché la porta della cabina era chiusa, mio figlio mi chiedeva di andare dal sig. per chiedergli di aprire. Avveniva così che il sig. venendo Persona_5 Persona_5 per l'accesso alla cabina anzidetta, si avvedeva che il generatore non funzionava e diceva che avrebbe chiamato il suo tecnico di fiducia, per come già detto”; “L'episodio di cui ho sopra
13 detto si verificava durante i lavori di ristrutturazione dei locali che erano rimasti chiusi per lungo periodo, circa 5 anni”.
6.5.3 - La deposizione, pur provenendo da un soggetto legato da vincoli di parentela con il legale rappresentante della risulta chiara, specifica e priva di Parte_1 incertezze, oltre che in armonia con le altre risultanze istruttorie. È evidente, quindi, che entrambe le parti ritenevano che il generatore d'emergenza rientrasse tra i beni del ramo d'azienda, tant'è vero che lo stesso rappresentante legale dell' CP_1 si era prodigato per consentirne l'adeguato funzionamento, durante i lavori di
[...] ristrutturazione eseguiti dalla in vista dell'inizio dell'attività. Parte_1
6.5.4 - Inoltre, pur non essendo espressamente menzionato nel testo del contratto né nell'elenco dei beni di cui all'allegato A al negozio medesimo, il generatore costituiva una componente dell'impianto energetico, al cui servizio era specificamente destinato, ed è stato consegnato dall' all'affittuaria Controparte_1 congiuntamente agli altri beni mobili ed immobili affittati.
6.6 - Chiarito che il generatore costituiva un bene incluso nel ramo d'azienda, tuttavia, occorre rilevare che nessun pregiudizio è stato patito dall'attrice a cagione dell'utilizzo dello stesso.
6.6.1 - Nel primo periodo dell'attività commerciale (novembre-dicembre 2018), infatti, la ha impiegato il generatore – in maniera efficace ed in via Parte_1 esclusiva – per fornire energia elettrica a tutti i locali e beni aziendali, nelle more dell'attivazione di una regolare fornitura: se ne deduce che l' le aveva Controparte_1 consegnato un gruppo elettrogeno perfettamente idoneo a consentire lo svolgimento delle attività d'impresa e a fornire alimentazione ai locali, e nessun inadempimento sul punto può pertanto essere addebitato alla convenuta.
6.6.2 - Il corretto funzionamento del generatore, infatti, è stato provato sulla base delle ulteriori dichiarazioni dei testimoni ascoltati. In particolare, il sig. ha dichiarato: “Per quanto ricordo nel locale c'era Testimone_1 un generatore di emergenza collegato all'impianto elettrico: se andava via la corrente elettrica si attivava automaticamente il generatore”; “Non ricordo bene se il giorno dell'inaugurazione, 23 novembre 2018, abbiamo utilizzato il gruppo elettrogeno, ovvero il generatore di emergenza. Non ne sono sicuro ma mi pare che abbiamo fatto l'inaugurazione con il generatore”. La sig.ra ha del pari evidenziato: “dalla data di inaugurazione dei Controparte_4 locali, avvenuta il 23/11/2018 sino a dicembre 2018 allorché vi è stato l'allaccio della linea
14 elettrica, il locale ha funzionato con il generatore di emergenza, ovvero il gruppo elettrogeno
[…] Tanto posso affermare, in quanto era abbastanza rumoroso e se ne avvertiva l'utilizzo”; “So che è stato utilizzato il generatore perché vi era l'illuminazione elettrica”;
“Durante il periodo di utilizzo del generatore di emergenza o gruppo elettrogeno come io lo chiamo, era alimentata non solo l'illuminazione elettrica, ma anche l'elettricità necessaria per fari, lavastoviglie e impastatrice;
e ciò per gli interi locali posti su due piani. Ciò posso affermare in quanto lavoravo come cameriera e passavo sia nella cucina che nell'ambiente utilizzato per il lavaggio delle stoviglie nonché nelle sale”; “Il gruppo elettrogeno è una cabina all'esterno del locale”; “Per quanto riguarda il momento di utilizzo del gruppo elettrogeno, posso dire che ne ho avvertito il rumore durante tutto il mio orario di lavoro, fino al momento in cui è avvenuto l'allaccio alla rete elettrica”. In maniera conforme, il sig. ha dichiarato: “Il generatore era collegato Persona_4 all'impianto elettrico, infatti allorché è stato messo in funzione i locali si sono illuminati, e si sono accese le lampadine interne nonché i lampioni ubicati all'esterno dei locali. Aggiungo che l'impianto aveva un unico collegamento, tanto che non siamo riusciti a spegnere le luci esterne, allorché esse non servivano, poiché era tutto collegato”; “Allorché il generatore fu messo in funzione, arrivava l'energia elettrica anche per l'utilizzo degli elettrodomestici, ricordo frigoriferi e congelatori”; “I locali erano posti su due piani, il generatore era grandissimo e forniva l'energia elettrica per entrambi i piani”.
6.6.3 - Tutte le testimonianze convergono nell'evidenziare che il gruppo elettrogeno era perfettamente funzionante, tanto da sostenere in via esclusiva l'alimentazione dei locali, delle fonti di illuminazione e di tutte le attrezzature. Nessun pregiudizio è stato dunque sofferto dall'attrice in virtù dell'utilizzo del generatore: grazie al medesimo, infatti – nelle more della stipula del contratto di fornitura di energia elettrica a dicembre 2018 – la aveva potuto procedere all'inaugurazione Parte_1 dell'Oasi e, successivamente, alla prosecuzione delle attività d'impresa senza soluzione di continuità e senza essere costretta a ridimensionare il volume d'affari.
6.6.4 - Nessun nocumento è dunque derivato all'attrice dall'impiego del generatore, consegnatole dall' in condizioni idonee all'alimentazione dei locali Controparte_1 affittati.
6.7 - Per quanto riguarda, invece, la spesa sostenuta dalla a causa della Parte_1 sopravvenuta esigenza di noleggiare nuovi gruppi elettrogeni nel corso del 2019, tali oneri non sono imputabili in alcun modo all' Controparte_1
6.7.1 - Anche in tal caso, infatti, la carenza di energia elettrica non è derivata da difetti dell'impianto energetico, ma da controversie contrattuali tra l'attrice e la
15 società incaricata della fornitura di energia elettrica, che hanno condotto alla cessazione dell'erogazione in data 9 settembre 2019 (come si evince dall'allegato 10 all'atto di citazione).
6.7.2 - È vero che, in tale occasione, il generatore d'emergenza originariamente fornito dall' non ha funzionato adeguatamente. Tale circostanza è Controparte_1 confermata dalle dichiarazioni del sig. teste indicato da parte Parte_4 attrice, dipendente dell'Oasi “dal 1 marzo 2019 al 16 agosto 2020”, che ha dichiarato:
“In detto periodo c'è stato in un'occasione un problema alla rete elettrica che si è bloccata e ciò ha determinato il necessario uso del generatore di emergenza che ha iniziato a funzionare ma poi si è rotto. Il blocco della rete elettrica è durato 15 minuti perché poi automaticamente si è attivato il generatore di emergenza che ha funzionato 20 minuti circa e poi non più. Questo evento si è verificato una sera del mese settembre-ottobre 2019, non ricordo esattamente”; “Non ricordo esattamente ma il cattivo funzionamento/non funzionamento del generatore di emergenza è durato più di un paio di giorni”.
6.7.3 - Il teste conferma il malfunzionamento del generatore d'emergenza nel periodo del 2019 in cui si è verificata la cessazione dell'erogazione di energia elettrica;
a seguito di tale difetto, la – per reperire una fonte di energia Parte_1 idonea ad alimentare i locali – aveva provveduto al noleggio di altri gruppi elettrogeni, ed ha allegato a tal uopo due fatture, aventi data di poco posteriore al periodo in oggetto. La fattura di € 6.405,00 di cui all'allegato 24 all'atto di citazione, infatti, è stata emessa il 02 gennaio 2020, mentre la fattura di € 561,20 di cui all'allegato 12 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., di parte attrice, è del 07 novembre 2019.
6.7.4 - Tuttavia, gli oneri finanziari sostenuti non possono essere riversati sulla concedente. In primo luogo, il malfunzionamento del generatore si è verificato a settembre/ottobre 2019, a distanza di molti mesi dalla conclusione del contratto, allorquando il gruppo elettrogeno funzionava invece perfettamente, come confermato dalle testimonianze sopra riportate. Pertanto, il sopravvenuto difetto non può essere ricondotto ad inadempimenti della società la quale si Controparte_1 era invero spogliata del bene già alla data di stipula del contratto di affitto (il 23 novembre 2018), allorché il gruppo elettrogeno era entrato nell'esclusiva disponibilità della Parte_1
In secondo luogo, l'attrice non ha prodotto alcun elemento comprovante l'avvenuto effettivo esborso: nello specifico, nessuna quietanza è stata acquisita agli atti del giudizio. I documenti contabili prodotti non sono ex se sufficienti a provare l'asserita
16 spesa, in linea con quanto segnalato dalla Cassazione nell'ord. 15176/2015 (“la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più [se] non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (sentenza 19 luglio 2011, n. 15832) e [se] proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla”).
7. – La deduce poi che in data 17/12/2019 lo Sportello Unico per le Parte_1 attività produttive, accertato “che alcuni locali hanno un'altezza inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente”, le ha domandato di “integrare certificato all'uso dei locali in deroga rilasciato dal servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (SPISAL) dell' (richiesta dell' )”; di conseguenza, Controparte_6
l'attrice ha chiesto all' di volerle fornire tale documentazione in Controparte_1 deroga. La società ha evidenziato, in risposta, che la “è stata utilizzata Pt_5 impropriamente dalla come cucina”, trattandosi di sala destinata Parte_1 unicamente alla preparazione di cibi, e ha precisato altresì di non avere l'obbligo di fornire alcuna documentazione in deroga (v. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
7.1 - Le eccezioni di parte convenuta risultano fondate. L' risulta infatti aver correttamente adempiuto ai propri obblighi di Controparte_1 consegna, in esecuzione di quanto previsto dal negozio di affitto, per quel che concerne la Pt_5
In primo luogo, occorre rilevare che tra le attività d'impresa indicate nel contratto sono espressamente menzionate quelle di “ristorazione e somministrazione di cibi e bevande” (art. 2); inoltre, è previsto l'obbligo per il conduttore di presentare “apposita Segnalazione Certificata di inizio attività per bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” (art. 3). Tra i beni del ramo d'azienda strumentali a tali attività d'impresa rientrano il locale “Preparazione cibi” del piano terra e il locale “Cucina” del primo piano, giusta la planimetria di cui all'allegato n. 1 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice. È vero che il locale sito al piano terra – a differenza di quello sito al primo piano – viene identificato con la dicitura “Preparazione cibi” piuttosto che essere qualificato come “Cucina”; tuttavia, le due intitolazioni non possono che ritenersi sinonimiche, essendo entrambi i vani qualificati espressamente come “cucine” nelle premesse del contratto (“fanno parte del ramo di azienda affittato i locali siti al piano terra ed al piano primo denominati «Sala
e «Sala Terrazze» […] con le relative due cucine”). Pt_6
Ad ogni modo, anche ove la non fosse stata destinata alla cottura dei cibi ma Pt_5 unicamente ad ulteriori e diverse attività di preparazione dei piatti, essa sarebbe comunque risultata priva dei requisiti minimi di altezza previsti dalla normativa in materia.
17 Nella planimetria allegata alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., di parte attrice - fornita dal tecnico dell' ing. alla Controparte_1 Persona_7 Pt_1 con PEC del 14/12/2018 - sono infatti evidenziate le misure in altezza della
[...] destinata alla preparazione dei cibi, pari a 2,30 metri al controsoffitto ed a 2,65 Pt_5 metri al solaio. Tali misure, peraltro, sono confermate nelle note tecniche prodotte dalla stessa convenuta (all. 3 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 3). Orbene, l'altezza della sala risulta inferiore a quella minima di 3 metri prevista per i locali ad uso commerciale ed industriale dall'art. 59 del Regolamento Edilizio del Comune di Reggio Calabria, adottato con DPGR n. 780 del 20 marzo 1982, vigente al momento della conclusione del contratto, e di conseguenza non avrebbe potuto essere utilizzata né come cucina né come locale in cui svolgere ulteriori attività di preparazione delle pietanze.
7.1.1 - Tuttavia, la era a conoscenza di tali misure al momento della Parte_1 stipula del negozio: nelle premesse del contratto è specificato che gli immobili sono
“individuati nella “Planimetria Generale”, già sottoscritta prima d'ora tra le parti”; planimetria che – in difetto di contrarie deduzioni – si deve ritenere corrispondente a quella prodotta dall'attrice, nella quale sono esplicitate le misure in altezza della Sala I. Come già rilevato, del resto, in seno all'art. 2 del contratto “l'Affittuaria dichiara di ben conoscere e accettare” il ramo d'azienda in tutte le sue componenti, al contempo
“riconoscendo che lo stesso appare idoneo agli scopi cui è destinato”. Se ne deduce che la era ben a conoscenza del fatto che la fosse Parte_1 Pt_5 dotata di un'altezza inferiore a quella regolamentare, in virtù della planimetria sottoscritta in data anteriore alla stipula del contratto, ma l'ha comunque ritenuta idonea alle attività da svolgere nel locale medesimo.
7.2 - Ad ogni modo, anche ove si volesse ritenere che la consegna di un locale con misure inferiori a quelle regolamentari abbia costituito inadempimento dell'obbligazione gravante sull' ex art. 1617 c.c. ed art. 6 del Controparte_1 contratto di affitto, la domanda risarcitoria della non potrebbe Parte_1 comunque trovare accoglimento. L'attrice, infatti, non ha provato la sussistenza di alcun danno effettivamente derivante dalla condotta inadempiente dell' CP_1
né la sussistenza del nesso eziologico tra l'allegato inadempimento e l'asserito
[...] nocumento. Sul punto, il teste “dipendente della da novembre Testimone_2 Parte_1
2018 ad agosto 2019”, la quale ha svolto le sue mansioni anche “all'interno dei locali di ristorazione”, ha riconosciuto “la cucina della sala Flambè ubicata al piano inferiore dei locali” nelle fotografie prodotte dalla convenuta e mostratele in visione durante la deposizione testimoniale. Inoltre, ha così riferito: “Preciso che i locali erano provvisti,
18 all'epoca del mio rapporto di lavoro, di altra cucina, che veniva utilizzata a servizio del ristorante, mentre la cucina posta al piano sottostante veniva utilizzata allorché vi erano dei banchetti nella sala Flambè. In occasione dei banchetti svolti in quest'ultima sala ho visto la cucina posta all'indicato piano sottostante essere utilizzata per riscaldare le pietanze, cucinarle, lavare le stoviglie ed impiattare le pietanze da servire. Io stessa ho lavorato in tale cucina e la persona che viene ritratta nelle fotografie che mi sono state mostrate sono proprio io, che ero intenta a lavare i piatti dopo una festa di compleanno. Ho iniziato la mia attività lavorativa la sera dell'inaugurazione del locale “Oasi” e sin da quel momento ho trovato che la cucina del piano inferiore veniva utilizzata per le attività che ho indicato e ciò è durato per l'intero periodo del mio rapporto di lavoro”; “Allorché vi erano banchetti che interessavano la sala Flambè con il connesso uso della cucina posta al piano inferiore, a volte la cucina del piano superiore era chiusa, altre volte veniva utilizzata a servizio del locale adibito a pizzeria e ristorazione, posto sul medesimo piano di quest'ultima cucina. In alcune occasioni la cucina del piano sovrastante è rimasta chiusa, durante l'utilizzo della sala Flambè e della cucina posta al piano sottostante, ricordo in particolare l'occasione del banchetto per la Festa della Donna”; “Nella cucina al piano inferiore ho visto lavorare un solo cuoco”. Le dichiarazioni della sig.ra teste indicata da parte convenuta, risultano Tes_2 coerenti e prive di contraddizioni;
è vero che la medesima ha dichiarato, in sede di testimonianza, di avere controversie in essere contro la per le Parte_1 retribuzioni riferite ad alcune mensilità di lavoro, ma la deposizione risulta lineare e congruente, e non è stata sconfessata da alcun altro elemento istruttorio acquisito agli atti di causa. Da tali dichiarazioni – provenienti direttamente da una dipendente della società attrice, che ha lavorato in prima persona nella Sala I e che pertanto ha avuto immediata contezza delle attività che ivi si svolgevano – si evince che il locale in parola, fin dall'inaugurazione, è stato usato dalla per cucinare e Parte_1 riscaldare le pietanze, oltre che per l'impiattamento e la pulizia delle stoviglie;
peraltro, in alcune occasioni la risulta essere stata utilizzata come unico locale Pt_5 adibito a cucina, rimanendo chiuso l'omologo vano sito al primo piano. La testimonianza in parola contraddice in toto le allegazioni di parte attrice, che lamenta il nocumento patito in virtù dell'inutilizzabilità del locale, cui sarebbe conseguito il mancato uso del medesimo per qualsiasi attività utile all'impresa (preparazione di cibi, pulizia delle stoviglie, deposito, ecc.) e la sua dismissione fin dall'inizio del rapporto contrattuale. La testimonianza smentisce anche la comunicazione effettuata dalla al SUAP in data 21/01/2020 di cui all'all. Parte_1
3 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice (“l'area interessata dove si riscontrano altezze inferiori a quanto prevede la norma non è in uso. Si rappresenta infatti che […] i locali cucina del piano terra seppur attrezzati di componenti da cucina non sono mai stati utilizzati in quanto avevamo riscontrato già da noi che non erano idonei allo
19 svolgimento delle attività di cucina e tanto più non erano necessari per svolgere l'attività di somministrazione. Infatti tali locali sono in parte utilizzati unicamente come deposito e la parte relativa a cucine, friggitrici e altri componenti non sono mai stati ripristinati e risultano per lo più anche inoperativi in quanto non serviti neanche dal sistema di gas necessario per il funzionamento. Anche la zona lavaggio con due lavastoviglie non risulta essere operativa”). Tale asserito pregiudizio, derivante dall'impossibilità di sfruttare economicamente la non è stato provato in alcun modo dalla al contrario, dalla Pt_5 Parte_1 testimonianza della sig.ra si evince come la sia sempre stata utilizzata Tes_2 Pt_5
(in alcune occasioni, persino in via esclusiva) per lo svolgimento delle attività strumentali alla ristorazione ed alla preparazione di cibi e bevande. Ne consegue che tra l'allegato inadempimento e l'asserito nocumento non sussiste nesso di causalità: l'inidoneità del locale non è risultata ostativa allo svolgimento delle attività strumentali alla somministrazione di cibi e bevande. Inoltre, la sussistenza del danno lamentato non è stata provata in alcun modo dalla società attrice.
8. - La lamenta altresì il pregiudizio derivante dalla mancata fornitura di Parte_1 alcune utilità immateriali promesse dall' nel contratto. In particolare, Controparte_1 deduce che la convenuta non le ha consegnato i “database dei clienti e le credenziali di accesso alle pagine social del locale ed al sito internet” dell'Oasi, e che da tale inadempimento le è derivato un pregiudizio patrimoniale consistente nell'aver dovuto aprire ex novo le pagine social e il sito web intestati alla struttura ricettiva, con conseguente perdita della platea di utenti che già frequentavano i precedenti indirizzi. Del pari, la mancata fornitura del database di clienti non le ha consentito la prosecuzione dei rapporti commerciali instaurati in precedenza dall' Controparte_1
La convenuta eccepisce che la mancata consegna dei database è derivata dalla sopravvenuta adozione “del Regolamento generale sulla protezione dei dati, entrato in vigore in Italia proprio nel 2018”, in forza del quale non aveva potuto “trasferire i dati personali a soggetti terzi”. Riferisce inoltre di aver fornito alla Parte_1 autorizzazione ad intestare nuovi siti web e profili social all'Oasi, e precisa che – non essendo obbligata a consegnare i precedenti siti e profili – ha adempiuto al suo impegno contrattuale consentendo che la utilizzasse “il per Parte_1 CP_7 creare tutti i profili social che ritenesse […] lasciando[le] utilizzare il nome della struttura” (v. memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c., di parte convenuta). Le eccezioni di parte convenuta non risultano fondate;
ciononostante, la Parte_1 non ha provato alcun danno riconducibile alle condotte inadempienti della concedente.
20 8.1 - Con riferimento alla cessione dei database, l'introduzione del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) non risulta di per sé elemento ostativo alla legittimità dell'operazione in parola. La cessione di dati personali a terzi, infatti, è legittima purché il titolare dei dati fornisca agli interessati l'informativa di cui all'art. 13 GDPR (individuando “gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali” ex art. 13, c. 1, lett. e, GDPR); a seguito dell'acquisizione dei database, è poi onere del cessionario fornire agli interessati l'informativa di cui all'art. 14 GDPR. Pertanto, la novella normativa non può essere posta dalla convenuta a giustificazione dell'inadempimento, atteso che lo ius superveniens non ha reso impossibile né illegittimo l'adempimento. La legittimità della cessione degli elenchi contenenti i dati personali sarebbe stata salvaguardata ove l avesse Controparte_1 adempiuto ai suoi obblighi informativi ex art. 13 GDPR nei confronti degli interessati;
a seguito della cessione, sarebbe stato poi onere della fornire Parte_1 ai medesimi l'informativa prevista dall'art. 14 GDPR. Pertanto, la mancata consegna dei database dei clienti all'affittuaria, ponendosi in violazione di quanto disposto dall'art. 2 del contratto, costituisce inadempimento del relativo obbligo gravante sull' Controparte_8
[...]
– Tuttavia, l'attrice non ha dimostrato alcun pregiudizio derivante dalla
[...] mancata fornitura dei database dell' si è infatti Controparte_9 limitata a denunciare il fatto-inadempimento imputabile alla convenuta, ma non ha allegato in maniera specifica (né, di conseguenza, provato) l'effettiva sussistenza di perdite economiche scaturenti dall'indisponibilità degli elenchi in parola. Nessun maggior onere è stato dedotto quale conseguenza dell'inadempimento, né sono stati allegati pregiudizi economici potenzialmente derivanti dall'indisponibilità delle liste de quibus (ad es., un'effettiva perdita di clientela, pregiudizi alle relazioni commerciali, ecc.). Nessun danno risarcibile risulta dunque riconducibile alla condotta inadempiente della convenuta.
8.2 - In secondo luogo, il mero consenso all'utilizzo del nome “Oasi” non è sufficiente al soddisfacimento dei diritti attribuiti alla sui profili social e Parte_1 sul sito web dedotti in contratto. L'art. 2 del negozio, infatti, identifica l'oggetto dell'affitto nel “Ramo d'azienda individuati alla lettera a) della premessa”, ove è espressamente previsto che “fanno parte del ramo di azienda affittato […] sito web, profilo facebook Oasi Village”. È evidente come il sito web e il profilo Facebook siano stati individuati dalle parti contraenti quali utilità autonome e preesistenti al contratto, rientranti tra le componenti del compendio di beni materiali e immateriali in cui si sostanzia il ramo d'azienda affittato. Non è prevista la mera facoltà
21 dell'affittuario di utilizzare il nome dell'"Oasi" per l'apertura di nuove pagine e siti, ma la cessione del profilo e del sito già esistenti, come identificati nel negozio. Anche in tal caso la mancata fornitura delle credenziali d'accesso agli indirizzi de quibus integra una violazione degli obblighi assunti dall' in seno Controparte_1 all'art. 2 del negozio, e costituisce pertanto inadempimento contrattuale.
8.2.1 – Al fine di provare i pregiudizi patiti, la ha allegato alcuni Parte_1 documenti contabili attestanti le spese sostenute per far fronte alle conseguenze dell'inadempimento della controparte. In particolare, a causa dell'indisponibilità del sito web, l'attrice ha proceduto autonomamente all'acquisto di due domini internet (www.oasivillagerc.it e www.oasivillage.com), al costo totale di € 18,28 (come da fattura di cui all'allegato 9 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, di parte attrice). V'è da rilevare, tuttavia, che nel contratto era stata promessa la cessione di un unico sito web, identificato con l'URL
“www.oasivillage.com” alla luce di quanto dedotto dalle parti nelle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. (si vedano, sul punto, la prima memoria istruttoria di parte convenuta, e la seconda memoria di parte attrice). Pertanto, in astratto sarebbe possibile riconoscere alla unicamente la spesa per l'acquisto del dominio Parte_1 relativo all'indirizzo www.oasivillage.com, pari ad € 10,97 (€ 8,99 + IVA al 22%). Sennonché nessuna quietanza è stata prodotta dall'attrice a riprova dell'effettivo esborso economico;
di conseguenza, la spesa non può ritenersi provata alla luce di quanto segnalato dalla Cassazione nella già ricordata ord. 15176/2015 (“la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più [se] non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (sentenza 19 luglio 2011, n. 15832) e [se] proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla”). Pertanto, dall'inadempimento della convenuta non è conseguito alcun pregiudizio risarcibile.
8.2.2 - A cagione del mancato conseguimento del promesso profilo Facebook, poi, l'attrice deduce di avere sostenuto una spesa pari ad € 13.455,02, e produce diverse fatture a sostegno della sua allegazione. Premesso che tutti i documenti contabili in parola risultano privi di quietanza (con conseguente menomazione della rispettiva efficacia probatoria, secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità), occorre comunque rilevare che molte delle fatture prodotte hanno ad oggetto una generica attività di consulenza riferita a vari mesi del 2019, e non sono pertanto riconducibili – neanche in via indiretta – all'attività di apertura di una pagina Facebook, stante anche la loro molteplicità e periodicità (mentre l'inaugurazione di un profilo social si consuma in un unico momento). Altre fatture sono state invece emesse in relazione a servizi ulteriori e di
22 elevata complessità, ossia per il “pagamento di Inserzioni di Facebook”, per “servizi di consulenza per sviluppo e gestione campagne marketing sui social e motori di ricerca”, per il
“servizio di noleggio attrezzature hardware e software”, nonché per la “gestione, realizzazione ed esecuzione di pubblicità di vostri eventi sui canali di Facebook e nel motore di ricerca di Google”. Si tratta, all'evidenza, di prestazioni acquisite dalla di sua iniziativa, Parte_1 nell'ambito di una strategia di marketing finalizzata alla promozione e pubblicizzazione delle attività dell'Oasi sul web ed attraverso i canali social. Le scelte imprenditoriali in questione, però, non trovano la loro ragion d'essere nell'inadempimento dell' la quale aveva assunto unicamente Controparte_1
l'impegno negoziale di cedere alla controparte il profilo Facebook “Oasi Village”, e non già di realizzare campagne di sponsorizzazione e promozione sui social o sui motori di ricerca (questi ultimi nemmeno citati nel negozio di affitto). Né può ritenersi che le iniziative indicate nelle fatture siano state necessitate dall'indisponibilità del profilo Facebook dedotto in contratto: tra le prestazioni menzionate nei documenti contabili, infatti, non rientra l'apertura della pagina social;
vengono invece fatturate consulenze ad elevato tasso di specializzazione miranti a garantire al committente un'utilità ulteriore rispetto alla mera presenza sui social network (utilità che – anche ove avesse conseguito il preesistente profilo Facebook – l'attrice avrebbe dovuto comunque reperire e compensare ad hoc). In relazione all'attività di mera apertura del nuovo profilo Facebook, invece, l'attrice non ha fornito prova di eventuali esborsi specificamente sostenuti a tal fine;
al contrario, dalla deposizione del teste si desume l'assenza di Testimone_1 qualsiasi spesa per l'attività in parola: “E' vero che al momento del fitto dell'azienda ho discusso personalmente con il sig. di promuovere il locale attraverso anche i Parte_2 social creando delle apposite pagine per reclamizzare gli eventi in programma”; “I locali sono stati aperti il 23 novembre 2018 e prima dell'apertura, se non ricordo male e se non sbaglio, abbiamo creato una pagina per promuovere l'apertura stessa”; “Per il periodo che ho detto non ho ricevuto alcun soldo o altro emolumento da parte della ovvero da Parte_1 parte del sig. ; “Dal novembre 2018 e sino a quando poi non sono andato via Parte_2 ho svolto la funzione di direttore;
in un periodo di qualche mese anche con il sig. a Pt_4 cui ho spiegato come e cosa doveva fare. Ribadisco ancora che per quest'attività non ho incassato alcuna somma”. Il testimone ha riferito di aver collaborato con il sig. nel primo Parte_2 periodo della gestione dell'Oasi da parte della contribuendo a delineare Parte_1 le strategie di promozione della struttura ricettiva sui social network e collaborando all'apertura di una pagina social prima dell'inaugurazione del 23 novembre 2018; ma ha precisato altresì di non aver percepito alcun emolumento per l'attività prestata, e tale circostanza non risulta sconfessata da contrari elementi indiziari o probatori.
23 Dalla testimonianza si evince, pertanto, che – con riferimento alla creazione della pagina social menzionata dal sig. – la non ha sostenuto alcun Tes_1 Parte_1 onere finanziario. Anche in tal caso, quindi, nessun nocumento risarcibile è derivato dalla condotta dell' Controparte_1
9. - Infine, la domanda il risarcimento del danno d'immagine subito in Parte_1 conseguenza di asserite condotte denigratorie tenute dal proprietario dell' CP_1
quantificandolo in € 100.000,00.
[...]
In relazione al danno all'immagine, nell'ord. 19551/2023 la Corte di Cassazione, premesso che il danno de quo può configurarsi anche nei confronti di una persona giuridica, ha precisato che “tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca”. Tuttavia, nella medesima sentenza viene altresì rammentato che la giurisprudenza di legittimità “esclude che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, coincida con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire”.
9.1 - Ebbene, nel caso di specie la non ha fornito prova alcuna del Parte_1 richiesto danno all'immagine. In primo luogo, già i lamentati comportamenti denigratori del proprietario della società convenuta sono descritti in maniera estremamente generica. Nell'atto di citazione, l'attrice riferisce quanto segue: “in alcune occasioni [il sig.
[...]
proprietario dell' è venuto a contatto con clienti e/o Persona_6 Controparte_1 avventori […] con i quali erano in corso trattative per la prenotazione di eventi e banchetti. Anche in tale circostanza in considerazione dell'esistenza dei giudizi civili pendenti, il sig.
ha consigliato agli stessi avventori di rivolgersi ad altri Persona_6 organizzatori per impegnare eventuali sale ricevimenti in quanto erano pendenti giudizi e che di li a poco gli attuali conduttori sarebbero stati estromessi dalla gestione della struttura in quanto morosi e non in grado di gestire la struttura nella sua complessità”. Si tratta evidentemente di allegazioni generiche e non circostanziate, aventi ad oggetto asseriti tentativi di dispersione della clientela effettuati dal proprietario dell' nei confronti di avventori in trattativa con la per la Controparte_1 Parte_1
24 prenotazione di eventi e banchetti. Non vengono forniti dati o elementi che agevolino la comprensione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero state tenute le condotte denunciate;
sono citati soggetti terzi (clienti e avventori) non identificati né identificabili;
non è nemmeno ben precisato il contenuto di tali colloqui. Ad ogni modo, l'attrice non ha nemmeno allegato né provato l'esistenza di pregiudizi discendenti da tali condotte: non è stato acquisito agli atti alcun elemento (neppure indiziario) volto a disvelare l'eventuale sussistenza di un nocumento alla capacità di azione della società o di un deterioramento della sua reputazione presso i clienti e gli altri soggetti interessati dalle attività svolte dalla (ad es., Parte_1 eventuali disdette di eventi prenotati, comunicazione di recesso dalle trattative in corso, rottura di rapporti commerciali, sospensione/diminuzione di attività, ecc.). Per tali ragioni, anche tale domanda risarcitoria deve essere rigettata.
10. – Le spese di lite vanno compensate nella misura del 40% in ragione degli accertati inadempimenti, risultando sul punto soccombenza reciproca. Le restanti spese vanno poste a carico di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, così come modificato con il D.M. 147/2022, come segue: € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, per un totale, al netto della compensazione, di euro 4.231,20. Parte attrice deve a parte convenuta euro 8,00 per spese documentate al netto della compensazione.
10.1 – Il riconoscimento di alcuni inadempimenti in capo alla convenuta esclude la temerarietà della lite dalla stessa sostenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definendo la causa iscritta al n. 3201/2020 R.G.A.C. proposta da in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, sig. , nei confronti di in persona Parte_2 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, sig. disattesa ogni Controparte_2 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'inadempimento della società alle seguenti Controparte_1 clausole contrattuali: art. 6, nella parte in cui prevede l'obbligo di consegna all'affittuaria della documentazione di cui al d.m. 37/2008; art. 2, nella parte in cui prevede l'obbligo di consegna all'affittuaria del sito web, del profilo Facebook Oasi Village e del database dei clienti;
- rigetta le ulteriori domande proposte dalla Parte_1
- compensa nella misura del 40% le spese di lite tra le parti;
25 - condanna la a rimborsare alla convenuta le restanti Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio che vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., al netto della compensazione, nella complessiva somma di € 4.239,20, di cui euro 8,00 per spese documentate ed € 4.231,20 per compensi, oltre il 15% della somma riconosciuta per compensi a titolo di spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
26