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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1838/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
All'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
, con l'avv. MAESTRI ANDREA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE/I
Motivi della decisione
1.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 13/2/2025 il ricorrente, cittadino del Senegal nato nel 2002, ha chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dalla stessa Questura di in data 3/12/2024 di diniego del permesso di soggiorno per CP_1 motivi familiari in quanto figlio convivente di cittadino italiano, motivato in ragine del mancato deposito dell'atto di nascita.
Nel ricorso il ricorrente rilevava «di non avere potuto adempiere tempestivamente alla richiesta della Questura poiché solo in data 20 novembre 2024 è riuscito a munirsi dell'atto di nascita dalle preposte autorità senegalesi. In data 6 dicembre 2024, il documento veniva legalizzato e, infine, rispettivamente in data 13 gennaio 2025 e in data 27 gennaio 2025, veniva tradotto e asseverato» e concludeva chiedendo all'a.g. di
«accertare e dichiarare il diritto all'unità familiare dell'odierno ricorrente e quindi annullare o disapplicare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, allo stato anche non conosciuto e dichiarare tenuta la
Questura di al rilascio di detto titolo». CP_1
Dopo un primo rinvio per rinnovo della notifica, con ordinanza del 23 maggio
2025 rilevata la regolarità della notifica e la mancata costituzione della resistente, veniva dichiarata la contumacia della resistente e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9/6/2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. 2.
Pagina 1 Con riguardo ai fatti di causa, gli stessi sono pacifici o non contestati, e comunque documentali. Come si rileva, difatti, dal doc. n. 4 depositato dal ricorrente vi è la prova in atti del rapporto di filiazione con il cittadino italiano, sicché l'unico elemento carente in fase amministrativa è stato prodotto nella sede giurisdizionale, non essendo contestata nel provvedimento impugnato la convivenza, né emergendo dallo stesso atto impugnato altre ragioni ostative. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento. 5. Attesa la novità delle questioni, posto che l'atto è stato prodotto solo in sede giurisdizionale, sussistono a norma dell'art. 92, secondo comma c.p.c. i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni altra istanza o eccezione disattesa, ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma secondo lettera c) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
All'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
, con l'avv. MAESTRI ANDREA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE/I
Motivi della decisione
1.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 13/2/2025 il ricorrente, cittadino del Senegal nato nel 2002, ha chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dalla stessa Questura di in data 3/12/2024 di diniego del permesso di soggiorno per CP_1 motivi familiari in quanto figlio convivente di cittadino italiano, motivato in ragine del mancato deposito dell'atto di nascita.
Nel ricorso il ricorrente rilevava «di non avere potuto adempiere tempestivamente alla richiesta della Questura poiché solo in data 20 novembre 2024 è riuscito a munirsi dell'atto di nascita dalle preposte autorità senegalesi. In data 6 dicembre 2024, il documento veniva legalizzato e, infine, rispettivamente in data 13 gennaio 2025 e in data 27 gennaio 2025, veniva tradotto e asseverato» e concludeva chiedendo all'a.g. di
«accertare e dichiarare il diritto all'unità familiare dell'odierno ricorrente e quindi annullare o disapplicare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, allo stato anche non conosciuto e dichiarare tenuta la
Questura di al rilascio di detto titolo». CP_1
Dopo un primo rinvio per rinnovo della notifica, con ordinanza del 23 maggio
2025 rilevata la regolarità della notifica e la mancata costituzione della resistente, veniva dichiarata la contumacia della resistente e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9/6/2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. 2.
Pagina 1 Con riguardo ai fatti di causa, gli stessi sono pacifici o non contestati, e comunque documentali. Come si rileva, difatti, dal doc. n. 4 depositato dal ricorrente vi è la prova in atti del rapporto di filiazione con il cittadino italiano, sicché l'unico elemento carente in fase amministrativa è stato prodotto nella sede giurisdizionale, non essendo contestata nel provvedimento impugnato la convivenza, né emergendo dallo stesso atto impugnato altre ragioni ostative. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento. 5. Attesa la novità delle questioni, posto che l'atto è stato prodotto solo in sede giurisdizionale, sussistono a norma dell'art. 92, secondo comma c.p.c. i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni altra istanza o eccezione disattesa, ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma secondo lettera c) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
Pagina 2