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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca Fiorella Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice est. dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 398/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Lilian Petrelli, come da mandato in atti e Parte_1 Pt_2
, rappresentato e difeso dall' avv. Viviana Caforio, come da mandato in atti;
[...]
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 27.9.2012;
− di non aver generato prole;
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 3.3.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
A) i coniugi e vivranno separati nel mutuo rispetto;
Parte_1 Parte_2
B) il IG. , attualmente disoccupato, si impegna a cercare, sin da ora, una stabile Parte_2 occupazione lavorativa;
C) il IG. si impegna a trasferire alla coniuge, IG.ra , la sua quota di Parte_2 Parte_1 proprietà (pari al 50%) relativa all'immobile sito in RM (Le), alla via San Vito n. 15, meglio contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 17, part. 178 sub 1, cat. A/4, cl. 4°, vani 6,5, con rendita catast. Euro 285,34, per il cui acquisto la IG. si impegna a corrispondere al IG. Parte_1 Pt_2
la somma di € 42.000,00, a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa economica da parte del
[...] coniuge, a qualsiasi titolo o ragione. La stipulazione del rogito notarile avverrà entro e non oltre tre mesi dall'avvenuta omologazione del presente ricorso. Alla data di stipula del rogito notarile la IG.ra
consegnerà al IG. un assegno postale non trasferibile di importo pari Parte_1 Parte_2 a 42.000,00 Euro. Il notaio rogante sarà scelto a cura della IG.ra che si Parte_1 farà esclusivamente carico dei costi dell'attività notarile funzionale al predetto trasferimento immobiliare:
D) il IG. non invoca per sé alcun assegno di mantenimento. Parte_2
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 27.9.2012 in
RM (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 24 parte II Serie A anno 2012, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 8.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. ssa Francesca Caputo
dott. Gianluca Fiorella