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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13866/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13866/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA SACCARELLI 29, VENARIA REALE presso lo Parte_1 studio dell'avv. NOVARA MARCO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO MARTIRE 21, PIATEDA presso CP_1 lo studio dell'avv. CONTE SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via preliminare (come da memoria del 18/02/2025 richiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni):
“- disporre integrazione di CTU volta a comprendere il rapporto padre/figlio e l'influenza del primo sul secondo nonché sui ravvisati disturbi di ”; ER
In via subordinata (come da memoria del 07/11/2022 richiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni):
pagina 1 di 16 “CHIEDE all'Ill.mo Tribunale adito di disporre la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito alle seguenti CONDIZIONI
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA: autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto;
2. AFFIDO DEL FIGLIO MINORE : ER affidare il figlio minore alla madre o in subordine congiuntamente a entrambi i genitori e, in ER ogni caso disporre che il figlio minore avrà il domicilio e la residenza stabile presso l'abitazione della madre, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé alle seguenti regole:
- il padre potrà trascorrere con il figlio minore due fine settimana alternati al mese (intendendosi dal sabato mattina ore 9:00 fino alla domenica sera entro le ore 21:00). Sarà cura del padre prelevare il minore presso la residenza/domicilio della mamma e riportarlo presso la residenza/domicilio della madre;
- nelle settimane in cui il figlio minore non sarà con il padre nel week-end, lo stesso potrà trascorrere un pomeriggio infrasettimanale con il padre dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00;
- le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi intercorrenti tra il 23 dicembre e il 30 dicembre
e dal 31 dicembre al 06 gennaio, che il figlio minore trascorrerà alternativamente con i genitori;
- le vacanze pasquali saranno trascorse con entrambi i genitori ad anni alterni Pasqua e Pasquetta;
- per le vacanze estive il figlio minore trascorrerà un periodo di 15 giorni continuativi con il padre e 15 continuativi con la madre. Il periodo dovrà essere concordato entro il 30 maggio precedente;
- tutte le altre festività verranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
- entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove trascorreranno le vacanze ed a rendersi sempre reperibili;
3) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE RICCARDO: disporre che il padre contribuirà, a titolo di mantenimento del figlio minore, nella misura di Euro
400,00= mensili che sarà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre avente come giorno di valuta il 05 di ogni mese. Mentre saranno divise al 50% le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche ed extrascolastiche, quest'ultime previamente concordate e comunque secondo quanto disposto dal Protocollo di intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
4) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:
pagina 2 di 16 disporre che l'uso della casa coniugale con gli arredi ivi presenti, sita in Caselle Torinese (TO) alla Via
Amedeo di Castellamonte n° 57, verrà assegnata al RA che vi abiterà con il figlio Parte_1 minore;
in subordine disporre che il signor contribuisca al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove la CP_1 RA risiederà con il figlio minore nella misura del 50%; Pt_1
5) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI: disporre che il signor versi alla RA una somma non inferiore a Euro 30.000,00= (o CP_1 Pt_1 veriore somma accertanda in corso di causa) una tantum quale pagamento di tutte le spese sostenute dalla RA a favore della proprietà del signor;
Pt_1 CP_1 disporre che l'assegno unico venga emesso a favore della RA .” Pt_1
Per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni del 25/02/2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
* Pronunciata la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
* Respingere per i motivi in atti la domanda di addebito avanzata da nei confronti di Parte_1
in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto CP_1
*in ordine alla CTU
-poiché la Ctu drssa in spregio al contraddittorio ha acquisito e posto a fondamento delle Per_2 proprie conclusioni documenti nuovi non presenti negli atti irritualmente inviati con le osservazioni alla Per Bozza di Perizia dalla drssa CTP di , Parte_1
Si ribadisce la eccepita nullità della Perizia con tutte le conseguenze del caso nullità eccepita ad dienza
27.2.2024
*, poichè la Ctu drssa ha omesso di rispondere ai rilievi specifici ed ai chiarimenti formulati Per_2 dalla drssa Ctp di di cui alle osservazioni 9.2.24 a cui si rimanda, e poiché il Per_4 CP_1 parziale chiarimento reso della stessa ad udienza 22.10.24 non ha di fatto dato risposta a tutti i rilievi della CTP del per i motivi su esposti l'elaborato peritale risulta privo di imparzialità e terzietà CP_1 si insta affinchè il Tribunale voglia disporre rinnovo della CTU ma nominando altro CTU diverso dalla Drssa
Per_2
* Vista l'istanza ex art 709 ult.co Cpc formulata ad udienza 7.3.23 da Parte_1
* Confermare l'Ordinanza 7.3.23 di reiezione della stessa con tutte le conseguenze anche in punto spese
** vista l'istanza ex art 709 ult.co Cpc formulata ad udienza 27. 2. 24 da Parte_1
pagina 3 di 16 ** Confermare l'Ordinanza 29.2.2024 di reiezione della stessa con tutte le conseguenze anche in punto spese
*** Alla luce del ricorso ex art 709 uc cpc presentato in dat a 9.7.24 da verso il quale Parte_1 devono intendersi qui ribadite e non rinunciate tute le eccezioni anche processuali ivi svolte
* Alla luce dell'audizione in data 10.10.2024 del minore * Visto il Provvedimento 25.10.24 ER che disponeva l'immediata applicazione del paritetico -disattendendo le richieste del minore ER che ha espresso disagio a causa dei comportamenti materni ed ha chiesto di non applicare il paritetico ma continuare con il calendario di cui al provvedimento presidenziale
**** Alla luce del ricorso ex art 709 ult.co Cpc presentato il 24.1.25 da a seguito dei CP_1 nuovi e gravi fatti verificatisi dopo l'applicazione del paritetico concretanti atti di violenza verbale, fisica e psicologica perpetrati nei confronti del minore dalla madre , della restituzione Parte_1 dell'incarico da parte del mediatore familiare per aver ravvisato episodi di violenza delle preoccupazioni espresse dai SS il 17.12.24 in relazione ai comportamenti della Pt_1
Voglia il Tribunale
* Revocare l'Ordinanza 25.10.24
* indicare un percorso ed una presa in carico di volto a recuperare il rapporto Parte_1 madre/figlio tenendo conto che il padre sin dal aprile 2024 segue un percorso personale CP_1 di aiuto alla genitorialità con la dr ssa CP_2
* attivare la terapia familiare asse madre-figlio indicato dal Mediatore
*valutare il comportamento e l'ingerenza della nonna materna sul minore Parte_2 Per_5
[...]
* respingere la richiesta di di collocare in casa famiglia Parte_1 Persona_5
* Confermare in toto il provvedimento presidenziale 2.12.2022
sia in ordine all'affido condiviso del figlio minore con collocazione principale presso il padre ER in Caselle Via Amedeo di Castellamonte 57 e con calendario visite stabilito dal Presidente e
l'assegnazione della casa ex coniugale di Caselle T.se Via Amedeo di Castellamonte 57 con gli arredi ivi esistenti a in quanto padre collocatario del figlio atteso che se ne è CP_1 Parte_1 allontanata senza giustificato motivo il 15.7.22 dimostrandone disinteresse
sia in ordine all'aspetto economico
*Alla luce della motivazione posta a base dell'Ordinanza Presidenziale in ordine alla determinazione del quantum dell'assegno posto a carico di per il pagamento del canone di locazione di Parte_1 un nuovo alloggio ove abitare
pagina 4 di 16 - Tenuto conto che 10.7.23 è divenuta proprietaria dell'intero immobile in Caselle via Parte_1
Mussa 5 avendo acquisito la quota del 50% di e si è ivi trasferita CP_1
- Tenuto conto che dall'esame dei conti correnti bancari prodotti da a seguito Parte_1 dell'Ordinanza presidenziale risultano movimenti che fanno presumere che la stessa sia intestataria o co-intestataria di c/c bancari e/o postali non prodotti in causa accertare le reali consistenze economiche di Parte_1 conseguentemente
* Disporre che l'assegno di mantenimento che deve corrispondere mensilmente per il Parte_1 figlio sia elevato dagli attuali 350 euro mensili ai 400,00 euro mensili oltre al 50 % delle spese ER straordinarie secondo il Protocollo Tribunale/ Ordine Avvocati Torino
*In ordine alle istanze istruttorie
per i motivi già esplicati in atti ed a verbale di udienza 6.3.23 si oppone all'ammissione CP_1 delle prove ex adverso dedotte e chiede ammissione delle proprie prove dedotte nei capi da 1 a 42 memoria ex art. 183 co 6 n.2 Cpc del 5.5.2023 con i documenti ivi indicati
In caso di ammissione delle prove avverse chiede essere ammesso alla prova contraria con i capi da 43
a 47 sopra dedotti con i documenti ivi indicati e di cui alla memoria ex art 183 co 6 n.3 Cpc del 26.5.23
* Tenuto conto del comportamento processuale di in ordine alle modalità con le quali ha Parte_1 redatto le dichiarazioni quali asserite prove e prodotte nella sua memoria 183 n.2 co.6 cpc avverso le quali nella memoria ex art 183 co 6 n 3 del 26.5.23 (cfr pag da 3 a 6) si è già eccepito inammissibilità ed irritualità delle stesse
* Tenuto conto del comportamento processuale di in relazione alla produzione di Parte_1 documenti consegnai dal CTP della alla Ctu drssa unitamente ai rilievi finali alla Pt_1 Per_2 bozza di perizia e quindi in spregio al contraddittorio
* Tenuto conto del comportamento processuale di in relazione al ricorso ex art 709 uc Parte_1 cpc presentato il 9.7.24 ove per ottenere un provvedimento favorevole è giunta a travisare i fatti e riferire al Giudice che la dr.ssa CTP del , concordava con la CTU per l'immediata Persona_6 CP_1 attuazione del paritetico attribuendo in modo inveritiero alla dr.ssa le deduzioni della CTU in Per_4 risposta alle osservazioni della CTP Per_4
Voglia il Tribunale valutare tali comportamenti ex artt 88- 92 E 96 CPC
*.anche alla luce di quanto rilevato in punto spese nell' Ordinanza 7.3.23 con vittoria di competenze, spese, rimborso forfettario ed oneri
pagina 5 di 16 in subordine con compensazione delle stesse”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 31/07/2010. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio è nato un figlio: il 23/06/2012. ER
Con ricorso depositato il 19/07/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, altresì, che il figlio minore venisse affidato alla madre o, in subordine, a entrambi genitori e che venisse posto a carico del padre un assegno mensile per il figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, ma a quella CP_1 di addebito. Chiedeva inoltre l'assegnazione della ex casa coniugale in suo favore e l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre.
All'udienza del 16/11/2022, il Presidente sentiva le parti ed esperiva, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva, con provvedimento del 05/12/2022, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori e nominava il G.I.
Le parti depositavano memorie integrative.
All'udienza del 07/03/2023, il G.I. rigettava l'istanza ex art. 709 ultimo comma c.p.c. formulata dalla ricorrente e assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Le parti, quindi, depositavano le predette memorie.
All'udienza del 06/06/2023 il G.I. rigettava le prove indicate dalle parti e nominava il CTU. Le parti nominavano i rispettivi CTP.
Il 12/02/2024 il CTU depositava relazione peritale.
All'udienza del 27/02/2024, a fronte delle difese spiegate dalle parti, il G.I. si riservava. A scioglimento della riserva, il G.I., con provvedimento del 29/02/2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni a successiva udienza.
Il 09/07/2024 la ricorrente depositava ricorso ex art. 709 c.p.c. Il resistente, pertanto, depositava memoria di replica avverso il predetto ricorso. Il Giudice riteneva di procedere all'audizione del minore e convocava a chiarimenti altresì il CTU, rinviando all'esito ogni provvedimento.
All'udienza del 10/10/2024 il Giudice ascoltava il minore e rinviava a successiva udienza.
pagina 6 di 16 All'udienza del 22/10/2024, sentito il CTU e spiegate le difese dalle parti, il giudice si riservava. A scioglimento della riserva, il Giudice, con ordinanza del 25/10/2024, in via provvisoria e urgente, modificava parzialmente l'ordinanza presidenziale del 02/12/2022 e fissava successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il resistente, il 24/01/2025, depositava ricorso ex art. 709 c.p.c. La ricorrente depositava memoria difensiva autorizzata.
All'udienza del 25/02/2025 il Giudice, all'esito delle difese spiegate dalle parti, rigettava le istanze avanzate dalle parti e tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. Il 25/02/2025 il resistente depositava foglio di precisazione delle conclusioni.
Le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Le parti hanno chiesto di rimettere la causa in istruttoria e reiterato alcune delle richieste di prova già precedentemente formulate.
Il Collegio ritiene nondimeno che la causa sia matura per la decisione, per le seguenti ragioni.
Entrambe le parti hanno reiterato richieste relative alla CTU.
La ricorrente ne ha chiesto l'integrazione in punto rapporto padre/figlio ed influenza del primo sul secondo, nonché in relazione ai disturbi sofferti da quest'ultimo. Tale richiesta è inammissibile in quanto superflua: infatti la CTU ha già adeguatamente indagato e messo in luce tanto la situazione di disagio sofferta dal minore quanto il rapporto di quest'ultimo col padre, di cui sono emerse le tendenze ad essere compiacente e controllante col figlio, sul quale il genitore tende a proiettare le proprie aspettative nonché le delusioni legate all'ormai naufragata relazione con la moglie.
Il resistente ha dal canto suo: da un lato, eccepito la nullità della CTU per violazione del principio del contraddittorio, in quanto la stessa avrebbe posto a fondamento delle proprie conclusioni finali alcuni documenti (screenshots WhatsApp tra e la madre) prodotti dalla CTP di parte ricorrente solo in ER sede di osservazioni alla bozza di relazione;
dall'altro, chiesto la rinnovazione della CTU, con nomina di un consulente diverso, in quanto la dott.ssa avrebbe omesso di rispondere ai rilievi formulati Per_2 dalla CTP della resistente e, così facendo, avrebbe dimostrato di non essere terza e imparziale rispetto alle parti.
Quanto alla prima questione, dalla lettura della relazione definitiva emerge con chiarezza che le conclusioni della CTU sono state basate sulle operazioni peritali svolte (principalmente colloqui col minore e coi genitori, ma anche con la famiglia allargata e le insegnanti), senza alcuna significativa pagina 7 di 16 influenza dei documenti prodotti dalla CTP di parte ricorrente in sede di osservazioni. Di questi ultimi, anzi, la CTU si è limitata a dare atto nelle risposte alle osservazioni di parte, restando peraltro dubitativa sulla loro capacità probatoria (v. relazione finale CTU, p. 63: “Ella ribadisce la preoccupazione per lo screditamento della mamma da parte del contesto paterno e riferisce di scambi comunicativi recenti che lo proverebbero”). Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del principio del contraddittorio, né di nullità della CTU.
Quanto alla seconda questione, ritiene il Collegio che la CTU abbia compiutamente risposto ai rilievi svolti dalla CTP di parte resistente. La consulente d'ufficio, infatti, ha preso posizione sui video e sugli audio prodotti in giudizio relativi al rapporto : semplicemente ne ha fornito Parte_3 un'interpretazione diversa da quella sostenuta dalla CTP di parte resistente (v. relazione finale CTU, p.
63: “La Dott.ssa sottolinea che l'atteggiamento di sarebbe dovuto, più che Persona_6 ER al condizionamento dell'ambiente paterno, a un reale vissuto traumatico e di sfiducia nei confronti della mamma. Sicuramente la mamma deve essere aiutata a comunicare con un figlio preadolescente non più dipendente da lei, ella ha agito l'allontanarsi con in un modo non sereno e senza prima aver ER preparato il figlio, tuttavia i video e l'audio portati a prova degli aspetti traumatici subiti da ER potrebbero a mio avviso essere anche prova del grave livello di oppositività del figlio, maturata nel tempo nei suoi confronti, e dell'atteggiamento più compiacente che normativo da parte del papà”). Non emergono, dunque, profili di parzialità o non terzietà della CTU, della quale, pertanto, non deve essere disposta la rinnovazione.
Parte resistente ha anche reiterato le richieste di prove orali già formulate nelle memorie ex art. 183 c. 6
c.p.c.
Ritiene il Collegio di doverne confermare il rigetto – già disposto dal Giudice istruttore all'udienza del
06/06/2023 – in quanto trattasi di capitoli di prova complessivamente generici, valutativi, documentali ed irrilevanti ai fini della decisione.
Parte ricorrente ha poi formulato – in data 31/03/2025, ossia dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni – un'istanza di aggiornamento delle relazioni sociali, che il Giudice istruttore ha rimesso alla valutazione del Collegio.
Trattasi invero di istanza inammissibile in quanto, da un lato tardiva, siccome proposta dopo la chiusura dell'istruttoria, dall'altro superflua, atteso che risultano già depositate agli atti relazioni sociali sufficientemente aggiornate (al 30/01/2025) ai fini dell'odierna decisione.
pagina 8 di 16 Sulla separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento e il collocamento di ER
La principale questione controversa, nel presente giudizio, è quella relativa all'affidamento e al collocamento del figlio minore delle parti, (nato il [...]). ER
Sul punto si sono avvicendate, nel corso di causa, numerose istanze di parte e provvedimenti provvisori assai diversi tra loro. Giova pertanto ricostruire tale iter processuale, prima di giungere alla decisione finale del Collegio.
Il giudizio – come già accennato – è stato introdotto dalla madre, con richiesta in via principale di affidamento esclusivo (e solo in subordine di affido condiviso), con collocamento del minore presso di sé e visite del padre come da calendario (standard).
Il padre si è costituito instando per l'affido condiviso con collocazione del minore presso di sé e visite della madre secondo un calendario paritetico a settimane alterne.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Presidente ha disposto in via provvisoria l'affidamento congiunto del minore a entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso il padre e visite della madre come da calendario standard. Ciò sulla base delle seguenti considerazioni: che non erano emersi profili di inadeguatezza genitoriale del padre;
che la madre, all'esito della crisi di coppia, si era allontanata dalla casa coniugale (il che aveva creato forti tensioni nel rapporto col figlio); che il minore, viceversa, era rimasto assieme al padre a vivere in quell'abitazione, dove si trovava bene;
che, secondo l'orientamento del Tribunale di Torino, il calendario c.d. alternato poteva essere adottato solo sull'accordo delle parti, diversamente dovendosi applicare quello c.d. standard.
Dopodiché parte ricorrente, contestualmente al deposito della sua memoria integrativa, ha chiesto al
Giudice istruttore di modificare l'ordinanza presidenziale – ai sensi dell'allora vigente art. 709 c. 4 c.p.c.
– ed applicare il calendario di visita a settimane alterne (peraltro aderendo, nel merito, alla richiesta del padre di affido condiviso).
Il resistente si è opposto a tale istanza e il Giudice istruttore l'ha rigettata, sulla scorta della considerazione che la modifica dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 c. 4 c.p.c. presuppone un pagina 9 di 16 mutamento nelle circostanze di fatto, che parte ricorrente non aveva nemmeno dedotto, limitandosi a prospettare doglianze che avrebbero dovuto essere oggetto, piuttosto, di reclamo, ai sensi dell'art. 708
c.p.c.
Il Giudice istruttore ha quindi disposto una CTU sulla capacità genitoriale delle parti, la quale ha concluso nel senso dell'opportunità di applicare un calendario di visite a settimane alterne: ciò al fine di ridimensionare la preminente influenza del contesto paterno sul minore, che rendeva più difficoltoso il recupero di un buon rapporto con la madre, indispensabile nell'ottica di un'effettiva bigenitorialità.
D'altro canto, in tal senso avevano già concluso anche le relazioni dei servizi sociali e della psicologia dell'età evolutiva.
Nondimeno, all'esito dell'udienza di disamina della CTU – nel corso della quale la ricorrente ha reiterato la richiesta di applicazione del calendario a settimane alterne (a cui il resistente si è opposto) – il Giudice istruttore ha ritenuto che tale questione dovesse essere rimessa alla decisione, nel merito, del Collegio.
La domanda di modifica del calendario è stata poi reiterata da con un altro ricorso ex Parte_1 art. 709 c. 4 c.p.c., cui il resistente si è ancora una volta opposto.
Il Giudice istruttore ha quindi disposto l'audizione del minore – che ha manifestato la sua contrarietà all'applicazione del calendario a settimane alterne – nonché la chiamata a chiarimenti della CTU, la quale ha confermato le precedenti conclusioni, sottolineando gli esiti negativi del calendario applicato sino a quel momento, sbilanciato a favore del contesto paterno.
All'esito di tali udienze, il Giudice istruttore ha disposto, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, l'applicazione del calendario a settimane alterne.
ha quindi depositato un ricorso ex art. 709 c. 4 c.p.c., instando per il ripristino del CP_1 calendario presidenziale: richiesta alla quale la ricorrente si è opposta e che il Giudice istruttore ha rimesso al Collegio, unitamente al merito, essendo ormai la causa matura per la decisione.
Prima della rimessione al Collegio, le parti hanno provveduto a precisare le proprie conclusioni. La ricorrente si è richiamata alle sue difese iniziali, chiedendo in via principale l'affidamento esclusivo (e solo in subordine quello condiviso), con collocamento del minore presso di sé e visite del padre come da calendario (standard). Il resistente ha invece insistito nella richiesta di affido condiviso con collocamento del minore presso di sé e visite della madre secondo il calendario già previsto dall'ordinanza presidenziale.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di confermare l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con ripristino del calendario presidenziale, per le ragioni che seguono.
pagina 10 di 16 Quanto anzitutto al profilo dell'affidamento, si deve invero rilevare che CTU e servizi socio-sanitari si sono mostrati concordi nell'evidenziare l'esistenza di criticità in relazione alla capacità genitoriale di ciascuna delle parti.
Quanto al padre, vengono messe in rilievo soprattutto due tendenze. Da un lato, quella a svalutare – anche col concorso della nonna paterna, molto presente nella vita del – il ruolo della , CP_1 Pt_1 il che è risultato di ostacolo anche all'avviamento di percorsi condivisi di sostegno alla genitorialità.
Dall'altro, quella a proiettare se stesso – con il proprio vissuto conflittuale rispetto alla coniuge – sul figlio , nei confronti del quale il genitore tende a tenere un atteggiamento a tratti controllante e ER
a tratti compiacente. Tutto ciò ha contribuito, nel tempo, ad una polarizzazione – emersa chiaramente anche in sede di audizione del minore – nei rapporti tra quest'ultimo e i due genitori, con deterioramento della relazione con la madre, divenuta sempre più conflittuale, contrapposto ad una tendenza alla coalizzazione col padre (v. relazione finale CTU, p. 61, conclusioni su : “[…] è CP_1 controllante ed autoreferenziale, tende a proiettare se stesso nel figlio […] proietta sul figlio la perdita di fiducia nei confronti della mamma. Fortemente legato alla propria madre nel progetto di vita, tende
a inglobare il figlio nel suo modus vivendi, fatica a dialogare con l'ex moglie e tende a minimizzare e a svalutare la sua importanza per il figlio”; e conclusioni su : “[…] tende ad aderire ai Persona_5 vissuto del padre, più compiacente nei suoi confronti e garante della continuità a fronte del lutto legato alla separazione dei genitori. E' esposto all'interpretazione dei fatti e delle cause della separazione così come vissuta dal padre e dalla nonna paterna e si è schierato, allontanandosi progressivamente dalla mamma e dal contesto materno […]; v. relazione servizi sociali del 30/01/2021, conclusioni congiunte con la psicologia dell'età evolutiva, pp. 6-7: “[…] una dannosa conflittualità tra gli adulti che vede sempre di più uno schieramento netto, dove e il padre sono coalizzati e si sostengono a vicenda ER
[…] , che resta bloccato in convinzioni distorte e rafforzate dalla figura paterna, non ER disponibile al momento, a compiere alcun movimento di inclusione della ex moglie (nel tentativo non solo di diminuire il conflitto, ma di accettare la reale utilità della figura materna nella vita del figlio).”).
Quanto alla madre, si è dato conto delle sue difficoltà nella gestione della emozioni e, in particolare, della rabbia, specialmente a fronte del rifiuto o delle provocazioni messe in atto dal figlio (v. relazione finale CTU, p. 61, conclusioni su : “[…] Tende ad adattarsi alle situazioni reprimendo la Parte_1 rabbia che poi, raggiunto il limite, rischia di manifestarsi in modo più forte del dovuto […] un po' severa nell'educazione, sta faticando a mantenere un rapporto sereno col figlio contenendo le di lui provocazioni […] va aiutata a non entrare in simmetria con lui quando si sente rifiutata”; v. relazione servizi sociali del 30/01/2021, conclusioni congiunte con la psicologia dell'età evolutiva, pp. 6-7: “[…]
pagina 11 di 16 la RA , povera di strumenti supportivi nel sostenere la difficile relazione, risulta sempre più Pt_1 in difficoltà nella costruzione di un rapporto con il figlio e di una stabilità emotiva che le permetta di relazionarsi lucidamente con il ragazzo […] La RA , del resto, è in estrema difficoltà a Pt_1 trovare delle strategie relazionali che possano migliorare il rapporto con il figlio, mettendosi nella condizione di dover chiedere l'intervento di figure terze che possano contenere le reazioni di ER
e suggerirgli delle strategie da mettere in campo durante la convivenza con il figlio”). Tali criticità, peraltro, trovano riscontro anche documentale in alcuni degli audio da ultimo prodotti parte resistente, ove è possibile sentire la madre (e talora anche la nonna materna) affrontare il conflitto col figlio rivolgendo a quest'ultimo – che si presenta piuttosto pacato – urla e insulti.
La presenza, anche sul versante materno, di criticità relative alla capacità genitoriale, conduce ad escludere, anzitutto, la possibilità di un affidamento esclusivo del minore alla madre, come da quest'ultima richiesto nelle conclusioni rassegnate.
D'altro canto, tali criticità – che riguardano, come già accennato, tanto il contesto paterno quanto quello materno – non sono di gravità tale da giustificare l'affidamento del minore ai servizi sociali, né tantomeno la sua collocazione comunitaria o etero-familiare (ipotesi, queste, peraltro mai prese in considerazione dai vari specialisti coinvolti nel presente giudizio).
Pertanto, in definitiva, non sussistono ragioni per discostarsi dalla regola generale dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori.
Venendo poi al profilo del collocamento, non può non prendersi atto dei più recenti sviluppi del rapporto madre-figlio che – secondo quanto riportato dai servizi socio-sanitari nelle loro ultime relazioni, oltre che dalle stesse parti nei loro atti conclusivi – risulta quantomai deteriorato, avendo raggiunto un elevatissimo livello di conflitto, che si traduce anche in comportamenti violenti ed oppositivi del minore nei confronti dell'intero contesto materno (v. relazione servizi sociali del 30/01/2021, conclusioni congiunte con la psicologia dell'età evolutiva, pp. 6-7: “ […] Ciò che si condivide con il mediatore è che la presenza di agiti aggressivi, che il minore in più occasioni attiverebbe verso la madre e tutta la sfera parentale materna, indicando come adeguato e accogliente solo il lato paterno, non possano costituire un terreno solido sul quale lavorare per il recupero della relazione madre-figlio (oramai completamente deteriorata). Non a caso non consente alla madre di prendersi cura di lui, attraverso la cura ER personale o rifiutando il cibo da lei preparato mettendo in atto atteggiamenti oppositivo provocatori che rappresentano un rischio psicoevolutivo se non contenuti. (atti imputabili, soprattutto nell'età evolutiva, alla sfera del materno e della cura, investendo in questo modo il padre come unico detentore di tale ruolo.) […]”).
pagina 12 di 16 Si tratta, in tutta evidenza, di una situazione insostenibile che – come ben chiarito nelle relazioni dei servizi socio-sanitari – non può in alcun modo fungere da base utile per un graduale recupero del rapporto madre-figlio e, anzi, costituisce fonte di specifici rischi psico-evolutivi per il minore. Ragion per cui si rende necessario introdurre immediatamente delle modifiche nel regime di collocamento e visita del minore.
Resta ad ogni modo esclusa – come già anticipato – l'opzione del collocamento comunitario o etero- familiare, atteso che tali soluzioni (mai nemmeno prese in considerazione da CTU e servizi socio- sanitari) si tradurrebbero in un ancor più significativo mutamento delle abitudini di vita del minore, già molto sofferente per gli sconvolgimenti conseguenti alla crisi coniugale. Inoltre, è plausibile immaginare che quest'ultimo finirebbe per colpevolizzare la madre anche di tale esito, il che contribuirebbe ad un ulteriore deterioramento del loro rapporto, già estremamente compromesso.
Pertanto, in definitiva, l'unica soluzione allo stato percorribile risulta quella del ritorno al calendario previsto dall'ordinanza presidenziale.
Si deve tuttavia sottolineare che tale scelta è motivata dalla necessità urgente di abbassare il livello del conflitto in atto tra madre e figlio, quale presupposto indispensabile per l'avvio di un qualsivoglia tipo di percorso volto al recupero e al consolidamento del rapporto tra i due.
A tal proposito, infatti, restano condivisibili le analisi svolte e le conclusioni raggiunte dalla CTU riguardo al nucleo familiare. In particolare, la proposta di un calendario a settimane alterne non deve essere definitivamente abbandonata: tale soluzione infatti – come affermato peraltro dallo stesso resistente – resta l'obiettivo a cui tendere, nel tempo, nell'ottica di una piena applicazione del principio della bigenitorialità.
Ritiene poi il Collegio che, a fronte delle già evidenziate criticità relative alla capacità genitoriale tanto del padre quanto della madre, risulti necessaria la prosecuzione della presa in carico già in atto del nucleo e del minore da parte dei servizi socio-sanitari, nonché l'urgente attivazione di un'educativa sia presso il contesto materno sia presso quello paterno.
Sull'assegnazione della casa familiare e sul mantenimento del minore
Dal ripristino del calendario previsto dall'ordinanza presidenziale discende anche il recupero delle relative previsioni in punto casa familiare (da assegnare al padre) e mantenimento del minore (con previsione della corresponsione di un assegno mensile di 350 euro, da parte della madre al padre, per il mantenimento del figlio).
Non risulta, infatti, che nei circa due anni e mezzo trascorsi dall'emanazione dell'ordinanza presidenziale
(avvenuta in data 05/12/2022) si siano verificati mutamenti nelle circostanze di fatto tali da giustificare pagina 13 di 16 una modifica alle suddette previsioni. D'altro canto, le allegazioni formulate in senso opposto da parte resistente (riduzione delle spese abitative della ricorrente per acquisto dell'immobile prima condotto in locazione e titolarità di conti correnti non dichiarati in giudizio) risultano in parte generiche, in parte prive di riscontro documentale.
Sulle restanti domande di parte ricorrente
Parte ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha chiesto disporsi la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., di una frase asseritamente sconveniente contenuta in una memoria di parte resistente.
Tale domanda risulta inammissibile in quanto tardiva: dal tenore letterale della norma in questione, infatti, risulta chiaro che il giudice può disporre la cancellazione soltanto nel corso dell'istruzione, che è ormai chiusa da tempo.
Quanto alle restanti domande di parte ricorrente (addebito della separazione, condanna del resistente a pagare alla ricorrente il 50% del canone di locazione di quest'ultima, oltre alla somma una tantum di
30.000 euro, attribuzione integrale dell'AUU), si deve ritenere che le stesse, seppur formalmente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, siano state oggetto di successiva rinuncia in comparsa conclusionale e nota di replica, operazione pacificamente ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453).
Sulle spese di lite
Ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni (v. C. cost., 19 aprile 2018, n. 77).
Il presente giudizio – come si è già avuto modo di spiegare – si è incentrato principalmente sul profilo della regolamentazione del rapporto genitori-minore e ha conosciuto numerosissimi avvicendamenti di difese di parte e decisioni giudiziali sul punto. Giova ricordare, a titolo esemplificativo, che all'inizio della causa era stato lo stesso resistente a chiedere l'applicazione di un calendario a settimane alterne, poi disposto da ultimo dal Giudice istruttore. D'altro canto, il Presidente aveva invece optato per un calendario standard, che viene oggi temporaneamente recuperato. Tale successione di differenti provvedimenti provvisori si è resa necessaria al fine di comprendere quale fosse il regime di affidamento e collocazione migliore per il minore e – a fronte delle criticità emerse in relazione alle capacità genitoriali di entrambe le parti – alla costruzione di un rapporto significativo con entrambi i genitori. Si tratta, in tal senso, di decisioni tutte assunte esclusivamente nel superiore interesse del minore, il che tende a sottrarle alla logica puramente dispositiva tipica del processo civile. Per questa ragione, ritiene il
Collegio che le spese debbano essere integralmente compensate tra le parti.
pagina 14 di 16 Quanto alle spese di CTU, le stesse devono essere poste solidalmente a carico di entrambe le parti, atteso che la consulenza è stata svolta nell'interesse del figlio minore delle stesse.
Non sono meritevoli di accoglimento, infine, le domande delle parti di reciproca condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ritiene infatti il Collegio che le difese svolte nel corso della presente causa non abbiano né, da un lato, travalicato il dovere di correttezza processuale, né, dall'altro, dimostrato l'esistenza di mala fede o colpa nell'agire e resistere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
RIGETTA le istanze istruttorie formulate dalle parti.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA il figlio congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso il padre.
DISPONE che la madre possa incontrare e tenere con sé il minore secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, al sig. . CP_1 pagina 15 di 16 RICHIEDE ai Servizi sociali e di di proseguire nella presa in carico Controparte_3 della situazione del minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno al minore – tra cui l'urgente attivazione di un'educativa sia presso il contesto paterno sia presso quello materno – nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra madre e figlio minore.
RACCOMANDA ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando l'ha con sé. Inoltre, la sig.ra corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del Parte_1 figlio, l'assegno periodico di € 350,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il
Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
PONE le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti e Pt_1
nella misura del 50% ciascuna. CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta dal MOT Persona_7
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13866/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA SACCARELLI 29, VENARIA REALE presso lo Parte_1 studio dell'avv. NOVARA MARCO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO MARTIRE 21, PIATEDA presso CP_1 lo studio dell'avv. CONTE SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via preliminare (come da memoria del 18/02/2025 richiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni):
“- disporre integrazione di CTU volta a comprendere il rapporto padre/figlio e l'influenza del primo sul secondo nonché sui ravvisati disturbi di ”; ER
In via subordinata (come da memoria del 07/11/2022 richiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni):
pagina 1 di 16 “CHIEDE all'Ill.mo Tribunale adito di disporre la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito alle seguenti CONDIZIONI
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA: autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto;
2. AFFIDO DEL FIGLIO MINORE : ER affidare il figlio minore alla madre o in subordine congiuntamente a entrambi i genitori e, in ER ogni caso disporre che il figlio minore avrà il domicilio e la residenza stabile presso l'abitazione della madre, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé alle seguenti regole:
- il padre potrà trascorrere con il figlio minore due fine settimana alternati al mese (intendendosi dal sabato mattina ore 9:00 fino alla domenica sera entro le ore 21:00). Sarà cura del padre prelevare il minore presso la residenza/domicilio della mamma e riportarlo presso la residenza/domicilio della madre;
- nelle settimane in cui il figlio minore non sarà con il padre nel week-end, lo stesso potrà trascorrere un pomeriggio infrasettimanale con il padre dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00;
- le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi intercorrenti tra il 23 dicembre e il 30 dicembre
e dal 31 dicembre al 06 gennaio, che il figlio minore trascorrerà alternativamente con i genitori;
- le vacanze pasquali saranno trascorse con entrambi i genitori ad anni alterni Pasqua e Pasquetta;
- per le vacanze estive il figlio minore trascorrerà un periodo di 15 giorni continuativi con il padre e 15 continuativi con la madre. Il periodo dovrà essere concordato entro il 30 maggio precedente;
- tutte le altre festività verranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
- entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove trascorreranno le vacanze ed a rendersi sempre reperibili;
3) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE RICCARDO: disporre che il padre contribuirà, a titolo di mantenimento del figlio minore, nella misura di Euro
400,00= mensili che sarà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre avente come giorno di valuta il 05 di ogni mese. Mentre saranno divise al 50% le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche ed extrascolastiche, quest'ultime previamente concordate e comunque secondo quanto disposto dal Protocollo di intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
4) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:
pagina 2 di 16 disporre che l'uso della casa coniugale con gli arredi ivi presenti, sita in Caselle Torinese (TO) alla Via
Amedeo di Castellamonte n° 57, verrà assegnata al RA che vi abiterà con il figlio Parte_1 minore;
in subordine disporre che il signor contribuisca al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove la CP_1 RA risiederà con il figlio minore nella misura del 50%; Pt_1
5) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI: disporre che il signor versi alla RA una somma non inferiore a Euro 30.000,00= (o CP_1 Pt_1 veriore somma accertanda in corso di causa) una tantum quale pagamento di tutte le spese sostenute dalla RA a favore della proprietà del signor;
Pt_1 CP_1 disporre che l'assegno unico venga emesso a favore della RA .” Pt_1
Per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni del 25/02/2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
* Pronunciata la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
* Respingere per i motivi in atti la domanda di addebito avanzata da nei confronti di Parte_1
in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto CP_1
*in ordine alla CTU
-poiché la Ctu drssa in spregio al contraddittorio ha acquisito e posto a fondamento delle Per_2 proprie conclusioni documenti nuovi non presenti negli atti irritualmente inviati con le osservazioni alla Per Bozza di Perizia dalla drssa CTP di , Parte_1
Si ribadisce la eccepita nullità della Perizia con tutte le conseguenze del caso nullità eccepita ad dienza
27.2.2024
*, poichè la Ctu drssa ha omesso di rispondere ai rilievi specifici ed ai chiarimenti formulati Per_2 dalla drssa Ctp di di cui alle osservazioni 9.2.24 a cui si rimanda, e poiché il Per_4 CP_1 parziale chiarimento reso della stessa ad udienza 22.10.24 non ha di fatto dato risposta a tutti i rilievi della CTP del per i motivi su esposti l'elaborato peritale risulta privo di imparzialità e terzietà CP_1 si insta affinchè il Tribunale voglia disporre rinnovo della CTU ma nominando altro CTU diverso dalla Drssa
Per_2
* Vista l'istanza ex art 709 ult.co Cpc formulata ad udienza 7.3.23 da Parte_1
* Confermare l'Ordinanza 7.3.23 di reiezione della stessa con tutte le conseguenze anche in punto spese
** vista l'istanza ex art 709 ult.co Cpc formulata ad udienza 27. 2. 24 da Parte_1
pagina 3 di 16 ** Confermare l'Ordinanza 29.2.2024 di reiezione della stessa con tutte le conseguenze anche in punto spese
*** Alla luce del ricorso ex art 709 uc cpc presentato in dat a 9.7.24 da verso il quale Parte_1 devono intendersi qui ribadite e non rinunciate tute le eccezioni anche processuali ivi svolte
* Alla luce dell'audizione in data 10.10.2024 del minore * Visto il Provvedimento 25.10.24 ER che disponeva l'immediata applicazione del paritetico -disattendendo le richieste del minore ER che ha espresso disagio a causa dei comportamenti materni ed ha chiesto di non applicare il paritetico ma continuare con il calendario di cui al provvedimento presidenziale
**** Alla luce del ricorso ex art 709 ult.co Cpc presentato il 24.1.25 da a seguito dei CP_1 nuovi e gravi fatti verificatisi dopo l'applicazione del paritetico concretanti atti di violenza verbale, fisica e psicologica perpetrati nei confronti del minore dalla madre , della restituzione Parte_1 dell'incarico da parte del mediatore familiare per aver ravvisato episodi di violenza delle preoccupazioni espresse dai SS il 17.12.24 in relazione ai comportamenti della Pt_1
Voglia il Tribunale
* Revocare l'Ordinanza 25.10.24
* indicare un percorso ed una presa in carico di volto a recuperare il rapporto Parte_1 madre/figlio tenendo conto che il padre sin dal aprile 2024 segue un percorso personale CP_1 di aiuto alla genitorialità con la dr ssa CP_2
* attivare la terapia familiare asse madre-figlio indicato dal Mediatore
*valutare il comportamento e l'ingerenza della nonna materna sul minore Parte_2 Per_5
[...]
* respingere la richiesta di di collocare in casa famiglia Parte_1 Persona_5
* Confermare in toto il provvedimento presidenziale 2.12.2022
sia in ordine all'affido condiviso del figlio minore con collocazione principale presso il padre ER in Caselle Via Amedeo di Castellamonte 57 e con calendario visite stabilito dal Presidente e
l'assegnazione della casa ex coniugale di Caselle T.se Via Amedeo di Castellamonte 57 con gli arredi ivi esistenti a in quanto padre collocatario del figlio atteso che se ne è CP_1 Parte_1 allontanata senza giustificato motivo il 15.7.22 dimostrandone disinteresse
sia in ordine all'aspetto economico
*Alla luce della motivazione posta a base dell'Ordinanza Presidenziale in ordine alla determinazione del quantum dell'assegno posto a carico di per il pagamento del canone di locazione di Parte_1 un nuovo alloggio ove abitare
pagina 4 di 16 - Tenuto conto che 10.7.23 è divenuta proprietaria dell'intero immobile in Caselle via Parte_1
Mussa 5 avendo acquisito la quota del 50% di e si è ivi trasferita CP_1
- Tenuto conto che dall'esame dei conti correnti bancari prodotti da a seguito Parte_1 dell'Ordinanza presidenziale risultano movimenti che fanno presumere che la stessa sia intestataria o co-intestataria di c/c bancari e/o postali non prodotti in causa accertare le reali consistenze economiche di Parte_1 conseguentemente
* Disporre che l'assegno di mantenimento che deve corrispondere mensilmente per il Parte_1 figlio sia elevato dagli attuali 350 euro mensili ai 400,00 euro mensili oltre al 50 % delle spese ER straordinarie secondo il Protocollo Tribunale/ Ordine Avvocati Torino
*In ordine alle istanze istruttorie
per i motivi già esplicati in atti ed a verbale di udienza 6.3.23 si oppone all'ammissione CP_1 delle prove ex adverso dedotte e chiede ammissione delle proprie prove dedotte nei capi da 1 a 42 memoria ex art. 183 co 6 n.2 Cpc del 5.5.2023 con i documenti ivi indicati
In caso di ammissione delle prove avverse chiede essere ammesso alla prova contraria con i capi da 43
a 47 sopra dedotti con i documenti ivi indicati e di cui alla memoria ex art 183 co 6 n.3 Cpc del 26.5.23
* Tenuto conto del comportamento processuale di in ordine alle modalità con le quali ha Parte_1 redatto le dichiarazioni quali asserite prove e prodotte nella sua memoria 183 n.2 co.6 cpc avverso le quali nella memoria ex art 183 co 6 n 3 del 26.5.23 (cfr pag da 3 a 6) si è già eccepito inammissibilità ed irritualità delle stesse
* Tenuto conto del comportamento processuale di in relazione alla produzione di Parte_1 documenti consegnai dal CTP della alla Ctu drssa unitamente ai rilievi finali alla Pt_1 Per_2 bozza di perizia e quindi in spregio al contraddittorio
* Tenuto conto del comportamento processuale di in relazione al ricorso ex art 709 uc Parte_1 cpc presentato il 9.7.24 ove per ottenere un provvedimento favorevole è giunta a travisare i fatti e riferire al Giudice che la dr.ssa CTP del , concordava con la CTU per l'immediata Persona_6 CP_1 attuazione del paritetico attribuendo in modo inveritiero alla dr.ssa le deduzioni della CTU in Per_4 risposta alle osservazioni della CTP Per_4
Voglia il Tribunale valutare tali comportamenti ex artt 88- 92 E 96 CPC
*.anche alla luce di quanto rilevato in punto spese nell' Ordinanza 7.3.23 con vittoria di competenze, spese, rimborso forfettario ed oneri
pagina 5 di 16 in subordine con compensazione delle stesse”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 31/07/2010. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio è nato un figlio: il 23/06/2012. ER
Con ricorso depositato il 19/07/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, altresì, che il figlio minore venisse affidato alla madre o, in subordine, a entrambi genitori e che venisse posto a carico del padre un assegno mensile per il figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, ma a quella CP_1 di addebito. Chiedeva inoltre l'assegnazione della ex casa coniugale in suo favore e l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre.
All'udienza del 16/11/2022, il Presidente sentiva le parti ed esperiva, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva, con provvedimento del 05/12/2022, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori e nominava il G.I.
Le parti depositavano memorie integrative.
All'udienza del 07/03/2023, il G.I. rigettava l'istanza ex art. 709 ultimo comma c.p.c. formulata dalla ricorrente e assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Le parti, quindi, depositavano le predette memorie.
All'udienza del 06/06/2023 il G.I. rigettava le prove indicate dalle parti e nominava il CTU. Le parti nominavano i rispettivi CTP.
Il 12/02/2024 il CTU depositava relazione peritale.
All'udienza del 27/02/2024, a fronte delle difese spiegate dalle parti, il G.I. si riservava. A scioglimento della riserva, il G.I., con provvedimento del 29/02/2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni a successiva udienza.
Il 09/07/2024 la ricorrente depositava ricorso ex art. 709 c.p.c. Il resistente, pertanto, depositava memoria di replica avverso il predetto ricorso. Il Giudice riteneva di procedere all'audizione del minore e convocava a chiarimenti altresì il CTU, rinviando all'esito ogni provvedimento.
All'udienza del 10/10/2024 il Giudice ascoltava il minore e rinviava a successiva udienza.
pagina 6 di 16 All'udienza del 22/10/2024, sentito il CTU e spiegate le difese dalle parti, il giudice si riservava. A scioglimento della riserva, il Giudice, con ordinanza del 25/10/2024, in via provvisoria e urgente, modificava parzialmente l'ordinanza presidenziale del 02/12/2022 e fissava successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il resistente, il 24/01/2025, depositava ricorso ex art. 709 c.p.c. La ricorrente depositava memoria difensiva autorizzata.
All'udienza del 25/02/2025 il Giudice, all'esito delle difese spiegate dalle parti, rigettava le istanze avanzate dalle parti e tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. Il 25/02/2025 il resistente depositava foglio di precisazione delle conclusioni.
Le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Le parti hanno chiesto di rimettere la causa in istruttoria e reiterato alcune delle richieste di prova già precedentemente formulate.
Il Collegio ritiene nondimeno che la causa sia matura per la decisione, per le seguenti ragioni.
Entrambe le parti hanno reiterato richieste relative alla CTU.
La ricorrente ne ha chiesto l'integrazione in punto rapporto padre/figlio ed influenza del primo sul secondo, nonché in relazione ai disturbi sofferti da quest'ultimo. Tale richiesta è inammissibile in quanto superflua: infatti la CTU ha già adeguatamente indagato e messo in luce tanto la situazione di disagio sofferta dal minore quanto il rapporto di quest'ultimo col padre, di cui sono emerse le tendenze ad essere compiacente e controllante col figlio, sul quale il genitore tende a proiettare le proprie aspettative nonché le delusioni legate all'ormai naufragata relazione con la moglie.
Il resistente ha dal canto suo: da un lato, eccepito la nullità della CTU per violazione del principio del contraddittorio, in quanto la stessa avrebbe posto a fondamento delle proprie conclusioni finali alcuni documenti (screenshots WhatsApp tra e la madre) prodotti dalla CTP di parte ricorrente solo in ER sede di osservazioni alla bozza di relazione;
dall'altro, chiesto la rinnovazione della CTU, con nomina di un consulente diverso, in quanto la dott.ssa avrebbe omesso di rispondere ai rilievi formulati Per_2 dalla CTP della resistente e, così facendo, avrebbe dimostrato di non essere terza e imparziale rispetto alle parti.
Quanto alla prima questione, dalla lettura della relazione definitiva emerge con chiarezza che le conclusioni della CTU sono state basate sulle operazioni peritali svolte (principalmente colloqui col minore e coi genitori, ma anche con la famiglia allargata e le insegnanti), senza alcuna significativa pagina 7 di 16 influenza dei documenti prodotti dalla CTP di parte ricorrente in sede di osservazioni. Di questi ultimi, anzi, la CTU si è limitata a dare atto nelle risposte alle osservazioni di parte, restando peraltro dubitativa sulla loro capacità probatoria (v. relazione finale CTU, p. 63: “Ella ribadisce la preoccupazione per lo screditamento della mamma da parte del contesto paterno e riferisce di scambi comunicativi recenti che lo proverebbero”). Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del principio del contraddittorio, né di nullità della CTU.
Quanto alla seconda questione, ritiene il Collegio che la CTU abbia compiutamente risposto ai rilievi svolti dalla CTP di parte resistente. La consulente d'ufficio, infatti, ha preso posizione sui video e sugli audio prodotti in giudizio relativi al rapporto : semplicemente ne ha fornito Parte_3 un'interpretazione diversa da quella sostenuta dalla CTP di parte resistente (v. relazione finale CTU, p.
63: “La Dott.ssa sottolinea che l'atteggiamento di sarebbe dovuto, più che Persona_6 ER al condizionamento dell'ambiente paterno, a un reale vissuto traumatico e di sfiducia nei confronti della mamma. Sicuramente la mamma deve essere aiutata a comunicare con un figlio preadolescente non più dipendente da lei, ella ha agito l'allontanarsi con in un modo non sereno e senza prima aver ER preparato il figlio, tuttavia i video e l'audio portati a prova degli aspetti traumatici subiti da ER potrebbero a mio avviso essere anche prova del grave livello di oppositività del figlio, maturata nel tempo nei suoi confronti, e dell'atteggiamento più compiacente che normativo da parte del papà”). Non emergono, dunque, profili di parzialità o non terzietà della CTU, della quale, pertanto, non deve essere disposta la rinnovazione.
Parte resistente ha anche reiterato le richieste di prove orali già formulate nelle memorie ex art. 183 c. 6
c.p.c.
Ritiene il Collegio di doverne confermare il rigetto – già disposto dal Giudice istruttore all'udienza del
06/06/2023 – in quanto trattasi di capitoli di prova complessivamente generici, valutativi, documentali ed irrilevanti ai fini della decisione.
Parte ricorrente ha poi formulato – in data 31/03/2025, ossia dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni – un'istanza di aggiornamento delle relazioni sociali, che il Giudice istruttore ha rimesso alla valutazione del Collegio.
Trattasi invero di istanza inammissibile in quanto, da un lato tardiva, siccome proposta dopo la chiusura dell'istruttoria, dall'altro superflua, atteso che risultano già depositate agli atti relazioni sociali sufficientemente aggiornate (al 30/01/2025) ai fini dell'odierna decisione.
pagina 8 di 16 Sulla separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento e il collocamento di ER
La principale questione controversa, nel presente giudizio, è quella relativa all'affidamento e al collocamento del figlio minore delle parti, (nato il [...]). ER
Sul punto si sono avvicendate, nel corso di causa, numerose istanze di parte e provvedimenti provvisori assai diversi tra loro. Giova pertanto ricostruire tale iter processuale, prima di giungere alla decisione finale del Collegio.
Il giudizio – come già accennato – è stato introdotto dalla madre, con richiesta in via principale di affidamento esclusivo (e solo in subordine di affido condiviso), con collocamento del minore presso di sé e visite del padre come da calendario (standard).
Il padre si è costituito instando per l'affido condiviso con collocazione del minore presso di sé e visite della madre secondo un calendario paritetico a settimane alterne.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Presidente ha disposto in via provvisoria l'affidamento congiunto del minore a entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso il padre e visite della madre come da calendario standard. Ciò sulla base delle seguenti considerazioni: che non erano emersi profili di inadeguatezza genitoriale del padre;
che la madre, all'esito della crisi di coppia, si era allontanata dalla casa coniugale (il che aveva creato forti tensioni nel rapporto col figlio); che il minore, viceversa, era rimasto assieme al padre a vivere in quell'abitazione, dove si trovava bene;
che, secondo l'orientamento del Tribunale di Torino, il calendario c.d. alternato poteva essere adottato solo sull'accordo delle parti, diversamente dovendosi applicare quello c.d. standard.
Dopodiché parte ricorrente, contestualmente al deposito della sua memoria integrativa, ha chiesto al
Giudice istruttore di modificare l'ordinanza presidenziale – ai sensi dell'allora vigente art. 709 c. 4 c.p.c.
– ed applicare il calendario di visita a settimane alterne (peraltro aderendo, nel merito, alla richiesta del padre di affido condiviso).
Il resistente si è opposto a tale istanza e il Giudice istruttore l'ha rigettata, sulla scorta della considerazione che la modifica dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 c. 4 c.p.c. presuppone un pagina 9 di 16 mutamento nelle circostanze di fatto, che parte ricorrente non aveva nemmeno dedotto, limitandosi a prospettare doglianze che avrebbero dovuto essere oggetto, piuttosto, di reclamo, ai sensi dell'art. 708
c.p.c.
Il Giudice istruttore ha quindi disposto una CTU sulla capacità genitoriale delle parti, la quale ha concluso nel senso dell'opportunità di applicare un calendario di visite a settimane alterne: ciò al fine di ridimensionare la preminente influenza del contesto paterno sul minore, che rendeva più difficoltoso il recupero di un buon rapporto con la madre, indispensabile nell'ottica di un'effettiva bigenitorialità.
D'altro canto, in tal senso avevano già concluso anche le relazioni dei servizi sociali e della psicologia dell'età evolutiva.
Nondimeno, all'esito dell'udienza di disamina della CTU – nel corso della quale la ricorrente ha reiterato la richiesta di applicazione del calendario a settimane alterne (a cui il resistente si è opposto) – il Giudice istruttore ha ritenuto che tale questione dovesse essere rimessa alla decisione, nel merito, del Collegio.
La domanda di modifica del calendario è stata poi reiterata da con un altro ricorso ex Parte_1 art. 709 c. 4 c.p.c., cui il resistente si è ancora una volta opposto.
Il Giudice istruttore ha quindi disposto l'audizione del minore – che ha manifestato la sua contrarietà all'applicazione del calendario a settimane alterne – nonché la chiamata a chiarimenti della CTU, la quale ha confermato le precedenti conclusioni, sottolineando gli esiti negativi del calendario applicato sino a quel momento, sbilanciato a favore del contesto paterno.
All'esito di tali udienze, il Giudice istruttore ha disposto, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, l'applicazione del calendario a settimane alterne.
ha quindi depositato un ricorso ex art. 709 c. 4 c.p.c., instando per il ripristino del CP_1 calendario presidenziale: richiesta alla quale la ricorrente si è opposta e che il Giudice istruttore ha rimesso al Collegio, unitamente al merito, essendo ormai la causa matura per la decisione.
Prima della rimessione al Collegio, le parti hanno provveduto a precisare le proprie conclusioni. La ricorrente si è richiamata alle sue difese iniziali, chiedendo in via principale l'affidamento esclusivo (e solo in subordine quello condiviso), con collocamento del minore presso di sé e visite del padre come da calendario (standard). Il resistente ha invece insistito nella richiesta di affido condiviso con collocamento del minore presso di sé e visite della madre secondo il calendario già previsto dall'ordinanza presidenziale.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di confermare l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con ripristino del calendario presidenziale, per le ragioni che seguono.
pagina 10 di 16 Quanto anzitutto al profilo dell'affidamento, si deve invero rilevare che CTU e servizi socio-sanitari si sono mostrati concordi nell'evidenziare l'esistenza di criticità in relazione alla capacità genitoriale di ciascuna delle parti.
Quanto al padre, vengono messe in rilievo soprattutto due tendenze. Da un lato, quella a svalutare – anche col concorso della nonna paterna, molto presente nella vita del – il ruolo della , CP_1 Pt_1 il che è risultato di ostacolo anche all'avviamento di percorsi condivisi di sostegno alla genitorialità.
Dall'altro, quella a proiettare se stesso – con il proprio vissuto conflittuale rispetto alla coniuge – sul figlio , nei confronti del quale il genitore tende a tenere un atteggiamento a tratti controllante e ER
a tratti compiacente. Tutto ciò ha contribuito, nel tempo, ad una polarizzazione – emersa chiaramente anche in sede di audizione del minore – nei rapporti tra quest'ultimo e i due genitori, con deterioramento della relazione con la madre, divenuta sempre più conflittuale, contrapposto ad una tendenza alla coalizzazione col padre (v. relazione finale CTU, p. 61, conclusioni su : “[…] è CP_1 controllante ed autoreferenziale, tende a proiettare se stesso nel figlio […] proietta sul figlio la perdita di fiducia nei confronti della mamma. Fortemente legato alla propria madre nel progetto di vita, tende
a inglobare il figlio nel suo modus vivendi, fatica a dialogare con l'ex moglie e tende a minimizzare e a svalutare la sua importanza per il figlio”; e conclusioni su : “[…] tende ad aderire ai Persona_5 vissuto del padre, più compiacente nei suoi confronti e garante della continuità a fronte del lutto legato alla separazione dei genitori. E' esposto all'interpretazione dei fatti e delle cause della separazione così come vissuta dal padre e dalla nonna paterna e si è schierato, allontanandosi progressivamente dalla mamma e dal contesto materno […]; v. relazione servizi sociali del 30/01/2021, conclusioni congiunte con la psicologia dell'età evolutiva, pp. 6-7: “[…] una dannosa conflittualità tra gli adulti che vede sempre di più uno schieramento netto, dove e il padre sono coalizzati e si sostengono a vicenda ER
[…] , che resta bloccato in convinzioni distorte e rafforzate dalla figura paterna, non ER disponibile al momento, a compiere alcun movimento di inclusione della ex moglie (nel tentativo non solo di diminuire il conflitto, ma di accettare la reale utilità della figura materna nella vita del figlio).”).
Quanto alla madre, si è dato conto delle sue difficoltà nella gestione della emozioni e, in particolare, della rabbia, specialmente a fronte del rifiuto o delle provocazioni messe in atto dal figlio (v. relazione finale CTU, p. 61, conclusioni su : “[…] Tende ad adattarsi alle situazioni reprimendo la Parte_1 rabbia che poi, raggiunto il limite, rischia di manifestarsi in modo più forte del dovuto […] un po' severa nell'educazione, sta faticando a mantenere un rapporto sereno col figlio contenendo le di lui provocazioni […] va aiutata a non entrare in simmetria con lui quando si sente rifiutata”; v. relazione servizi sociali del 30/01/2021, conclusioni congiunte con la psicologia dell'età evolutiva, pp. 6-7: “[…]
pagina 11 di 16 la RA , povera di strumenti supportivi nel sostenere la difficile relazione, risulta sempre più Pt_1 in difficoltà nella costruzione di un rapporto con il figlio e di una stabilità emotiva che le permetta di relazionarsi lucidamente con il ragazzo […] La RA , del resto, è in estrema difficoltà a Pt_1 trovare delle strategie relazionali che possano migliorare il rapporto con il figlio, mettendosi nella condizione di dover chiedere l'intervento di figure terze che possano contenere le reazioni di ER
e suggerirgli delle strategie da mettere in campo durante la convivenza con il figlio”). Tali criticità, peraltro, trovano riscontro anche documentale in alcuni degli audio da ultimo prodotti parte resistente, ove è possibile sentire la madre (e talora anche la nonna materna) affrontare il conflitto col figlio rivolgendo a quest'ultimo – che si presenta piuttosto pacato – urla e insulti.
La presenza, anche sul versante materno, di criticità relative alla capacità genitoriale, conduce ad escludere, anzitutto, la possibilità di un affidamento esclusivo del minore alla madre, come da quest'ultima richiesto nelle conclusioni rassegnate.
D'altro canto, tali criticità – che riguardano, come già accennato, tanto il contesto paterno quanto quello materno – non sono di gravità tale da giustificare l'affidamento del minore ai servizi sociali, né tantomeno la sua collocazione comunitaria o etero-familiare (ipotesi, queste, peraltro mai prese in considerazione dai vari specialisti coinvolti nel presente giudizio).
Pertanto, in definitiva, non sussistono ragioni per discostarsi dalla regola generale dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori.
Venendo poi al profilo del collocamento, non può non prendersi atto dei più recenti sviluppi del rapporto madre-figlio che – secondo quanto riportato dai servizi socio-sanitari nelle loro ultime relazioni, oltre che dalle stesse parti nei loro atti conclusivi – risulta quantomai deteriorato, avendo raggiunto un elevatissimo livello di conflitto, che si traduce anche in comportamenti violenti ed oppositivi del minore nei confronti dell'intero contesto materno (v. relazione servizi sociali del 30/01/2021, conclusioni congiunte con la psicologia dell'età evolutiva, pp. 6-7: “ […] Ciò che si condivide con il mediatore è che la presenza di agiti aggressivi, che il minore in più occasioni attiverebbe verso la madre e tutta la sfera parentale materna, indicando come adeguato e accogliente solo il lato paterno, non possano costituire un terreno solido sul quale lavorare per il recupero della relazione madre-figlio (oramai completamente deteriorata). Non a caso non consente alla madre di prendersi cura di lui, attraverso la cura ER personale o rifiutando il cibo da lei preparato mettendo in atto atteggiamenti oppositivo provocatori che rappresentano un rischio psicoevolutivo se non contenuti. (atti imputabili, soprattutto nell'età evolutiva, alla sfera del materno e della cura, investendo in questo modo il padre come unico detentore di tale ruolo.) […]”).
pagina 12 di 16 Si tratta, in tutta evidenza, di una situazione insostenibile che – come ben chiarito nelle relazioni dei servizi socio-sanitari – non può in alcun modo fungere da base utile per un graduale recupero del rapporto madre-figlio e, anzi, costituisce fonte di specifici rischi psico-evolutivi per il minore. Ragion per cui si rende necessario introdurre immediatamente delle modifiche nel regime di collocamento e visita del minore.
Resta ad ogni modo esclusa – come già anticipato – l'opzione del collocamento comunitario o etero- familiare, atteso che tali soluzioni (mai nemmeno prese in considerazione da CTU e servizi socio- sanitari) si tradurrebbero in un ancor più significativo mutamento delle abitudini di vita del minore, già molto sofferente per gli sconvolgimenti conseguenti alla crisi coniugale. Inoltre, è plausibile immaginare che quest'ultimo finirebbe per colpevolizzare la madre anche di tale esito, il che contribuirebbe ad un ulteriore deterioramento del loro rapporto, già estremamente compromesso.
Pertanto, in definitiva, l'unica soluzione allo stato percorribile risulta quella del ritorno al calendario previsto dall'ordinanza presidenziale.
Si deve tuttavia sottolineare che tale scelta è motivata dalla necessità urgente di abbassare il livello del conflitto in atto tra madre e figlio, quale presupposto indispensabile per l'avvio di un qualsivoglia tipo di percorso volto al recupero e al consolidamento del rapporto tra i due.
A tal proposito, infatti, restano condivisibili le analisi svolte e le conclusioni raggiunte dalla CTU riguardo al nucleo familiare. In particolare, la proposta di un calendario a settimane alterne non deve essere definitivamente abbandonata: tale soluzione infatti – come affermato peraltro dallo stesso resistente – resta l'obiettivo a cui tendere, nel tempo, nell'ottica di una piena applicazione del principio della bigenitorialità.
Ritiene poi il Collegio che, a fronte delle già evidenziate criticità relative alla capacità genitoriale tanto del padre quanto della madre, risulti necessaria la prosecuzione della presa in carico già in atto del nucleo e del minore da parte dei servizi socio-sanitari, nonché l'urgente attivazione di un'educativa sia presso il contesto materno sia presso quello paterno.
Sull'assegnazione della casa familiare e sul mantenimento del minore
Dal ripristino del calendario previsto dall'ordinanza presidenziale discende anche il recupero delle relative previsioni in punto casa familiare (da assegnare al padre) e mantenimento del minore (con previsione della corresponsione di un assegno mensile di 350 euro, da parte della madre al padre, per il mantenimento del figlio).
Non risulta, infatti, che nei circa due anni e mezzo trascorsi dall'emanazione dell'ordinanza presidenziale
(avvenuta in data 05/12/2022) si siano verificati mutamenti nelle circostanze di fatto tali da giustificare pagina 13 di 16 una modifica alle suddette previsioni. D'altro canto, le allegazioni formulate in senso opposto da parte resistente (riduzione delle spese abitative della ricorrente per acquisto dell'immobile prima condotto in locazione e titolarità di conti correnti non dichiarati in giudizio) risultano in parte generiche, in parte prive di riscontro documentale.
Sulle restanti domande di parte ricorrente
Parte ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha chiesto disporsi la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., di una frase asseritamente sconveniente contenuta in una memoria di parte resistente.
Tale domanda risulta inammissibile in quanto tardiva: dal tenore letterale della norma in questione, infatti, risulta chiaro che il giudice può disporre la cancellazione soltanto nel corso dell'istruzione, che è ormai chiusa da tempo.
Quanto alle restanti domande di parte ricorrente (addebito della separazione, condanna del resistente a pagare alla ricorrente il 50% del canone di locazione di quest'ultima, oltre alla somma una tantum di
30.000 euro, attribuzione integrale dell'AUU), si deve ritenere che le stesse, seppur formalmente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, siano state oggetto di successiva rinuncia in comparsa conclusionale e nota di replica, operazione pacificamente ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453).
Sulle spese di lite
Ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni (v. C. cost., 19 aprile 2018, n. 77).
Il presente giudizio – come si è già avuto modo di spiegare – si è incentrato principalmente sul profilo della regolamentazione del rapporto genitori-minore e ha conosciuto numerosissimi avvicendamenti di difese di parte e decisioni giudiziali sul punto. Giova ricordare, a titolo esemplificativo, che all'inizio della causa era stato lo stesso resistente a chiedere l'applicazione di un calendario a settimane alterne, poi disposto da ultimo dal Giudice istruttore. D'altro canto, il Presidente aveva invece optato per un calendario standard, che viene oggi temporaneamente recuperato. Tale successione di differenti provvedimenti provvisori si è resa necessaria al fine di comprendere quale fosse il regime di affidamento e collocazione migliore per il minore e – a fronte delle criticità emerse in relazione alle capacità genitoriali di entrambe le parti – alla costruzione di un rapporto significativo con entrambi i genitori. Si tratta, in tal senso, di decisioni tutte assunte esclusivamente nel superiore interesse del minore, il che tende a sottrarle alla logica puramente dispositiva tipica del processo civile. Per questa ragione, ritiene il
Collegio che le spese debbano essere integralmente compensate tra le parti.
pagina 14 di 16 Quanto alle spese di CTU, le stesse devono essere poste solidalmente a carico di entrambe le parti, atteso che la consulenza è stata svolta nell'interesse del figlio minore delle stesse.
Non sono meritevoli di accoglimento, infine, le domande delle parti di reciproca condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ritiene infatti il Collegio che le difese svolte nel corso della presente causa non abbiano né, da un lato, travalicato il dovere di correttezza processuale, né, dall'altro, dimostrato l'esistenza di mala fede o colpa nell'agire e resistere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
RIGETTA le istanze istruttorie formulate dalle parti.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA il figlio congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso il padre.
DISPONE che la madre possa incontrare e tenere con sé il minore secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, al sig. . CP_1 pagina 15 di 16 RICHIEDE ai Servizi sociali e di di proseguire nella presa in carico Controparte_3 della situazione del minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno al minore – tra cui l'urgente attivazione di un'educativa sia presso il contesto paterno sia presso quello materno – nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra madre e figlio minore.
RACCOMANDA ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando l'ha con sé. Inoltre, la sig.ra corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del Parte_1 figlio, l'assegno periodico di € 350,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il
Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
PONE le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti e Pt_1
nella misura del 50% ciascuna. CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta dal MOT Persona_7
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