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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 34688/2019 nel Ruolo Generale delle cause Civili Contenziose dell'anno
TRA
, rappresentata e difesa, così in atti, dall'Avv. Ciro Frattini e dall'avv. Biagio Parte_1
Rubinacci
OPPONENTI
E
Per rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cannizzaro e dall'avv. Donatella Piscitilli, Controparte_1 come in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 3687/2019
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della presente sentenza è richiesta soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 14 maggio 2019, conveniva in giudizio , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“in via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo no. 3687/2019 siccome infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ha diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato alla negli anni 2014, 2015 e Parte_1 CP_1
2016 e conseguentemente condannare la alla restituzione della somma di € 17.218,80 a titolo di CP_1 indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o comunque, in via subordinata della somma che l'On. Giudicante riterrà provata e dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda avversa, compensare quanto eventualmente dovuto alla per gli ann i 2017 e CP_1
2018 con quanto da questa dovuto alla per l'indebito appreso negli anni 2014, 2015 e 2016; in ogni Parte_1
caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali, cpa e Iva ai sensi di legge con distrazione in favore degli scriventi legali avv. Ciro Frattini e avv. Biagio Rubinacci, dichiaratisi antistatari”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 17 ottobre 2019 contestato tutto CP_1
quanto ex adverso dedotto ed articolato e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo no. 3688/2019 non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto no. 3688/2019 perché legittimo per tutti i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo no. 3688/2019 accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte di della somma di € 5.507,90 di CP_1 Parte_1
cui alle fatture no. 9/2017, no. 14/2017, no. 17/2018 e no. 16/2018 oltre interessi moratori dalla scadenza sino al saldo, e per l'effetto condannare al pagamento del suddetto importo e, ciò per i motivi esposti Parte_1
in narrativa;
in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale per tutti i motivi esposti in narrativa;
sempre in via principale, rigettare la domanda di compensazione ex adverso formulata per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. .
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova testi
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000
n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n.
12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore
- opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso che ci occupa risulta per tabula che nel mese di gennaio 2013, trasmetteva a CP_1 Parte_2
un'offerta per il servizio di housing, manutenzione ordinaria e straordinaria per le infrastrutture web “Silvian Heach Kids” (i server erano stati acquistati dalla precedente proprietaria, la Gruppo Sviluppo S.a.s. di Andrea
Mastalli, società che dal 2009 fino alla fine del 2012, si era avvalsa dei servizi forniti da ); in data 25 CP_1
gennaio 2013 sottoscriveva la proposta commerciale che prevedeva: i) colocation di no. 1 server Parte_1 di proprietà della cliente presso la rack di , ii) collegamento a internet tramite connettività 5mbit, iii) CP_1
assistenza e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura, iv) assistenza e manutenzione straordinaria della struttura se necessaria, al costo di € 70/ora, il tutto per un totale di € 4.680,00 oltre Iva.
Il rapporto tra le parti è proseguito sino al marzo 2018 quando a seguito del mancato pagamento di alcune fatture da parte della opponente, la opposta recedeva dal contratto ed il server era restituito alla cliente.
L'istruttoria ha provato che la opposta ha provveduto ad eseguire le prestazioni essa incombenti in relazione al contratto intercorso tra le parti;
al riguardo va osservato che l'incarico affidato alla per la CP_2
predisposizione del sito di e commerce e di conseguenza la struttura web di Silvian Heach Kids, è stato stipulato con la e riguarda il marchio Silvian Heach. E riguarda attività totalmente differente CP_3
rispetto a quella di housing fornita dall'odierna opposta, consistendo infatti in un servizio di hosting ossia la creazione e gestione di un sito di e-commerce.
Inoltre alcune scadenza annuale era prevista in relazione all'accordo intercorso tra le parti di causa e di cui alla proposta commerciale del 25.1.2013 la dove alla cadenza annuale devo solo ritenersi ancorata la validità della offerta non la durata del contratto.
Trattandosi di contratto a tempo indeterminato dallo stesso le parti avrebbero potuto recedere ad nutum recesso che non risulta la opponete abbia effettuato con durata delle prestazioni da parte della opposta sino al marzo del 2018
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
La domanda riconvenzionale è risultata destituita di fondamento e va pertanto respinta
Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
Respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto
Respinge la domanda riconvenzionale della opponente
Condanna la opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 oltre spese generali iva e cassa di legge
Roma, 13.2.2025 Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 34688/2019 nel Ruolo Generale delle cause Civili Contenziose dell'anno
TRA
, rappresentata e difesa, così in atti, dall'Avv. Ciro Frattini e dall'avv. Biagio Parte_1
Rubinacci
OPPONENTI
E
Per rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cannizzaro e dall'avv. Donatella Piscitilli, Controparte_1 come in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 3687/2019
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della presente sentenza è richiesta soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 14 maggio 2019, conveniva in giudizio , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“in via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo no. 3687/2019 siccome infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ha diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato alla negli anni 2014, 2015 e Parte_1 CP_1
2016 e conseguentemente condannare la alla restituzione della somma di € 17.218,80 a titolo di CP_1 indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o comunque, in via subordinata della somma che l'On. Giudicante riterrà provata e dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda avversa, compensare quanto eventualmente dovuto alla per gli ann i 2017 e CP_1
2018 con quanto da questa dovuto alla per l'indebito appreso negli anni 2014, 2015 e 2016; in ogni Parte_1
caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali, cpa e Iva ai sensi di legge con distrazione in favore degli scriventi legali avv. Ciro Frattini e avv. Biagio Rubinacci, dichiaratisi antistatari”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 17 ottobre 2019 contestato tutto CP_1
quanto ex adverso dedotto ed articolato e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo no. 3688/2019 non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto no. 3688/2019 perché legittimo per tutti i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo no. 3688/2019 accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte di della somma di € 5.507,90 di CP_1 Parte_1
cui alle fatture no. 9/2017, no. 14/2017, no. 17/2018 e no. 16/2018 oltre interessi moratori dalla scadenza sino al saldo, e per l'effetto condannare al pagamento del suddetto importo e, ciò per i motivi esposti Parte_1
in narrativa;
in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale per tutti i motivi esposti in narrativa;
sempre in via principale, rigettare la domanda di compensazione ex adverso formulata per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. .
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova testi
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000
n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n.
12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore
- opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso che ci occupa risulta per tabula che nel mese di gennaio 2013, trasmetteva a CP_1 Parte_2
un'offerta per il servizio di housing, manutenzione ordinaria e straordinaria per le infrastrutture web “Silvian Heach Kids” (i server erano stati acquistati dalla precedente proprietaria, la Gruppo Sviluppo S.a.s. di Andrea
Mastalli, società che dal 2009 fino alla fine del 2012, si era avvalsa dei servizi forniti da ); in data 25 CP_1
gennaio 2013 sottoscriveva la proposta commerciale che prevedeva: i) colocation di no. 1 server Parte_1 di proprietà della cliente presso la rack di , ii) collegamento a internet tramite connettività 5mbit, iii) CP_1
assistenza e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura, iv) assistenza e manutenzione straordinaria della struttura se necessaria, al costo di € 70/ora, il tutto per un totale di € 4.680,00 oltre Iva.
Il rapporto tra le parti è proseguito sino al marzo 2018 quando a seguito del mancato pagamento di alcune fatture da parte della opponente, la opposta recedeva dal contratto ed il server era restituito alla cliente.
L'istruttoria ha provato che la opposta ha provveduto ad eseguire le prestazioni essa incombenti in relazione al contratto intercorso tra le parti;
al riguardo va osservato che l'incarico affidato alla per la CP_2
predisposizione del sito di e commerce e di conseguenza la struttura web di Silvian Heach Kids, è stato stipulato con la e riguarda il marchio Silvian Heach. E riguarda attività totalmente differente CP_3
rispetto a quella di housing fornita dall'odierna opposta, consistendo infatti in un servizio di hosting ossia la creazione e gestione di un sito di e-commerce.
Inoltre alcune scadenza annuale era prevista in relazione all'accordo intercorso tra le parti di causa e di cui alla proposta commerciale del 25.1.2013 la dove alla cadenza annuale devo solo ritenersi ancorata la validità della offerta non la durata del contratto.
Trattandosi di contratto a tempo indeterminato dallo stesso le parti avrebbero potuto recedere ad nutum recesso che non risulta la opponete abbia effettuato con durata delle prestazioni da parte della opposta sino al marzo del 2018
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
La domanda riconvenzionale è risultata destituita di fondamento e va pertanto respinta
Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
Respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto
Respinge la domanda riconvenzionale della opponente
Condanna la opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 oltre spese generali iva e cassa di legge
Roma, 13.2.2025 Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale