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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1589/2024 promossa da:
Nella causa iscritta al n. r.g. 1589/2024 promossa da
(C.F.: ), nata in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 2.03.1988, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Laura Pirola (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Codogno (LO), Via Serrati n. 2, ammessa al patrocinio a Spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi del 29.11. 2023;
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F.: ), nato in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Perù il 22.05.1987, residente in [...] Via Coste Fornace snc;
Resistente non costituito
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI
Intervenuto
Conclusioni di parte ricorrente
“1) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le disposizioni in materia di affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto
pagina 1 di 7 di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse.
2) Il signor corrisponderà alla signora Controparte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la somma mensile
[...] Per_1 di € 350,00 rivalutabile annualmente da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre a pagare direttamente le spese ordinarie inerenti le tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
3) Le spese straordinarie saranno interamente a carico del padre e si applicherà il protocollo del
Tribunale di Milano che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina 2 di 7 Tutte le spese dovranno essere documentate con fatture necessariamente intestate alle figlie e per quelle uguali o superiori ad € 100,00 preventivamente concordate. Inoltre la richiesta di rimborso dovrà essere formulata non oltre la fine del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
4) Assegno unico, detrazioni, contributi e ogni agevolazione fiscale saranno percepiti e goduti nella misura del 100% dalla signora Parte_2
5) Per quanto riguarda i diritti di visita e di frequentazione la figlia è libera di frequentare il padre quando lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi e quelli lavorativi del padre.
Al fine di garantire una serena crescita della figlia il signor Controparte_1 dovrà trascorrere con lei almeno due fine settimana al mese alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Vacanze e festività natalizie e pasquali verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo di garantire ad entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con (in particolare 7 giorni durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Per_1
Natale e quello di Santo Stefano) ed alternanza del giorno del compleanno.
Vacanze estive: la figlia potrà trascorrere quattro settimane con ciascuno dei genitori di cui almeno due consecutive da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente la figlia quando sono con l'altro genitore e, nel periodo in cui trascorrerà con i giorni di permanenza consecutivi Per_1 durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti.
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria […]”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 19.08.2024, la SI.ra ha adito l'intestato Tribunale Pt_1 domandando la ratifica dell'accordo stragiudiziale sottoscritto con l'ex compagno e padre della figlia , SI. , in data 13.05.2024. Per_1 CP_1
In particolare, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- le parti hanno convissuto more uxorio nell'abitazione sita in Codogno (LO), Via Pietrasanta
n. 9/D, di proprietà della signora gravata da mutuo ipotecario;
Pt_2
- dall'unione è nata in data [...] in [...] la figlia;
Persona_2
- a fronte di alcuni problemi di coppia la convivenza è divenuta impossibile e pertanto le parti, a far tempo dal mese di settembre 2023, si sono separate;
pagina 3 di 7 - la gestione della figlia è quasi interamente in capo alla madre, avendo la stessa Per_1 sporadici rapporti con il padre;
- la ricorrente non ha lavorato fino al settembre 2023, dovendosi occupare della figlia e dell'altro figlio avuto da una precedente relazione, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
- la stessa, a far data dal mese di settembre 2023 è impiegata con contratto a tempo determinato full time presso la società ELPE, sita a Castel Sangiovanni (PC), con stipendio mensile netto di Euro1.200,00 ed orario di lavoro dalle 9.00 alle ore 18.00;
- la stessa sostiene una rata mensile per il mutuo ipotecario di Euro190,00, e spese condominiali per Euro1.200,00 annui;
altresì, ha contratto un finanziamento per l'automobile scadente nel 2026 con rata mensile di Euro 350,00;
- i redditi della ricorrente, come da dichiarazione depositata in atti, sono così quantificati: anno 2023 Euro 4.368,00;
- il signor vive a Casalpusterlengo (LO) e lavora a Castelleone (CR), presso CP_1
l'ARCA Gruppo, con contratto a tempo indeterminato e stipendio di circa Euro 2.000,00 mensili, ed è proprietario di due immobili, uno a Milano, cointestato con il padre, ed uno a
Casalpusterlengo, gravato da mutuo;
- dopo lunghe trattative tramite un legale con il quale era stato raggiunto un accordo in ordine ad ogni aspetto che disciplina i rapporti tra le parti nell'interesse di , il SI. Per_1
ha revocato il mandato al suo difensore, non volendo sostenere ulteriori costi, CP_1 sottoscrivendo con l'ex compagna un accordo stragiudiziale in data 13.05.2024, di cui la ricorrente chiede la ratifica, nell'interesse della figlia;
- con delibera del 29.11.2023, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Lodi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato la ricorrente.
La ricorrente ha rassegnato le conclusioni chiedendo la ratifica dell'accordo stragiudiziale sottoscritto con il SI. in data 13.05.2024, e in particolare ha chiesto l'affido CP_1 condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, il versamento di un contributo paterno di euro 350,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo della Corte d'Appello di Milano, assegno unico interamente a favore della ricorrente, diritti di visita paterni secondo la volontà della minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi e quelli lavorativi del padre.
2. In occasione della prima udienza di comparizione del 10.12.2024, il resistente, non costituitosi nei termini, è comparso personalmente. Il difensore di parte ricorrente ha integrato e precisato i contenuti di cui ai punti 3 e 4 dell'accordo sottoscritto dalle parti come segue: “il SI.
dichiara di farsi interamente carico delle spese ordinarie inerenti alle tasse CP_1 scolastiche e al materiale scolastico di cancelleria, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare
e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. La parte chiarisce infatti di godere di un bonus welfare fornito dal datore di lavoro. Rispetto al punto 4, le parti danno atto che ha terminato il trattamento ortodontico e il dentista è stato saldato”. Per_1
Parte resistente ha dichiarato di confermare integralmente l'accordo sottoscritto in data pagina 4 di 7 13.05.2024 ed ut supra integrato;
le parti, riconoscendo che il rapporto padre-figlia è discontinuo, hanno concordato sull'avvio di un programma di sostegno alla genitorialità, e non si sono opposte all'escussione della figlia minore.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha disposto in via provvisoria ed urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c. in conformità all'accordo, fissando per l'audizione della minore l'udienza del 28.1.2025, invitando le parti a esperire nelle more il percorso di Per_1 coordinazione genitoriale.
3. In occasione della successiva udienza del 28.01.2025, parte resistente non è comparsa. La ricorrente ha dichiarato che il SI. provvede regolarmente al mantenimento e frequenta CP_1 la figlia. La SI.ra ha dichiarato di aver richiesto e partecipato al primo incontro di Pt_1 coordinazione genitoriale ma che il resistente non si è presentato perché in ritardo, e ha chiesto un rinvio.
Successivamente, il Giudice ha espletato l'audizione della minore, di seguito trascritta:
“Ho 14 anni e frequento il liceo scientifico, preferisco la chimica soprattutto, da gande vorrei fare medicina. Con la mamma mi trovo bene, con il PÀ mi trovo bene, mi piace vederlo, ma ci vediamo ogni tanto. A volte sono io a chiedere di vederlo, per un periodo non ci siamo visti, la settimana scorsa abbiamo iniziato a vederci di più, la sera. Mi piacerebbe vederlo almeno due volte la settimana, soltanto vederlo senza pernottamento. Quando sono con lui sto bene, ci inviamo messaggi e chiamate reciproche. Mi sento serena per la situazione attuale con i miei genitori. A scuola mi trovo bene, per il momento non faccio nessuno sport;
non faccio rientri pomeridiani a scuola. Vorrei stare a vivere con la mamma e vedere di più il PÀ, vorrei essere io a prendere accordi con lui per vederci”.
Il difensore di parte ricorrente ha chiesto che la causa venga trattenuta in decisione con rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.; il Giudice, dato atto, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
4. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni in atti, e delle dichiarazioni rese in sede di udienza, non sussistono ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario non risultando, nei confronti del padre e della madre, una loro condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per la minore.
Per quanto attiene al regime del collocamento, tenuto conto delle deduzioni di parte ricorrente, delle dichiarazioni rese in udienza da parte resistente, dell'età adolescenziale della minore (15 anni), nonché delle dichiarazioni della stessa in sede di audizione e del regime di collocamento attualmente in vigore, ritiene il Collegio conforme all'interesse di , disporne il Per_1 collocamento presso la madre.
Con riguardo alla regolamentazione delle visite paterne, tenuto conto degli accordi raggiunti dalle parti in sede stragiudiziale, della disponibilità manifestata dal padre, nonché delle pagina 5 di 7 dichiarazioni rese dalla minore in sede di audizione, ritiene il Collegio di confermare la regolamentazione proposta dalle parti nell'accordo stragiudiziale sottoscritto in data 13.05.2024, pertanto:
- la minore è libera di frequentare il padre quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa, e quelli lavorativi del padre;
- al fine di garantire una serena ed equilibrata crescita della minore, in ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo la seguente regolamentazione:
a. dovrà trascorrere con lei almeno due fine settimana al mese alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
b. vacanze e festività natalizie e pasquali verranno concordate di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo di garantire ad entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con (in particolare, 7 giorni durante le Per_1 vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale e quello di Santo Stefano) ed alternanza del giorno del compleanno;
c. vacanze estive: la figlia potrà trascorrere quattro settimane con ciascuno dei genitori di cui almeno due consecutive da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno;
d. ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente la figlia quando la stessa si trova con l'altro genitore e, nel periodo in cui trascorrerà con i Per_1 giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti.
Con riguardo al contributo paterno per il mantenimento della minore, ritiene il Collegio di confermare l'importo oggetto dell'accordo stragiudiziale sottoscritto dalle parti in data
13.05.2024, e poi integrato, in punto economico, in sede di prima udienza di comparizione del
10.12.2024; pertanto il SI. verserà alla SI.ra (che percepirà integralmente CP_1 Pt_1
l'assegno unico in quanto genitore collocatario) per il mantenimento della figlia l'importo di
Euro 350,00, rivalutabile annualmente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a pagare direttamente le spese ordinarie inerenti le tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Le spese straordinarie saranno interamente a carico del padre e si applicherà il protocollo del
Tribunale di Milano.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- le parti hanno sottoscritto, in data 13.05.2024, un accordo stragiudiziale di regolamentazione della responsabilità genitoriale, accordo integrato in sede di prima udienza di comparizione del 10.12.2024, in punto economico;
- parte resistente, seppur non costituitosi, ha partecipato alla prima udienza di comparizione, confermando integralmente quanto sottoscritto nel predetto accordo, e valorizzando la circostanza che gode di un sistema di welfare aziendale che gli consente di sostenere interamente le spese straordinarie della figlia minore;
pagina 6 di 7 - sussiste una disparità reddituale tra le parti: la ricorrente ha un'occupazione solo dal mese di settembre 2023, è impiegata a tempo determinato, e percepisce uno stipendio mensile netto di Euro1.200,00;
- la stessa sostiene una rata mensile per il mutuo ipotecario di Euro 190,00, e spese condominiali per Euro 1.200,00 annui;
inoltre dichiara di sostenere un finanziamento per l'automobile con scadenza nel 2026 con rata mensile di Euro 350,00;
- il signor è impiegato con contratto a tempo indeterminato e stipendio di circa CP_1
Euro 2.000,00 mensili, ed è proprietario di due immobili, uno a Milano, cointestato con il padre, ed uno a Casalpusterlengo, gravato da mutuo;
- lo stesso, non costituitosi, in sede di prima udienza di comparizione, a cui era presente, non ha contestato le deduzioni di parte ricorrente e ha confermato integralmente le volontà espresse in sede di accordo stragiudiziale.
5. In ragione dell'accordo stragiudiziale sottoscritto dalle parti, che qui per intero si recepisce, e della natura della controversia, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando
1- dispone l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre ed il regime di visite paterne indicato in motivazione;
2- dispone che il resistente corrisponda mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma complessiva di Euro 350,00 al mese, oltre rivalutazione
ISTAT, oltre le spese ordinarie come indicate in parte motiva ed al 100% delle spese straordinarie;
3- dispone che l'assegno unico venga interamente percepito dalla SI.ra Pt_1
4- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 19.2.2025
Il Presidente Rel. Est.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1589/2024 promossa da:
Nella causa iscritta al n. r.g. 1589/2024 promossa da
(C.F.: ), nata in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 2.03.1988, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Laura Pirola (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Codogno (LO), Via Serrati n. 2, ammessa al patrocinio a Spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi del 29.11. 2023;
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F.: ), nato in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Perù il 22.05.1987, residente in [...] Via Coste Fornace snc;
Resistente non costituito
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI
Intervenuto
Conclusioni di parte ricorrente
“1) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le disposizioni in materia di affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto
pagina 1 di 7 di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse.
2) Il signor corrisponderà alla signora Controparte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la somma mensile
[...] Per_1 di € 350,00 rivalutabile annualmente da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre a pagare direttamente le spese ordinarie inerenti le tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
3) Le spese straordinarie saranno interamente a carico del padre e si applicherà il protocollo del
Tribunale di Milano che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina 2 di 7 Tutte le spese dovranno essere documentate con fatture necessariamente intestate alle figlie e per quelle uguali o superiori ad € 100,00 preventivamente concordate. Inoltre la richiesta di rimborso dovrà essere formulata non oltre la fine del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
4) Assegno unico, detrazioni, contributi e ogni agevolazione fiscale saranno percepiti e goduti nella misura del 100% dalla signora Parte_2
5) Per quanto riguarda i diritti di visita e di frequentazione la figlia è libera di frequentare il padre quando lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi e quelli lavorativi del padre.
Al fine di garantire una serena crescita della figlia il signor Controparte_1 dovrà trascorrere con lei almeno due fine settimana al mese alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Vacanze e festività natalizie e pasquali verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo di garantire ad entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con (in particolare 7 giorni durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Per_1
Natale e quello di Santo Stefano) ed alternanza del giorno del compleanno.
Vacanze estive: la figlia potrà trascorrere quattro settimane con ciascuno dei genitori di cui almeno due consecutive da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente la figlia quando sono con l'altro genitore e, nel periodo in cui trascorrerà con i giorni di permanenza consecutivi Per_1 durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti.
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria […]”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 19.08.2024, la SI.ra ha adito l'intestato Tribunale Pt_1 domandando la ratifica dell'accordo stragiudiziale sottoscritto con l'ex compagno e padre della figlia , SI. , in data 13.05.2024. Per_1 CP_1
In particolare, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- le parti hanno convissuto more uxorio nell'abitazione sita in Codogno (LO), Via Pietrasanta
n. 9/D, di proprietà della signora gravata da mutuo ipotecario;
Pt_2
- dall'unione è nata in data [...] in [...] la figlia;
Persona_2
- a fronte di alcuni problemi di coppia la convivenza è divenuta impossibile e pertanto le parti, a far tempo dal mese di settembre 2023, si sono separate;
pagina 3 di 7 - la gestione della figlia è quasi interamente in capo alla madre, avendo la stessa Per_1 sporadici rapporti con il padre;
- la ricorrente non ha lavorato fino al settembre 2023, dovendosi occupare della figlia e dell'altro figlio avuto da una precedente relazione, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
- la stessa, a far data dal mese di settembre 2023 è impiegata con contratto a tempo determinato full time presso la società ELPE, sita a Castel Sangiovanni (PC), con stipendio mensile netto di Euro1.200,00 ed orario di lavoro dalle 9.00 alle ore 18.00;
- la stessa sostiene una rata mensile per il mutuo ipotecario di Euro190,00, e spese condominiali per Euro1.200,00 annui;
altresì, ha contratto un finanziamento per l'automobile scadente nel 2026 con rata mensile di Euro 350,00;
- i redditi della ricorrente, come da dichiarazione depositata in atti, sono così quantificati: anno 2023 Euro 4.368,00;
- il signor vive a Casalpusterlengo (LO) e lavora a Castelleone (CR), presso CP_1
l'ARCA Gruppo, con contratto a tempo indeterminato e stipendio di circa Euro 2.000,00 mensili, ed è proprietario di due immobili, uno a Milano, cointestato con il padre, ed uno a
Casalpusterlengo, gravato da mutuo;
- dopo lunghe trattative tramite un legale con il quale era stato raggiunto un accordo in ordine ad ogni aspetto che disciplina i rapporti tra le parti nell'interesse di , il SI. Per_1
ha revocato il mandato al suo difensore, non volendo sostenere ulteriori costi, CP_1 sottoscrivendo con l'ex compagna un accordo stragiudiziale in data 13.05.2024, di cui la ricorrente chiede la ratifica, nell'interesse della figlia;
- con delibera del 29.11.2023, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Lodi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato la ricorrente.
La ricorrente ha rassegnato le conclusioni chiedendo la ratifica dell'accordo stragiudiziale sottoscritto con il SI. in data 13.05.2024, e in particolare ha chiesto l'affido CP_1 condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, il versamento di un contributo paterno di euro 350,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo della Corte d'Appello di Milano, assegno unico interamente a favore della ricorrente, diritti di visita paterni secondo la volontà della minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi e quelli lavorativi del padre.
2. In occasione della prima udienza di comparizione del 10.12.2024, il resistente, non costituitosi nei termini, è comparso personalmente. Il difensore di parte ricorrente ha integrato e precisato i contenuti di cui ai punti 3 e 4 dell'accordo sottoscritto dalle parti come segue: “il SI.
dichiara di farsi interamente carico delle spese ordinarie inerenti alle tasse CP_1 scolastiche e al materiale scolastico di cancelleria, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare
e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. La parte chiarisce infatti di godere di un bonus welfare fornito dal datore di lavoro. Rispetto al punto 4, le parti danno atto che ha terminato il trattamento ortodontico e il dentista è stato saldato”. Per_1
Parte resistente ha dichiarato di confermare integralmente l'accordo sottoscritto in data pagina 4 di 7 13.05.2024 ed ut supra integrato;
le parti, riconoscendo che il rapporto padre-figlia è discontinuo, hanno concordato sull'avvio di un programma di sostegno alla genitorialità, e non si sono opposte all'escussione della figlia minore.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha disposto in via provvisoria ed urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c. in conformità all'accordo, fissando per l'audizione della minore l'udienza del 28.1.2025, invitando le parti a esperire nelle more il percorso di Per_1 coordinazione genitoriale.
3. In occasione della successiva udienza del 28.01.2025, parte resistente non è comparsa. La ricorrente ha dichiarato che il SI. provvede regolarmente al mantenimento e frequenta CP_1 la figlia. La SI.ra ha dichiarato di aver richiesto e partecipato al primo incontro di Pt_1 coordinazione genitoriale ma che il resistente non si è presentato perché in ritardo, e ha chiesto un rinvio.
Successivamente, il Giudice ha espletato l'audizione della minore, di seguito trascritta:
“Ho 14 anni e frequento il liceo scientifico, preferisco la chimica soprattutto, da gande vorrei fare medicina. Con la mamma mi trovo bene, con il PÀ mi trovo bene, mi piace vederlo, ma ci vediamo ogni tanto. A volte sono io a chiedere di vederlo, per un periodo non ci siamo visti, la settimana scorsa abbiamo iniziato a vederci di più, la sera. Mi piacerebbe vederlo almeno due volte la settimana, soltanto vederlo senza pernottamento. Quando sono con lui sto bene, ci inviamo messaggi e chiamate reciproche. Mi sento serena per la situazione attuale con i miei genitori. A scuola mi trovo bene, per il momento non faccio nessuno sport;
non faccio rientri pomeridiani a scuola. Vorrei stare a vivere con la mamma e vedere di più il PÀ, vorrei essere io a prendere accordi con lui per vederci”.
Il difensore di parte ricorrente ha chiesto che la causa venga trattenuta in decisione con rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.; il Giudice, dato atto, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
4. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni in atti, e delle dichiarazioni rese in sede di udienza, non sussistono ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario non risultando, nei confronti del padre e della madre, una loro condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per la minore.
Per quanto attiene al regime del collocamento, tenuto conto delle deduzioni di parte ricorrente, delle dichiarazioni rese in udienza da parte resistente, dell'età adolescenziale della minore (15 anni), nonché delle dichiarazioni della stessa in sede di audizione e del regime di collocamento attualmente in vigore, ritiene il Collegio conforme all'interesse di , disporne il Per_1 collocamento presso la madre.
Con riguardo alla regolamentazione delle visite paterne, tenuto conto degli accordi raggiunti dalle parti in sede stragiudiziale, della disponibilità manifestata dal padre, nonché delle pagina 5 di 7 dichiarazioni rese dalla minore in sede di audizione, ritiene il Collegio di confermare la regolamentazione proposta dalle parti nell'accordo stragiudiziale sottoscritto in data 13.05.2024, pertanto:
- la minore è libera di frequentare il padre quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa, e quelli lavorativi del padre;
- al fine di garantire una serena ed equilibrata crescita della minore, in ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo la seguente regolamentazione:
a. dovrà trascorrere con lei almeno due fine settimana al mese alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
b. vacanze e festività natalizie e pasquali verranno concordate di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo di garantire ad entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con (in particolare, 7 giorni durante le Per_1 vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale e quello di Santo Stefano) ed alternanza del giorno del compleanno;
c. vacanze estive: la figlia potrà trascorrere quattro settimane con ciascuno dei genitori di cui almeno due consecutive da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno;
d. ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente la figlia quando la stessa si trova con l'altro genitore e, nel periodo in cui trascorrerà con i Per_1 giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti.
Con riguardo al contributo paterno per il mantenimento della minore, ritiene il Collegio di confermare l'importo oggetto dell'accordo stragiudiziale sottoscritto dalle parti in data
13.05.2024, e poi integrato, in punto economico, in sede di prima udienza di comparizione del
10.12.2024; pertanto il SI. verserà alla SI.ra (che percepirà integralmente CP_1 Pt_1
l'assegno unico in quanto genitore collocatario) per il mantenimento della figlia l'importo di
Euro 350,00, rivalutabile annualmente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a pagare direttamente le spese ordinarie inerenti le tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Le spese straordinarie saranno interamente a carico del padre e si applicherà il protocollo del
Tribunale di Milano.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- le parti hanno sottoscritto, in data 13.05.2024, un accordo stragiudiziale di regolamentazione della responsabilità genitoriale, accordo integrato in sede di prima udienza di comparizione del 10.12.2024, in punto economico;
- parte resistente, seppur non costituitosi, ha partecipato alla prima udienza di comparizione, confermando integralmente quanto sottoscritto nel predetto accordo, e valorizzando la circostanza che gode di un sistema di welfare aziendale che gli consente di sostenere interamente le spese straordinarie della figlia minore;
pagina 6 di 7 - sussiste una disparità reddituale tra le parti: la ricorrente ha un'occupazione solo dal mese di settembre 2023, è impiegata a tempo determinato, e percepisce uno stipendio mensile netto di Euro1.200,00;
- la stessa sostiene una rata mensile per il mutuo ipotecario di Euro 190,00, e spese condominiali per Euro 1.200,00 annui;
inoltre dichiara di sostenere un finanziamento per l'automobile con scadenza nel 2026 con rata mensile di Euro 350,00;
- il signor è impiegato con contratto a tempo indeterminato e stipendio di circa CP_1
Euro 2.000,00 mensili, ed è proprietario di due immobili, uno a Milano, cointestato con il padre, ed uno a Casalpusterlengo, gravato da mutuo;
- lo stesso, non costituitosi, in sede di prima udienza di comparizione, a cui era presente, non ha contestato le deduzioni di parte ricorrente e ha confermato integralmente le volontà espresse in sede di accordo stragiudiziale.
5. In ragione dell'accordo stragiudiziale sottoscritto dalle parti, che qui per intero si recepisce, e della natura della controversia, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando
1- dispone l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre ed il regime di visite paterne indicato in motivazione;
2- dispone che il resistente corrisponda mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma complessiva di Euro 350,00 al mese, oltre rivalutazione
ISTAT, oltre le spese ordinarie come indicate in parte motiva ed al 100% delle spese straordinarie;
3- dispone che l'assegno unico venga interamente percepito dalla SI.ra Pt_1
4- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 19.2.2025
Il Presidente Rel. Est.
dott.ssa Ada Cappello
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