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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente TOSI SERGIO MARIO, Relatore MELA ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 * - CF_Difensore_1 Difensore_2 * CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302106 2024 ADD REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302106 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302106 2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302106 2024 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302106 2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 532/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 * CF_Difensore_1 -
Difensore_2 * - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010202146 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010202146 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010202146 2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010202146 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010202146 2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
L'Ufficio si oppone alla produzione da parte del ricorrente di nuova documentazione.
La Corte, sentiti i fatti, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi RGR 531 e 532/2025, dispone la loro riunione e trattiene in decisione.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato due avvisi di accertamento, rispettivamente per gli anni d'imposta 2017 e 2018, con i quali, in assenza di redditi dichiarati, con metodo analitico-induttivo, è stato determinato dall'Agenzia delle entrate un maggior reddito d'impresa imponibile, ai fini IVA, IRAP ed IRPEF, inerente l'attività di “commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari”, sulla base dell'esame di movimentazioni bancarie relative a conti correnti riferibile al contribuente. I motivi posti a fondamento di ciascun ricorso sono stati appresso così rubricati: 1) illegittimità e conseguente nullità dell'avviso di accertamento - erroneità dell'iter logico giuridico seguito per la rideterminazione della natura del reddito da sottoporre a imposizione; 2) nullità ed erroneità dell'avviso di accertamento nella determinazione della presunzione di proventi in nero- illegittimità dell'avviso opposto per violazione di legge ed eccesso di potere; 3) nullità dell'avviso di accertamento- violazione di legge ed eccesso di potere - contraddittorietà delle conclusioni di cui all'avviso di accertamento. Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento degli atti impositivi impugnati o, in subordine di ridurre le pretese, vinte le spese. Si è costituita in giudizio, con separate memorie di controdeduzioni, l'Agenzia fiscale, che ha eccepito l'inutilizzabilità, ai sensi degli artt.32 del d.P.R. 600/1973, della documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie prodotta dal ricorrente solo nella presente fase giurisdizionale, in quanto non esibita, seppure richiesta, sia a seguito della notifica di apposito invito che della notifica dello schema d'atto. L'Amministrazione resistente ha, inoltre, sostenuto la mancata produzione e l'inattendibilità di parte della documentazione menzionata in ricorso. L'Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione, vinte le spese. All'udienza del 19.2.2026, riuniti i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, sono stati trattenuti in decisione. Motivi della decisione I ricorsi sono in parte meritevoli di accoglimento.
1. Con i motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente poichè tra loro connessi, il ricorrente ha lamentato l'infondatezza e illegittimità degli avvisi in oggetto, non avendo mai esercitato l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e che comunque la partita Iva è stata cessata con decorrenza 31.12.2013, così come comunicato all'Agenzia delle entrate il 7.2.2025, come provato dalla documentazione prodotta in giudizio. Ha, inoltre, contestato l'incidenza percentuale dei costi, induttivamente determinati nel 40% dei ricavi, ricostruiti anch'essi con metodo induttivo dalle movimentazioni bancarie.
2. Giova premettere che l'Agenzia delle entrate ha basato gli atti impositivi, in considerazione del disposto di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla prova derivante dagli accertamenti bancari eseguiti. Null'altro avrebbe dovuto provare l'Ufficio, sicché compete al contribuente la dimostrazione che le operazioni bancarie rilevate non attenevano a reddito imponibile. La Corte regolatrice ha, infatti, più volte chiarito che in materia di accertamenti bancari, la prova fornita dall'Amministrazione finanziaria circa i movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su un conto corrente bancario, Banca_1 un meccanismo presuntivo legale che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, a fronte del quale spetta al contribuente dimostrare la loro inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito, fornendo una prova analitica, anche attraverso presunzioni semplici, per ogni movimento bancario contestato. Dunque, spetta all'Amministrazione finanziaria provare i movimenti bancari e al contribuente l'analitica dimostrazione, anche con presunzioni semplici, della loro estraneità alla produzione del reddito (cfr., ex multis, Cass. n. 31969 e n. 31971, del 24.9.2025, dep. 9.12.2025). In particolare, è stato di recente precisato che "in tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria"(Cass., 4.10.2024, n. 26014; conf. Cass. 17.12.2025, n. 32890).
3. Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'Ufficio di inutilizzabilità, sotto il profilo probatorio, della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente. Giova premettere che l'art.32, del d.P.R. n. 600 del 1973 ai commi 4 e 5 così recita:
“Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.”.
4. Dalle disposizioni citate si evince, dunque, che la preclusione all'utilizzo della documentazione non esibita in fase di istruttoria fiscale nella ulteriore fase processuale opera a condizione che: a) risulti un invito analitico e puntuale all'esibizione; b) il contribuente venga informato delle conseguenze dell'inottemperanza all'invito. c) non abbia tempestivamente dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado le ragioni impeditive della risposta all'invito dell'Ufficio. Pertanto, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità, ai fini probatori, della documentazione non prodotta a fronte di specifica richiesta degli agenti accertatori opera non solo nell'ipotesi di rifiuto - per definizione "doloso" - dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti, o li sottragga all'ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, tra cui rientra quello dovuto a dimenticanza, a disattenzione o a carenze amministrative.
5. Orbene, per l'anno d'imposta 2017 ricorrono tutte le condizioni sub a), b) e c) per ritenere inutilizzabili nell'odierno giudizio i documenti prodotti dal ricorrente non esibiti nella fase precontenziosa. Sulla base di quanto allegato dall'Ufficio nella memoria di controdeduzioni risulta, infatti, che abbia emesso l'invito prot. n. 173736/2024, ex art.32 del d.P.R. n. 600 del 1974, notificato al ricorrente tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. AG 78846450614-7 non consegnata in data 22.7.2024 all'indirizzo del destinatario per temporanea assenza dello stesso, cui ha fatto seguito spedizione in data 25.7.2024 della comunicazione di avvenuto deposito, avvenuta con raccomandata n. 66910353966-0 non consegnata al contribuente stante la sua assenza in data 29.7.2024 presso il medesimo indirizzo, né ritirata entro il termine di 10 giorni presso l'ufficio postale, notifica pertanto, perfezionatasi per compiuta giacenza il 4.8.2024. L'invito in questione faceva, in particolare, riporta quanto segue:
“A fronte delle risultanze acquisite dall'Archivio dei rapporti, riportate nel prospetto, la S.V. non ha presentato la dichiarazione dei redditi, né risulta presentata la dichiarazione IVA né la dichiarazione IRAP, pur essendo titolare di P. IVA P.IVA_1 dal 2013. Tale incoerenza evidenzia un rischio fiscale, in quanto le disponibilità finanziarie non appaiono, in tutto o in parte, giustificate dai redditi dichiarati né dall'eventuale presenza di altre informazioni acquisite dalle banche dati disponibili (ad es. eventuale vendita di immobile, che può aver comportato un flusso finanziario attivo sui conti correnti). Per questo motivo, come prevede l'art. 32 del DPR n. 600/1973, invitiamo la S.V. a presentarsi presso questo ufficio, in persona del rappresentante legale o suo delegato, per fornire dati e notizie che possono permettere di chiarire la Sua posizione e, quindi, eventualmente di non procedere a ulteriori fasi del controllo. In tale sede, la S.V. potrà documentare l'esistenza di redditi che non era obbligata a dichiarare e/o la disponibilità di somme che non sono fiscalmente rilevanti, indicandone la provenienza e il titolo. (omissis) Informiamo che le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non potranno essere presi in considerazione a Suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (art. 32 del DPR n. 600/1973, come integrato dall'art, 25 della legge n. 28/1999).”. Questa richiesta rimaneva inevasa, né il ricorrente ha dichiarato nel ricorso n. 532/2025 RG, concernen te l'anno d'imposta 2017, di non avervi potuto adempiere per causa allo stesso non imputabile. Tanto importa l'inutilizzabilità della documentazione allegata al ricorso dal Ricorrente_1 in questo giudizio, che non può, pertanto, essere posta a dimostrazione delle singole movimentazioni bancarie rilevate dall'Ufficio, per vincere la presunzione legale di cui si è detto. Ne consegue che per l'anno d'imposta 2017 le movimentazioni bancarie restano pienamente idonee a giustificare la ripresa a tassazione dei versamenti riscontrati per complessivi € 346.758,00, che l'Ufficio ha induttivamente presunto rappresentare le operazioni attive al lordo di IVA (aliquota al 22%), quantificando perciò i ricavi in € 284.227,87, a fronte dei quali ha, altrettanto induttivamente, determinato i costi di esercizio in € 113.691,15, pari al 40% dei ricavi, così accertando un reddito d'impresa di € 170.536,72. 6. Diversamente è da dirsi per l'anno d'imposta 2018, rispetto al quale non risulta che l'Ufficio abbia emesso e notificato al contribuente analogo invito, essendosi limitato a notificare al Ricorrente_1 lo schema d'atto n. TVMQ30301877/2024, ai sensi dell'art.6-bis co.1 e 3, L. 212/2012, il cui contenuto non reca, tuttavia, né una specifica richiesta di esibire la pertinente documentazione né, tantomeno, alcun avvertimento circa l'inutilizzabilità nel giudizio tributario delle fonti di prova contenute in documenti non prodotti dal contribuente nella fase amministrativa ai sensi dell'art.32 del d.P.R. n.600/1973. In ordine all'anno d'imposta 2018, quindi, si appalesa priva di pregio l'eccezione avanzata dall'Ufficio d'inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente.
7. Ebbene, premesso che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, il giudice di merito, deve operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, gli accrediti contestati dall'Ufficio al contribuente nell'anno d'imposta in questione sono stati pari a complessivi € 160.673,00, di cui: Banca_2- € 142.672,00 sul conto corrente acceso presso la;
- € 18.001,00 sulla carta prepagata ricaricabile emessa da Società_1 s.p.a. Rispetto ad essi, sulla base dell'estratto conto prodotto in giudizio dal ricorrente egli è stato in grado di giustificare unicamente il bonifico ricevuto in data 10.1.2018 di € 84.500,00 sul conto corrente acceso presso la Banca_2 , effettuato da un conto corrente estero che Nominativo_1ha affermato essere riconducibile alla sorella , a fronte del quale risulta l'emissione di assegni circolari di pari importo, avvenuta in data 12.1.2018, con causale “ACQUISTO IMM.”, che nel ricorso n. 531/2025 RG ha sostenuto avere consegnato a detta sorella per l'acquista ad opera della medesima di un immobile sito in Nardò alla Indirizzo_1 , circostanza che trova ulteriore riscontro nell'atto pubblico di compravendita rogato il 12.1.2018 il dal notaio dr. Nominativo_2, pure prodotto in giudizio dal ricorrente. La verifica dell'estratto conto relativo allo stesso conto corrente, non consente, invece, di ritenere giustificati gli ulteriori importi indicati in ricorso, in quanto non trova puntuale e specifico riscontro nelle movimentazioni bancarie in accredito, sia in ordine ai singoli importi che alle date dei versamenti, e segnatamente:
€ 15.000,00 in data 5.3.2018 asseritamente ricevuti dalla figlia maggiore Ricorrente_1 in prestito per eseguire opere di ristrutturazione di un immobile;
€ 30.000,00, in data non meglio precisata, che ha affermato provenire dal conto corrente cointestato con la coniuge Nominativo_3;
€ 10.000,00 in data 06.12.2018 proveniente sempre da un giroconto del suddetto conto corrente estero. Infine, nulla è stato dedotto dal ricorrente in ordine alla somma di € 18.001,00 sulla carta prepagata ricaricabile emessa da Società_1 s.p.a. Alla luce di quanto precede, per l'anno d'imposta 2018, le movimentazioni bancarie contestate dall'Ufficio restano idonee a giustificare la ripresa a tassazione dei versamenti riscontrati per il complessivo minor importo di € 58.172,00, che può essere induttivamente presunto rappresentare le operazioni attive al lordo di IVA (aliquota al 22%), quantificando perciò i ricavi in € 47,681,96, a fronte dei quali, altrettanto induttivamente, l'Ufficio ha determinare i costi di esercizio nella misura del 40% dei ricavi, pari ad € 19.072,78 – che il ricorrente ha solo genericamente contestato, senza indicare una maggiore percentuale - pervenendo così ad accertare un reddito d'impresa di € 28.609,18. In parte qua il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento.
8. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte ricorso in relazione all'accertamento operato dall'Ufficio per l'anno d'imposta 2018, per il quale ridetermina il reddito d'impresa in € 28.609,18; rigetta nel resto;
compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Lecce, in data 19.2.2026 Il magistrato tributario est. Il presidente Dr. Nominativo_4 Dr. Carlo Picuno
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente TOSI SERGIO MARIO, Relatore MELA ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 * - CF_Difensore_1 Difensore_2 * CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302106 2024 ADD REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302106 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302106 2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302106 2024 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302106 2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 532/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 * CF_Difensore_1 -
Difensore_2 * - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010202146 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010202146 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010202146 2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010202146 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010202146 2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
L'Ufficio si oppone alla produzione da parte del ricorrente di nuova documentazione.
La Corte, sentiti i fatti, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi RGR 531 e 532/2025, dispone la loro riunione e trattiene in decisione.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato due avvisi di accertamento, rispettivamente per gli anni d'imposta 2017 e 2018, con i quali, in assenza di redditi dichiarati, con metodo analitico-induttivo, è stato determinato dall'Agenzia delle entrate un maggior reddito d'impresa imponibile, ai fini IVA, IRAP ed IRPEF, inerente l'attività di “commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari”, sulla base dell'esame di movimentazioni bancarie relative a conti correnti riferibile al contribuente. I motivi posti a fondamento di ciascun ricorso sono stati appresso così rubricati: 1) illegittimità e conseguente nullità dell'avviso di accertamento - erroneità dell'iter logico giuridico seguito per la rideterminazione della natura del reddito da sottoporre a imposizione; 2) nullità ed erroneità dell'avviso di accertamento nella determinazione della presunzione di proventi in nero- illegittimità dell'avviso opposto per violazione di legge ed eccesso di potere; 3) nullità dell'avviso di accertamento- violazione di legge ed eccesso di potere - contraddittorietà delle conclusioni di cui all'avviso di accertamento. Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento degli atti impositivi impugnati o, in subordine di ridurre le pretese, vinte le spese. Si è costituita in giudizio, con separate memorie di controdeduzioni, l'Agenzia fiscale, che ha eccepito l'inutilizzabilità, ai sensi degli artt.32 del d.P.R. 600/1973, della documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie prodotta dal ricorrente solo nella presente fase giurisdizionale, in quanto non esibita, seppure richiesta, sia a seguito della notifica di apposito invito che della notifica dello schema d'atto. L'Amministrazione resistente ha, inoltre, sostenuto la mancata produzione e l'inattendibilità di parte della documentazione menzionata in ricorso. L'Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione, vinte le spese. All'udienza del 19.2.2026, riuniti i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, sono stati trattenuti in decisione. Motivi della decisione I ricorsi sono in parte meritevoli di accoglimento.
1. Con i motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente poichè tra loro connessi, il ricorrente ha lamentato l'infondatezza e illegittimità degli avvisi in oggetto, non avendo mai esercitato l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e che comunque la partita Iva è stata cessata con decorrenza 31.12.2013, così come comunicato all'Agenzia delle entrate il 7.2.2025, come provato dalla documentazione prodotta in giudizio. Ha, inoltre, contestato l'incidenza percentuale dei costi, induttivamente determinati nel 40% dei ricavi, ricostruiti anch'essi con metodo induttivo dalle movimentazioni bancarie.
2. Giova premettere che l'Agenzia delle entrate ha basato gli atti impositivi, in considerazione del disposto di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla prova derivante dagli accertamenti bancari eseguiti. Null'altro avrebbe dovuto provare l'Ufficio, sicché compete al contribuente la dimostrazione che le operazioni bancarie rilevate non attenevano a reddito imponibile. La Corte regolatrice ha, infatti, più volte chiarito che in materia di accertamenti bancari, la prova fornita dall'Amministrazione finanziaria circa i movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su un conto corrente bancario, Banca_1 un meccanismo presuntivo legale che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, a fronte del quale spetta al contribuente dimostrare la loro inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito, fornendo una prova analitica, anche attraverso presunzioni semplici, per ogni movimento bancario contestato. Dunque, spetta all'Amministrazione finanziaria provare i movimenti bancari e al contribuente l'analitica dimostrazione, anche con presunzioni semplici, della loro estraneità alla produzione del reddito (cfr., ex multis, Cass. n. 31969 e n. 31971, del 24.9.2025, dep. 9.12.2025). In particolare, è stato di recente precisato che "in tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria"(Cass., 4.10.2024, n. 26014; conf. Cass. 17.12.2025, n. 32890).
3. Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'Ufficio di inutilizzabilità, sotto il profilo probatorio, della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente. Giova premettere che l'art.32, del d.P.R. n. 600 del 1973 ai commi 4 e 5 così recita:
“Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.”.
4. Dalle disposizioni citate si evince, dunque, che la preclusione all'utilizzo della documentazione non esibita in fase di istruttoria fiscale nella ulteriore fase processuale opera a condizione che: a) risulti un invito analitico e puntuale all'esibizione; b) il contribuente venga informato delle conseguenze dell'inottemperanza all'invito. c) non abbia tempestivamente dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado le ragioni impeditive della risposta all'invito dell'Ufficio. Pertanto, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità, ai fini probatori, della documentazione non prodotta a fronte di specifica richiesta degli agenti accertatori opera non solo nell'ipotesi di rifiuto - per definizione "doloso" - dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti, o li sottragga all'ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, tra cui rientra quello dovuto a dimenticanza, a disattenzione o a carenze amministrative.
5. Orbene, per l'anno d'imposta 2017 ricorrono tutte le condizioni sub a), b) e c) per ritenere inutilizzabili nell'odierno giudizio i documenti prodotti dal ricorrente non esibiti nella fase precontenziosa. Sulla base di quanto allegato dall'Ufficio nella memoria di controdeduzioni risulta, infatti, che abbia emesso l'invito prot. n. 173736/2024, ex art.32 del d.P.R. n. 600 del 1974, notificato al ricorrente tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. AG 78846450614-7 non consegnata in data 22.7.2024 all'indirizzo del destinatario per temporanea assenza dello stesso, cui ha fatto seguito spedizione in data 25.7.2024 della comunicazione di avvenuto deposito, avvenuta con raccomandata n. 66910353966-0 non consegnata al contribuente stante la sua assenza in data 29.7.2024 presso il medesimo indirizzo, né ritirata entro il termine di 10 giorni presso l'ufficio postale, notifica pertanto, perfezionatasi per compiuta giacenza il 4.8.2024. L'invito in questione faceva, in particolare, riporta quanto segue:
“A fronte delle risultanze acquisite dall'Archivio dei rapporti, riportate nel prospetto, la S.V. non ha presentato la dichiarazione dei redditi, né risulta presentata la dichiarazione IVA né la dichiarazione IRAP, pur essendo titolare di P. IVA P.IVA_1 dal 2013. Tale incoerenza evidenzia un rischio fiscale, in quanto le disponibilità finanziarie non appaiono, in tutto o in parte, giustificate dai redditi dichiarati né dall'eventuale presenza di altre informazioni acquisite dalle banche dati disponibili (ad es. eventuale vendita di immobile, che può aver comportato un flusso finanziario attivo sui conti correnti). Per questo motivo, come prevede l'art. 32 del DPR n. 600/1973, invitiamo la S.V. a presentarsi presso questo ufficio, in persona del rappresentante legale o suo delegato, per fornire dati e notizie che possono permettere di chiarire la Sua posizione e, quindi, eventualmente di non procedere a ulteriori fasi del controllo. In tale sede, la S.V. potrà documentare l'esistenza di redditi che non era obbligata a dichiarare e/o la disponibilità di somme che non sono fiscalmente rilevanti, indicandone la provenienza e il titolo. (omissis) Informiamo che le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non potranno essere presi in considerazione a Suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (art. 32 del DPR n. 600/1973, come integrato dall'art, 25 della legge n. 28/1999).”. Questa richiesta rimaneva inevasa, né il ricorrente ha dichiarato nel ricorso n. 532/2025 RG, concernen te l'anno d'imposta 2017, di non avervi potuto adempiere per causa allo stesso non imputabile. Tanto importa l'inutilizzabilità della documentazione allegata al ricorso dal Ricorrente_1 in questo giudizio, che non può, pertanto, essere posta a dimostrazione delle singole movimentazioni bancarie rilevate dall'Ufficio, per vincere la presunzione legale di cui si è detto. Ne consegue che per l'anno d'imposta 2017 le movimentazioni bancarie restano pienamente idonee a giustificare la ripresa a tassazione dei versamenti riscontrati per complessivi € 346.758,00, che l'Ufficio ha induttivamente presunto rappresentare le operazioni attive al lordo di IVA (aliquota al 22%), quantificando perciò i ricavi in € 284.227,87, a fronte dei quali ha, altrettanto induttivamente, determinato i costi di esercizio in € 113.691,15, pari al 40% dei ricavi, così accertando un reddito d'impresa di € 170.536,72. 6. Diversamente è da dirsi per l'anno d'imposta 2018, rispetto al quale non risulta che l'Ufficio abbia emesso e notificato al contribuente analogo invito, essendosi limitato a notificare al Ricorrente_1 lo schema d'atto n. TVMQ30301877/2024, ai sensi dell'art.6-bis co.1 e 3, L. 212/2012, il cui contenuto non reca, tuttavia, né una specifica richiesta di esibire la pertinente documentazione né, tantomeno, alcun avvertimento circa l'inutilizzabilità nel giudizio tributario delle fonti di prova contenute in documenti non prodotti dal contribuente nella fase amministrativa ai sensi dell'art.32 del d.P.R. n.600/1973. In ordine all'anno d'imposta 2018, quindi, si appalesa priva di pregio l'eccezione avanzata dall'Ufficio d'inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente.
7. Ebbene, premesso che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, il giudice di merito, deve operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, gli accrediti contestati dall'Ufficio al contribuente nell'anno d'imposta in questione sono stati pari a complessivi € 160.673,00, di cui: Banca_2- € 142.672,00 sul conto corrente acceso presso la;
- € 18.001,00 sulla carta prepagata ricaricabile emessa da Società_1 s.p.a. Rispetto ad essi, sulla base dell'estratto conto prodotto in giudizio dal ricorrente egli è stato in grado di giustificare unicamente il bonifico ricevuto in data 10.1.2018 di € 84.500,00 sul conto corrente acceso presso la Banca_2 , effettuato da un conto corrente estero che Nominativo_1ha affermato essere riconducibile alla sorella , a fronte del quale risulta l'emissione di assegni circolari di pari importo, avvenuta in data 12.1.2018, con causale “ACQUISTO IMM.”, che nel ricorso n. 531/2025 RG ha sostenuto avere consegnato a detta sorella per l'acquista ad opera della medesima di un immobile sito in Nardò alla Indirizzo_1 , circostanza che trova ulteriore riscontro nell'atto pubblico di compravendita rogato il 12.1.2018 il dal notaio dr. Nominativo_2, pure prodotto in giudizio dal ricorrente. La verifica dell'estratto conto relativo allo stesso conto corrente, non consente, invece, di ritenere giustificati gli ulteriori importi indicati in ricorso, in quanto non trova puntuale e specifico riscontro nelle movimentazioni bancarie in accredito, sia in ordine ai singoli importi che alle date dei versamenti, e segnatamente:
€ 15.000,00 in data 5.3.2018 asseritamente ricevuti dalla figlia maggiore Ricorrente_1 in prestito per eseguire opere di ristrutturazione di un immobile;
€ 30.000,00, in data non meglio precisata, che ha affermato provenire dal conto corrente cointestato con la coniuge Nominativo_3;
€ 10.000,00 in data 06.12.2018 proveniente sempre da un giroconto del suddetto conto corrente estero. Infine, nulla è stato dedotto dal ricorrente in ordine alla somma di € 18.001,00 sulla carta prepagata ricaricabile emessa da Società_1 s.p.a. Alla luce di quanto precede, per l'anno d'imposta 2018, le movimentazioni bancarie contestate dall'Ufficio restano idonee a giustificare la ripresa a tassazione dei versamenti riscontrati per il complessivo minor importo di € 58.172,00, che può essere induttivamente presunto rappresentare le operazioni attive al lordo di IVA (aliquota al 22%), quantificando perciò i ricavi in € 47,681,96, a fronte dei quali, altrettanto induttivamente, l'Ufficio ha determinare i costi di esercizio nella misura del 40% dei ricavi, pari ad € 19.072,78 – che il ricorrente ha solo genericamente contestato, senza indicare una maggiore percentuale - pervenendo così ad accertare un reddito d'impresa di € 28.609,18. In parte qua il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento.
8. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte ricorso in relazione all'accertamento operato dall'Ufficio per l'anno d'imposta 2018, per il quale ridetermina il reddito d'impresa in € 28.609,18; rigetta nel resto;
compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Lecce, in data 19.2.2026 Il magistrato tributario est. Il presidente Dr. Nominativo_4 Dr. Carlo Picuno