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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8386/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Marilisa Somma;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Fabio De Zio Controparte_1 di Myra;
- RESISTENTE - N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.07.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva avuto una relazione more uxorio, senza convivenza, con dalla Controparte_1 quale era nata la figlia in data 12.07.2021, riconosciuta da entrambi;
Per_1
2. con il passare del tempo il rapporto sentimentale aveva iniziato a manifestare evidenti fragilità
e veniva interrotto nel febbraio 2024;
3. viveva con la sua famiglia di origine in un'abitazione sita a Castellammare di Stabia alla via Salita Quisisana n. 35;
4. entrambi erano dipendenti a tempo indeterminato presso con redditi Controparte_2 mensili similari di circa € 1.400,000;
5. lavorava presso l'ufficio postale di Santa Maria La Carità mentre la espletava la CP_1 sua attività lavorativa presso l'ufficio postale di Bari;
6. era proprietario di due automobili con tg. EM465CY e tg. FT014PE, di un ciclomotore con tg. DG86873, aveva stipulato un contratto di leasing avente ad oggetto una Fiat Panda tg. GP893FS (con rata mensile di € 355,96), intratteneva rapporti di c/c presso Controparte_2 e Banca LA e possedeva titoli bancari per circa € 10.000,00;
[...]
7. la era proprietaria di un immobile sito in Bari alla via Dante Alighieri n. 406, dove CP_1 risiedeva sia con la figlia sia con la di lei figlia nata da un precedente Per_1 Persona_2 matrimonio;
8. versava in favore della la somma di € 285,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della figlia minore , considerato che viveva in Campania e, al fine di esercitare il diritto Per_1 di visita paterno, per n. 2 week end al mese era costretto a raggiungere Bari ed a sostenere numerosi esborsi (albergo, ristorante, carburante, pedaggio autostradale); chiedeva al Tribunale di Bari:
• di affidare la minore ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la dimora della madre, sita in Bari alla via D. Alighieri n. 406;
• di regolamentare gli incontri padre-figlia consentendo al padre di tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a) il giovedì ed il venerdì dall'uscita da scuola ovvero dalle 16:30 sino alle ore 20:30; b) a settimane alterne, dal sabato mattina dalle ore 10:00 o dall'uscita dalla scuola, fino alle ore 20:30 della domenica, pur precisandosi che qualora il ricorrente avesse avuto difficoltà ad incontrare la figlia durante i pomeriggi settimanali, di consentire alla minore di trascorrere un week end aggiuntivo oltre ai due mensili, il tutto secondo il criterio dell'alternanza; c) per il periodo natalizio, ad anni alterni, dal 24.12 sino al 30.12, ovvero dal 31.12 al 06.01; d) per il periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo, quindici giorni, anche non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, nonché ulteriore settimana e/o dieci/quindici giorni a partire dal luglio 2025, che la minore avrebbe dovuto trascorrere con il padre;
f) il giorno del compleanno, onomastico e festa del papà, con pernottamento della figlia presso la propria residenza con onere di accompagnarla l'indomani a scuola laddove tali giorni cadano nel corso della settimana;
g) quanto al compleanno della minore, che fosse stata a decidere dove svolgere i festeggiamenti Per_1 con facoltà per il genitore non presente di festeggiare il compleanno della figlia in altra giornata aggiuntiva a quella ordinaria;
• di disporre che il ricorrente potesse videochiamare quotidianamente la minore dalle ore Per_1
19:00 alle ore 20:00 o in altro orario da determinarsi tra le parti;
• di disporre che il ricorrente versasse in favore della un contributo paterno al CP_1 mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'AUU. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio in data Controparte_1
20.01.2025, contestando gli avversi assunti.
In particolare, deduceva che il ricorrente si era assentato per tutto il periodo della gravidanza e che aveva rifiutato per ben tre volte i trasferimenti richiesti a (negli anni 2022-2023-2024) CP_2 per espletare la propria attività lavorativa nella città di Bari, nonostante nel 2022 e nel 2023 fosse risultato rispettivamente al secondo ed al primo posto nella graduatoria nazionale di mobilità. Raccontava che l' incamerava in 50% dell'AUU e che il contributo paterno al mantenimento Pt_1 della prole versato in favore della madre di € 285,00 mensili copriva appena le spese scolastiche pari ad € 265,00 mensili. Riferiva che percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.400,00 e che il ricorrente, ancora convivente coi suoi genitori, aveva una retribuzione mensile che oscillava tra € 1.400,00 ed € 3.231,00.
Precisava che la minore non aveva mai pernottato con il padre e che la famiglia del ricorrente si era dimostrata in passato poco attenta nel preservare l'incolumità della minore anche in considerazione di un episodio in cui il cane della famiglia Izzo, di razza Pitbull, si era avventato contro la carrozzina in cui riposava la minore . Per_1
Chiedeva:
- disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi in genitori con collocamento presso la madre nell'abitazione sita in Bari alla via Dante Alighieri n. 406;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno prevedendo la possibilità per il padre di tenere con sé la figlia nei weekend alternati presso il luogo di residenza della minore almeno fino al compimento del 5° anno di età, compatibilmente con le esigenze primarie e gli impegni scolastici, sociali, sportivi, ecc., nonché nelle festività natalizie, di fine anno e pasquali ad anni alterni e durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori di anno in anno e nei giorni relativi a compleanni, onomastici e festa del papà, sempre dopo un accordo preventivo tra entrambi i genitori;
- rigettare la richiesta di parte avversa di pernottamento della figlia fuori regione ovvero Per_1 presso la residenza del padre, fino al compimento del 5° anno di età della minore.
- disporsi che l' fosse tenuto al versamento di un assegno mensile a titolo di contributo Pt_1 paterno al mantenimento della prole in favore della pari ad € 400,00 mensili, oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie;
- disporsi l'attribuzione nella misura del 100% dell'importo dell'AUU. in favore della resistente, quale genitore collocatario. All'udienza del 19.02.2025 si procedeva all'ascolto delle parti e la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 17.09.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Preliminarmente, deve darsi atto che la causa è matura per la decisione, senza necessità di ammettere i mezzi istruttori richiesti dalle parti, stante la superfluità degli stessi (prove orali e C.T.U.) ai fini decisori in ragione dell'esaustività della documentazione allegata e delle rispettive allegazioni difensive.
2.- È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
3.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico della minore. Peraltro, hanno fatto richiesta concorde di affido condiviso ambedue le parti.
Pertanto, la figlia minore della coppia va affidata ad entrambi i genitori in condiviso, riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita della figlia, che dovrà risiedere in via prevalente con la madre in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva (stante l'età della bambina) ed essendo incontestato che la stessa abbia convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita;
in ogni caso, il collocamento materno è stato richiesto dallo stesso ricorrente. 4.- Quanto al regime delle visite, occorre sottolineare che nell'interesse superiore della minore deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. Gli incontri padre/figlia dovranno quindi svolgersi liberamente (e non alla presenza della madre) e, solo in caso di disaccordo tra le parti, secondo il calendario minimo dettato in dispositivo.
I pernottamenti padre-figlia dovranno essere attivati immediatamente ma - tenuto conto che la minore non ha mai pernottato da sola col padre nonché considerata la disponibilità manifestata dall' Pt_1 all'udienza del 19.02.2025 a pernottare i primi tempi a Bari per far abituare la minore a dormire con lui - sino al compimento del 4° anno di età (12.07.2025, tempo ritenuto sufficiente per garantire la giusta gradualità) dovranno svolgersi presso il luogo di residenza della madre mentre a partire dal compimento del 4° anno di età della minore (12.07.2025) i pernottamenti potranno avvenire presso l'abitazione paterna (ubicata fuori regione), il tutto in modo da bilanciare l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre la minore in tenera età a rilevanti cambiamenti.
I rapporti tra i genitori rispetto alla minore vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue, dovendosi rimarcare che non saranno autorizzati ulteriori dinieghi materni nel consentire al padre di pernottare con la minore (così come evincibili dalla messaggistica in atti) perché la minore ha già compiuto i tre anni di età (età ritenuta sufficiente per autorizzare i pernottamenti col genitore non collocatario) e perché gli stessi arrecano un inevitabile pregiudizio al suo diritto alla bigenitorialità; nel contempo, debbono essere autorizzate le videochiamate quotidiane padre-figlia, meglio disciplinate in dispositivo, invitando ambedue i genitori alla massima collaborazione nel preminente interesse della minore. 5.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta (costei ha prodotto il 730/2022 con reddito complessivo lordo di € 28.768,00, il 730/2023 di € 24.390,00, il 730/2024 di € 28.946,00), a carico del ricorrente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre € 300,00 mensili a decorrere dal mese di agosto 2024 (tenuto conto che il ricorso è stato depositato il
31.07.2024, in virtù del principio della domanda); il pagamento, soggetto ad adeguamento annuale
ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora ancora dovuti) ed entro il giorno 15 di ogni mese per quelle future.
Detto importo è stato così determinato sia a fronte dei redditi lordi da lavoro dipendente dichiarati dall' (Cud 2022 di € 25.417,53, Cud 2023 di € 23.505,36 e Cud 2024 di € 25.163,27) sia tenuto Pt_1 conto del fatto che costui ha solo 39 anni, è in buona salute, è un dipendente di Controparte_2 ed ha un reddito cui consegue la congruità del contributo al mantenimento della prole in tale sede stabilito. Non è possibile accordare in questa sede il contributo di € 400,00 mensili, importo richiesto dalla madre, tenuto conto della redditualità superiore della rispetto a quella di controparte, della CP_1 tenera età del minore, della circostanza che il padre per esercitare il suo diritto di visita deve sostenere degli esborsi per raggiungere il luogo di residenza della figlia e considerato che alla CP_1 spetterà anche il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia e l'incameramento dell'intero importo dell'Assegno Unico Universale. L'IZZO, infatti, dovrà inoltre corrispondere a parte resistente a decorrere dal mese di agosto 2024 (ovvero con pari decorrenza innanzi indicata) le spese straordinarie che la dovesse CP_1 affrontare nell'interesse della figlia nella misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
6.- Va, altresì, disposto che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento CP_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
7. Stante la reciproca soccombenza (dell' sull'incameramento del 50% dell'AUU e della Pt_1
sull'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia e sulla decorrenza dei CP_1 pernottamenti presso l'abitazione paterna) e tenuto conto dell'accordo delle parti sulle restanti questioni (affido condiviso, collocamento, regolamentazione del diritto di visita e ripartizione delle spese straordinarie), le spese di lite debbono essere compensate. 8.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 31.07.2024 da
[...] nei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) affida la figlia della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
2) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo: sino al compimento del 4° anno di età (12.07.2025) con pernottamenti padre-figlia presso il luogo di residenza della madre ed a decorrere dal compimento del 4° anno di età (12.07.2025) con i pernottamenti padre-figlia presso l'abitazione paterna;
a) a settimane alterne dalle 16,30 del venerdì alle 20,30 della domenica;
b) nel periodo natalizio, negli anni dispari, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 20,30 del 30/12 e, negli anni pari, secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 20,30 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo per 21 giorni (periodo così prolungato per compensare i ridotti periodi di permanenza presso il padre durante l'anno lavorativo a fronte delle rispettive residenze in regioni diverse) – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso e con decorrenza immediata, per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore, questi ultimi preferibilmente da trascorrersi insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
dovranno essere consentite videochiamate quotidiane col padre dalle ore 19:00 alle ore 20:00;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la figlia;
5) pone a carico dell' l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese di agosto Pt_1
2024, l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli eventuali arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì, a decorrere dal mese di agosto 2024, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse della minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
7) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto CP_1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
8) compensa le spese di lite;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 01.04.2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8386/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Marilisa Somma;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Fabio De Zio Controparte_1 di Myra;
- RESISTENTE - N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.07.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva avuto una relazione more uxorio, senza convivenza, con dalla Controparte_1 quale era nata la figlia in data 12.07.2021, riconosciuta da entrambi;
Per_1
2. con il passare del tempo il rapporto sentimentale aveva iniziato a manifestare evidenti fragilità
e veniva interrotto nel febbraio 2024;
3. viveva con la sua famiglia di origine in un'abitazione sita a Castellammare di Stabia alla via Salita Quisisana n. 35;
4. entrambi erano dipendenti a tempo indeterminato presso con redditi Controparte_2 mensili similari di circa € 1.400,000;
5. lavorava presso l'ufficio postale di Santa Maria La Carità mentre la espletava la CP_1 sua attività lavorativa presso l'ufficio postale di Bari;
6. era proprietario di due automobili con tg. EM465CY e tg. FT014PE, di un ciclomotore con tg. DG86873, aveva stipulato un contratto di leasing avente ad oggetto una Fiat Panda tg. GP893FS (con rata mensile di € 355,96), intratteneva rapporti di c/c presso Controparte_2 e Banca LA e possedeva titoli bancari per circa € 10.000,00;
[...]
7. la era proprietaria di un immobile sito in Bari alla via Dante Alighieri n. 406, dove CP_1 risiedeva sia con la figlia sia con la di lei figlia nata da un precedente Per_1 Persona_2 matrimonio;
8. versava in favore della la somma di € 285,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della figlia minore , considerato che viveva in Campania e, al fine di esercitare il diritto Per_1 di visita paterno, per n. 2 week end al mese era costretto a raggiungere Bari ed a sostenere numerosi esborsi (albergo, ristorante, carburante, pedaggio autostradale); chiedeva al Tribunale di Bari:
• di affidare la minore ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la dimora della madre, sita in Bari alla via D. Alighieri n. 406;
• di regolamentare gli incontri padre-figlia consentendo al padre di tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a) il giovedì ed il venerdì dall'uscita da scuola ovvero dalle 16:30 sino alle ore 20:30; b) a settimane alterne, dal sabato mattina dalle ore 10:00 o dall'uscita dalla scuola, fino alle ore 20:30 della domenica, pur precisandosi che qualora il ricorrente avesse avuto difficoltà ad incontrare la figlia durante i pomeriggi settimanali, di consentire alla minore di trascorrere un week end aggiuntivo oltre ai due mensili, il tutto secondo il criterio dell'alternanza; c) per il periodo natalizio, ad anni alterni, dal 24.12 sino al 30.12, ovvero dal 31.12 al 06.01; d) per il periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo, quindici giorni, anche non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, nonché ulteriore settimana e/o dieci/quindici giorni a partire dal luglio 2025, che la minore avrebbe dovuto trascorrere con il padre;
f) il giorno del compleanno, onomastico e festa del papà, con pernottamento della figlia presso la propria residenza con onere di accompagnarla l'indomani a scuola laddove tali giorni cadano nel corso della settimana;
g) quanto al compleanno della minore, che fosse stata a decidere dove svolgere i festeggiamenti Per_1 con facoltà per il genitore non presente di festeggiare il compleanno della figlia in altra giornata aggiuntiva a quella ordinaria;
• di disporre che il ricorrente potesse videochiamare quotidianamente la minore dalle ore Per_1
19:00 alle ore 20:00 o in altro orario da determinarsi tra le parti;
• di disporre che il ricorrente versasse in favore della un contributo paterno al CP_1 mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'AUU. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio in data Controparte_1
20.01.2025, contestando gli avversi assunti.
In particolare, deduceva che il ricorrente si era assentato per tutto il periodo della gravidanza e che aveva rifiutato per ben tre volte i trasferimenti richiesti a (negli anni 2022-2023-2024) CP_2 per espletare la propria attività lavorativa nella città di Bari, nonostante nel 2022 e nel 2023 fosse risultato rispettivamente al secondo ed al primo posto nella graduatoria nazionale di mobilità. Raccontava che l' incamerava in 50% dell'AUU e che il contributo paterno al mantenimento Pt_1 della prole versato in favore della madre di € 285,00 mensili copriva appena le spese scolastiche pari ad € 265,00 mensili. Riferiva che percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.400,00 e che il ricorrente, ancora convivente coi suoi genitori, aveva una retribuzione mensile che oscillava tra € 1.400,00 ed € 3.231,00.
Precisava che la minore non aveva mai pernottato con il padre e che la famiglia del ricorrente si era dimostrata in passato poco attenta nel preservare l'incolumità della minore anche in considerazione di un episodio in cui il cane della famiglia Izzo, di razza Pitbull, si era avventato contro la carrozzina in cui riposava la minore . Per_1
Chiedeva:
- disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi in genitori con collocamento presso la madre nell'abitazione sita in Bari alla via Dante Alighieri n. 406;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno prevedendo la possibilità per il padre di tenere con sé la figlia nei weekend alternati presso il luogo di residenza della minore almeno fino al compimento del 5° anno di età, compatibilmente con le esigenze primarie e gli impegni scolastici, sociali, sportivi, ecc., nonché nelle festività natalizie, di fine anno e pasquali ad anni alterni e durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori di anno in anno e nei giorni relativi a compleanni, onomastici e festa del papà, sempre dopo un accordo preventivo tra entrambi i genitori;
- rigettare la richiesta di parte avversa di pernottamento della figlia fuori regione ovvero Per_1 presso la residenza del padre, fino al compimento del 5° anno di età della minore.
- disporsi che l' fosse tenuto al versamento di un assegno mensile a titolo di contributo Pt_1 paterno al mantenimento della prole in favore della pari ad € 400,00 mensili, oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie;
- disporsi l'attribuzione nella misura del 100% dell'importo dell'AUU. in favore della resistente, quale genitore collocatario. All'udienza del 19.02.2025 si procedeva all'ascolto delle parti e la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 17.09.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Preliminarmente, deve darsi atto che la causa è matura per la decisione, senza necessità di ammettere i mezzi istruttori richiesti dalle parti, stante la superfluità degli stessi (prove orali e C.T.U.) ai fini decisori in ragione dell'esaustività della documentazione allegata e delle rispettive allegazioni difensive.
2.- È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
3.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico della minore. Peraltro, hanno fatto richiesta concorde di affido condiviso ambedue le parti.
Pertanto, la figlia minore della coppia va affidata ad entrambi i genitori in condiviso, riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita della figlia, che dovrà risiedere in via prevalente con la madre in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva (stante l'età della bambina) ed essendo incontestato che la stessa abbia convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita;
in ogni caso, il collocamento materno è stato richiesto dallo stesso ricorrente. 4.- Quanto al regime delle visite, occorre sottolineare che nell'interesse superiore della minore deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. Gli incontri padre/figlia dovranno quindi svolgersi liberamente (e non alla presenza della madre) e, solo in caso di disaccordo tra le parti, secondo il calendario minimo dettato in dispositivo.
I pernottamenti padre-figlia dovranno essere attivati immediatamente ma - tenuto conto che la minore non ha mai pernottato da sola col padre nonché considerata la disponibilità manifestata dall' Pt_1 all'udienza del 19.02.2025 a pernottare i primi tempi a Bari per far abituare la minore a dormire con lui - sino al compimento del 4° anno di età (12.07.2025, tempo ritenuto sufficiente per garantire la giusta gradualità) dovranno svolgersi presso il luogo di residenza della madre mentre a partire dal compimento del 4° anno di età della minore (12.07.2025) i pernottamenti potranno avvenire presso l'abitazione paterna (ubicata fuori regione), il tutto in modo da bilanciare l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre la minore in tenera età a rilevanti cambiamenti.
I rapporti tra i genitori rispetto alla minore vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue, dovendosi rimarcare che non saranno autorizzati ulteriori dinieghi materni nel consentire al padre di pernottare con la minore (così come evincibili dalla messaggistica in atti) perché la minore ha già compiuto i tre anni di età (età ritenuta sufficiente per autorizzare i pernottamenti col genitore non collocatario) e perché gli stessi arrecano un inevitabile pregiudizio al suo diritto alla bigenitorialità; nel contempo, debbono essere autorizzate le videochiamate quotidiane padre-figlia, meglio disciplinate in dispositivo, invitando ambedue i genitori alla massima collaborazione nel preminente interesse della minore. 5.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta (costei ha prodotto il 730/2022 con reddito complessivo lordo di € 28.768,00, il 730/2023 di € 24.390,00, il 730/2024 di € 28.946,00), a carico del ricorrente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre € 300,00 mensili a decorrere dal mese di agosto 2024 (tenuto conto che il ricorso è stato depositato il
31.07.2024, in virtù del principio della domanda); il pagamento, soggetto ad adeguamento annuale
ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora ancora dovuti) ed entro il giorno 15 di ogni mese per quelle future.
Detto importo è stato così determinato sia a fronte dei redditi lordi da lavoro dipendente dichiarati dall' (Cud 2022 di € 25.417,53, Cud 2023 di € 23.505,36 e Cud 2024 di € 25.163,27) sia tenuto Pt_1 conto del fatto che costui ha solo 39 anni, è in buona salute, è un dipendente di Controparte_2 ed ha un reddito cui consegue la congruità del contributo al mantenimento della prole in tale sede stabilito. Non è possibile accordare in questa sede il contributo di € 400,00 mensili, importo richiesto dalla madre, tenuto conto della redditualità superiore della rispetto a quella di controparte, della CP_1 tenera età del minore, della circostanza che il padre per esercitare il suo diritto di visita deve sostenere degli esborsi per raggiungere il luogo di residenza della figlia e considerato che alla CP_1 spetterà anche il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia e l'incameramento dell'intero importo dell'Assegno Unico Universale. L'IZZO, infatti, dovrà inoltre corrispondere a parte resistente a decorrere dal mese di agosto 2024 (ovvero con pari decorrenza innanzi indicata) le spese straordinarie che la dovesse CP_1 affrontare nell'interesse della figlia nella misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
6.- Va, altresì, disposto che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento CP_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
7. Stante la reciproca soccombenza (dell' sull'incameramento del 50% dell'AUU e della Pt_1
sull'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia e sulla decorrenza dei CP_1 pernottamenti presso l'abitazione paterna) e tenuto conto dell'accordo delle parti sulle restanti questioni (affido condiviso, collocamento, regolamentazione del diritto di visita e ripartizione delle spese straordinarie), le spese di lite debbono essere compensate. 8.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 31.07.2024 da
[...] nei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) affida la figlia della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
2) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo: sino al compimento del 4° anno di età (12.07.2025) con pernottamenti padre-figlia presso il luogo di residenza della madre ed a decorrere dal compimento del 4° anno di età (12.07.2025) con i pernottamenti padre-figlia presso l'abitazione paterna;
a) a settimane alterne dalle 16,30 del venerdì alle 20,30 della domenica;
b) nel periodo natalizio, negli anni dispari, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 20,30 del 30/12 e, negli anni pari, secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 20,30 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo per 21 giorni (periodo così prolungato per compensare i ridotti periodi di permanenza presso il padre durante l'anno lavorativo a fronte delle rispettive residenze in regioni diverse) – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso e con decorrenza immediata, per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore, questi ultimi preferibilmente da trascorrersi insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
dovranno essere consentite videochiamate quotidiane col padre dalle ore 19:00 alle ore 20:00;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la figlia;
5) pone a carico dell' l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese di agosto Pt_1
2024, l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli eventuali arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì, a decorrere dal mese di agosto 2024, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse della minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
7) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto CP_1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
8) compensa le spese di lite;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 01.04.2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato