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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO AR, nella causa iscritta al N. 17107/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. COSENTINO Parte_1
NO LO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici, in
PALERMO, VIA MARIANO STABILE n. 182
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente, dal marzo 2023 sino alla data della presente sentenza ha subito un illegittimo demansionamento e condanna la
[...]
ad Controparte_3 adibire la ricorrente alle mansioni svolte fino al mese di marzo 2023 o, in ogni caso, a mansioni riconducibili al suo livello di inquadramento.
Condanna la Controparte_3
al risarcimento del
[...]
danno, in favore della ricorrente, che quantifica in misura pari al pari al 30% della retribuzione lorda dovuta e corrisposta per l'inquadramento posseduto da marzo
2023 e sino alla data della presente sentenza, oltre rivalutazione e interessi.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. COSENTINO NO LO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_2
– premesso che “la Ricorrente presta la propria
[...]
attività lavorativa sin dal 15.6.1991 (All.1) alle dipendenze della ed è Controparte_3
attualmente in servizio presso il Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana -
Laboratorio di Restauro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”, inizialmente quale operatore tecnico addetto al restauro e successivamente con l'attuale inquadramento di Istruttore direttivo (C)” e che “l'anomalia della attuale classificazione dei dipendenti addetti al laboratorio di restauro presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, tra cui la ricorrente, che pur dotati di un profilo professionale altamente qualificante sono stati inquadrati a un livello non dirigenziale, è ben nota, e peraltro attestata da numerosi pronunciamenti del Tribunale di Palermo che hanno riconosciuto nel tempo come lo svolgimento delle mansioni assegnate e del lavoro svolto, con correlato livello di autonomia, corrisponda al livello D con conseguente condanna dell al pagamento delle differenze Controparte_4
retributive a favore della ricorrente e di altri suoi colleghi. (All. 28, All. 29, All. 29 bis Sentenze
Tribunale lavoro di Palermo) - deduceva: “Dal marzo 2023, per i dipendenti del laboratorio di restauro di beni librari della Biblioteca
Centrale della Regione siciliana tra cui la ricorrente, la situazione descritta si è notevolmente aggravata in seguito all'adozione delle note prot. n. 3152 del 21.3.2023, (All.30) 3559 del 31 marzo (All.31) e n. 9770 del 04.10.2023 (All.32) del Dirigente della Pt_2
Nelle prime due si disponeva la sospensione di tutte le direzioni di lavoro e dei progetti in corso.
Nell'ultima, n. 9770/2023, venivano assegnati alla ricorrente e ai diversi dipendenti del laboratorio dei carichi di lavoro non compatibili alla qualifica posseduta e alle attività a essa correlate.
In pratica, in conseguenza di queste note, veniva sospesa la programmazione in atto nell'anno
2023 e non si provvedeva ad avviare quella relativa all'anno 2024 e, per effetto, ogni attività inerente ai contenuti della qualifica e della funzione di restauro del complessivo patrimonio librario affidato.
Questa nota veniva inizialmente stigmatizzata dalle organizzazioni sindacali senza esito.
(All.33)
A loro volta i dipendenti (tra cui l'odierna ricorrente), replicavano con la nota n. 10489 del 24 ottobre 2023 (All.34) osservando come i restauratori firmatari prestassero servizio da oltre trent'anni “con mansioni che ricoprono tutte le fasi del restauro, dal monitoraggio alla valutazione dei danni alla progettazione degli interventi da eseguire sui beni librari, all'esecuzione degli stessi e alla piena assunzione di responsabilità riguardanti le scelte e l'attuazione del restauro”.
Attività, rimarcavano, che interessava non soltanto il patrimonio della biblioteca stessa ma l'intero patrimonio librario della regione come previsto dalla normativa regionale (art. 18 L.R.
80 del 1.8.1977). Inoltre come non fosse pervenuta alcuna comunicazione sula programmazione
2024 mentre quella relativa al 2023 fosse “momentaneamente” (sic!) sospesa mentre per la nota
9770 l'attività prevista “riduca di fatto la complessità degli interventi di restauro ad una serie di piccoli lavori di manutenzione sui beni librari non finalizzata a garantire un'adeguata tutela e salvaguardia dei volumi, sganciando l'attività pratica dalla complessiva e fondamentale valutazione progettuale volta a tutelare il bene in ogni sua fase”.
Concludevano ritenendo come il ridimensionamento dell'attività del laboratorio costituisse un
“danno al patrimonio collettivo siciliano e alla stessa amministrazione” invitando la Dirigente a rivedere le sue decisioni in merito. A seguito di quest'ultima, con disposizione n.11731 del 28 novembre 2023 (All.35) del
Dirigente della Biblioteca, veniva revocata la nota 9770/2023, affidando tuttavia ai dipendenti lo svolgimento di un “percorso formativo” e confermando la “sospensione di nuove assegnazioni di lavori di restauro”.
Pertanto la sig.ra (unitamente ai suoi colleghi) a mezzo del suddetto procuratore Parte_1
(All.36) in data 8.5.2024 provvedeva a mettere in mora l'Amministrazione Regionale richiedendo l'immediata reintegrazione nella mansione corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali nel laboratorio di restauro della Biblioteca Centrale della regione
, la revoca di ogni precedente disposizione relativa alla attribuzione dei carichi di lavoro dei CP_3
dipendenti e il ripristino della normale attività di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori con riferimento alle competenze precipue dei lavoratori addetti e dell'interesse della salvaguardia del patrimonio librario della . Controparte_3
Detta nota veniva riscontrata con la prot. n. 5384 del 22 maggio 2024 a firma della Dirigente della Biblioteca Regionale (All.37), nella quale si rimarcava la correttezza delle disposizioni impartite e dei nuovi carichi di lavoro assegnati, al contrario non compatibili, come contestato, alla qualifica posseduta e alle attività a essa correlate.
Tale situazione è rimasta del tutto immutata fino a oggi, nota prot. 1064 del 30 gennaio 2024,
(All.38) nota prot. 1520 del 12 febbraio 2024 (All.39), Nota 1517 del 12 febbraio 2024
(All.40), 1768 del 16 febbraio 2024 (All.41), nota prot. 9837 del 29 ottobre 2024 (All.41 bis) con l'assegnazione alla dipendente di attività residuali quali il monitoraggio di volumi contenuti (“...assegnando i corridoi contenenti le seguenti segnature…” nota 1520; “relazionare sullo stato di conservazione del volume… nota 1768; la verifica dello stato di conservazione dei libri collocati al 4^ piano della torre… nota 5179 del 16 maggio 2024 (All.41 ter), o con la partecipazione a mostre (Nota 1517 del 12 febbraio 2024 All.40).
Attività del tutto residuali e non confacenti al profilo professionale della ricorrente come si può agevolmente constatare confrontando l'ultimo carico di lavoro assegnato alla lavoratrice dal
Dirigente della S21,2 nell'ottobre 2022 con quanto contenuto nella nota 1064 del 2023 dove si riassegnano i carichi di lavoro.
Ben diversamente da quest'ultima, infatti, nella nota di assegnazione del 2022 si indicano come compiti dello stesso la Progettazione di interventi di restauro, di legature e di contenitori idonei alla conservazione, il restauro del materiale, la collaborazione a mostre e pubblicazioni, la partecipazione a visite guidate specialistiche, le Consulenze tecniche a Istituti e Enti pubblici, la
Progettazione e Direzione lavori per contratti ad appalto affidati a ditte esterne, la partecipazione alla preparazione e allo svolgimento di stage di attività pratica. (All. 42 Punti 1,2,3,4,5,6,7,8)
Compiti tutti corrispondenti alle mansioni svolte (come allegato) negli anni dalla ricorrente e corrispondenti alla sua qualifica di Restauratore di beni culturali abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell'art. 9 bis del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.
Al contrario i compiti assegnati alla lavoratrice con la programmazione 2023 e le successive disposizioni di servizio, oltre a non corrispondere alla sua qualifica (e di quella dei suoi colleghi) hanno condotto a una sostanziale stasi del laboratorio di restauro dei beni librari, a differenza degli altri uffici e laboratori di restauro della di diversi settori. Infatti, come si Controparte_3
può evincere dalla documentazione che si allega, acquisita a seguito della richiesta di accesso agli atti effettuata anche a nome della ricorrente all' la normale attività Controparte_4
di altri laboratori di restauro appartenenti al Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana come il Centro Regionale per la Progettazione e il restauro e per le scienze naturali e applicate ai beni culturali CRPR (All.43) si è svolta senza alcuna stasi con l'attribuzione dei dipendenti inquadrati come istruttore direttivo (analoga a quella della ricorrente ) di compiti corrispondenti alla qualifica comprendenti il restauro, la progettazione e la collaborazione tra diverse istituzioni. Analogamente è avvenuto con le sovrintendenze dei beni culturali di Agrigento
e di Siracusa con l'attribuzione della progettazione e direzione lavori a dipendenti con analogo inquadramento (istruttore direttivo) o con la nomina di componenti della commissione valutazione progetti di restauro da parte del dipartimento. (All.44) Assume a tal riguardo un significativo elemento di valutazione, rispetto l'atteggiamento del dipartimento, la mancata risposta all'istanza di accesso agli atti formulata il 16/7/2024 da uno dei dipendenti, anche su delega dei suoi colleghi di ufficio, (All.45) circa la nota del Direttore del centro di restauro e sovrintendente di
Siracusa sull'utilizzo di istruttori direttivi restauratori. Appare evidente, anche dalla documentazione allegata (All.44), che le note richieste con l'istanza avrebbero confermato quanto lamentato dalla ricorrente circa la differente attribuzione di mansioni riguardo colleghi operanti in diversi uffici del Dipartimento ma di eguale inquadramento, in conseguenza delle disposizioni della Dirigente della Biblioteca Regionale. Note della sovrintendenza di Siracusa di cui si chiede venga disposta l'esibizione in giudizio.
Parimenti rimarchevole la recente nota n. 9837/2024, relativa alla programmazione 2025 della
Biblioteca, significativamente indirizzata agli “operatori ex restauratori BRCS” a conferma dell'avvenuto demansionamento de facto operato dalla direttrice della biblioteca del tutto illegittimamente e in assoluta carenza di potere.
L'attribuzione degli attuali compiti assegnati e dei corrispondenti carichi di lavoro comporta lo svuotamento di fatto della professionalità della ricorrente addetto alla Biblioteca sotto un duplice profilo.
Della professionalità corrispondente, come sopra illustrato, alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali inserito nell'Elenco nazionale di cui all'art. 182 del D.lgs.
42/2004 agli effetti di quanto previsto all'art. 29 bis comma 9 del medesimo decreto. (Codice dei beni culturali e ambientali) e dell'art 1 del D.M 86/2009.
Dell'inquadramento della lavoratrice parametrando le mansioni relative all'area professionale di appartenenza del personale della non dirigenziale corrispondente all'attuale Controparte_3
inquadramento C alle mansioni attualmente svolte a seguito dei provvedimenti su indicati. (…)
La ricorrente a seguito della procedura di selezione pubblica venne iscritta nell'elenco nazionale di cui al D.M 183/2018 con la qualifica di Restauratore di beni culturali per i settori di competenza 9 - settore librario e archivistico e manufatti cartacei. Già l'iscrizione nell'elenco, sulla scorta della certificazione delle attività svolte alle dipendenze della , Controparte_3
testimonia la professionalità e competenze della sig.ra nonché il livello di autonomia Parte_1
raggiunto nella propria attività, stante che la sua qualifica professionale comporta l'inquadramento, sia nel CCNL di settore privato (All.47) che nella classificazione nazionale,
(All.48) di Funzionario Direttivo (D). Ancor di più la documentazione prodotta, (per ultimo l'attribuzione dei carichi di lavoro del 2022 All.42) testimonia e comprova come l'attività e le mansioni svolte dalla ricorrente, a prescindere dal suo errato inquadramento nella categoria C e non nella D come avrebbe diritto, corrispondesse alla qualifica di restauratore di beni culturali.”
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accerti e dichiari per le causali esposte in narrativa che la sig.ra è stata oggetto di demansionamento e svuotamento con sottrazione Parte_1
integrale delle sue funzioni per effetto delle disposizioni impartite dal Dirigente della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana – laboratorio di restauro – Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana e conseguentemente disporne l'annullamento.
Condannare l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento dei
Beni culturali e dell'identità siciliana – a reintegrare la sig.ra nelle Parte_1
mansioni e funzioni precedentemente svolte.
Condannare l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento dei
Beni culturali e dell'identità siciliana – al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale nella misura da determinarsi in via equitativa ex art 1226 c.c., a far data dal marzo 2023 fino all'effettiva cessazione dello stesso.”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Specificava che “A fronte del cospicuo gruppo di sentenze, emesse da codesto Tribunale, che ha riconosciuto l'impropria assegnazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di mansioni superiori ad una serie di lavoratori, l'Assessorato competente ha dovuto adottare i provvedimenti del caso, sospendendo lo svolgimento di qualsivoglia incarico cui fosse riconducibile una “mansione superiore” (…). Le mansioni assegnate alla ricorrente dalla Dirigente del Serivizio 21 pro tempore con le note prot. nn. 11371 del 28/11/2023 e 1064 del 08/01/2024, all. 5 e 7), adottate con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 d.lgs. n. 165/2001, lungi dal determinare lo svuotamento delle mansioni in passato svolte (di fatto) dalla Sig.ra o il demansionamento della stessa, risultano senz'altro confacenti e appropriate alla Parte_1
qualifica di istruttore direttivo, categoria C, nella quale era inquadrata.”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali, oltre che con l'esame della documentazione versata in atti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto. Parte ricorrente ha agito in giudizio per sentire accertare l'illegittimo demansionamento subito con conseguente condanna al ripristino delle mansioni ab origine espletate e al risarcimento del danno subito.
Come è noto, la disciplina delle mansioni del pubblico dipendente, diversamente che per il rapporto di lavoro subordinato privato cui si applica quanto disposto dall'art. 2103 c.c., è rinvenibile nella disposizione a carattere speciale contenuta nell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che impone l'adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento (tra le tante: Cassazione, sez. lav., n.
2011/2017).
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità - dopo aver premesso che i dipendenti pubblici, al pari dei privati, possono essere temporaneamente demansionati e adibiti a mansioni inferiori rispetto al loro inquadramento – ha chiarito che “nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale” (Cassazione, sez. lav., ordinanza n. 12128/2025).
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso sistematico e non marginale all'adibizione del pubblico dipendente a mansioni inferiori viola, infatti, in sé, sul piano qualitativo - che è quello che qui rileva -, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire assicurando, oltre alla prevalenza delle attività pertinenti all'inquadramento, anche l'assegnazione di mansioni che, pur se inferiori, non siano del tutto estranee alla professionalità del dipendente e siano in ogni caso marginali. Ove, infatti, non venissero rispettati detti parametri, ne resterebbe svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001 e ne potrebbe risultare lesa la professionalità e l'immagine lavorativa del dipendente, tanto più in ipotesi di sostanziale svuotamento delle mansioni.
Alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto, quindi, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che:
- sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
- le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità;
- ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore.
Orbene, dall'istruttoria orale e documentale emerge che la lavoratrice è stata oggetto di un integrale svuotamento delle mansioni di restauratore di beni librari, riconducibili alla figura professionale di “Funzionario Direttivo, Cat. D” (attività consulenziale e redazionale, di tutor in corsi di restauro e stage formativi, direzione di lavori e affidamento di progetti di restauro su materiale bibliografico raro), attività svolta di fatto ancorchè relativa a una categoria superiore a quella di inquadramento e riconosciuta con sentenza passata in giudicato ai fini delle differenze retributive. Emerge, altresì, che la ricorrente ha in ogni caso subito uno svuotamento sostanziale anche delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, di Istruttore Direttivo - C8 - ex Operatore tecnico del restauro, adibita sin dall'assunzione al restauro di beni librari, prima come assistente tecnico restauratore e poi come Istruttore Direttivo.
Più precisamente, a decorrere dal mese di marzo del 2023, l'Amministrazione resistente non solo ha disposto la sospensione di tutte le direzioni di lavoro e dei progetti in corso (cfr. note prot. n. 3152 del 21.3.2023 e n. 3559 del 31 marzo
2023), ma non ha assegnato alla ricorrente alcun incarico né mansione, assegnandole solo con decorrenza dal 1.01.2024 attività di formazione e di monitoraggio di volumi non antichi, conservati al quarto piano della Torre
Metallica; successivamente, dal 1.01.2025 nessun carico di lavoro o mansione veniva assegnata alla ricorrente sino ad oggi.
Invero, con nota n. 3152 del 21.03.2023 la Direttrice della Biblioteca così provvedeva: “Si dispone a far data dalla presente, che siano sospese fino a nuova disposizione, tutte le direzioni dei lavori e tutti i progetti di restauro attualmente in corso.”, anche quindi tutti quelli affidati alla ricorrente;
con successiva nota n. 3559 del 31.03.2023 la medesima e la Dirigente della comunicavano “Con riferimento alla Parte_3
programmazione relativa al restauro per l'arino 2023, si comunica che vengono momentaneamente sospesi il ritiro delle opere da restaurare la cui richiesta era già stata approvata,
e la valutazione dei progetti proposti da codeste amministrazioni ma non ancora approvati.
Sarà cura di questa Direzione comunicare la ripresa dell'attività.”.
Con note n. 11731/2023 l'Assessorato – dopo aver premesso che “si rende necessario assegnare un carico di lavoro a tutti i dipendenti in servizio e allo stesso tempo prevenire l'insorgere di nuovi contenziosi derivanti da assegnazioni ritenute illegittimi” – ha affidato alla ricorrente lo svolgimento di un mero “percorso formativo” e confermato la
“sospensione di nuove assegnazioni di lavori di restauro (in autotutela)”, mentre con successive note ha disposto l'assegnazione alla stessa di mere attività residuali e secondarie, quali: “Effettuazione di campagne di rilevamento e monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio bibliografico finalizzate alla elaborazione di proposte progettuali destinate alla prevenzione e manutenzione programmata (in collaborazione con il settore fondi antichi); Partecipazione alla promozione e alla divulgazione delle attività svolte nell'ambito delle mansioni assegnate;
Controllo dello stato d'uso, di conservazione, di efficacia nonché di scadenza dei materiali di restauro;
Partecipazione, per la parte di competenza, ai lavori tecnico- organizzativi per l'allestimento di mostre, convegni, manifestazioni culturali con elaborazione di prototipi (ove possibile) o di contenitori per la conservazione, l'esposizione e l'immagazzinamento dei beni librari;
Partecipazione a corsi periodici di aggiornamento tenuti a cura dell'Amministrazione ovvero da questa commesse a strutture didattiche specializzate pubbliche e private o organizzate dalla biblioteca su argomenti di rilevanza tecnico-amministrativa (nota prot. 1064 del 30 gennaio 2024; campagna di rilevamento e monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio bibliografico finalizzata all'elaborazione di proposte progettuali destinate alla prevenzione e manutenzione dei libri già individuati per il restauro” (nota n.
1520 del 12 febbraio 2024); collaborazione per la realizzazione delle mostre 2024
(nota 1517 del 12 febbraio 2024 e nota n. 9837 del 29 ottobre 2024); relazionare sullo stato di conservazione del volume collocato ai segni 11.3.E.76 (nota n. 1768 del 18 febbraio 2024); “verifica dello stato di conservazione dei libri collocati al 4^ piano della Torre libraria per formulare eventuali proposte in ordine alla conservazione e tutela dei beni librari” (nota n. 5179 del 18 maggio 2024).
Dall'esame delle suddette note si evince come l'adozione dei provvedimenti di sospensione degli incarichi non sia conseguenza di un'obiettiva esigenza organizzativa del datore, né di una riorganizzazione dei servizi, bensì di una scelta attuata al precipuo fine di “prevenire l'insorgere di nuovi contenziosi derivanti da assegnazioni ritenute illegittimi”, attesa la sentenza di condanna definitiva al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori di fatto svolte ottenuta dalla ricorrente nei confronti dell'Amministrazione.
Le risultanze della prova orale hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso in relazione sia all'intervenuto demansionamento, sia alla privazione assoluta delle mansioni.
Il teste , sentito all'udienza del 19/05/2025, Testimone_1
dichiarava: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché la ricorrente
è mia collega presso il lavoratorio di restauro dei beni librari dell
[...]
CP_3
A.D.R.: All'inizio di marzo 2023 la Direzione della Biblioteca ha inviato una nota alla ricorrente e al resto del personale con cui viene interrotta l'attività di progettazione e conseguentemente l'attività di restauro;
a seguito di questa nota l ha comunicato alle altre biblioteche regionali, ai CP_5
musei regionali e alle Soprintendenze regionali il blocco dell'invio del materiale che era già stato inserito nella programmazione del 2023. Le comunicazioni sono state necessarie perché in realtà il Lavoratorio non è solo della biblioteca centrale, ma è Regionale, sicché si occupa del restauro librario per tutta la Regione e per le
Istituzioni di tutto il territorio regionale. La programmazione non è più stata fatta né per il 2023, né per il 2024 e neppure per il 2025, benché fosse stata inizialmente prospettata come temporanea. A.D.R.: Dopo queste comunicazioni non è più arrivato materiale da restaurare ed in mancanza di programmazione non si è più svolta da allora l'attività svolta nei trent'anni precedenti, consistente nel recupero attraverso il restauro dei preziosi materiali librari o pergamenacei della che ci venivano inviati anche tramite le Sovrintendenze CP_3 regionali. A.D.R.: Il monitoraggio di materiale librario veniva fatto con la finalità del restauro su materiali antichi e di pregio e questo non è stato più fatto dopo il marzo 2023. Nel 2024 siamo stati incaricati di effettuare il monitoraggio dei libri moderni siti nella Torre Metallica della Biblioteca
Regionale, i cui piani sono stati a tal fine divisi fra i diversi dipendenti del laboratorio. Si tratta però di un monitoraggio, che abbiamo concluso a dicembre 2024, al termine del quale abbiamo segnalato in modo generico qual è lo stato di conservazione e le eventuali criticità della Torre Metallica, non dei singoli libri, sia per il fatto che i libri sono libri nuovi che per il fatto che sono circa 30.000 libri per piano, numero proibitivo per un vero e proprio monitoraggio. A.D.R.: Da fine dicembre 2024 è andata via la precedente Direttrice – che aveva emesso quelle disposizioni di servizio nel 2023 – vi è stato un interim che si è concluso il mese scorso e la nuova Direttrice è stata nominata circa una settimana fa. In questi 5 mesi non abbiamo svolto nessuna attività perché non abbiamo ricevuto nessuna disposizione di servizio.
A.D.R.: Solo nel nostro laboratorio è stata fermata la progettazione e l'attività, che è invece proseguita negli altri Istituti, con l'impiego di personale della nostra stessa qualifica professionale. A.D.R.: Preciso che la
Direttrice ad interim ha incaricato il Centro Regionale Progettazione e restauro di una consulenza sul recupero di materiale librario conservato in un deposito presso l'Abbazia di San Martino delle Scale, e che il Centro ha incaricato una restauratrice che ha la nostra stessa qualifica. Voglio dire che sempre personale regionale della Sovrintendenza di Palermo e di Siracusa, della nostra stessa qualifica, è stato incaricato della progettazione e direzione lavori di restauri effettuati da laboratori privati.
A.D.R.: Da gennaio 2025 la ricorrente come noi tutti non svolgiamo alcuna attività, salvo qualche sporadico controllo del magazzino che noi svolgiamo in modo spontaneo per evitare che il materiale del magazzino possa deperirsi a causa del fatto di non essere utilizzato”.
Le circostanze così riferite appaiono sufficienti a ritenere che la riduzione qualitativa e quantitativa delle mansioni integri un demansionamento illegittimo e un sostanziale totale svuotamento delle stesse, sia con riferimento ai periodi in cui alcuna mansione venne assegnata alla ricorrente, sia con riferimento a quelli in cui le vennero assegnate unicamente mansioni inferiori rispetto a quelle del profilo di appartenenza e ad esso del tutto estranee, con conseguente pregiudizio alla professionalità acquisita dalla lavoratrice.
In particolare, infatti, va ricordato che la ricorrente risulta inquadrata in categoria C 8, con profilo di Istruttore Direttivo - ex Operatore tecnico del restauro, e che la declaratoria contrattuale prevede: “Categoria “C” La categoria C identifica insiemi di figure professionali che presuppongono il possesso di approfondite conoscenze e capacità tecniche specialistiche, implicanti il ricorso ad una preparazione concettuale derivante dal conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Le attività riconducibili alla categoria C sono caratterizzate da: contenuti di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale, relazioni esterne (con altre istituzioni), anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali.
Partecipazione a commissioni.
Svolgimento mansioni di consegnatario e/o cassiere.
Svolgimento di funzioni ispettive e di vigilanza
La categoria C è ordinata in due livelli:
livello di base (personale inquadrato in C1, C2, e C3), corrispondente a contenuti lavorativi che richiedono conoscenze teoriche di base e svolgimento in autonomia di compiti secondo metodi e procedure soltanto parzialmente definiti;
svolge un'attività che comporta il reperimento di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative riconducibili a livello culturale del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, che riguardano tutte le aree individuate. Il grado d'iniziativa dell'istruttore s'indirizza all'istruttoria del procedimento, organizzando dati ed informazioni . livello evoluto (personale inquadrato in C4, C5, e C6), corrispondente a contenuti lavorativi che richiedono conoscenze teoriche di base e approfondimenti specialistici, o, comunque, esperienza specialistica consolidata nelle problematiche connesse all'attività da svolgere. Questo livello prevede notevole autonomia operativa e d'assunzione di responsabilità, può comportare il coordinamento e la supervisione di gruppi di operatori, nonché la progettazione e la direzione lavori nell'ipotesi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in via non prevalente.
Requisiti d'accesso dall'esterno: Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado
Inquadramento e trattamento economico: C1
Figure professionali della Categoria C
Livello di base
Istruttore (con indirizzo nelle varie professioni)
Istruttore amministrativo
Istruttore Tecnico
Istruttore forestale
Istruttore Informatico
Istruttore Ispettore (sanitario, del lavoro, ecc. ecc.)
Istruttore con compiti di vigilanza tutela e fruizione dei Beni Cultural
Offerte lavoro
Livello evoluto
Istruttore Direttivo (con indirizzo nelle varie professioni)
Istruttore Direttivo Tecnico (con indirizzo specialistico)
Istruttore Direttivo Amministrativo Istruttore Direttivo Forestale
Istruttore Direttivo Informatico
Istruttore Direttivo Ispettore (sanitario, del lavoro, ecc. ecc.)
Istruttore Direttivo con compiti di vigilanza tutela e fruizione dei Beni Culturali.”.
Orbene, anche nei periodi in cui alla ricorrente sono state assegnate alcune scarne mansioni, queste non presentavano le predette caratteristiche di “…notevole autonomia operativa e d'assunzione di responsabilità,”, né in alcun modo “può comportare il coordinamento e la supervisione di gruppi di operatori, nonché la progettazione e la direzione lavori nell'ipotesi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in via non prevalente.”; non si trattava in ogni caso di mansioni – le uniche assegnate di “seguire un percorso formativo”, in particolare sul catalogo libro moderno (ove ella era sempre stata addetta al restauro di libri antichi come responsabile dei progetti) – che possano ritenersi rientrare fra quelle del profilo di inquadramento.
Deve, quindi, ritenersi che alla ricorrente da marzo 2023 sino a novembre 2023 non venne assegnata alcuna mansione – con conseguente totale privazione delle mansioni -, che da novembre 2023 a dicembre 2024 le vennero assegnate scarne mansioni integralmente inferiori a quelle del profilo di inquadramento e del tutto inadeguate rispetto alla professionalità acquisita, mentre dal gennaio 2025 sino ad oggi nuovamente ella è stata del tutto privata delle mansioni, atteso che nessuna mansione le è stata assegnata.
La sostanziale totale privazione delle mansioni subita dalla ricorrente – che svolgeva mansioni superiori di cat. D5, come accertato con sentenza passata in giudicato, - ha prodotto un danno alla sua professionalità, ciò che può ritenersi provato presuntivamente, sulla scorta della circostanza che la ricorrente per lunghi periodi è stata lasciata priva di qualsiasi attività da svolgere, a fronte della notevole professionalità da cui erano caratterizzate le mansioni svolte in precedenza e da lunghissimo tempo e del fatto che si tratta di professionalità soggetta a obsolescenza, il cui mantenimento non è stato neppure in parte garantito dalla formazione assegnata alla ricorrente per alcuni periodi, atteso che essa era diretta allo svolgimento di attività meramente esecutive e non conformi neppure al profilo professionale di appartenenza, tanto meno a quello superiore del quale aveva da lungo tempo svolto le mansioni.
Relativamente danno da demansionamento e depauperamento professionale va ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale […] non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”. (Cass., ord., n. 21527/24).
Ed ancora, “Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (cfr. Cass. 05/12/2017 n. 29407).
“Si tratta di prova che può essere offerta con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento ed assume in tal senso rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro 7 dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno” (Cass. S.U. n. 6572/2006; Cass. n. 29832/2008).
Le allegazioni della parte, i documenti prodotti e dell'istruttoria svolta, come detto, forniscono supporto probatorio alla dedotta perdita di professionalità che deriva alla ricorrente dal demansionamento, culminato nella totale privazione delle mansioni.
Risulta ampiamente accertato non solo un danno alla professionalità della ricorrente, avuto riguardo alle modalità del demansionamento ed al suo perdurare nel tempo, bensì l'incidenza negativa su aspetti qualificanti delle sue mansioni. Il divario rispetto ai compiti in precedenza assolti dalla ricorrente, hanno determinato un impoverimento delle capacità professionali acquisite, un mancato incremento del bagaglio professionale e la frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale.
Passando alla quantificazione del danno da demansionamento e depauperamento professionale, va ricordato che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3131 del 02.02.2023, ha ritenuto corretta, in caso di illegittimo demansionamento, l'individuazione in via equitativa della misura del risarcimento del danno in una percentuale pari al 25% della retribuzione spettante al lavoratore nel periodo interessato dalla condotta datoriale.
La giurisprudenza di merito, oltre ad affidarsi a detto criterio (con misure della percentuale della retribuzione che variano dal 10 al 50%), in relazione al danno biologico e morale derivante dal demansionamento ha anche fatto riferimento
(Corte d'Appello di Catanzaro sentenza del 16.09.2021) all'importo previsto per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta dall'art. 139, comma 1, D.Lgs. n.
209/2005, scorporato della componente già assorbita dal risarcimento da riconoscere a titolo di danno biologico permanente (tenuto conto della durata del periodo di demansionamento).
Orbene, atteso che nella fattispecie i danni prodotti dal demansionamento sono costituiti sia da danno alla professionalità e conseguente perdita di chances, sia da danno biologico, esistenziale e morale - sulla scorta di tutte le considerazioni sopra esposte in relazione ai sicuri elementi cui si ancora la prova del medesimi -, appare congrua la liquidazione equitativa del danno nella misura del 30% della retribuzione lorda relativa al periodo del demansionamento, da marzo 2023 sino alla data della presente sentenza.
L'Assessorato convenuto va condannata, altresì, ad assegnare alla ricorrente lo svolgimento delle mansioni assegnate sino al marzo 2023 e, in ogni caso, di mansioni rientranti nel suo pur inferiore profilo di inquadramento formale. Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite, ivi liquidate e distratte, che seguono la soccombenza della parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 7/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025.
La Giudice
AO AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO AR, nella causa iscritta al N. 17107/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. COSENTINO Parte_1
NO LO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici, in
PALERMO, VIA MARIANO STABILE n. 182
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente, dal marzo 2023 sino alla data della presente sentenza ha subito un illegittimo demansionamento e condanna la
[...]
ad Controparte_3 adibire la ricorrente alle mansioni svolte fino al mese di marzo 2023 o, in ogni caso, a mansioni riconducibili al suo livello di inquadramento.
Condanna la Controparte_3
al risarcimento del
[...]
danno, in favore della ricorrente, che quantifica in misura pari al pari al 30% della retribuzione lorda dovuta e corrisposta per l'inquadramento posseduto da marzo
2023 e sino alla data della presente sentenza, oltre rivalutazione e interessi.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. COSENTINO NO LO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_2
– premesso che “la Ricorrente presta la propria
[...]
attività lavorativa sin dal 15.6.1991 (All.1) alle dipendenze della ed è Controparte_3
attualmente in servizio presso il Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana -
Laboratorio di Restauro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”, inizialmente quale operatore tecnico addetto al restauro e successivamente con l'attuale inquadramento di Istruttore direttivo (C)” e che “l'anomalia della attuale classificazione dei dipendenti addetti al laboratorio di restauro presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, tra cui la ricorrente, che pur dotati di un profilo professionale altamente qualificante sono stati inquadrati a un livello non dirigenziale, è ben nota, e peraltro attestata da numerosi pronunciamenti del Tribunale di Palermo che hanno riconosciuto nel tempo come lo svolgimento delle mansioni assegnate e del lavoro svolto, con correlato livello di autonomia, corrisponda al livello D con conseguente condanna dell al pagamento delle differenze Controparte_4
retributive a favore della ricorrente e di altri suoi colleghi. (All. 28, All. 29, All. 29 bis Sentenze
Tribunale lavoro di Palermo) - deduceva: “Dal marzo 2023, per i dipendenti del laboratorio di restauro di beni librari della Biblioteca
Centrale della Regione siciliana tra cui la ricorrente, la situazione descritta si è notevolmente aggravata in seguito all'adozione delle note prot. n. 3152 del 21.3.2023, (All.30) 3559 del 31 marzo (All.31) e n. 9770 del 04.10.2023 (All.32) del Dirigente della Pt_2
Nelle prime due si disponeva la sospensione di tutte le direzioni di lavoro e dei progetti in corso.
Nell'ultima, n. 9770/2023, venivano assegnati alla ricorrente e ai diversi dipendenti del laboratorio dei carichi di lavoro non compatibili alla qualifica posseduta e alle attività a essa correlate.
In pratica, in conseguenza di queste note, veniva sospesa la programmazione in atto nell'anno
2023 e non si provvedeva ad avviare quella relativa all'anno 2024 e, per effetto, ogni attività inerente ai contenuti della qualifica e della funzione di restauro del complessivo patrimonio librario affidato.
Questa nota veniva inizialmente stigmatizzata dalle organizzazioni sindacali senza esito.
(All.33)
A loro volta i dipendenti (tra cui l'odierna ricorrente), replicavano con la nota n. 10489 del 24 ottobre 2023 (All.34) osservando come i restauratori firmatari prestassero servizio da oltre trent'anni “con mansioni che ricoprono tutte le fasi del restauro, dal monitoraggio alla valutazione dei danni alla progettazione degli interventi da eseguire sui beni librari, all'esecuzione degli stessi e alla piena assunzione di responsabilità riguardanti le scelte e l'attuazione del restauro”.
Attività, rimarcavano, che interessava non soltanto il patrimonio della biblioteca stessa ma l'intero patrimonio librario della regione come previsto dalla normativa regionale (art. 18 L.R.
80 del 1.8.1977). Inoltre come non fosse pervenuta alcuna comunicazione sula programmazione
2024 mentre quella relativa al 2023 fosse “momentaneamente” (sic!) sospesa mentre per la nota
9770 l'attività prevista “riduca di fatto la complessità degli interventi di restauro ad una serie di piccoli lavori di manutenzione sui beni librari non finalizzata a garantire un'adeguata tutela e salvaguardia dei volumi, sganciando l'attività pratica dalla complessiva e fondamentale valutazione progettuale volta a tutelare il bene in ogni sua fase”.
Concludevano ritenendo come il ridimensionamento dell'attività del laboratorio costituisse un
“danno al patrimonio collettivo siciliano e alla stessa amministrazione” invitando la Dirigente a rivedere le sue decisioni in merito. A seguito di quest'ultima, con disposizione n.11731 del 28 novembre 2023 (All.35) del
Dirigente della Biblioteca, veniva revocata la nota 9770/2023, affidando tuttavia ai dipendenti lo svolgimento di un “percorso formativo” e confermando la “sospensione di nuove assegnazioni di lavori di restauro”.
Pertanto la sig.ra (unitamente ai suoi colleghi) a mezzo del suddetto procuratore Parte_1
(All.36) in data 8.5.2024 provvedeva a mettere in mora l'Amministrazione Regionale richiedendo l'immediata reintegrazione nella mansione corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali nel laboratorio di restauro della Biblioteca Centrale della regione
, la revoca di ogni precedente disposizione relativa alla attribuzione dei carichi di lavoro dei CP_3
dipendenti e il ripristino della normale attività di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori con riferimento alle competenze precipue dei lavoratori addetti e dell'interesse della salvaguardia del patrimonio librario della . Controparte_3
Detta nota veniva riscontrata con la prot. n. 5384 del 22 maggio 2024 a firma della Dirigente della Biblioteca Regionale (All.37), nella quale si rimarcava la correttezza delle disposizioni impartite e dei nuovi carichi di lavoro assegnati, al contrario non compatibili, come contestato, alla qualifica posseduta e alle attività a essa correlate.
Tale situazione è rimasta del tutto immutata fino a oggi, nota prot. 1064 del 30 gennaio 2024,
(All.38) nota prot. 1520 del 12 febbraio 2024 (All.39), Nota 1517 del 12 febbraio 2024
(All.40), 1768 del 16 febbraio 2024 (All.41), nota prot. 9837 del 29 ottobre 2024 (All.41 bis) con l'assegnazione alla dipendente di attività residuali quali il monitoraggio di volumi contenuti (“...assegnando i corridoi contenenti le seguenti segnature…” nota 1520; “relazionare sullo stato di conservazione del volume… nota 1768; la verifica dello stato di conservazione dei libri collocati al 4^ piano della torre… nota 5179 del 16 maggio 2024 (All.41 ter), o con la partecipazione a mostre (Nota 1517 del 12 febbraio 2024 All.40).
Attività del tutto residuali e non confacenti al profilo professionale della ricorrente come si può agevolmente constatare confrontando l'ultimo carico di lavoro assegnato alla lavoratrice dal
Dirigente della S21,2 nell'ottobre 2022 con quanto contenuto nella nota 1064 del 2023 dove si riassegnano i carichi di lavoro.
Ben diversamente da quest'ultima, infatti, nella nota di assegnazione del 2022 si indicano come compiti dello stesso la Progettazione di interventi di restauro, di legature e di contenitori idonei alla conservazione, il restauro del materiale, la collaborazione a mostre e pubblicazioni, la partecipazione a visite guidate specialistiche, le Consulenze tecniche a Istituti e Enti pubblici, la
Progettazione e Direzione lavori per contratti ad appalto affidati a ditte esterne, la partecipazione alla preparazione e allo svolgimento di stage di attività pratica. (All. 42 Punti 1,2,3,4,5,6,7,8)
Compiti tutti corrispondenti alle mansioni svolte (come allegato) negli anni dalla ricorrente e corrispondenti alla sua qualifica di Restauratore di beni culturali abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell'art. 9 bis del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.
Al contrario i compiti assegnati alla lavoratrice con la programmazione 2023 e le successive disposizioni di servizio, oltre a non corrispondere alla sua qualifica (e di quella dei suoi colleghi) hanno condotto a una sostanziale stasi del laboratorio di restauro dei beni librari, a differenza degli altri uffici e laboratori di restauro della di diversi settori. Infatti, come si Controparte_3
può evincere dalla documentazione che si allega, acquisita a seguito della richiesta di accesso agli atti effettuata anche a nome della ricorrente all' la normale attività Controparte_4
di altri laboratori di restauro appartenenti al Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana come il Centro Regionale per la Progettazione e il restauro e per le scienze naturali e applicate ai beni culturali CRPR (All.43) si è svolta senza alcuna stasi con l'attribuzione dei dipendenti inquadrati come istruttore direttivo (analoga a quella della ricorrente ) di compiti corrispondenti alla qualifica comprendenti il restauro, la progettazione e la collaborazione tra diverse istituzioni. Analogamente è avvenuto con le sovrintendenze dei beni culturali di Agrigento
e di Siracusa con l'attribuzione della progettazione e direzione lavori a dipendenti con analogo inquadramento (istruttore direttivo) o con la nomina di componenti della commissione valutazione progetti di restauro da parte del dipartimento. (All.44) Assume a tal riguardo un significativo elemento di valutazione, rispetto l'atteggiamento del dipartimento, la mancata risposta all'istanza di accesso agli atti formulata il 16/7/2024 da uno dei dipendenti, anche su delega dei suoi colleghi di ufficio, (All.45) circa la nota del Direttore del centro di restauro e sovrintendente di
Siracusa sull'utilizzo di istruttori direttivi restauratori. Appare evidente, anche dalla documentazione allegata (All.44), che le note richieste con l'istanza avrebbero confermato quanto lamentato dalla ricorrente circa la differente attribuzione di mansioni riguardo colleghi operanti in diversi uffici del Dipartimento ma di eguale inquadramento, in conseguenza delle disposizioni della Dirigente della Biblioteca Regionale. Note della sovrintendenza di Siracusa di cui si chiede venga disposta l'esibizione in giudizio.
Parimenti rimarchevole la recente nota n. 9837/2024, relativa alla programmazione 2025 della
Biblioteca, significativamente indirizzata agli “operatori ex restauratori BRCS” a conferma dell'avvenuto demansionamento de facto operato dalla direttrice della biblioteca del tutto illegittimamente e in assoluta carenza di potere.
L'attribuzione degli attuali compiti assegnati e dei corrispondenti carichi di lavoro comporta lo svuotamento di fatto della professionalità della ricorrente addetto alla Biblioteca sotto un duplice profilo.
Della professionalità corrispondente, come sopra illustrato, alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali inserito nell'Elenco nazionale di cui all'art. 182 del D.lgs.
42/2004 agli effetti di quanto previsto all'art. 29 bis comma 9 del medesimo decreto. (Codice dei beni culturali e ambientali) e dell'art 1 del D.M 86/2009.
Dell'inquadramento della lavoratrice parametrando le mansioni relative all'area professionale di appartenenza del personale della non dirigenziale corrispondente all'attuale Controparte_3
inquadramento C alle mansioni attualmente svolte a seguito dei provvedimenti su indicati. (…)
La ricorrente a seguito della procedura di selezione pubblica venne iscritta nell'elenco nazionale di cui al D.M 183/2018 con la qualifica di Restauratore di beni culturali per i settori di competenza 9 - settore librario e archivistico e manufatti cartacei. Già l'iscrizione nell'elenco, sulla scorta della certificazione delle attività svolte alle dipendenze della , Controparte_3
testimonia la professionalità e competenze della sig.ra nonché il livello di autonomia Parte_1
raggiunto nella propria attività, stante che la sua qualifica professionale comporta l'inquadramento, sia nel CCNL di settore privato (All.47) che nella classificazione nazionale,
(All.48) di Funzionario Direttivo (D). Ancor di più la documentazione prodotta, (per ultimo l'attribuzione dei carichi di lavoro del 2022 All.42) testimonia e comprova come l'attività e le mansioni svolte dalla ricorrente, a prescindere dal suo errato inquadramento nella categoria C e non nella D come avrebbe diritto, corrispondesse alla qualifica di restauratore di beni culturali.”
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accerti e dichiari per le causali esposte in narrativa che la sig.ra è stata oggetto di demansionamento e svuotamento con sottrazione Parte_1
integrale delle sue funzioni per effetto delle disposizioni impartite dal Dirigente della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana – laboratorio di restauro – Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana e conseguentemente disporne l'annullamento.
Condannare l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento dei
Beni culturali e dell'identità siciliana – a reintegrare la sig.ra nelle Parte_1
mansioni e funzioni precedentemente svolte.
Condannare l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento dei
Beni culturali e dell'identità siciliana – al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale nella misura da determinarsi in via equitativa ex art 1226 c.c., a far data dal marzo 2023 fino all'effettiva cessazione dello stesso.”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Specificava che “A fronte del cospicuo gruppo di sentenze, emesse da codesto Tribunale, che ha riconosciuto l'impropria assegnazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di mansioni superiori ad una serie di lavoratori, l'Assessorato competente ha dovuto adottare i provvedimenti del caso, sospendendo lo svolgimento di qualsivoglia incarico cui fosse riconducibile una “mansione superiore” (…). Le mansioni assegnate alla ricorrente dalla Dirigente del Serivizio 21 pro tempore con le note prot. nn. 11371 del 28/11/2023 e 1064 del 08/01/2024, all. 5 e 7), adottate con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 d.lgs. n. 165/2001, lungi dal determinare lo svuotamento delle mansioni in passato svolte (di fatto) dalla Sig.ra o il demansionamento della stessa, risultano senz'altro confacenti e appropriate alla Parte_1
qualifica di istruttore direttivo, categoria C, nella quale era inquadrata.”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali, oltre che con l'esame della documentazione versata in atti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto. Parte ricorrente ha agito in giudizio per sentire accertare l'illegittimo demansionamento subito con conseguente condanna al ripristino delle mansioni ab origine espletate e al risarcimento del danno subito.
Come è noto, la disciplina delle mansioni del pubblico dipendente, diversamente che per il rapporto di lavoro subordinato privato cui si applica quanto disposto dall'art. 2103 c.c., è rinvenibile nella disposizione a carattere speciale contenuta nell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che impone l'adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento (tra le tante: Cassazione, sez. lav., n.
2011/2017).
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità - dopo aver premesso che i dipendenti pubblici, al pari dei privati, possono essere temporaneamente demansionati e adibiti a mansioni inferiori rispetto al loro inquadramento – ha chiarito che “nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale” (Cassazione, sez. lav., ordinanza n. 12128/2025).
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso sistematico e non marginale all'adibizione del pubblico dipendente a mansioni inferiori viola, infatti, in sé, sul piano qualitativo - che è quello che qui rileva -, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire assicurando, oltre alla prevalenza delle attività pertinenti all'inquadramento, anche l'assegnazione di mansioni che, pur se inferiori, non siano del tutto estranee alla professionalità del dipendente e siano in ogni caso marginali. Ove, infatti, non venissero rispettati detti parametri, ne resterebbe svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001 e ne potrebbe risultare lesa la professionalità e l'immagine lavorativa del dipendente, tanto più in ipotesi di sostanziale svuotamento delle mansioni.
Alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto, quindi, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che:
- sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
- le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità;
- ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore.
Orbene, dall'istruttoria orale e documentale emerge che la lavoratrice è stata oggetto di un integrale svuotamento delle mansioni di restauratore di beni librari, riconducibili alla figura professionale di “Funzionario Direttivo, Cat. D” (attività consulenziale e redazionale, di tutor in corsi di restauro e stage formativi, direzione di lavori e affidamento di progetti di restauro su materiale bibliografico raro), attività svolta di fatto ancorchè relativa a una categoria superiore a quella di inquadramento e riconosciuta con sentenza passata in giudicato ai fini delle differenze retributive. Emerge, altresì, che la ricorrente ha in ogni caso subito uno svuotamento sostanziale anche delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, di Istruttore Direttivo - C8 - ex Operatore tecnico del restauro, adibita sin dall'assunzione al restauro di beni librari, prima come assistente tecnico restauratore e poi come Istruttore Direttivo.
Più precisamente, a decorrere dal mese di marzo del 2023, l'Amministrazione resistente non solo ha disposto la sospensione di tutte le direzioni di lavoro e dei progetti in corso (cfr. note prot. n. 3152 del 21.3.2023 e n. 3559 del 31 marzo
2023), ma non ha assegnato alla ricorrente alcun incarico né mansione, assegnandole solo con decorrenza dal 1.01.2024 attività di formazione e di monitoraggio di volumi non antichi, conservati al quarto piano della Torre
Metallica; successivamente, dal 1.01.2025 nessun carico di lavoro o mansione veniva assegnata alla ricorrente sino ad oggi.
Invero, con nota n. 3152 del 21.03.2023 la Direttrice della Biblioteca così provvedeva: “Si dispone a far data dalla presente, che siano sospese fino a nuova disposizione, tutte le direzioni dei lavori e tutti i progetti di restauro attualmente in corso.”, anche quindi tutti quelli affidati alla ricorrente;
con successiva nota n. 3559 del 31.03.2023 la medesima e la Dirigente della comunicavano “Con riferimento alla Parte_3
programmazione relativa al restauro per l'arino 2023, si comunica che vengono momentaneamente sospesi il ritiro delle opere da restaurare la cui richiesta era già stata approvata,
e la valutazione dei progetti proposti da codeste amministrazioni ma non ancora approvati.
Sarà cura di questa Direzione comunicare la ripresa dell'attività.”.
Con note n. 11731/2023 l'Assessorato – dopo aver premesso che “si rende necessario assegnare un carico di lavoro a tutti i dipendenti in servizio e allo stesso tempo prevenire l'insorgere di nuovi contenziosi derivanti da assegnazioni ritenute illegittimi” – ha affidato alla ricorrente lo svolgimento di un mero “percorso formativo” e confermato la
“sospensione di nuove assegnazioni di lavori di restauro (in autotutela)”, mentre con successive note ha disposto l'assegnazione alla stessa di mere attività residuali e secondarie, quali: “Effettuazione di campagne di rilevamento e monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio bibliografico finalizzate alla elaborazione di proposte progettuali destinate alla prevenzione e manutenzione programmata (in collaborazione con il settore fondi antichi); Partecipazione alla promozione e alla divulgazione delle attività svolte nell'ambito delle mansioni assegnate;
Controllo dello stato d'uso, di conservazione, di efficacia nonché di scadenza dei materiali di restauro;
Partecipazione, per la parte di competenza, ai lavori tecnico- organizzativi per l'allestimento di mostre, convegni, manifestazioni culturali con elaborazione di prototipi (ove possibile) o di contenitori per la conservazione, l'esposizione e l'immagazzinamento dei beni librari;
Partecipazione a corsi periodici di aggiornamento tenuti a cura dell'Amministrazione ovvero da questa commesse a strutture didattiche specializzate pubbliche e private o organizzate dalla biblioteca su argomenti di rilevanza tecnico-amministrativa (nota prot. 1064 del 30 gennaio 2024; campagna di rilevamento e monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio bibliografico finalizzata all'elaborazione di proposte progettuali destinate alla prevenzione e manutenzione dei libri già individuati per il restauro” (nota n.
1520 del 12 febbraio 2024); collaborazione per la realizzazione delle mostre 2024
(nota 1517 del 12 febbraio 2024 e nota n. 9837 del 29 ottobre 2024); relazionare sullo stato di conservazione del volume collocato ai segni 11.3.E.76 (nota n. 1768 del 18 febbraio 2024); “verifica dello stato di conservazione dei libri collocati al 4^ piano della Torre libraria per formulare eventuali proposte in ordine alla conservazione e tutela dei beni librari” (nota n. 5179 del 18 maggio 2024).
Dall'esame delle suddette note si evince come l'adozione dei provvedimenti di sospensione degli incarichi non sia conseguenza di un'obiettiva esigenza organizzativa del datore, né di una riorganizzazione dei servizi, bensì di una scelta attuata al precipuo fine di “prevenire l'insorgere di nuovi contenziosi derivanti da assegnazioni ritenute illegittimi”, attesa la sentenza di condanna definitiva al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori di fatto svolte ottenuta dalla ricorrente nei confronti dell'Amministrazione.
Le risultanze della prova orale hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso in relazione sia all'intervenuto demansionamento, sia alla privazione assoluta delle mansioni.
Il teste , sentito all'udienza del 19/05/2025, Testimone_1
dichiarava: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché la ricorrente
è mia collega presso il lavoratorio di restauro dei beni librari dell
[...]
CP_3
A.D.R.: All'inizio di marzo 2023 la Direzione della Biblioteca ha inviato una nota alla ricorrente e al resto del personale con cui viene interrotta l'attività di progettazione e conseguentemente l'attività di restauro;
a seguito di questa nota l ha comunicato alle altre biblioteche regionali, ai CP_5
musei regionali e alle Soprintendenze regionali il blocco dell'invio del materiale che era già stato inserito nella programmazione del 2023. Le comunicazioni sono state necessarie perché in realtà il Lavoratorio non è solo della biblioteca centrale, ma è Regionale, sicché si occupa del restauro librario per tutta la Regione e per le
Istituzioni di tutto il territorio regionale. La programmazione non è più stata fatta né per il 2023, né per il 2024 e neppure per il 2025, benché fosse stata inizialmente prospettata come temporanea. A.D.R.: Dopo queste comunicazioni non è più arrivato materiale da restaurare ed in mancanza di programmazione non si è più svolta da allora l'attività svolta nei trent'anni precedenti, consistente nel recupero attraverso il restauro dei preziosi materiali librari o pergamenacei della che ci venivano inviati anche tramite le Sovrintendenze CP_3 regionali. A.D.R.: Il monitoraggio di materiale librario veniva fatto con la finalità del restauro su materiali antichi e di pregio e questo non è stato più fatto dopo il marzo 2023. Nel 2024 siamo stati incaricati di effettuare il monitoraggio dei libri moderni siti nella Torre Metallica della Biblioteca
Regionale, i cui piani sono stati a tal fine divisi fra i diversi dipendenti del laboratorio. Si tratta però di un monitoraggio, che abbiamo concluso a dicembre 2024, al termine del quale abbiamo segnalato in modo generico qual è lo stato di conservazione e le eventuali criticità della Torre Metallica, non dei singoli libri, sia per il fatto che i libri sono libri nuovi che per il fatto che sono circa 30.000 libri per piano, numero proibitivo per un vero e proprio monitoraggio. A.D.R.: Da fine dicembre 2024 è andata via la precedente Direttrice – che aveva emesso quelle disposizioni di servizio nel 2023 – vi è stato un interim che si è concluso il mese scorso e la nuova Direttrice è stata nominata circa una settimana fa. In questi 5 mesi non abbiamo svolto nessuna attività perché non abbiamo ricevuto nessuna disposizione di servizio.
A.D.R.: Solo nel nostro laboratorio è stata fermata la progettazione e l'attività, che è invece proseguita negli altri Istituti, con l'impiego di personale della nostra stessa qualifica professionale. A.D.R.: Preciso che la
Direttrice ad interim ha incaricato il Centro Regionale Progettazione e restauro di una consulenza sul recupero di materiale librario conservato in un deposito presso l'Abbazia di San Martino delle Scale, e che il Centro ha incaricato una restauratrice che ha la nostra stessa qualifica. Voglio dire che sempre personale regionale della Sovrintendenza di Palermo e di Siracusa, della nostra stessa qualifica, è stato incaricato della progettazione e direzione lavori di restauri effettuati da laboratori privati.
A.D.R.: Da gennaio 2025 la ricorrente come noi tutti non svolgiamo alcuna attività, salvo qualche sporadico controllo del magazzino che noi svolgiamo in modo spontaneo per evitare che il materiale del magazzino possa deperirsi a causa del fatto di non essere utilizzato”.
Le circostanze così riferite appaiono sufficienti a ritenere che la riduzione qualitativa e quantitativa delle mansioni integri un demansionamento illegittimo e un sostanziale totale svuotamento delle stesse, sia con riferimento ai periodi in cui alcuna mansione venne assegnata alla ricorrente, sia con riferimento a quelli in cui le vennero assegnate unicamente mansioni inferiori rispetto a quelle del profilo di appartenenza e ad esso del tutto estranee, con conseguente pregiudizio alla professionalità acquisita dalla lavoratrice.
In particolare, infatti, va ricordato che la ricorrente risulta inquadrata in categoria C 8, con profilo di Istruttore Direttivo - ex Operatore tecnico del restauro, e che la declaratoria contrattuale prevede: “Categoria “C” La categoria C identifica insiemi di figure professionali che presuppongono il possesso di approfondite conoscenze e capacità tecniche specialistiche, implicanti il ricorso ad una preparazione concettuale derivante dal conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Le attività riconducibili alla categoria C sono caratterizzate da: contenuti di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale, relazioni esterne (con altre istituzioni), anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali.
Partecipazione a commissioni.
Svolgimento mansioni di consegnatario e/o cassiere.
Svolgimento di funzioni ispettive e di vigilanza
La categoria C è ordinata in due livelli:
livello di base (personale inquadrato in C1, C2, e C3), corrispondente a contenuti lavorativi che richiedono conoscenze teoriche di base e svolgimento in autonomia di compiti secondo metodi e procedure soltanto parzialmente definiti;
svolge un'attività che comporta il reperimento di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative riconducibili a livello culturale del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, che riguardano tutte le aree individuate. Il grado d'iniziativa dell'istruttore s'indirizza all'istruttoria del procedimento, organizzando dati ed informazioni . livello evoluto (personale inquadrato in C4, C5, e C6), corrispondente a contenuti lavorativi che richiedono conoscenze teoriche di base e approfondimenti specialistici, o, comunque, esperienza specialistica consolidata nelle problematiche connesse all'attività da svolgere. Questo livello prevede notevole autonomia operativa e d'assunzione di responsabilità, può comportare il coordinamento e la supervisione di gruppi di operatori, nonché la progettazione e la direzione lavori nell'ipotesi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in via non prevalente.
Requisiti d'accesso dall'esterno: Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado
Inquadramento e trattamento economico: C1
Figure professionali della Categoria C
Livello di base
Istruttore (con indirizzo nelle varie professioni)
Istruttore amministrativo
Istruttore Tecnico
Istruttore forestale
Istruttore Informatico
Istruttore Ispettore (sanitario, del lavoro, ecc. ecc.)
Istruttore con compiti di vigilanza tutela e fruizione dei Beni Cultural
Offerte lavoro
Livello evoluto
Istruttore Direttivo (con indirizzo nelle varie professioni)
Istruttore Direttivo Tecnico (con indirizzo specialistico)
Istruttore Direttivo Amministrativo Istruttore Direttivo Forestale
Istruttore Direttivo Informatico
Istruttore Direttivo Ispettore (sanitario, del lavoro, ecc. ecc.)
Istruttore Direttivo con compiti di vigilanza tutela e fruizione dei Beni Culturali.”.
Orbene, anche nei periodi in cui alla ricorrente sono state assegnate alcune scarne mansioni, queste non presentavano le predette caratteristiche di “…notevole autonomia operativa e d'assunzione di responsabilità,”, né in alcun modo “può comportare il coordinamento e la supervisione di gruppi di operatori, nonché la progettazione e la direzione lavori nell'ipotesi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in via non prevalente.”; non si trattava in ogni caso di mansioni – le uniche assegnate di “seguire un percorso formativo”, in particolare sul catalogo libro moderno (ove ella era sempre stata addetta al restauro di libri antichi come responsabile dei progetti) – che possano ritenersi rientrare fra quelle del profilo di inquadramento.
Deve, quindi, ritenersi che alla ricorrente da marzo 2023 sino a novembre 2023 non venne assegnata alcuna mansione – con conseguente totale privazione delle mansioni -, che da novembre 2023 a dicembre 2024 le vennero assegnate scarne mansioni integralmente inferiori a quelle del profilo di inquadramento e del tutto inadeguate rispetto alla professionalità acquisita, mentre dal gennaio 2025 sino ad oggi nuovamente ella è stata del tutto privata delle mansioni, atteso che nessuna mansione le è stata assegnata.
La sostanziale totale privazione delle mansioni subita dalla ricorrente – che svolgeva mansioni superiori di cat. D5, come accertato con sentenza passata in giudicato, - ha prodotto un danno alla sua professionalità, ciò che può ritenersi provato presuntivamente, sulla scorta della circostanza che la ricorrente per lunghi periodi è stata lasciata priva di qualsiasi attività da svolgere, a fronte della notevole professionalità da cui erano caratterizzate le mansioni svolte in precedenza e da lunghissimo tempo e del fatto che si tratta di professionalità soggetta a obsolescenza, il cui mantenimento non è stato neppure in parte garantito dalla formazione assegnata alla ricorrente per alcuni periodi, atteso che essa era diretta allo svolgimento di attività meramente esecutive e non conformi neppure al profilo professionale di appartenenza, tanto meno a quello superiore del quale aveva da lungo tempo svolto le mansioni.
Relativamente danno da demansionamento e depauperamento professionale va ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale […] non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”. (Cass., ord., n. 21527/24).
Ed ancora, “Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (cfr. Cass. 05/12/2017 n. 29407).
“Si tratta di prova che può essere offerta con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento ed assume in tal senso rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro 7 dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno” (Cass. S.U. n. 6572/2006; Cass. n. 29832/2008).
Le allegazioni della parte, i documenti prodotti e dell'istruttoria svolta, come detto, forniscono supporto probatorio alla dedotta perdita di professionalità che deriva alla ricorrente dal demansionamento, culminato nella totale privazione delle mansioni.
Risulta ampiamente accertato non solo un danno alla professionalità della ricorrente, avuto riguardo alle modalità del demansionamento ed al suo perdurare nel tempo, bensì l'incidenza negativa su aspetti qualificanti delle sue mansioni. Il divario rispetto ai compiti in precedenza assolti dalla ricorrente, hanno determinato un impoverimento delle capacità professionali acquisite, un mancato incremento del bagaglio professionale e la frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale.
Passando alla quantificazione del danno da demansionamento e depauperamento professionale, va ricordato che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3131 del 02.02.2023, ha ritenuto corretta, in caso di illegittimo demansionamento, l'individuazione in via equitativa della misura del risarcimento del danno in una percentuale pari al 25% della retribuzione spettante al lavoratore nel periodo interessato dalla condotta datoriale.
La giurisprudenza di merito, oltre ad affidarsi a detto criterio (con misure della percentuale della retribuzione che variano dal 10 al 50%), in relazione al danno biologico e morale derivante dal demansionamento ha anche fatto riferimento
(Corte d'Appello di Catanzaro sentenza del 16.09.2021) all'importo previsto per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta dall'art. 139, comma 1, D.Lgs. n.
209/2005, scorporato della componente già assorbita dal risarcimento da riconoscere a titolo di danno biologico permanente (tenuto conto della durata del periodo di demansionamento).
Orbene, atteso che nella fattispecie i danni prodotti dal demansionamento sono costituiti sia da danno alla professionalità e conseguente perdita di chances, sia da danno biologico, esistenziale e morale - sulla scorta di tutte le considerazioni sopra esposte in relazione ai sicuri elementi cui si ancora la prova del medesimi -, appare congrua la liquidazione equitativa del danno nella misura del 30% della retribuzione lorda relativa al periodo del demansionamento, da marzo 2023 sino alla data della presente sentenza.
L'Assessorato convenuto va condannata, altresì, ad assegnare alla ricorrente lo svolgimento delle mansioni assegnate sino al marzo 2023 e, in ogni caso, di mansioni rientranti nel suo pur inferiore profilo di inquadramento formale. Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite, ivi liquidate e distratte, che seguono la soccombenza della parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 7/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025.
La Giudice
AO AR