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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
A seguito dell'udienza di discussione del 25 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2994 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con gli Avv.ti Luca e ET ON Parte_1
Appellante
Controparte_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8824/2024 pubblicata il
13.9.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare l'eccezione di prescrizione ed accogliere la domanda contenuta nell'atto introduttivo e per l'effetto condannare il , Controparte_1 al pagamento della somma di €. 3,032,07, o quella maggiore o minore somma meglio vista e ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra la rivalutazione e gli interessi legali dalle singole annualità sino al soddisfo, come risultanti dal prospetto dei conteggi allegati al ricorso introduttivo. In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, da porsi a carico del resistente, da distrarsi in favore dei CP_1
sottoscritti difensori che se ne dichiarano totalmente antistatari.”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva evocato in giudizio il innanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Roma esponendo di essere recluso ininterrottamente in carcere dal 15.7.2013 con fine pena previsto per il 6.3.2042; di avere lavorato in favore dell'Amministrazione penitenziaria dal gennaio 2014 all'attualità in qualità di “operaio generico cat. C”, con riserva di procedere per i periodi lavorativi non documentati, percependo però, fino al mese di settembre 2017, una retribuzione non adeguata perché ferma ai livelli retributivi del 1993. Si era costituito il contestando il fondamento della domanda ed eccependo la Controparte_1
prescrizione quinquennale.
Il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione di prescrizione in quanto, pur aderendo all'orientamento di legittimità ormai prevalente secondo il quale la prescrizione non inizia a decorrere dalla cessazione di un singolo periodo lavorativo, bensì soltanto alla conclusione del rapporto lavorativo, con onere della prova in capo all'Amministrazione, nondimeno ha rilevato che non erano stati documentati periodi lavorativi successivi al mese di gennaio 2016 né erano state formulate istanze istruttorie al riguardo e dunque dovevano ritenersi trascorsi oltre cinque anni fra la cessazione del rapporto ed il primo atto interruttivo del 25.6.2023 (data del deposito del ricorso introduttivo).
ha appellato la sentenza. Parte_1
Il appellato, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'appello, non si è costituito. CP_1
All'odierna udienza, alla presenza del solo difensore dell'appellante, che si è riportato alle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello si deduce “violazione dell'art. 115, 132 n. 4, c.p.c., art. 15
e 20 legge 354/1975, violazione dell'art. 2697, II comma c.c., nonché 118 disp. Att. c.p.c.”: ricorda l'appellante di avere depositato in allegato al ricorso quale allegato 6 le buste paga successive al settembre 2017, anche per gli anni successivi, così dimostrando che erano intervenuti diversi periodi lavorativi ma che il rapporto nel suo complesso non si era interrotto quantomeno fino almeno al 2021, sicché è errato affermare, come fa il Tribunale, che “il ricorrente non fornisce alcuna prova dell'ulteriore attività lavorativa astrattamente sostenuta, né formula alcuna istanza istruttoria al riguardo”.
E ciò tanto più in quanto il Tribunale aveva precedentemente e condivisibilmente affermato l' “onere dell'amministrazione di dimostrare quando tale evento (interruttivo) possa dirsi
2 verificato ove ciò accada prima della cessazione definitiva dello stato di detenzione”; essendo pacifico che la detenzione era stata ed è ininterrotta fino all'attualità, di fatto il Tribunale ha enunciato una regolazione della ripartizione degli oneri probatori che ha poi trascurato nel caso pratico all'esame.
Ancora, l'appellante ricorda di avere riservato a separato giudizio la domanda di corretta retribuzione per altri “eventuali” lavori non documentati in questa sede afferenti al lavoro prestato fino a settembre 2017, senza ammettere nulla con riguardo alla documentazione dei periodi e dell'attività oggetto di domanda.
Soggiunge l'appellante che il rapporto di lavoro subordinato può cessare solo per le cause tassativamente previste dalla legge, nessuna delle quali è stata dedotta né provata dall'Amministrazione, che in tal modo ha omesso di allegare e documentare i presupposti dell'eccezione di prescrizione, non potendo certo essere il giudice a dover individuare i fatti storici posti a suo fondamento.
L'appello è fondato. L'allegato 6 al ricorso in effetti contiene buste paga consegnate al ricorrente dal luglio 2018 al giugno 2021; si tratta di documentazione che il Ministero
(costituito in primo grado) non ha contestato. Ne segue che deve imputarsi a mera svista la ragione posta a base del rigetto della domanda, vale a dire l'essere la pretesa prescritta per decorso della prescrizione quinquennale dal 2016 al 2023.
È noto, infatti, che la Suprema Corte, Sez. Lavoro, con sentenza n. 17484/2024, che ha sottolineato le peculiarità del lavoro dei detenuti in carcere, con particolare riferimento alle modalità di assegnazione e di turnazione alle attività lavorative, rispetto alle quali i lavoratori non hanno alcun potere di controllo e di scelta, con conseguente configurabilità della condizione di “metus”, ha statuito che “non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro” e che pertanto ”le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione” (Cass. Sez. Lavoro, n. 17484/2024).
Se dunque non rilevano le cessazioni intermedie e se lo ha lavorato per ulteriori Pt_1
periodi fra il 2018 e il 2021, come documentato, non risulta decorsa alcuna prescrizione.
3 Ogni altra considerazione risulta assorbita.
Pertanto, in totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata, il va condannato a pagare ad la somma di euro Controparte_1 Parte_1
3.032,07 a titolo di differenze retributive, oltre alla maggiore somma fra rivalutazione ed interessi legali dalle singole annualità sino al soddisfo.
Le spese di lite del doppio grado devono essere riviste alla luce del principio di soccombenza, che è dell'Amministrazione, dato che la domanda è stata interamente accolta;
esse si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Luca e ET
ON, dichiaratisi anticipatarii.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in Parte_1
data 31.10.2024 nei confronti del , avverso la sentenza del Tribunale del Controparte_1
Lavoro di Roma n. 8824/2024 pubblicata il 13.9.2024, così provvede:
- in totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata, condanna il a pagare ad la somma di euro 3.032,07 a titol odi Controparte_1 Parte_1
differenze retributive, oltre alla maggiore somma fra rivalutazione ed interessi legali dalle singole annualità sino al soddisfo;
- Condanna, altresì, il al pagamento – in favore degli Avv.ti Luca Controparte_1
e ET ON dichiaratisi antistatarii - delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 per ciascun grado di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 25.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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