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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1788 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] dom.to in Sorrento al Corso Italia n. 137 Parte_1
C.F. , in proprio quale obbligato in solido e in qualità di legale C.F._1 rappresentante della C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso, dall'avv. Corrado Fattorusso C.F. P.IVA_1 C.F._2 e dall'avv. Marina Gargiulo, presso cui elettivamente domicilia in S. Agnello, al Corso Crawford, n. 91, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.3.2023, il ricorrente in epigrafe impugnava l' ordinanza ingiunzione n. OI – 001226378, notificata il 22.02.2023, con cui l' sede di CP_2
Castellammare di Stabia, ingiungeva al ricorrente, nella qualità, il pagamento della somma di € 10.006,60, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (come da atto di accertamento del 22 e 23 agosto 2018 prot. 5101.13/08/2018.0158181 e CP_2
5101.13/08/2018.0158180).
L' istante deduceva, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 legge 689 del 1981 e adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento dell' ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Oggetto del presente giudizio è impugnativa avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001226378 del 13.02.2023, notificata il 22.02.2023, con la quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di €. 10.000,00, per omesso versamento della contribuzione previdenziale per la quota a carico del dipendente, periodo di competenza gennaio/maggio 2016.
L' ha rideterminato la sanzione (in ossequio al Il Decreto-Legge 04.05.2023 n. CP_2
48, art. 23), ma il ricorrente ha chiesto decidersi nel merito.
1 In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se la violazione ipotizzata sia stata tempestivamente contestata al ricorrente.
A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. L' art. 14 della legge 689 del 1981 impone il rispetto del termine dei 90 giorni per la contestazione dell'illecito, pena l'estinzione dell'obbligazione. CP_ L' eccepisce la mancata applicazione all'ordinanza ingiunzione della normativa succitata Tuttavia, la tesi non convince. Ed invero, l'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili”, espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”. Proprio nel senso dell'applicabilità dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, depone la circolare emanata dall' la n.32 del 25.02.2022, CP_2 avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi di CP_3 archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981. Nella specie, l'omissione contributiva contestata risale all'anno 2016 mentre l'atto di accertamento della violazione e di contestazione della sanzione amministrativa è stato notificato solo in data 23.8.2018, ben oltre dunque il termine di cui all'articolo 14 succitato. CP_ (cfr. allegato produzione dell' .
Il lungo lasso di tempo trascorso non consente di ritenere tempestiva la contestazione in oggetto con la conseguente estinzione dell'obbligazione, anche tenuto conto della mancata CP_ deduzione da parte dell' di profili specifici di particolare complessità dell'accertamento che potessero giustificare il ritardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.540, oltre iva e c.p.a. come per legge, nonché rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 9.4.2025 IL GIUDICE dott.ssa Marianna Molinario
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