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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 05/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1 MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FERRARI MICHELA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1 Controparte_1 domiciliato in VIA PO 5 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo
45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante
***
Con ricorso in opposizione ex art. 6 D. L. vo 150/2011 impugnava emessa e Parte_1
notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di n. 107381/2024 dell'11.06.202 emessa da
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: “Piaccia All'Ill.mo Tribunale di Piacenza, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE: visto l'art.
5, co. 1 e 2, D. L.vo 150/2011, RITENUTO che ricorrano nel caso di specie non solo “gravi e circostanziate ragioni” afferenti alla infondatezza della contestazione e alla illegittimità dell'ordinanza ma altresì il pericolo di un “grave ed irreparabile pregiudizio” in capo alla IG.ra , come evidenziato Parte_2
in narrativa, DISPORRE anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione emessa e notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di notifica num.
107381/2024 dell'11.06.2024 da Controparte_3
p.iva. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, annullando la
[...] P.IVA_2
sanzione con essa comminata e con ogni conseguente provvedimento di legge;
NEL MERITO, IN VIA
PREGIUDIZIALE: visto l'art. 18 L. 689/81; ACCERTATO che l'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti della IG.ra e qui opposta non è motivata ai sensi di legge, sia con riferimento al Parte_1
suo contenuto che ai verbali di accertamento e contestazione originari, DISPORRE l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa e notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di notifica num.
107381/2024 dell'11.06.2024 da Controparte_3
p.iva. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, annullando la
[...] P.IVA_2
sanzione con essa comminata e con ogni conseguente provvedimento di legge;
NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE:
RITENUTO che
la IG.ra sia incorsa in un errore sul fatto, ai sensi e Parte_1 per gli effetti di cui all'art. 3 L. 689/81, determinato anche dalla confusione della normativa di settore e che, quindi, vada esente da addebito ai sensi di legge, DISPORRE l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione emessa e notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di notifica num. 107381/2024 dell'11.06.2024 da , p.iva. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, annullando la sanzione con essa P.IVA_2
comminata e con ogni conseguente provvedimento di legge;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORE:
ACCERTATO che la violazione contestata alla IG.ra è, ai sensi di legge, irrilevante Parte_1 sia rispetto alla fattispecie testuale dell'art. 226Bis del D. L.vo 152/2006 sia rispetto alle finalità di tutela dell'interesse collettivo cui presiede la normativa applicata;
RITENUTO che
la sanzione applicata sia illegittima rispetto alla consistenza del fatto contestato;
DISPORRE l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione emessa e notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di notifica num. 107381/2024 dell'11.06.2024 da , p.iva. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, annullando la sanzione con essa P.IVA_2
comminata e con ogni conseguente provvedimento di legge;
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze
e spese”.
Sosteneva la ricorrente:
- In data 28.09.2022 la Regione Carabinieri Forestali “Emilia-Romagna” Nucleo Investigativo
Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale redigevano nei suoi confronti verbale di accertamento ex art. 13 D. L.vo 689/81 dichiarando che “a seguito di verifiche circa la commercializzazione delle borse (shoppers) per il trasporto delle merci o per il contenimento di alimenti sfusi nel pieno rispetto di quanto normato dagli artt. 226Bis e 226ter del D. Lgs.
152/2006 (sanzioni dall'art. 261 del D. Lgs. 152/2006)” In tale contesto, gli operatori accertavano in capo all'esponente la cessione di n. 1 (uno) shopper non conforme alla normativa vigente per il trasporto di merci: a seguito di tale indagine veniva le era stata contestata la violazione degli artt. bis e 226ter, sanzionati dall'art. 261, D. Lgs 152/2006, per “commercializzazione di sacchetti monouso o riutilizzabili (shoppers) per trasporto di merci e/o alimenti sfusi, non conformi alla normativa vigente” con applicazione della relativa sanzione, e di una sanzione il cui pagamento - in misura ridotta – era stato quantificato in € 5.000,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, da eseguirsi entro 60 giorni dalla contestazione.
- In data 28.10.2022 tramite il proprio procuratore, ella aveva presentato ex l'art. 18, co. 1, L.
689/81 scritti difensivi ad con i quali aveva contestato la legittimità dell'accertamento, CP_3
rilevando principalmente la mancata commercializzazione del sacchetto reparto e la buona fede della sanzionata, chiaramente incorsa in quello che – ai sensi dell'art. 3, co. 2, L. 689/81 – aveva determinato un errore sul fatto, così da mandarla esente da qualsivoglia colpa.
- Dopo quasi due anni di silenzio, in data 11.06.2024 le era stata notificata l'ingiunzione qui impugnata e con la quale confermava l'accertamento, “DATO ATTO che la fondatezza CP_3
della contestazione emerge con chiarezza alla luce della documentazione agli atti e delle considerazioni sopra esposte”, applicando la sanzione, corrispondente al minimo edittale.
Con comparsa di risposta si costituiva contestando soprattutto in diritto le argomentazioni della CP_3
ricorrente, ribadendo la violazione della norma che vietava la commercializzazione delle borse di plastica così come esposto nel proprio verbale di accerta mento e conseguentemente l'infondatezza l'interpretazione delle norme applicate e che fondavano legittimamente la sanzione. confidava che “il Tribunale voglia confermare il provvedimento ingiuntivo n. 10781 del 11.0.624 CP_3
rigettando il ricorso promossa da ”. Parte_1
*** Alla ricorrente è stata contestata la violazione dei succitati artt. 226bis e 226ter, come sanzionati dal successivo art. 261, D. Lgs 152/2006, per “commercializzazione di sacchetti monouso o riutilizzabili
(shoppers) per trasporto di merci e/o alimenti sfusi, non conformi alla normativa vigente”, nonché la detenzione di un rotolo di sacchetti, consegnati spontaneamente dalla ricorrente e sottoposto a sequestro: conseguentemente a quest'ultima è stata comminata la sanzione di euro 5 mila circa, poi rideterminata in euro 2.500,00, a conclusione dell'iter amministrativo che ha proceduto la presente fase giudiziale.
***
Ritiene chi scrive, che ai fini della valutazione dell'illecito occorra tenere distinte le due condotte, vale a dirsi la “commercializzazione” di numero uno sacchetti di plastica e la detenzione di un rotolo di sacchetti analoghi, non precisati non nel loro numero (Cfr. verbale di sequestro . CP_3
Quanto alla commercializzazione, va evidenziato che la materia è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e chiarimenti anche europei.
In un riscontro, il , dopo aver richiamato le definizioni di cui all'art. 218 del D.Lgs. n. 152/2006, CP_4
ha precisato che “il legislatore ha inteso includere nel divieto sia coloro che forniscono le shopper
(produttori), sia coloro che le utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l'obiettivo europeo”.
Quanto alla condotta rilevante al fine dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 261, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, il richiamando la giurisprudenza sul punto, ha evidenziato che “il mero Pt_3
acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita”: ciò significa che ad avere rilievo è la condotta del commerciante che consegni la merce venduta al cliente per il tramite di una borsa di plastica non rientrante tra quelle ammessa dalla normativa in vigore.
Tale dato non emerge da quanto prodotto da il verbale di accertamento/contestazione è CP_3
ciclostile adeguato a sanzionale il caso di specie, con i riferimenti alle norme violate, ma nella parte compilativa riporta unicamente che è stato “commercializzato” un solo sacchetto non conforme e 2 altri rotoli soni stati consegnati spontaneamente, sottoponendoli a sequestro.
Quanto alla “commercializzazione”, non vi è riferimento alcuno al fatto dell'effettivo impiego del sacchetto a fini commerciali (se contenesse – a esempio merce venduta o se – invece - esso fungesse da contenitore della merce - si legge nella memoria difensiva depositata dalla ricorrente in atti, che esso era “contenitore” di capi da biancheria intima), né nessun altro elemento è stata fornito per la sua valutazione fuori legge, tenuto conto che non tutti i sacchetti rientranti i quelli descritti dalla normativa di riferimento sono definiti tali. Ciò perché la norma, con il termine “commercializzazione” fa espresso riferimento all'uso commerciale del bene, vale a dirsi al suo utilizzo da parte del venditore per contenere la merce venuta al proprio cliente;
Di recente, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all'interpello n.
180065 del 3 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito al divieto di commercializzazione di buste di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. n 152 del 2006.
In particolare, la Regione Emilia-Romagna ha domandato al Ministero di chiarire se nel divieto di commercializzazione delle shopper di plastica rientrassero anche gli acquisti di imballaggi effettuati dai commercianti, a prescindere dalla loro cessione a terzi e dalla destinazione o utilizzo degli stessi.
Conseguentemente, come il divieto in questione riguardi la "commercializzazione" – ovvero, ai sensi di quanto indicato dallo stesso provvedimento, "la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti di vendita di merci o prodotti" - delle borse e quindi non può essere contestata in mancanza di accertamento della vendita o della cessione a titolo gratuito delle buste.
Per quanto riguarda i due rotoli sequestrati ai fini della violazione della richiamata normativa, in un caso
In un caso analogo – che questo giudicante ritiene di condividere - il Tribunale di Torino nell'anno 2022, ha annullato una sanzione inflitta a un commerciante in quanto nel suo negozio erano state reperite
“buste di plastica” non a norma, le quali potevano presumibilmente essere destinate alla commercializzazione, ma che in realtà – al momento dell'accertamento – potevano ritenersi solamente detenute, così che mancava l'elemento specifico che individua la condotta illecita, vale a dirsi la vera e propria commercializzazione: quindi, la semplice detenzione della buste fuorilegge è elemento irrilevante ai fini della applicazione della sanzione, posto che la norma richiamata norma punisce l'effettivo uso commerciale della buste fuori legge.
Al riguardo, si sono esaminate le sentenze della Corte di Appello prodotte da le quali solo CP_3 apparentemente riguardano il caso che ci occupa: difatti, in quelle sedi gli Agenti accertatori avevano reperito fatture di acquisto di rotoli di platica composti da oltre ben 3 mila esemplari, che trattandosi di esercizi commerciali poteva essere altamente presumibile che fossero destinati all'uso commerciale: al contrario, nel caso che ci occupato, gli atti della convenuta indicano genericamente due rotoli di incerta composizione e neppure è provato che fossero a disposizione della clientela, venendo così a mancare l'elemento soggettivo dell'illecito contestato.
Tutto ciò, va ricondotto al principio ex L. 241/90, secondo il quale il verbale di accertamento di una violazione e di contestazione amministrativa devono essere connotati da chiarezza e trasparenza, di modo che il contravventore possa essere messo correttamente e pienamente a conoscenza della norma violata, con quale comportamento, così da poter approntare – se ritenuto - le più opportune difese, elementi che – come illustrato – risultano carenti rispetto a quanto prodotto e impugnato. L'ordinanza e i sottostanti atti, oltre ai dati anagrafici del contravventore devono contenere una descrizione dettagliata del fatto accertato e i riferimenti normativi del fatto accertato.
Nel caso in esame, il verbale di accertamento e il successivo verbale di contestazione si presentano assolutamente generici nel loro contenuto: essi fanno semplicemente riferimento all'uso commerciale di un singolo sacchetto di platica e la detenzione esibita spontaneamente di altri.
Nessun riferimento è contenuto che permetta di identificare con certezza quell'elemento fondamentale che qualifica l'illecito, vale a dirsi la “commercializzazione” (neppure a livello presuntivo), né le modalità e il contesto in cui detto accertamento è avvenuto, neppure è chiaro il motivo per il quale i sacchetti “incriminati” sarebbero contrari al disposto degli artt. 206 bis e ter del Codice dell'Ambiente, stante il generico richiamo all'essere gli stessi “fuori legge”, tenuto conto che non tutti gli shoppers sono tali, né lo sono quelli aventi lo scopo da fungere da contenitori/involucri del bene venduto.
A questo punto, superata la riconducibilità alla commercializzazione di detto , rimane Pt_4
unicamente l'accertamento dell'uso commerciale (peraltro non circostanziato in verbale) di un solo singolo sacchetto, così che quel comportamenti rientrerebbe nell'ambito di quei comportamenti che – seppure illeciti – sarebbero comunque così tenui, che l'applicazione anche del minimo della sanzione sarebbe del tutto sproporzionata rispetto al comportamenti illecito commesso (l'uso di un solo sacchetto non conforme).
Inoltre, va tenuto conto che la normativa in esame – come è noto e in parte anche dimostrato dalle allegazioni di parte ricorrente – è in continua evoluzione e numerosi sono state le richieste i chiarimenti anche UE e che la ricorrente è una piccola commerciante, che si può ritenere non dotata di specifiche conoscenze sulla materia e quindi di invidiare la conformità della singola busta utilizzata alla normativa al momento in essere in cui è stato accertato l'asserito illecito il comportamento asseritamente dato per illecito potrebbe essere stato tenuto in buona fede, per un mero errore di fatto).
Infine, non va trascurato il principio che il procedimento amministrativo deve essere retto dal principio di ragionevolezza e di proporzionalità tra la sanzione applicata e il vulnus arrecato all'interesse collettivo oggetto di tutela. Nello specifico caso, all'esponente è stata contestata la commercializzazione di un solo singolo sacchetto non conforme ed applicata una sanzione di € 2.500,00, la quale – benché corrispondente al minimo edittale – appare comunque eccesiva e sproporzionata, rispetto a un illecito, al limite della irrilevanza.
Al riguardo, si osserva che per le sanzioni amministrative sussiste l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato.
Questo principio di valore venne già espresso dalla Consulta con la sentenza n. 185 del 2021 e ciò oggi ci viene nuovamente confermato dalla pronuncia n.40 del 2023.
Relativamente alle spese di lite, esse non possono che conseguire alla soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del Got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di , nei confronti Parte_1
notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di n. 107381/2024 dell'11.06.202 emessa da
[...]
, ogni diversa eccezione o istanza disattesa, Controparte_2 accoglie il ricorso in quanto fondato e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione come sopra identificata.
Condanna alla refusione di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso delle CP_3
spese non imponibili.
Così deciso in Piacenza il 04.06.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1 MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FERRARI MICHELA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1 Controparte_1 domiciliato in VIA PO 5 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo
45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante
***
Con ricorso in opposizione ex art. 6 D. L. vo 150/2011 impugnava emessa e Parte_1
notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di n. 107381/2024 dell'11.06.202 emessa da
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: “Piaccia All'Ill.mo Tribunale di Piacenza, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE: visto l'art.
5, co. 1 e 2, D. L.vo 150/2011, RITENUTO che ricorrano nel caso di specie non solo “gravi e circostanziate ragioni” afferenti alla infondatezza della contestazione e alla illegittimità dell'ordinanza ma altresì il pericolo di un “grave ed irreparabile pregiudizio” in capo alla IG.ra , come evidenziato Parte_2
in narrativa, DISPORRE anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione emessa e notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di notifica num.
107381/2024 dell'11.06.2024 da Controparte_3
p.iva. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, annullando la
[...] P.IVA_2
sanzione con essa comminata e con ogni conseguente provvedimento di legge;
NEL MERITO, IN VIA
PREGIUDIZIALE: visto l'art. 18 L. 689/81; ACCERTATO che l'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti della IG.ra e qui opposta non è motivata ai sensi di legge, sia con riferimento al Parte_1
suo contenuto che ai verbali di accertamento e contestazione originari, DISPORRE l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa e notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di notifica num.
107381/2024 dell'11.06.2024 da Controparte_3
p.iva. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, annullando la
[...] P.IVA_2
sanzione con essa comminata e con ogni conseguente provvedimento di legge;
NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE:
RITENUTO che
la IG.ra sia incorsa in un errore sul fatto, ai sensi e Parte_1 per gli effetti di cui all'art. 3 L. 689/81, determinato anche dalla confusione della normativa di settore e che, quindi, vada esente da addebito ai sensi di legge, DISPORRE l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione emessa e notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di notifica num. 107381/2024 dell'11.06.2024 da , p.iva. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, annullando la sanzione con essa P.IVA_2
comminata e con ogni conseguente provvedimento di legge;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORE:
ACCERTATO che la violazione contestata alla IG.ra è, ai sensi di legge, irrilevante Parte_1 sia rispetto alla fattispecie testuale dell'art. 226Bis del D. L.vo 152/2006 sia rispetto alle finalità di tutela dell'interesse collettivo cui presiede la normativa applicata;
RITENUTO che
la sanzione applicata sia illegittima rispetto alla consistenza del fatto contestato;
DISPORRE l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione emessa e notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di notifica num. 107381/2024 dell'11.06.2024 da , p.iva. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, annullando la sanzione con essa P.IVA_2
comminata e con ogni conseguente provvedimento di legge;
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze
e spese”.
Sosteneva la ricorrente:
- In data 28.09.2022 la Regione Carabinieri Forestali “Emilia-Romagna” Nucleo Investigativo
Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale redigevano nei suoi confronti verbale di accertamento ex art. 13 D. L.vo 689/81 dichiarando che “a seguito di verifiche circa la commercializzazione delle borse (shoppers) per il trasporto delle merci o per il contenimento di alimenti sfusi nel pieno rispetto di quanto normato dagli artt. 226Bis e 226ter del D. Lgs.
152/2006 (sanzioni dall'art. 261 del D. Lgs. 152/2006)” In tale contesto, gli operatori accertavano in capo all'esponente la cessione di n. 1 (uno) shopper non conforme alla normativa vigente per il trasporto di merci: a seguito di tale indagine veniva le era stata contestata la violazione degli artt. bis e 226ter, sanzionati dall'art. 261, D. Lgs 152/2006, per “commercializzazione di sacchetti monouso o riutilizzabili (shoppers) per trasporto di merci e/o alimenti sfusi, non conformi alla normativa vigente” con applicazione della relativa sanzione, e di una sanzione il cui pagamento - in misura ridotta – era stato quantificato in € 5.000,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, da eseguirsi entro 60 giorni dalla contestazione.
- In data 28.10.2022 tramite il proprio procuratore, ella aveva presentato ex l'art. 18, co. 1, L.
689/81 scritti difensivi ad con i quali aveva contestato la legittimità dell'accertamento, CP_3
rilevando principalmente la mancata commercializzazione del sacchetto reparto e la buona fede della sanzionata, chiaramente incorsa in quello che – ai sensi dell'art. 3, co. 2, L. 689/81 – aveva determinato un errore sul fatto, così da mandarla esente da qualsivoglia colpa.
- Dopo quasi due anni di silenzio, in data 11.06.2024 le era stata notificata l'ingiunzione qui impugnata e con la quale confermava l'accertamento, “DATO ATTO che la fondatezza CP_3
della contestazione emerge con chiarezza alla luce della documentazione agli atti e delle considerazioni sopra esposte”, applicando la sanzione, corrispondente al minimo edittale.
Con comparsa di risposta si costituiva contestando soprattutto in diritto le argomentazioni della CP_3
ricorrente, ribadendo la violazione della norma che vietava la commercializzazione delle borse di plastica così come esposto nel proprio verbale di accerta mento e conseguentemente l'infondatezza l'interpretazione delle norme applicate e che fondavano legittimamente la sanzione. confidava che “il Tribunale voglia confermare il provvedimento ingiuntivo n. 10781 del 11.0.624 CP_3
rigettando il ricorso promossa da ”. Parte_1
*** Alla ricorrente è stata contestata la violazione dei succitati artt. 226bis e 226ter, come sanzionati dal successivo art. 261, D. Lgs 152/2006, per “commercializzazione di sacchetti monouso o riutilizzabili
(shoppers) per trasporto di merci e/o alimenti sfusi, non conformi alla normativa vigente”, nonché la detenzione di un rotolo di sacchetti, consegnati spontaneamente dalla ricorrente e sottoposto a sequestro: conseguentemente a quest'ultima è stata comminata la sanzione di euro 5 mila circa, poi rideterminata in euro 2.500,00, a conclusione dell'iter amministrativo che ha proceduto la presente fase giudiziale.
***
Ritiene chi scrive, che ai fini della valutazione dell'illecito occorra tenere distinte le due condotte, vale a dirsi la “commercializzazione” di numero uno sacchetti di plastica e la detenzione di un rotolo di sacchetti analoghi, non precisati non nel loro numero (Cfr. verbale di sequestro . CP_3
Quanto alla commercializzazione, va evidenziato che la materia è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e chiarimenti anche europei.
In un riscontro, il , dopo aver richiamato le definizioni di cui all'art. 218 del D.Lgs. n. 152/2006, CP_4
ha precisato che “il legislatore ha inteso includere nel divieto sia coloro che forniscono le shopper
(produttori), sia coloro che le utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l'obiettivo europeo”.
Quanto alla condotta rilevante al fine dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 261, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, il richiamando la giurisprudenza sul punto, ha evidenziato che “il mero Pt_3
acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita”: ciò significa che ad avere rilievo è la condotta del commerciante che consegni la merce venduta al cliente per il tramite di una borsa di plastica non rientrante tra quelle ammessa dalla normativa in vigore.
Tale dato non emerge da quanto prodotto da il verbale di accertamento/contestazione è CP_3
ciclostile adeguato a sanzionale il caso di specie, con i riferimenti alle norme violate, ma nella parte compilativa riporta unicamente che è stato “commercializzato” un solo sacchetto non conforme e 2 altri rotoli soni stati consegnati spontaneamente, sottoponendoli a sequestro.
Quanto alla “commercializzazione”, non vi è riferimento alcuno al fatto dell'effettivo impiego del sacchetto a fini commerciali (se contenesse – a esempio merce venduta o se – invece - esso fungesse da contenitore della merce - si legge nella memoria difensiva depositata dalla ricorrente in atti, che esso era “contenitore” di capi da biancheria intima), né nessun altro elemento è stata fornito per la sua valutazione fuori legge, tenuto conto che non tutti i sacchetti rientranti i quelli descritti dalla normativa di riferimento sono definiti tali. Ciò perché la norma, con il termine “commercializzazione” fa espresso riferimento all'uso commerciale del bene, vale a dirsi al suo utilizzo da parte del venditore per contenere la merce venuta al proprio cliente;
Di recente, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all'interpello n.
180065 del 3 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito al divieto di commercializzazione di buste di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. n 152 del 2006.
In particolare, la Regione Emilia-Romagna ha domandato al Ministero di chiarire se nel divieto di commercializzazione delle shopper di plastica rientrassero anche gli acquisti di imballaggi effettuati dai commercianti, a prescindere dalla loro cessione a terzi e dalla destinazione o utilizzo degli stessi.
Conseguentemente, come il divieto in questione riguardi la "commercializzazione" – ovvero, ai sensi di quanto indicato dallo stesso provvedimento, "la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti di vendita di merci o prodotti" - delle borse e quindi non può essere contestata in mancanza di accertamento della vendita o della cessione a titolo gratuito delle buste.
Per quanto riguarda i due rotoli sequestrati ai fini della violazione della richiamata normativa, in un caso
In un caso analogo – che questo giudicante ritiene di condividere - il Tribunale di Torino nell'anno 2022, ha annullato una sanzione inflitta a un commerciante in quanto nel suo negozio erano state reperite
“buste di plastica” non a norma, le quali potevano presumibilmente essere destinate alla commercializzazione, ma che in realtà – al momento dell'accertamento – potevano ritenersi solamente detenute, così che mancava l'elemento specifico che individua la condotta illecita, vale a dirsi la vera e propria commercializzazione: quindi, la semplice detenzione della buste fuorilegge è elemento irrilevante ai fini della applicazione della sanzione, posto che la norma richiamata norma punisce l'effettivo uso commerciale della buste fuori legge.
Al riguardo, si sono esaminate le sentenze della Corte di Appello prodotte da le quali solo CP_3 apparentemente riguardano il caso che ci occupa: difatti, in quelle sedi gli Agenti accertatori avevano reperito fatture di acquisto di rotoli di platica composti da oltre ben 3 mila esemplari, che trattandosi di esercizi commerciali poteva essere altamente presumibile che fossero destinati all'uso commerciale: al contrario, nel caso che ci occupato, gli atti della convenuta indicano genericamente due rotoli di incerta composizione e neppure è provato che fossero a disposizione della clientela, venendo così a mancare l'elemento soggettivo dell'illecito contestato.
Tutto ciò, va ricondotto al principio ex L. 241/90, secondo il quale il verbale di accertamento di una violazione e di contestazione amministrativa devono essere connotati da chiarezza e trasparenza, di modo che il contravventore possa essere messo correttamente e pienamente a conoscenza della norma violata, con quale comportamento, così da poter approntare – se ritenuto - le più opportune difese, elementi che – come illustrato – risultano carenti rispetto a quanto prodotto e impugnato. L'ordinanza e i sottostanti atti, oltre ai dati anagrafici del contravventore devono contenere una descrizione dettagliata del fatto accertato e i riferimenti normativi del fatto accertato.
Nel caso in esame, il verbale di accertamento e il successivo verbale di contestazione si presentano assolutamente generici nel loro contenuto: essi fanno semplicemente riferimento all'uso commerciale di un singolo sacchetto di platica e la detenzione esibita spontaneamente di altri.
Nessun riferimento è contenuto che permetta di identificare con certezza quell'elemento fondamentale che qualifica l'illecito, vale a dirsi la “commercializzazione” (neppure a livello presuntivo), né le modalità e il contesto in cui detto accertamento è avvenuto, neppure è chiaro il motivo per il quale i sacchetti “incriminati” sarebbero contrari al disposto degli artt. 206 bis e ter del Codice dell'Ambiente, stante il generico richiamo all'essere gli stessi “fuori legge”, tenuto conto che non tutti gli shoppers sono tali, né lo sono quelli aventi lo scopo da fungere da contenitori/involucri del bene venduto.
A questo punto, superata la riconducibilità alla commercializzazione di detto , rimane Pt_4
unicamente l'accertamento dell'uso commerciale (peraltro non circostanziato in verbale) di un solo singolo sacchetto, così che quel comportamenti rientrerebbe nell'ambito di quei comportamenti che – seppure illeciti – sarebbero comunque così tenui, che l'applicazione anche del minimo della sanzione sarebbe del tutto sproporzionata rispetto al comportamenti illecito commesso (l'uso di un solo sacchetto non conforme).
Inoltre, va tenuto conto che la normativa in esame – come è noto e in parte anche dimostrato dalle allegazioni di parte ricorrente – è in continua evoluzione e numerosi sono state le richieste i chiarimenti anche UE e che la ricorrente è una piccola commerciante, che si può ritenere non dotata di specifiche conoscenze sulla materia e quindi di invidiare la conformità della singola busta utilizzata alla normativa al momento in essere in cui è stato accertato l'asserito illecito il comportamento asseritamente dato per illecito potrebbe essere stato tenuto in buona fede, per un mero errore di fatto).
Infine, non va trascurato il principio che il procedimento amministrativo deve essere retto dal principio di ragionevolezza e di proporzionalità tra la sanzione applicata e il vulnus arrecato all'interesse collettivo oggetto di tutela. Nello specifico caso, all'esponente è stata contestata la commercializzazione di un solo singolo sacchetto non conforme ed applicata una sanzione di € 2.500,00, la quale – benché corrispondente al minimo edittale – appare comunque eccesiva e sproporzionata, rispetto a un illecito, al limite della irrilevanza.
Al riguardo, si osserva che per le sanzioni amministrative sussiste l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato.
Questo principio di valore venne già espresso dalla Consulta con la sentenza n. 185 del 2021 e ciò oggi ci viene nuovamente confermato dalla pronuncia n.40 del 2023.
Relativamente alle spese di lite, esse non possono che conseguire alla soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del Got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di , nei confronti Parte_1
notificata in data 11.06.2024 con Prot. Di n. 107381/2024 dell'11.06.202 emessa da
[...]
, ogni diversa eccezione o istanza disattesa, Controparte_2 accoglie il ricorso in quanto fondato e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione come sopra identificata.
Condanna alla refusione di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso delle CP_3
spese non imponibili.
Così deciso in Piacenza il 04.06.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina