CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7325/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 268/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301444_2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301444_2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301444_2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7844/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, Sez. 1, con sentenzaa n. 268/01/2024, depositata il 20/03/2024, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento IRPEF 2016 (n.
TFK010301444/2022, notificato 17/03/2023, €42.948,90 totali di cui €20.350 imposte), derivante da avviso societario alla società di cui è socia, Società_1 SR (n. TFK030301345/2022, notificato il 22/11/2022, definitivo per mancata impugnazione).
L'Agenzia ha imputato alla socia-odierna appellante (per la quota 48%) utili extracontabili per trasparenza, in base a ristretta base azionaria (soci: Ricorrente_1 48%, Nominativo_1 48%, Nominativo_2
4%), su ricavi €250.284 (da mod. IVA) meno costi €57.373.
I primi giudici hanno confermato la presunzione di distribuzione pro-quota utili societari e, quanto all'autonomia degli accertamenti societario/personale, hanno ritenuto che la parte ricorrente non avesse provato (documentalmente) incompetenza ricavi (es. bonifici 2015/2017) né costi aggiuntivi (personale, ammortamenti), concludendo che l'accertamento induttivo era legittimo.
Con il presente gravame la parte in epigrafe ha censurato la sentenza impugnata, riproponendo i motivi di doglianza non accolti. Ha dedotto che l'omessa impugnazione, da parte del legale rappresentante della società partecipata, dell'avviso di accertamento e di rettifica del reddito a carico della società di capitali non poteva determinare la definitività del suddetto accertamento anche nei confronti dei soci;
che la
“consolidazione” del provvedimento amministrativo, invocata dall'Ufficio, non era assimilabile ad un giudicato
(interno o esterno) e non impediva al socio di contestare la fondatezza dei rilievi dell'Ufficio; che, nel caso di specie, la socia aveva puntualmente contestato la pretesa impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, pur a voler superare il rilievo di inammissibilità sollevato dalla parte appellata per la riproposizione generica, senza specifica critica, delle censure già formulate in primo grado ( Cass. 6118/2019) è comunque infondato e va rigettato.
Questa Corte fa proprio l'orientamento consolidato di legittimità secondo cui “ qualora nei riguardi di una società di capitali a ristretta base partecipativa sia intervenuto un accertamento definitivo circa l'esistenza di utili "in nero" realizzati dal sodalizio, il giudizio tributario promosso dal socio ne rimane pregiudicato, non potendo in esso prospettarsi doglianze riferibili a tale accertamento” (cfr. Cass. n 30568/2024). Gli argomenti dedotti a sostegno del gravame, in assenza di documentazione utilmente apprezzabile e valutabile da questa
Corte, non sono sufficienti a superare l'accertamento induttivo dei redditi della Società_1 S.r.l., che non aveva presentato la prescritta dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016. Non sono stati poi offerti elementi concreti e decisivi idonei a superare la presunzione semplice, comprovando ad esempio accantonamenti, estraneità formale (Cass. 15334/2013, 11654/2013, 7174/2002 Cass. 27445/2020).
L'appello va pertanto rigettato.
Il grado di complessità dell'accertamento in fatto e l'oscillazione giurisprudenziale registratasi in subiecta materia, sono suscettibili di integrare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7325/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 268/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301444_2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301444_2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301444_2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7844/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, Sez. 1, con sentenzaa n. 268/01/2024, depositata il 20/03/2024, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento IRPEF 2016 (n.
TFK010301444/2022, notificato 17/03/2023, €42.948,90 totali di cui €20.350 imposte), derivante da avviso societario alla società di cui è socia, Società_1 SR (n. TFK030301345/2022, notificato il 22/11/2022, definitivo per mancata impugnazione).
L'Agenzia ha imputato alla socia-odierna appellante (per la quota 48%) utili extracontabili per trasparenza, in base a ristretta base azionaria (soci: Ricorrente_1 48%, Nominativo_1 48%, Nominativo_2
4%), su ricavi €250.284 (da mod. IVA) meno costi €57.373.
I primi giudici hanno confermato la presunzione di distribuzione pro-quota utili societari e, quanto all'autonomia degli accertamenti societario/personale, hanno ritenuto che la parte ricorrente non avesse provato (documentalmente) incompetenza ricavi (es. bonifici 2015/2017) né costi aggiuntivi (personale, ammortamenti), concludendo che l'accertamento induttivo era legittimo.
Con il presente gravame la parte in epigrafe ha censurato la sentenza impugnata, riproponendo i motivi di doglianza non accolti. Ha dedotto che l'omessa impugnazione, da parte del legale rappresentante della società partecipata, dell'avviso di accertamento e di rettifica del reddito a carico della società di capitali non poteva determinare la definitività del suddetto accertamento anche nei confronti dei soci;
che la
“consolidazione” del provvedimento amministrativo, invocata dall'Ufficio, non era assimilabile ad un giudicato
(interno o esterno) e non impediva al socio di contestare la fondatezza dei rilievi dell'Ufficio; che, nel caso di specie, la socia aveva puntualmente contestato la pretesa impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, pur a voler superare il rilievo di inammissibilità sollevato dalla parte appellata per la riproposizione generica, senza specifica critica, delle censure già formulate in primo grado ( Cass. 6118/2019) è comunque infondato e va rigettato.
Questa Corte fa proprio l'orientamento consolidato di legittimità secondo cui “ qualora nei riguardi di una società di capitali a ristretta base partecipativa sia intervenuto un accertamento definitivo circa l'esistenza di utili "in nero" realizzati dal sodalizio, il giudizio tributario promosso dal socio ne rimane pregiudicato, non potendo in esso prospettarsi doglianze riferibili a tale accertamento” (cfr. Cass. n 30568/2024). Gli argomenti dedotti a sostegno del gravame, in assenza di documentazione utilmente apprezzabile e valutabile da questa
Corte, non sono sufficienti a superare l'accertamento induttivo dei redditi della Società_1 S.r.l., che non aveva presentato la prescritta dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016. Non sono stati poi offerti elementi concreti e decisivi idonei a superare la presunzione semplice, comprovando ad esempio accantonamenti, estraneità formale (Cass. 15334/2013, 11654/2013, 7174/2002 Cass. 27445/2020).
L'appello va pertanto rigettato.
Il grado di complessità dell'accertamento in fatto e l'oscillazione giurisprudenziale registratasi in subiecta materia, sono suscettibili di integrare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese