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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2023
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1364/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Passamonti Monica, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Capanna Lucio giusta procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 23/10/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2023 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario ad Atri in data 23/05/1998 con da cui erano CP_1
nate le figlie e (entrambe maggiorenni) e che, con decreto di questo Per_1 Per_2
Tribunale in data 03/02/2022, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
porre a carico della moglie assegno mensile di € 400,00, in ragione di € 200,00 ciascuna, a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni ed economicamente non indipendenti, con paritaria ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole, come da Protocollo del Tribunale con il COA di Teramo in data 5/12/2018.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-era abbondantemente spirato il termine richiesto dalla legge per la pronuncia di divorzio, senza che, dal tempo della separazione, fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
-l'accordo di separazione prevedeva l'affidamento condiviso della figlia (al Per_2
tempo minorenne), con collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore;
tuttavia, tale statuizione non era stata rispettata dalla moglie ed egli si era dovuto far carico di tutte le spese necessarie per il mantenimento della prole;
-entrambe le figlie erano studentesse universitarie fuori sede, economicamente non autosufficienti, avendo beneficiato anche di borse di studio legate al merito ed al reddito;
- svolgeva l'attività di conduttore di macchine complesse presso la Provincia di
Teramo, percependo lo stipendio mensile di € 1.580,31 mentre la moglie il lavoro di commessa, con un contratto a tempo indeterminato.
Con comparsa in data 18/09/2023 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente ed ha chiesto: porre a carico del marito l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia , somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
Per_2
2 disporre la paritaria attribuzione dell'assegno universale INPS per i figli;
confermare il mantenimento diretto della figlia da parte di entrambi i genitori;
porre le Per_1
spese straordinarie necessarie per la prole per il 70% a carico del padre e per il residuo
30% a suo carico;
il riconoscimento dell'assegno divorzile di € 200,00, ovvero la corresponsione della somma di € 15.000,00 “una tantum”.
A sostegno delle suddette richieste, ha dedotto che:
-il marito non era legittimato a chiedere il mantenimento diretto delle figlie, ormai maggiorenni, in assenza di una loro richiesta;
-aveva sempre rispettato la statuizione relativa alla collocazione alternata della figlia mentre il marito non aveva ottemperato all'obbligo di versarle l'assegno di € Per_2
200 dovuto a titolo di mantenimento di;
Per_2
- pur avendo una situazione economica deteriore rispetto al marito, aveva sempre provveduto autonomamente ai bisogni della prole;
- la figlia dopo aver conseguito la laurea e la specializzazione, aveva trovato Per_1
lavoro mentre , studentessa universitaria fuori sede, faceva rientro a casa di Per_2
entrambi i genitori;
- lavorava part- time presso un supermercato e, rispetto all'epoca della separazione, la sua situazione economica era peggiorata in quanto gravata di spese locative per l'appartamento in cui si era trasferita mentre il marito aveva un lavoro stabile ed era proprietario della casa coniugale;
- la disparità reddituale tra i coniugi giustificava il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con memoria ex art. 473 bis. 17, comma 1, c.p.c in data 27/09/2023, il ricorrente ha eccepito che la moglie aveva adeguati redditi lavorativi, tanto che, in sede di separazione consensuale, non era stato previsto il mantenimento in suo favore ed inoltre conviveva more uxorio, avendo allacciato, fin dal 2021, una relazione con , Persona_3
articolando su quest'ultimo punto prova per interpello e per testi .
3 Con ulteriore memoria ex art. 473 bis. 17, comma 2, c.p.c, datata 6 ottobre 2023, la resistente, ha insistito nelle proprie richieste, senza contestare l'eccepita convivenza more uxorio.
All'udienza di comparizione in data 18/10/2023 il Presidente, dopo aver sentito le parti – le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate senza soluzione di continuità dal tempo della separazione e che non intendevano riconciliarsi – ha formulato la seguente proposta conciliativa in ordine alla questione relativa al mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accolta dai coniugi:
1) revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della primogenita
, in quanto economicamente indipendente con decorrenza dal 01/09/2023; Per_1
2) mantenimento diretto della figlia , studentessa universitaria fuori sede, da Per_2
parte di entrambi i genitori nella misura mensile di € 150,00 a carico della madre e di €
300,00 a carico del padre, quest'ultimo importo comprensivo di spese locative della figlia e delle relative utenze, che comunque rimangono a carico del padre, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con decorrenza dal 23/05/2023, data di deposito del ricorso;
3) assegno unico familiare al 50% tra i genitori;
4) spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;.
Quindi la causa è proseguita in istruttoria per l'accertamento della domanda relativa all'assegno divorzile, richiesto dalla CP_1
Infine, espletata l'istruttoria, all'udienza del 23/10/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del
Collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 473 bis c.28 c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei
4 coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre, è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod.. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al mantenimento della prole, può essere senz'altro recepito l'accordo sul punto raggiunto dai coniugi in ordine alla revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia avendo la stessa pacificamente conseguito l'indipendenza economica Per_1
ed al mantenimento della figlia , studentessa universitaria fuori sede, nei termini Per_2
sopra riportati, in quanto conforme all'interesse della ragazza ed ai principi giuridici che regolano la materia.
In ordine all'unica questione controversa, concernente l'assegno divorzile, premessa la diversità ontologica tra assegno divorzile ed assegno di mantenimento nel giudizio di separazione ( cfr Cass 12196/2017 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” conf. Cass.16809/2019 ), nella delibazione della domanda, vanno richiamati, stante l'autorevolezza del precedente, i nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n
5 18287 del 2018 ( seguita dalla successiva giurisprudenza ( cfr Cass. 1882/2019 ; Cass
5603/2020) .
Com'è noto, la giurisprudenza più recente ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita
6 matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n.
23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
2.2. Con particolare riferimento all'onere della prova, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte d Cassazione la quale, nell'affermare che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che, a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune
7 o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time. o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera. È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l'assegno di divorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcun rilievo, essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione del sacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsi maggiormente alla famiglia.
Nella fattispecie, alla stregua dei principi sopra riportati, assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
-i coniugi si sono sposati nel 1998 e separati con ricorso proposto nel 2022, dopo una convivenza matrimoniale di 24 anni;
8 - in costanza di matrimonio, la famiglia godeva della casa coniugale, di proprietà del
(dal medesimo ricevuta in donazione nel 2005) ed era economicamente Pt_1
sostenuta, in prevalenza, dai redditi di lavoratore dipendente del marito, operaio dapprima presso l'Anas e poi presso la Provincia di Teramo e, in minor misura, dai proventi lavorativi della moglie, operaia part- time presso esercizi commerciali;
-in sede di separazione consensuale non è stato concordato alcun assegno di mantenimento in favore della moglie, sul rilievo dell'indipendenza economica dei coniugi, nei termini sopra precisati;
- all'attualità, la situazione reddituale dei coniugi non è cambiata, poiché gli stessi hanno continuato a svolgere la medesima attività lavorativa, percependo il marito lo stipendio di circa € 1.650 e la moglie quello di circa € 950 (come dagli stessi riferito all'udienza di comparizione) mentre non risultano documentate le sopravvenute spese di locazione, dedotte dalla moglie;
- la ha una stabile convivenza more uxorio, come tempestivamente eccepito dal CP_1
ricorrente nella memoria ex art. 473 bis. 17, comma 1, c.p.c in data 27/09/2023 e non contestato dalla resistente nella successiva memoria ex art. 473 bis. 17, comma 2, c.p.c, datata 6 ottobre 2023; tale circostanza deve ritenersi provata in applicazione del principio generale di “non contestazione” sancito dall'art. 115 c.p.c. con riferimento ai fatti costitutivi, modificativi e estintivi del diritto azionato giacché l'effetto tipico della
“non contestazione” è la c.d. “relevatio ab onere probandi”, che vincola lo stesso giudice, il quale “deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente” (così, in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 9 maggio 2022, n. 14589, Rv. 664766-01),
e ciò a prescindere chi sia il soggetto onerato dalla dimostrazione circa la sussistenza (o insussistenza) del fatto da provare (peraltro, la stessa nel corso CP_1
dell'interrogatorio formale, ha ammesso di avere allacciato una stabile relazione sentimentale “ dopo che me ne sono andata via di casa, nel 2021”).
9 In tale contesto fattuale, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente compensativa perequativa, in base ai principi di diritto sopra richiamati ed in particolare alla nota sentenza della Corte di
Cassazione SU 32198/2021, secondo cui “In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo”.
Ed invero, sussiste il prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della ricorrente, tenuto conto che la stessa percepisce, dal lavoro privatistico part- time di commessa, il modesto stipendio di € 950, gravato dell'assegno mensile di €
150 per il mantenimento della figlia , senza concrete possibilità di Per_2
miglioramento, tenuto conto dell'età ( di anni 50 ), del basso profilo professionale e della nota difficoltà del mercato del lavoro a garantire una piena e stabile occupazione femminile.
Sussiste, inoltre, un apprezzabile divario reddituale tra i coniugi, ove si consideri la migliore situazione economica del marito, operaio a tempo pieno presso un ente pubblico con lo stipendio di € 1650, gravato dell'assegno mensile di € 300 per il mantenimento della figlia e proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale.
All'interno di questo squilibrio, è ravvisabile il sacrificio del contributo, dato dalla moglie con le sua condivisa scelta personale di lavoro part-time, con rinuncia a migliori occasioni di lavoro e di crescita professionale, in favore delle esigenze famigliari ed in particolare di cura della prole e del ménage domestico.
10 In altri termini, la significativa disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi appare riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della moglie in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
Conclusivamente, tenuto conto egli elementi comparativi sopra evidenziati e soprattutto della lunga convivenza matrimoniale, durata 24 anni, pare equo riconoscere alla l'assegno divorzile di € 150, oltre rivalutazione monetaria Istat. CP_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto in ordine al mantenimento della prole ed alla della novità delle questioni trattate, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 23/05/1998 ad Atri;
CP_1
2) conferma, in ordine al mantenimento della prole, la proposta conciliativa formulata del Presidente, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., in data 18/10/2023, integralmente recepita dai coniugi, trascritta in parte motiva;
3) riconosce in favore di l'assegno divorzile di € 150, oltre rivalutazione CP_1
monetaria ISTAT;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
5) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
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TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1364/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Passamonti Monica, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Capanna Lucio giusta procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 23/10/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2023 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario ad Atri in data 23/05/1998 con da cui erano CP_1
nate le figlie e (entrambe maggiorenni) e che, con decreto di questo Per_1 Per_2
Tribunale in data 03/02/2022, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
porre a carico della moglie assegno mensile di € 400,00, in ragione di € 200,00 ciascuna, a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni ed economicamente non indipendenti, con paritaria ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole, come da Protocollo del Tribunale con il COA di Teramo in data 5/12/2018.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-era abbondantemente spirato il termine richiesto dalla legge per la pronuncia di divorzio, senza che, dal tempo della separazione, fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
-l'accordo di separazione prevedeva l'affidamento condiviso della figlia (al Per_2
tempo minorenne), con collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore;
tuttavia, tale statuizione non era stata rispettata dalla moglie ed egli si era dovuto far carico di tutte le spese necessarie per il mantenimento della prole;
-entrambe le figlie erano studentesse universitarie fuori sede, economicamente non autosufficienti, avendo beneficiato anche di borse di studio legate al merito ed al reddito;
- svolgeva l'attività di conduttore di macchine complesse presso la Provincia di
Teramo, percependo lo stipendio mensile di € 1.580,31 mentre la moglie il lavoro di commessa, con un contratto a tempo indeterminato.
Con comparsa in data 18/09/2023 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente ed ha chiesto: porre a carico del marito l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia , somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
Per_2
2 disporre la paritaria attribuzione dell'assegno universale INPS per i figli;
confermare il mantenimento diretto della figlia da parte di entrambi i genitori;
porre le Per_1
spese straordinarie necessarie per la prole per il 70% a carico del padre e per il residuo
30% a suo carico;
il riconoscimento dell'assegno divorzile di € 200,00, ovvero la corresponsione della somma di € 15.000,00 “una tantum”.
A sostegno delle suddette richieste, ha dedotto che:
-il marito non era legittimato a chiedere il mantenimento diretto delle figlie, ormai maggiorenni, in assenza di una loro richiesta;
-aveva sempre rispettato la statuizione relativa alla collocazione alternata della figlia mentre il marito non aveva ottemperato all'obbligo di versarle l'assegno di € Per_2
200 dovuto a titolo di mantenimento di;
Per_2
- pur avendo una situazione economica deteriore rispetto al marito, aveva sempre provveduto autonomamente ai bisogni della prole;
- la figlia dopo aver conseguito la laurea e la specializzazione, aveva trovato Per_1
lavoro mentre , studentessa universitaria fuori sede, faceva rientro a casa di Per_2
entrambi i genitori;
- lavorava part- time presso un supermercato e, rispetto all'epoca della separazione, la sua situazione economica era peggiorata in quanto gravata di spese locative per l'appartamento in cui si era trasferita mentre il marito aveva un lavoro stabile ed era proprietario della casa coniugale;
- la disparità reddituale tra i coniugi giustificava il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con memoria ex art. 473 bis. 17, comma 1, c.p.c in data 27/09/2023, il ricorrente ha eccepito che la moglie aveva adeguati redditi lavorativi, tanto che, in sede di separazione consensuale, non era stato previsto il mantenimento in suo favore ed inoltre conviveva more uxorio, avendo allacciato, fin dal 2021, una relazione con , Persona_3
articolando su quest'ultimo punto prova per interpello e per testi .
3 Con ulteriore memoria ex art. 473 bis. 17, comma 2, c.p.c, datata 6 ottobre 2023, la resistente, ha insistito nelle proprie richieste, senza contestare l'eccepita convivenza more uxorio.
All'udienza di comparizione in data 18/10/2023 il Presidente, dopo aver sentito le parti – le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate senza soluzione di continuità dal tempo della separazione e che non intendevano riconciliarsi – ha formulato la seguente proposta conciliativa in ordine alla questione relativa al mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accolta dai coniugi:
1) revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della primogenita
, in quanto economicamente indipendente con decorrenza dal 01/09/2023; Per_1
2) mantenimento diretto della figlia , studentessa universitaria fuori sede, da Per_2
parte di entrambi i genitori nella misura mensile di € 150,00 a carico della madre e di €
300,00 a carico del padre, quest'ultimo importo comprensivo di spese locative della figlia e delle relative utenze, che comunque rimangono a carico del padre, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con decorrenza dal 23/05/2023, data di deposito del ricorso;
3) assegno unico familiare al 50% tra i genitori;
4) spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;.
Quindi la causa è proseguita in istruttoria per l'accertamento della domanda relativa all'assegno divorzile, richiesto dalla CP_1
Infine, espletata l'istruttoria, all'udienza del 23/10/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del
Collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 473 bis c.28 c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei
4 coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre, è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod.. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al mantenimento della prole, può essere senz'altro recepito l'accordo sul punto raggiunto dai coniugi in ordine alla revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia avendo la stessa pacificamente conseguito l'indipendenza economica Per_1
ed al mantenimento della figlia , studentessa universitaria fuori sede, nei termini Per_2
sopra riportati, in quanto conforme all'interesse della ragazza ed ai principi giuridici che regolano la materia.
In ordine all'unica questione controversa, concernente l'assegno divorzile, premessa la diversità ontologica tra assegno divorzile ed assegno di mantenimento nel giudizio di separazione ( cfr Cass 12196/2017 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” conf. Cass.16809/2019 ), nella delibazione della domanda, vanno richiamati, stante l'autorevolezza del precedente, i nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n
5 18287 del 2018 ( seguita dalla successiva giurisprudenza ( cfr Cass. 1882/2019 ; Cass
5603/2020) .
Com'è noto, la giurisprudenza più recente ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita
6 matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n.
23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
2.2. Con particolare riferimento all'onere della prova, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte d Cassazione la quale, nell'affermare che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che, a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune
7 o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time. o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera. È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l'assegno di divorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcun rilievo, essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione del sacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsi maggiormente alla famiglia.
Nella fattispecie, alla stregua dei principi sopra riportati, assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
-i coniugi si sono sposati nel 1998 e separati con ricorso proposto nel 2022, dopo una convivenza matrimoniale di 24 anni;
8 - in costanza di matrimonio, la famiglia godeva della casa coniugale, di proprietà del
(dal medesimo ricevuta in donazione nel 2005) ed era economicamente Pt_1
sostenuta, in prevalenza, dai redditi di lavoratore dipendente del marito, operaio dapprima presso l'Anas e poi presso la Provincia di Teramo e, in minor misura, dai proventi lavorativi della moglie, operaia part- time presso esercizi commerciali;
-in sede di separazione consensuale non è stato concordato alcun assegno di mantenimento in favore della moglie, sul rilievo dell'indipendenza economica dei coniugi, nei termini sopra precisati;
- all'attualità, la situazione reddituale dei coniugi non è cambiata, poiché gli stessi hanno continuato a svolgere la medesima attività lavorativa, percependo il marito lo stipendio di circa € 1.650 e la moglie quello di circa € 950 (come dagli stessi riferito all'udienza di comparizione) mentre non risultano documentate le sopravvenute spese di locazione, dedotte dalla moglie;
- la ha una stabile convivenza more uxorio, come tempestivamente eccepito dal CP_1
ricorrente nella memoria ex art. 473 bis. 17, comma 1, c.p.c in data 27/09/2023 e non contestato dalla resistente nella successiva memoria ex art. 473 bis. 17, comma 2, c.p.c, datata 6 ottobre 2023; tale circostanza deve ritenersi provata in applicazione del principio generale di “non contestazione” sancito dall'art. 115 c.p.c. con riferimento ai fatti costitutivi, modificativi e estintivi del diritto azionato giacché l'effetto tipico della
“non contestazione” è la c.d. “relevatio ab onere probandi”, che vincola lo stesso giudice, il quale “deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente” (così, in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 9 maggio 2022, n. 14589, Rv. 664766-01),
e ciò a prescindere chi sia il soggetto onerato dalla dimostrazione circa la sussistenza (o insussistenza) del fatto da provare (peraltro, la stessa nel corso CP_1
dell'interrogatorio formale, ha ammesso di avere allacciato una stabile relazione sentimentale “ dopo che me ne sono andata via di casa, nel 2021”).
9 In tale contesto fattuale, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente compensativa perequativa, in base ai principi di diritto sopra richiamati ed in particolare alla nota sentenza della Corte di
Cassazione SU 32198/2021, secondo cui “In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo”.
Ed invero, sussiste il prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della ricorrente, tenuto conto che la stessa percepisce, dal lavoro privatistico part- time di commessa, il modesto stipendio di € 950, gravato dell'assegno mensile di €
150 per il mantenimento della figlia , senza concrete possibilità di Per_2
miglioramento, tenuto conto dell'età ( di anni 50 ), del basso profilo professionale e della nota difficoltà del mercato del lavoro a garantire una piena e stabile occupazione femminile.
Sussiste, inoltre, un apprezzabile divario reddituale tra i coniugi, ove si consideri la migliore situazione economica del marito, operaio a tempo pieno presso un ente pubblico con lo stipendio di € 1650, gravato dell'assegno mensile di € 300 per il mantenimento della figlia e proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale.
All'interno di questo squilibrio, è ravvisabile il sacrificio del contributo, dato dalla moglie con le sua condivisa scelta personale di lavoro part-time, con rinuncia a migliori occasioni di lavoro e di crescita professionale, in favore delle esigenze famigliari ed in particolare di cura della prole e del ménage domestico.
10 In altri termini, la significativa disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi appare riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della moglie in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
Conclusivamente, tenuto conto egli elementi comparativi sopra evidenziati e soprattutto della lunga convivenza matrimoniale, durata 24 anni, pare equo riconoscere alla l'assegno divorzile di € 150, oltre rivalutazione monetaria Istat. CP_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto in ordine al mantenimento della prole ed alla della novità delle questioni trattate, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 23/05/1998 ad Atri;
CP_1
2) conferma, in ordine al mantenimento della prole, la proposta conciliativa formulata del Presidente, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., in data 18/10/2023, integralmente recepita dai coniugi, trascritta in parte motiva;
3) riconosce in favore di l'assegno divorzile di € 150, oltre rivalutazione CP_1
monetaria ISTAT;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
5) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
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