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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Caterina Genzano, Giudice Onorario del Tribunale di Potenza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGN. 2202/2017 del ruolo degli affari contenziosi avente ad oggetto: contratti bancari e finanziari, vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_1
, , Parte_2 Parte_3
tutti rappresentai e difesi dall'avv. Daniele Masiello (già avv. Emilia Cerbino) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lavello via G. Fortunato n. 174;
- PARTE ATTRICE
CONTRO
- , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Stefano Zotta e domiciliata in Potenza presso il suo studio alla via Cavour n. 27;
- PARTE CONVENUTA
E
-VENETO in liquidazone coatta amministrativa, difesa e CP_1 rappresentata dall'avv. Michele Messina e domiciliata nel suo studio in Potenza Via
Pretoria n. 108; TERZA CHIAMATA IIN CAUSA
E
-SGA SPA, in persona del l.r.p.t. difesa e rappresentata dall'avv. Stefano Zotta e domiciliata in Potenza presso il suo studio alla via Cavour n. 27;
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come da rispettive difese e da verbale di causa del 5.07.2024
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 05.06..2017 parte attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la , in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentando che la nei primi anni novanta Parte_1
stipulava con la convenuta, filiale di Lavello, il contratto di conto corrente CP_1
n. 2035001, con linea di affidamento ordinario e sconto effetti e anticipo fatture e che presentava un presunto saldo negativo. Tale contratto era assistito da garanzie personali da parte di , , e della società Parte_1 Parte_2 [...]
di Da verifiche effettuate, parte attrice riteneva Parte_3 Parte_2
che la convenuta avesse applicato, negli anni, interessi usurari, e che i tassi CP_1
di interesse applicati al rapporto fossero di gran lunga superiori a quelli pattuiti, oltre ad accessori illegittimi e non dovuti. Esponeva, inoltre, che il saldo determinato dalla banca fosse illegittimo e non dovuto e di conseguenza chiedeva disporsi il ricalcolo del dare/avere in applicazione dei principi sanciti dalla Suprema
Corte, anche a mezzo di CTU tecnico contabile. Nello specifico assumeva che la avesse applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi CP_1
violando il disposto ex art. 1283 c.c. nonchè commissione di massimo scoperto, tutte clausole nulle ex art 1418 c.c.. Presentava istanza per la ripetizione di tutte le somme indebitamente versate in favore della banca.
Concludeva: per la dichiarazione di nullità di interessi passivi usurari determinati in violazione dell'art. 1284 c.c., per la dichiarazione di illegittimità e dunque non dovute le somme di cui al contratto a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, delle commissioni e spese, per la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi trimestrali, commissioni e spese, per la rideterminazione del saldo effettivo del conto corrente dall'apertura alla data della domanda senza alcuna capitalizzazione, ovvero con interessi al tasso legale o al tasso di sostituzione ex art. TUB, D. Lgs 385/93. Chiedeva, altresì, la condanna della al pagamento della somma da determinarsi nel corso del giudizio, oltre CP_1
interessi dalla data di maturazione al soddisfo. In subordine, di condannare la CP_1 al pagamento della somma specificata a titolo di indennità per l'arricchimento senza giusta causa, con condanna della stessa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, il tutto con vittoria delle spese del giudizio. In via istruttoria chiedeva disporsi
CTU e ai sensi dell'art. 210 cpc ordinarsi l'esibizione, alla convenuta, di tutta CP_1
la documentazione bancaria relativa al conto corrente per cui è causa.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.12.2019, si costituiva la in persona del l.r.p.t. che impugnava e contestava ogni Controparte_1
avverso dedotto, perché infondato in fatto e in diritto. Preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva della Banca convenuta in quanto l'intero rapporto per cui è causa veniva ceduto alla liquidazione catta Parte_4
amministrativa e presentava istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità della domanda nonchè l'intervenuta prescrizione del diritto controverso.
In ordine al contratto di conto corrente n. 2035001 contestava ogni assunto di parte attrice sulla presunta illegittimità dell'operato della Sosteneva Controparte_1
che la avesse sempre operato in modo legittimo e in conformità sia con la CP_1
legislazione vigente sia con gli orientamenti giurisprudenziali.
Si opponeva alla richiesta di esibizione ex art. 210 cpc in quanto parte attrice per sua stessa ammissione dichiarava di essere in possesso della documentazione, nonché alla nomina di CTU.
Concludeva, in via preliminare, per la carenza di legittimazione passiva della CP_1 convenuta e per la nullità dell'atto di citazione;
nel merito per il rigetto in toto di ogni domanda attorea e per la condanna di parte attrice alle spese di procedura.
Alla prima udienza di comparizione, del 19.01.2018 su richiesta di integrazione del contradditorio avanzata da parte convenuta il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Parte_4
La si costituiva in giudizio con comparsa del 25.04.2018 a mezzo Parte_4 dell'avv. Michele Messina che si riportava alle conclusioni della . Controparte_1
All'udienza del 16.05.2018 su istanza delle parti il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc.
Sulle richieste istruttorie il Giudice si riservava e con ordinanza del 25.02.2019 rigettava la richiesta di esibizione ex art. 210 e ritenuta necessaria la CTU tecnico contabile nominava la dr.ssa da affinchè Persona_1 CP_2
rideterminasse il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, alla luce dei principi indicati nell'ordinanza di cui sopra, che si intendono riportati e trascritti integralmente, (tasso d'interesse, rinvio usi su piazza, anatocismo, cms, decorrenza delle valute, interessi usurari, altre spese, incompletezza degli estratti conto, prescrizione).
3 Il CTU depositava la relazione in data 1.07.2020 e a seguito di integrazione quesiti in data 22.04.2021 depositava la relazione finale.
Nel corso del giudizio con comparsa di costituzione del 5.11.2019 si costituiva la
SGA spa che chiedeva di accertare la propria titolarità del credito nei confronti di parte attrice a titolo di saldo debitore dei rapporti bancari oggetto di causa e per l'effetto estromettere la dal giudizio. CP_1
Con comparsa del 22.02.2024 si costituiva per la parte attrice l'avv. Daniele
Masiello in sostituzione del precedente difensore avv. Emilia Cerbino.
All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo diversi rinvii e diverse assegnazioni, all'udienza del 5.07.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Le domande proposte dagli attori sono infondate e non provate. Dalla relazione di
CTU sono emerse, infatti, notevoli carenze documentali nella ricostruzione del rapporto di conto corrente oggetto di causa. Come anticipato, nella controversia in esame la soc. ha proposto con la citazione introduttiva del giudizio Parte_1
azione di accertamento negativo con riferimento al c/c n. 2035001 intrattenuto con la Trattasi quindi di azione di indebito esercitata dal cliente nel Controparte_1
contesto di una parallela azione di accertamento negativo: nelle conclusioni al n. 4
è infatti così formulata “Per l'effetto rideterminare il saldo effettivo del conto corrente dalla sua apertura sino alla data odierna [1.06.2017] con l'eliminazione di tutti gli interessi passivi perché usurari, senza alcuna capitalizzazione trimestrale ovvero semestrale ovvero annuale, di interessi passivi, commissioni di affidamento e di tutte le altre spese”; la domanda sub. 6 della citazione ha, invece, il seguente tenore: “In conseguenza di quanto sopra condannare l'istituto bancario al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa previa CTU...”. La
[...]
nel costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta non ha CP_1
proposto alcuna domanda riconvenzionale essendosi limitata a chiedere il rigetto delle domande attoree. Pertanto, nella controversia in esame l'onere di ricostruire integralmente tutte le movimentazioni del c/c dall'accensione sino alla data dell'atto di citazione ricadeva pacificamente sulla parte attrice. Quest'ultima non ha, invece, assolto a tale onere probatorio. In caso di azione di ripetizione dell'indebito, grava – come è noto – sul cliente l'onere di produrre gli estratti conto ex art. 2697 c.c. Infatti, tale produzione prova i fatti principali e costitutivi della
4 pretesa azionata, ossia i pagamenti indebiti e, di conseguenza, quanto riscosso senza titolo dalla banca.
Come si evince, dalla relazione di CTU e dalle allegate puntuali risposte date dallo stesso consulente tecnico alle parti, la soc. e le altre parti attrici non Parte_1
hanno prodotto numerosi estratti c/c: in particolare, gli attori non hanno prodotto il c/c ordinario n. 2035001 acceso presso la filiale di Lavello della CP_1
Inoltre agli atti di causa è del tutto mancata anche la ricostruzione dell'andamento del c/c e la produzione dei relativi estratti conto e documenti con conseguente impossibilità di ricostruire l'andamento e il saldo del c/c de quo sulla base di dati oggettivi.
Tutte le domande proposte dalla società attrice vanno respinte. Parte_5
La controversia in esame si caratterizza infatti per gravi carenze documentali.
Il giudizio in esame è stato introdotto dalla correntista che ha proposto a conto ancora aperto domanda di accertamento negativo del saldo del c/c con contestuale azione di ripetizione dell'indebito. La convenuta non ha invece CP_1
proposto domande riconvenzionali di condanna del correntista: il contesto della comparsa di costituzione e risposta è, invero, interamente incentrato su una contestazione integrale del contenuto dell'atto di citazione, senza alcun allargamento dell'oggetto del giudizio in esame.
In questo giudizio l'onere della prova ricade quindi interamente sull'attrice/correntista e sui fideiussori. Parte_1
La citazione è stata notifica in data 5.06.2017 e riguarda, come detto, un rapporto di conto corrente acceso agli inizi degli anni '90.
L'attrice con la citazione introduttiva ha proposto domanda di accertamento e rideterminazione del saldo del conto corrente “sino alla data odierna” (ossia alla data dell'atto di citazione, 1° giugno 2017).
Tuttavia, la società attrice, correntista, ha prodotto gli estratti conto relativi al solo periodo “intermedio” dall'1.1.1999 al 31.12.2013.
Essa pertanto non ha prodotto gli estratti conto dall'accensione del c/c (inizi anni
'90) fino al 31/12/1998 ma anche e soprattutto quelli successivi relativi al 2014,
2015, 2016, e i primi due semestri del 2017.
È particolarmente grave l'ultima omissione documentale segnalata, ossia quella relativa alla totale mancanza di estratti di conti corrente dal 2014 al 2017.
5 Le domande proposte con la citazione introduttiva del giudizio in esame sono, invero, incentrate sull'accertamento del saldo del c/c alla data dell'atto di citazione
(giugno 2017) e conseguente condanna della CP_1
Le carenze documentali sono, quindi, talmente gravi da impedire un accertamento del saldo al 1° giugno del 2017, mancando tutti gli estratti conto relativi ai precedenti tre anni e mezzo del rapporto bancario.
Del resto, lo stesso CTU ha quantificato un preteso saldo a credito della correntista alla data del 31/12/2013 laddove la stessa società attrice ha chiesto, come detto,
l'accertamento del saldo del c/c al 1° giugno 2017.
Nel corso del giudizio è stata correttamente respinta istanza di esibizione, ex art. 210 cpc, formulata dalla società attrice degli estratti conto mancanti: ed infatti la correntista non ha mai proposto alla prima di intraprendere il CP_1
giudizio, istanza ex art. 119 TUB.
Peraltro, solo ad abundantiam si segnala anche che la società attrice pur avendo pacificamente ammesso in citazione di aver sottoscritto il contratto di conto corrente originario, non ha nemmeno esibito e prodotto tale contratto;
anche a fronte di tale carenza documentale la ricostruzione del rapporto non può essere realizzata su basi corrette.
Il CTU ha potuto ricostruire soltanto il periodo 1999-2013: tuttavia, tale ricostruzione è inutile a fronte delle domande formulate dalla stessa società attrice,
incentrate – come detto – sull'accertamento del saldo del c/c Parte_1
oggetto di causa alla data del medesimo atto, ossia al 1° giugno 2017.
Orbene, ritiene questo Giudice che nel caso in esame la carenza documentale sia talmente grave da non ritenere attendibile la suddetta operazione contabile per le ragioni anzidette, di completa assenza documentale per svariati trimestri e anni (ben tre anni e mezzo dal 2014 al mese di giugno 2017), per molti periodi unicamente disponibili, a dar conto in modo fedele dell'intero andamento del rapporto, alla data di notifica della citazione, non fornendo essi una serie di informazioni a ciò necessarie.
Da quanto esposto, emerge dunque un quadro gravemente lacunoso a livello documentale e, per tale ragione del tutto approssimativo nella relativa ricostruzione contabile, sì da rendere estremamente difficile se non impossibile operare una verifica corretta e quanto possibile credibile e veritiera dello svolgimento del rapporto negoziale inter partes fino alla data della citazione del 1°.06.2017.
6 Le domande proposte dall'attrice vanno quindi, come detto, inesorabilmente respinte.
Tal questione è da considerarsi assorbente di ogni altra.
Alla luce di quanto esposto le domande attoree vanno quindi integralmente respinte per totale mancanza di prova.
La complessità della materia giustifica la compensazione integrale delle spese di giustizia tra tutte le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione Civile, in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, su ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta ogni domanda attorea;
Spese di giustizia integralmente compensate tra tutte le parti;
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte attrice e in solido.
Così deciso in Potenza, 22.03.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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