Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1432 2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv MAZZI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI ed elettivamente domiciliata in MILANO VIA PECCHIO 9 presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv CP_1 P.IVA_1
DEMAESTRI MARIA GRAZIA elettivamente domiciliata in PAVIA PIAZZA MARELLI 12 presso l'Avvocatura Provinciale CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Fondo di Garanzia
Conclusioni per la ricorrente
a) Accertare e dichiarare l'esistenza tra l'odierna ricorrente e lasoc. , ,con sede legale CP_2
in VIA VITRUVIO,43,MILANO di un rapporto di lavoro subordinato nelbperiodo 21/10/2019 al
30/06/2020 , in qualità di operaia di 5bliv. ex CCNL TURISMO.
b) Accertare e dichiarare che l'odierna ricorrente è rimasta creditrice a fine rapporto della somma lorda complessiva di € 1.063,17 per TFR;
c) condannare l' in Controparte_3
persona del suo legale rapp.te pro tempore Presidente in carica, con sede legale in Roma, Via Ciro il
Grande 21 e sede provinciale competente in PAVIA, a pagare alla ricorrente la somma di € 1.063,17 per TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto alla data di pagamento, o di quella diversa ,più esatta somma, anche maggiore, che risultasse dovuta , oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione,
Il tutto previo accertamento del diritto della ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di
Garanzia le somme maturate a titolo di T.F.R. alle dipendenze della debitrice comprensive di CP_1
rivalutazione, e previa declaratoria di illegittimità del provvedimento nella parte in cui non CP_1
riconosce gli oneri accessori sul T.F.R.. conclusioni per il convenuto
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro: nel merito respingere il ricorso e le domande della ricorrente perché sfornite di prova ed infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.9.2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere stato assunta dalla il 21.10.2019 con contratto a tempo determinato con scadenza 31.12.2019 CP_2
successivamente prorogato sino al 30.6.2020 con inquadramento nel 5 livello mansioni di cameriera di sala CCNL pubblici esercizi;
che alla cessazione del rapporto non aveva percepito il TFR quantificato nel conteggio sindacale depositato in euro 1063,17; che la società era stata dichiarata fallita dal
Tribunale di Milano con sentenza n 428 del 5.9.2022; che era stata disposta la chiusura della procedura ex art 118 n 4 e 119 LF in quanto l'attivo non consentiva di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese di procedura;
che in data 23.3.2023 la società era stata cancellata dal registro delle imprese;
che stante la repentina chiusura del fallimento e la mancata formazione dello stato passivo non aveva potuto insinuare il suo credito per TFR, né aveva potuto procurarsi un titolo giudiziale essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese e non essendo stato ripartito alcun utile ai soci;
La ricorrente aveva presentato domanda di pagamento del TFR al Fondo di Garanzia e quale gestore del medesimo all' , allegando documentazione ma l'Istituto aveva rigettato la domanda per CP_1
mancanza di titolo giudiziale ed era stato rigettato anche il ricorso al Comitato Provinciale . CP_1
Parte ricorrente, ritenuta la ammissibilità dell'accertamento del credito in unum con la richiesta di condanna di rassegnava le conclusioni sopra riportate CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio l' resistendo al ricorso e ribadendo la correttezza del CP_1 provvedimento di rigetto adottato dall' e la causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva CP_3 discussa all' udienza del 28.1.2025 ed era decisa come da dispositivo indella presente sentenza Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, che appare infondato e va rigettato alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità, anche recente (Sezione Lavoro, Sentenza n. 1886 del 28/01/2020) ha stabilito che il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' , ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con CP_1
sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza,che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente.
Nel caso di specie, mentre appare condivisibile l'affermazione attorea secondo la quale l'insolvenza della ditta datrice risulta dimostrata con il decreto di chiusura della procedura concorsuale per insufficienza dell'attivo, non appare giustificabile e superabile la mancata allegazione di un titolo
(sentenza, decreto ingiuntivo o verbale di conciliazione), per l'acquisizione del quale la ricorrente bene poteva attivarsi sin da giugno 2020, mentre ha immotivatamente atteso oltre tre anni, attivandosi solo in data 30.1.2024 con la richiesta all' –Fondo di Garanzia- del TFR. Neppure la ricorrente ha CP_1
presentato domanda di ammissione al passivo che, a differenza di quanto esposto al punto 5 del ricorso era stato formato e dichiarato esecutivo dal giudice in data 21.12.2022 (doc 7 all ). CP_1
Ciò che qui rileva è l'inerzia della ricorrente nell'attivarsi alla luce del dato normativo del comma 5 dell'art. 2 L. n. 287/1982, non giustifica l'intervento suppletivo del Fondo. Mancando un accertamento giudiziale del credito della ricorrente (o in sede fallimentare ovvero dinanzi al Giudice del Lavoro, prima dell'estinzione del debitore), l'accesso al Fondo di Garanzia gestito dall' per il pagamento CP_1
del TFR è inibito alla stessa.
Non sembra possibile ovviare a tale inerzia dimostrando nel presente giudizio l'esistenza del credito della ricorrente e l'ammontare dello stesso, sussistendo una pregiudizialità logica tra l'accertamento e l'infruttuosa esecuzione sul datore di lavoro e l'accesso al Fondo di Garanzia, che - lo si ricorda – ha una funzione pubblicistica e di tutela del lavoro che impone particolare diligenza nell'accesso allo stesso.
Per quanto sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
Tenuto conto della qualità delle parti, della natura del diritto oggetto del contendere e della particolarità della materia trattata, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La giudice del lavoro, Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
giorni sessanta per la motivazione;
Pavia 28.1.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari