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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2024, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1340/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LA Parte_1 P.IVA_1
MARMORA 42 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZINGONE PATRIZIA
MARIA ROSA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in PIAZZA REPUBBLICA, 25 43036 FIDENZA presso lo studio dell'avv.
MOSCONI MARZIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente pagina 1 di 6 all'avv. CAVALLI SONIA ( ) PIAZZA REPUBBLICA, 25 43036 C.F._1
FIDENZA;
APPELLATO
avente ad oggetto: Somministrazione sulle seguenti conclusioni:
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 12.3.2024. Parte_1
Per come da foglio depositato in via Controparte_1
telematica in data 13.3.2024.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 2870/23 del Parte_1
Tribunale di Milano che aveva accolto l'opposizione proposta dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 16340/21, ottenuto nei Controparte_2
confronti di quest'ultima per la somma di Euro 43.981,19 (quale corrispettivo per i servizi di telefonia resi nel periodo 31.5.2017-29.2.2020 sulla base del contratto
12.7.2016). Il Tribunale, richiamate le obbligazioni delle parti in materia di migrazione dell'utenza telefonica dall'uno ad altro operatore, ha ritenuto che non vi Parte_1
avesse adempiuto e che ciò non fosse stato giustificato dall'omessa indicazione di elementi necessari da parte di : in particolare ha affermato che fin dal luglio CP_2
2016 fosse stata informata della necessità di intestare l'utenza ad una Parte_1
diversa società ( facente parte del suo gruppo, già intestataria del contratto con Org_1
il precedente fornitore ciò non essendo stato contestato dall'odierna appellante. Org_2
Ha dunque dichiarato la risoluzione per inadempimento di del contratto Parte_1
inter partes nonché del successivo accordo transattivo del 16.5.2019 e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
ha censurato l'appellata sentenza per aver erroneamente: - ritenuto Parte_1
(valutando tra l'altro unitariamente il rapporto fra le parti, costituito invece da due pagina 2 di 6 contratto stipulati rispettivamente nel febbraio 2016 e nel luglio 2016) che Parte_1
non avesse adempiuto alle obbligazioni a suo carico nell'ipotesi di richiesta migrazione dell'utenza telefonica dal precedente fornitore quando la procedura avrebbe Org_2
richiesto l'indicazione da parte di dei codici per effettuare la NP (Number CP_2
Portability) definitiva;
- affermato che non avrebbe contestato di essere Parte_1
stata informata della necessità di intestare il contratto ad un terzo ( , quando ciò Org_1
era stato fatto fin dalla comparsa di costituzione.
ha chiesto la conferma della sentenza appellata. CP_2
Preliminarmente si osserva come sia stata la stessa ad indicare la fonte del Parte_1
proprio credito nel solo contratto stipulato in data 12.7.2016, indicando a tal fine il proprio doc.2 nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Sebbene in detto contratto non si faccia cenno alla necessità di effettuare una migrazione del numero di utenza telefonica da un diverso operatore, è peraltro pacifico tra le parti che ciò fosse stato contemplato tra le parti. Ciò detto, resta pur sempre a carico dell'operatore che richieda il pagamento del corrispettivo la prova di aver adempiuto alle sue obbligazioni.
Orbene, a fronte delle plurime contestazioni documentate da e riconosciute CP_2
dalla , questa si è limitata a sostenere che l'”installazione del circuito Parte_1
pattuito presso la sede del cliente” avrebbe avuto “esito positivo ai test effettuati sull'hardware, come da rapporto di intervento del 29.11.2016” (quando il relativo doc. 5
è espressamente qualificato come “verifica preliminare dell'hardware”, e dunque non attesta affatto la funzionalità del servizio pattuito, che prevedeva interventi di software per la configurazione della piattaforma fonia e del centralino). E' la medesima Pt_1
a riconoscere la persistenza in seguito di problemi di funzionamento, addebitandoli
[...]
a questo punto alle condizioni della “subnet” di , problemi che sarebbero stati CP_2
risolti nel settembre 2017 una volta ottenuta una nuova “subnet” (senza alcuna pagina 3 di 6 dimostrazione al riguardo). A seguito di ulteriori contestazioni e vari interventi, le parti sono comunque giunti alla conclusione il 16.5.2019 di un accordo transattivo
(modificativo del contratto in essere) che ha previsto lo storno di tutte le fatture precedenti 1.1.2019 ed il pagamento da parte di di quelle successive fino alla CP_2
scadenza del contratto, rideterminato nella data del 31.12.2020 (doc.13 ): detto CP_2
accordo presuppone il riconoscimento da parte di della funzionalità del CP_2
servizio a partire dal 2019 ed impone di ritenere dimostrato quanto dedotto al riguardo da , e cioè che dal novembre 2018 l'installazione di 18 telefoni fissi abbia Parte_1
ovviato all'incompatibilità tra i terminali mobili di e l'applicazione fornita da CP_2
. Pt_1
Si è detto come stipulando il contratto le parti abbiano inteso che comprendesse altresì la migrazione del numero di utenza da precedente gestore: ciò non implica, tuttavia, che l'obbligazione di garantire la portabilità si estendesse alla migrazione a favore di un terzo soggetto (la , per quanto appartenente al gruppo societaria dell'odierna Org_1
appellata (che per accordi interni ripartiva con questa i costi dell'utenza).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, del resto, ha Parte_1
tempestivamente contestato con la comparsa di risposta (cfr. par.9) di essere stata avvisata previamente da della necessità di intestazione dell'utenza alla CP_2
rendendo così impossibile ritenere la circostanza pacifica ex art.115 cpc. Ne Org_1
discende che la mancata attivazione dei servizi a partire dall'1.1.2019 vada imputata all'appellata (non ravvisandosi invece alcun inadempimento di che Parte_1
giustifichi la risoluzione del contratto nei termini concordati il 16.5.2019), a prescindere dal fatto che per i medesimi la stessa abbia continuato ad avvalersi del precedente operatore ed a questo abbia dovuto versare il corrispettivo, restando comunque obbligata al pagamento di quelli pattuiti a favore di (che del resto nulla ha chiesto Parte_1
per traffico, ma solo per canoni e costi fissi).
pagina 4 di 6 Detti corrispettivi, riportati nelle fatture indicate dal ricorso monitorio, possono essere riconosciuti solo nella misura di Euro 28.806,48: ed infatti, dalle somme esposte per il periodo successivo all'1.1.2019 (pari ad Euro 38.532,16) vanno detratti gli importi richiesti a titolo di “penale recesso anticipato” (Euro 8.400,00 + IVA= Euro 8.585,68 di cui alla fattura LA00499493 sub doc.42 appellante) e di “canoni per recesso anticipato”
(Euro 4.800,00 di cui alla fattura LA00459266 sub doc.41 appellante ed Euro 3.000,00
+IVA= Euro 3.660,00 di cui alla fattura LA00452279 sub doc. 40 appellante), atteso che secondo l'accordo del 16.5.2019 il contratto sarebbe comunque scaduto al 31.12.2020 e non risulta che abbia receduto anticipatamente rispetto a tale data. CP_2
Stante l'esito complessivo della lite, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate per metà tra le parti, con condanna di al pagamento CP_2
delle residue, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi di cui al DM
n.147/22, e minimi per la sola fase di trattazione del presente grado d'appello, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, respinte le ulteriori domande ed eccezioni, così dispone:
1. In riforma della sentenza n. 2870/23 del Tribunale di Milano, revoca il decreto ingiuntivo n. 16340/21 del Tribunale di Milano e condanna al CP_2
pagamento della minor somma di Euro 28.806,48, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo.
2. Compensa per metà le spese processuali tra le parti e condanna al CP_2
pagamento delle residue, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi 3.808,00 (di cui Euro 850,5 per la fase di studio, Euro 602,00 per la fase introduttiva, Euro 903,00 per la fase di trattazione ed Euro 11.452,5 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi pagina 5 di 6 Euro 4.234,5 (di cui Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 761,5 per la fase di trattazione ed Euro 1.735,00 per la fase decisionale, oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso in Milano il 20.5.2024.
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1340/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LA Parte_1 P.IVA_1
MARMORA 42 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZINGONE PATRIZIA
MARIA ROSA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in PIAZZA REPUBBLICA, 25 43036 FIDENZA presso lo studio dell'avv.
MOSCONI MARZIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente pagina 1 di 6 all'avv. CAVALLI SONIA ( ) PIAZZA REPUBBLICA, 25 43036 C.F._1
FIDENZA;
APPELLATO
avente ad oggetto: Somministrazione sulle seguenti conclusioni:
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 12.3.2024. Parte_1
Per come da foglio depositato in via Controparte_1
telematica in data 13.3.2024.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 2870/23 del Parte_1
Tribunale di Milano che aveva accolto l'opposizione proposta dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 16340/21, ottenuto nei Controparte_2
confronti di quest'ultima per la somma di Euro 43.981,19 (quale corrispettivo per i servizi di telefonia resi nel periodo 31.5.2017-29.2.2020 sulla base del contratto
12.7.2016). Il Tribunale, richiamate le obbligazioni delle parti in materia di migrazione dell'utenza telefonica dall'uno ad altro operatore, ha ritenuto che non vi Parte_1
avesse adempiuto e che ciò non fosse stato giustificato dall'omessa indicazione di elementi necessari da parte di : in particolare ha affermato che fin dal luglio CP_2
2016 fosse stata informata della necessità di intestare l'utenza ad una Parte_1
diversa società ( facente parte del suo gruppo, già intestataria del contratto con Org_1
il precedente fornitore ciò non essendo stato contestato dall'odierna appellante. Org_2
Ha dunque dichiarato la risoluzione per inadempimento di del contratto Parte_1
inter partes nonché del successivo accordo transattivo del 16.5.2019 e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
ha censurato l'appellata sentenza per aver erroneamente: - ritenuto Parte_1
(valutando tra l'altro unitariamente il rapporto fra le parti, costituito invece da due pagina 2 di 6 contratto stipulati rispettivamente nel febbraio 2016 e nel luglio 2016) che Parte_1
non avesse adempiuto alle obbligazioni a suo carico nell'ipotesi di richiesta migrazione dell'utenza telefonica dal precedente fornitore quando la procedura avrebbe Org_2
richiesto l'indicazione da parte di dei codici per effettuare la NP (Number CP_2
Portability) definitiva;
- affermato che non avrebbe contestato di essere Parte_1
stata informata della necessità di intestare il contratto ad un terzo ( , quando ciò Org_1
era stato fatto fin dalla comparsa di costituzione.
ha chiesto la conferma della sentenza appellata. CP_2
Preliminarmente si osserva come sia stata la stessa ad indicare la fonte del Parte_1
proprio credito nel solo contratto stipulato in data 12.7.2016, indicando a tal fine il proprio doc.2 nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Sebbene in detto contratto non si faccia cenno alla necessità di effettuare una migrazione del numero di utenza telefonica da un diverso operatore, è peraltro pacifico tra le parti che ciò fosse stato contemplato tra le parti. Ciò detto, resta pur sempre a carico dell'operatore che richieda il pagamento del corrispettivo la prova di aver adempiuto alle sue obbligazioni.
Orbene, a fronte delle plurime contestazioni documentate da e riconosciute CP_2
dalla , questa si è limitata a sostenere che l'”installazione del circuito Parte_1
pattuito presso la sede del cliente” avrebbe avuto “esito positivo ai test effettuati sull'hardware, come da rapporto di intervento del 29.11.2016” (quando il relativo doc. 5
è espressamente qualificato come “verifica preliminare dell'hardware”, e dunque non attesta affatto la funzionalità del servizio pattuito, che prevedeva interventi di software per la configurazione della piattaforma fonia e del centralino). E' la medesima Pt_1
a riconoscere la persistenza in seguito di problemi di funzionamento, addebitandoli
[...]
a questo punto alle condizioni della “subnet” di , problemi che sarebbero stati CP_2
risolti nel settembre 2017 una volta ottenuta una nuova “subnet” (senza alcuna pagina 3 di 6 dimostrazione al riguardo). A seguito di ulteriori contestazioni e vari interventi, le parti sono comunque giunti alla conclusione il 16.5.2019 di un accordo transattivo
(modificativo del contratto in essere) che ha previsto lo storno di tutte le fatture precedenti 1.1.2019 ed il pagamento da parte di di quelle successive fino alla CP_2
scadenza del contratto, rideterminato nella data del 31.12.2020 (doc.13 ): detto CP_2
accordo presuppone il riconoscimento da parte di della funzionalità del CP_2
servizio a partire dal 2019 ed impone di ritenere dimostrato quanto dedotto al riguardo da , e cioè che dal novembre 2018 l'installazione di 18 telefoni fissi abbia Parte_1
ovviato all'incompatibilità tra i terminali mobili di e l'applicazione fornita da CP_2
. Pt_1
Si è detto come stipulando il contratto le parti abbiano inteso che comprendesse altresì la migrazione del numero di utenza da precedente gestore: ciò non implica, tuttavia, che l'obbligazione di garantire la portabilità si estendesse alla migrazione a favore di un terzo soggetto (la , per quanto appartenente al gruppo societaria dell'odierna Org_1
appellata (che per accordi interni ripartiva con questa i costi dell'utenza).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, del resto, ha Parte_1
tempestivamente contestato con la comparsa di risposta (cfr. par.9) di essere stata avvisata previamente da della necessità di intestazione dell'utenza alla CP_2
rendendo così impossibile ritenere la circostanza pacifica ex art.115 cpc. Ne Org_1
discende che la mancata attivazione dei servizi a partire dall'1.1.2019 vada imputata all'appellata (non ravvisandosi invece alcun inadempimento di che Parte_1
giustifichi la risoluzione del contratto nei termini concordati il 16.5.2019), a prescindere dal fatto che per i medesimi la stessa abbia continuato ad avvalersi del precedente operatore ed a questo abbia dovuto versare il corrispettivo, restando comunque obbligata al pagamento di quelli pattuiti a favore di (che del resto nulla ha chiesto Parte_1
per traffico, ma solo per canoni e costi fissi).
pagina 4 di 6 Detti corrispettivi, riportati nelle fatture indicate dal ricorso monitorio, possono essere riconosciuti solo nella misura di Euro 28.806,48: ed infatti, dalle somme esposte per il periodo successivo all'1.1.2019 (pari ad Euro 38.532,16) vanno detratti gli importi richiesti a titolo di “penale recesso anticipato” (Euro 8.400,00 + IVA= Euro 8.585,68 di cui alla fattura LA00499493 sub doc.42 appellante) e di “canoni per recesso anticipato”
(Euro 4.800,00 di cui alla fattura LA00459266 sub doc.41 appellante ed Euro 3.000,00
+IVA= Euro 3.660,00 di cui alla fattura LA00452279 sub doc. 40 appellante), atteso che secondo l'accordo del 16.5.2019 il contratto sarebbe comunque scaduto al 31.12.2020 e non risulta che abbia receduto anticipatamente rispetto a tale data. CP_2
Stante l'esito complessivo della lite, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate per metà tra le parti, con condanna di al pagamento CP_2
delle residue, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi di cui al DM
n.147/22, e minimi per la sola fase di trattazione del presente grado d'appello, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, respinte le ulteriori domande ed eccezioni, così dispone:
1. In riforma della sentenza n. 2870/23 del Tribunale di Milano, revoca il decreto ingiuntivo n. 16340/21 del Tribunale di Milano e condanna al CP_2
pagamento della minor somma di Euro 28.806,48, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo.
2. Compensa per metà le spese processuali tra le parti e condanna al CP_2
pagamento delle residue, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi 3.808,00 (di cui Euro 850,5 per la fase di studio, Euro 602,00 per la fase introduttiva, Euro 903,00 per la fase di trattazione ed Euro 11.452,5 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi pagina 5 di 6 Euro 4.234,5 (di cui Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 761,5 per la fase di trattazione ed Euro 1.735,00 per la fase decisionale, oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso in Milano il 20.5.2024.
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
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