Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere alla scadenza del termine per note, sostitutivo ex art 127 ter c.p.c. dell'udienza del 20 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 140/2025 R.G. promossa da c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti A. Monoriti e M. A.
Nieddu........................................................................................APPELLANTE
CONTRO
nata Sant'Agata di Militello il 15 ottobre 1973, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to M. Miracola, con C.F._1
domicilio eletto presso lo studio dall'avv.to F. Velardi
………………..……..APPELLATO
Tribunale di Patti n. 1597/2024, pubblicata in data 3 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2025 proponeva appello avverso la sentenza sopra rubricata con la quale il Tribunale di Patti, in accoglimento del ricorso proposto da , aveva dichiarato l'insussistenza Controparte_2
dell'obbligo contributivo della ricorrente nei confronti dell' per gli anni CP_3
2009 e 2010 annullando gli avvisi di addebito emessi dall' per i Pt_1
corrispondenti anni e dichiarava, altresì, non all' i contributi afferenti CP_3
la Gestione Separata e le relative sanzioni per i medesimi anni, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_3
Si doleva l'istituto della dichiarata prescrizione evidenziando come il giudice di primo grado avesse fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data di scadenza per la presentazione dei modelli reddituali, senza tenere conto che detto termine era stato per entrambe le annualità prorogato con decreti ministeriali.
Nel merito reiterava la richiesta di declaratoria di sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata come la giurisprudenza costante della
Corte di Cassazione, indipendentemente dall'entità del reddito dichiarato dovendosi ritenere sussistente nel caso di specie l'abitualità dell'attività lavorativa svolta, come anche evidenziato dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 104/2022. Chiedeva, confermarsi l'obbligo contributivo della per la sola sorte capitale. CP_2
Costituitasi in giudizio l'appellata contestando il primo motivo di impugnazione inerente la prescrizione. Nel merito eccepiva, in via
Pag. 2 di 10 preliminare, di avere provveduto alla rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo con l'Agenzia delle Entrate, rateizzazione in corso di pagamento.
Evidenziava di non avere potuto rateizzare i contributi afferenti l'avviso di addebito n. 59520160005842730000 in quanto risultavano sgravati.
Pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. In subordine chiedeva rigetto nel merito del proposto appello. Con vittoria di spese.
Alla prima udienza di trattazione, fissata in modalità a trattazione scritta con l'assegnazione fino alla medesima data di un termine per note ex art 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato, in relazione a quanto eccepito dalla in CP_2
memoria costitutiva, tenuto conto delle controdeduzioni rese dall'istituto con le note da ultimo depositate, che lo sgravio dell'avviso di addebito n.
59520160005842730000 è stato determinato unicamente dalle necessità di dare esecuzione alla pronuncia di primo grado, senza che ciò possa comportare il venir meno del contendere fra le parti. L' ha dunque, CP_3
insistito, nell'appello proposto in relazione ad entrambi gli avvisi di addebito.
Occorre, pertanto, affrontare motivi di impugnazione avanzati dell'
[...]
. Parte_2
Quanto al merito, con il proposto appello l' si duole della dichiarata CP_3
prescrizione del debito contributivo assumendo che dovendosi tenere conto, quale dies a quo del termine previsto per la scadenza del termine ai fini della dichiarazione dei redditi, occorre tenere conto della proroga di detto termine introdotta, nella specie, per l'anno 2009 dal DPCM 10/6/2010 con
Pag. 3 di 10 cui il termine veniva differito al 6 luglio 2010 e, per l'anno 2010, dal DPCM del 12 maggio 2011 con cui il termine veniva differito al 6 luglio 2011.
Il motivo è fondato. Il versamento del saldo - che costituisce il termine più avanzato da cui si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, non considerando gli acconti - era fissato inizialmente al 16 giugno dell'anno successivo. Tuttavia in virtù dei DPCM menzionati veniva concessa alla parte contribuente una proroga del termine fino alla data del 6 luglio senza alcuna maggiorazione. Di detta agevolazione si avvalevano, per come si evince chiaramente dal tenore delle disposizioni, tutti i contribuenti, tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, esercitanti “attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”.
Si tratta di disposizioni di ampia portata che non facevano, al riguardo, alcuna distinzione (e dunque non escludendo i c.d. contribuenti minimi), individuando, piuttosto, i beneficiari in tutti coloro che esercitavano attività economiche - quale, l'attività degli studi legali - per le quali erano stati elaborati gli studi di settore. In altri termini, il mero esercizio di attività economica per la quale erano stati elaborati gli studi di settore consentiva a tale categoria di contribuenti di beneficiare del termine differito.
Ora, poiché anche per gli studi legali era stato elaborato lo studio di settore VK04U, il differimento al 6 luglio operava anche per gli avvocati.
In tal senso si è pure espressa di recente la Corte di Cassazione su fattispecie identica a quella in esame (Cass. n. 10273/2021), riformando proprio la sentenza impugnata poiché aveva fatto decorrere il termine
Pag. 4 di 10 prescrizionale dal 16 giugno 2010 e non già dal 6 luglio successivo e affermando altresì l'irrilevanza dell'ulteriore termine di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento. I giudici di legittimità, con la richiamata sentenza, hanno precisato: “Nè può convenirsi con l'impugnata sentenza che ha invece ritenuto che l'odierna contro ricorrente rientrasse nel novero dei "contribuenti estranei (...) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi", atteso che, giusta la lettera del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime
d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss..
Pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata…”
Nel caso di specie individuando per entrambe le annualità il dies a quo al 6 luglio la prescrizione quinquennale non si è maturata, considerato che l'atto di messa in mora mediante notifica degli avvisi risulta notificato rispettivamente in data 1 luglio 2010 e 5 luglio 2011.
Quanto al secondo motivo di appello riguardante l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Separata anche di coloro i quali abbiano dichiarato redditi inferiori alla soglia reddituale di € 5000,00 si osserva quanto segue.
Pag. 5 di 10 Bisogna distinguere la questione generale dell'obbligo di iscrizione per chi svolga l'attività di avvocato pur non essendo tenuto al versamento della contribuzione soggettiva da quella dell'occasionalità dell'attività. Sotto il primo aspetto, C. Cost. con la pronunzia n. 104/2022, nell'accogliere solo parzialmente la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Catania, ha confermato la conformità al diritto italiano ed europeo della normativa di riferimento, nell'interpretazione oramai costante fattane dalla giurisprudenza e da considerare diritto vivente.
L'art. 2 comma 26 legge 335/1995 ha istituito, a decorrere dal 1996, la
Gestione Separata presso l finalizzata all'estensione CP_3
dell'assicurazione generale obbligatoria IVS ai soggetti che svolgano attività di lavoro autonomo in via abituale e non coperti da tutele previdenziali e ai collaboratori coordinati e continuativi. L'art. 18 comma 12
D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011, ha interpretato autenticamente tale norma spiegando che i soggetti tenuti all'iscrizione alla gs sono "esclusivamente" quelli "che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti" previdenziali di categoria, come riorganizzati dal D.
Lgs. 103/1996. Per gli avvocati iscritti all'albo, la contribuzione integrativa
è dovuta per il fatto stesso dell'iscrizione, ma non concorre alla formazione della pensione, mentre quella soggettiva a scopo pensionistico è dovuta solo una volta superata una certa soglia. Nell'interpretazione ormai costante della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis vedi Cass. sez. lav.
519/2019), poiché al versamento del contributo integrativo non corrisponde la costituzione di una posizione previdenziale, l' può pretendere CP_3
Pag. 6 di 10 l'iscrizione alla gs degli avvocati che si limitino a tale solo versamento, perché la ratio della disciplina dell'art. 2 comma 26 legge 335/1995 è quello di fornire una copertura previdenziale universale per tutte le attività umane produttive di reddito da lavoro. In definitiva, quando un'attività libero professionale non sia corredata da un obbligo assicurativo, entra in gioco l'obbligo di iscrizione alla gs.
La Corte costituzionale ha avallato questo orientamento, spiegando che esso non viola alcun principio di uguaglianza e ragionevolezza. Ha però parzialmente ritenuto l'illegittimità dell'efficacia retroattiva della norma interpretativa art. 18 comma 12 D.L. 98/2011 in quanto ha violato un legittimo affidamento ingeneratosi nei professionisti nel periodo anteriore, in cui la giurisprudenza aveva adottato di verso orientamento. Il giudice delle leggi ha dunque concluso per l'illegittimità della disciplina nella parte in cui consente all' di chiedere il pagamento, oltre che della CP_3
contribuzione, senz'altro dovuta, anche delle sanzioni.
Problema ulteriore e precipuamente di merito è quello della verifica sulla natura occasionale o meno dell'attività, essendo pacifico che la appellata abbia prodotto un reddito sotto i 5.000,00 euro. L'art. 44 comma 2 D.l.
269/2003 ha previsto che, a decorrere dal 2004, "i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 ago-sto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000”.
Pag. 7 di 10 L' in quanto portatore della pretesa della contribuzione a proprio CP_3
favore, deve dunque dimostrare l'abitualità dell'attività svolta dallo CP_2
che ha prodotto un reddito sotto soglia. La giurisprudenza di legittimità
(Cass. sez. lav. 4419/2021) ha precisato che il requisito dell'abitualità va apprezzato come scelta ex ante del libero professionista e non come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare del reddito prodotto, e va accertato in punto di fatto, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare al più come indizio.
La Suprema Corte, condivisibilmente, precisa nella motivazione che la necessità di iscrizione a un ordine professionale non comporta in re ipsa
l'abitualità dell'attività, ma se ne può ricavare una presunzione semplice, specie se accompagnata "dall'accensione della partita i.v.a. o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a professionista a supporto della sua attività”.
Nella specie, come evidenziato dall' legittima risulta pertanto CP_3
l'iscrizione dell'avv. alla Gestione Separata, stante il requisito CP_2
dell'abitualità della sua attività desumibile già dalla titolarità di partita Iva con il codice “attività degli studi legali” a far data dal 1 ottobre 2004
(cessata solo in data 3 marzo 2015). A comprova della natura abituale dell'attività concorre altresì il dato emergente dalla dichiarazione dei redditi da cui risulta che i redditi percepiti sono stati indicati dal legale nella sezione redditi da lavoro autonomo - Quadro CM - in luogo di quella
“redditi diversi”. Come è noto, nel Quadro CM viene dichiarato il reddito di lavoro autonomo ex art. 53, c. 1, D.P.R. n. 917/1986, ovvero il reddito scaturente dall'esercizio di arti e professioni, ovvero dall' "esercizio per
Pag. 8 di 10 professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse dalle attività d'impresa. Di contro, i redditi da lavoro autonomo occasionale sono qualificati come "redditi diversi", ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986, e devono essere dichiarati nel Quadro RL del Modello Unico.
Si tratta di elementi che devono ritenersi, a giudizio della Corte, ampiamente sintomatici, secondo un criterio di normalità, dell'abitualità nell'accezione sopra precisata.
Ne discende che va ribadito l'obbligo al versamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010 ma solo in relazione alla sorte capitale indicata negli avvisi di addebito impugnati con l'esclusione delle sanzioni, non dovute secondo quanto indicato nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale.
Quanto alle spese di giudizio ritiene la Corte che sussistano i presupposti per una compensazione integrale, tenuto conto del dibattito giurisprudenziale in materia e considerato altresì l'esito della pronuncia della Corte Costituzionale che ha comunque comportato una sensibile riduzione del debito.
PQM
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dall' avverso la sentenza del CP_3
Tribunale di Patti n. 1597/2024, pubblicata in data 3 ottobre 2024 nei confronti di , uditi i procuratori delle parti, così provvede: Controparte_2
in riforma della sentenza di primo grado rigetta il ricorso proposto da in data 20 ottobre 2017 condanna quest'ultima al Controparte_2
Pag. 9 di 10 pagamento della contribuzione dovuta per gli anni 2009 e 2010 con esclusione delle sanzioni;
compensa le spese del doppio grado di lite ponendo a carico di
[...]
la rifusione all' di quanto sborsato per il pagamento del CP_2 CP_3
contributo unificato.
Messina, così deciso in esito alla Camera di Consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
(dott.ssa B. Catarsini)
Pag. 10 di 10