TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Rosel la Nocera - Presi dente
2. dott. Val eri a Guaragnell a - Giudi ce rel.
3. dott. Em anuele Pint o - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura iscri tta sot to il n. 6466/2024 R.G., promossa da Parte_1
(avv. M. De M arzo), ri corrent e, nei confronti di (avv. M . CP_1
Trent adue), resi stent e.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso l a ri corrent e ha propost o domanda per senti r di chi arare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio religi oso.
All'udienza ex art. 473-bis.21 cpc del 10.01.2025, i coniugi hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, com e da convenzione deposit at a t elemati cament e, e hanno chi est o di chiararsi l a cess azione degli effetti ci vili del m at rimonio in cam era di consigli o, avendone concordato le condi zi oni . Il rit o da giudi zi al e è stat o trasform at o in cons ens ual e e l a causa è st at a rim essa al Collegio in cam era di consigli o.
Gli atti sono s tati t rasmes si al P .M.
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta com pari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ate ri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va dichi arat a la cess azione degli effet ti ci vili del mat rimonio rel igioso.
Gli accordi fra le parti non cont rast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo intervenuto tra l e parti, è st ato tras formato da giudi zi al e cont enzi oso in cameral e consensuale.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, di chiara cessati gli effetti civili del mat rimonio rel igios o cel ebrat o tra i coniugi anzidett i in dat a 01.05.2007, trascritt o nel regist ro degli atti di m at ri monio del C omune di CA (B A)
(anno 2007, parte II, seri e A, n. 6);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenz a, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci le condi zioni concordat e con convenzi one deposit ata tel em aticam ente il 19.11.2024, che qui si hanno per riprodotte e trascritt e;
5. null a per l e s pese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a Civile del Tribunale, il giorno
28.01.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T. VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. RO S E L L A NO C E R A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Rosel la Nocera - Presi dente
2. dott. Val eri a Guaragnell a - Giudi ce rel.
3. dott. Em anuele Pint o - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura iscri tta sot to il n. 6466/2024 R.G., promossa da Parte_1
(avv. M. De M arzo), ri corrent e, nei confronti di (avv. M . CP_1
Trent adue), resi stent e.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso l a ri corrent e ha propost o domanda per senti r di chi arare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio religi oso.
All'udienza ex art. 473-bis.21 cpc del 10.01.2025, i coniugi hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, com e da convenzione deposit at a t elemati cament e, e hanno chi est o di chiararsi l a cess azione degli effetti ci vili del m at rimonio in cam era di consigli o, avendone concordato le condi zi oni . Il rit o da giudi zi al e è stat o trasform at o in cons ens ual e e l a causa è st at a rim essa al Collegio in cam era di consigli o.
Gli atti sono s tati t rasmes si al P .M.
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta com pari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ate ri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va dichi arat a la cess azione degli effet ti ci vili del mat rimonio rel igioso.
Gli accordi fra le parti non cont rast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo intervenuto tra l e parti, è st ato tras formato da giudi zi al e cont enzi oso in cameral e consensuale.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, di chiara cessati gli effetti civili del mat rimonio rel igios o cel ebrat o tra i coniugi anzidett i in dat a 01.05.2007, trascritt o nel regist ro degli atti di m at ri monio del C omune di CA (B A)
(anno 2007, parte II, seri e A, n. 6);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenz a, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci le condi zioni concordat e con convenzi one deposit ata tel em aticam ente il 19.11.2024, che qui si hanno per riprodotte e trascritt e;
5. null a per l e s pese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a Civile del Tribunale, il giorno
28.01.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T. VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. RO S E L L A NO C E R A