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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1184 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 23/09/1974, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARIA CINGARI;
e
(ROMA (RM) 13/09/1972, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. RAFFAELLA SCUTIERI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Pomezia il 09/09/2000; Parte_1 CP_1 dall'unione sono nati due figli, il 30/07/2002, non economicamente indipendente, e Per_1
il 22/01/2004, non economicamente indipendente e portatore di disabilità grave. Per_2
Con ricorso depositato il 21/03/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - - 2 - - 3 - Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico – salvo per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , maggiorenne – e risultano corrispondere all'interesse del figlio Per_1 portatore di disabilità, per la quale la legge prevede l'applicazione delle disposizioni che concernono i figli minori.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
- 4 -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate nel ricorso e riportate in motivazione, ad eccezione di quelle che prevedono l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio maggiorenne;
Per_1 manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, parte 2, serie A, atto n. 107).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
AR RA
- 5 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1184 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 23/09/1974, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARIA CINGARI;
e
(ROMA (RM) 13/09/1972, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. RAFFAELLA SCUTIERI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Pomezia il 09/09/2000; Parte_1 CP_1 dall'unione sono nati due figli, il 30/07/2002, non economicamente indipendente, e Per_1
il 22/01/2004, non economicamente indipendente e portatore di disabilità grave. Per_2
Con ricorso depositato il 21/03/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - - 2 - - 3 - Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico – salvo per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , maggiorenne – e risultano corrispondere all'interesse del figlio Per_1 portatore di disabilità, per la quale la legge prevede l'applicazione delle disposizioni che concernono i figli minori.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
- 4 -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate nel ricorso e riportate in motivazione, ad eccezione di quelle che prevedono l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio maggiorenne;
Per_1 manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, parte 2, serie A, atto n. 107).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
AR RA
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